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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1350/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCHINI CARLOTTA, dell'avv. BENEDETTO DANIELE, dell'avv.
CAMPANIELLO MICHELE e dell'avv. POZZOLINI LUCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FRANCESCHINI CARLOTTA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
COLOMBO GABRIELE e dell'avv. PIANTANIDA MATTIA LUDOVICO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. COLOMBO GABRIELE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.7.2023 ricorreva al Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio e chiedendo che fosse: Controparte_2
1) accertata l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'invalidità del licenziamento intimatogli il 15.11.2022; 2) ordinato alla società resistente ex art. 2, comma 1, D.l.vo n. 23/2015 di reintegrarlo nel posto di lavoro e condannata la medesima società ex art. 2, comma 2, D.l.vo n. 23/15, al risarcimento del danno commisurato all'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.450,75 mensili, pagina 1 di 6 corrispondente al periodo decorrente dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
3) in subordine, dichiarato estinto il rapporto di lavoro e condannata la società resistente ex art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15, al pagamento a suo favore di un'indennità risarcitoria nella misura massima di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;
4) in via di ulteriore subordine, condannata la società resistente ex art. 9, comma 1, D.l.vo n. 23/15 al pagamento a suo favore di un'indennità risarcitoria nella misura massima di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Affermava che: 1) era stato assunto dalla società resistente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno, l'1.1.2019, con mansioni di autista addetto alle operazioni di consegna, manutenzione e pulizia di erogatori di acqua;
2) la sua attività lavorativa era quella di consegnare erogatori di acqua e le ricariche (i cosiddetti) da dieci litri o da diciotto litri dal magazzino di DE di EN presso i vari clienti e di provvedere alla manutenzione e alla pulizia degli erogatori;
3) il 6.6.2022 aveva subito un infortunio nel quale aveva riportato un trauma distorsivo contusivo al ginocchio destro;
4) era rientrato in servizio il 9.9.2022 ed era stato giudicato dal medico competente temporaneamente non idoneo al lavoro in merito alla mansione di autista sino al 10.10.2022, giudizio confermato alla successiva visita del 10.10.2022 sino al 14.11.2022; 5) il 14.11.2022 era stato giudicato non idoneo permanentemente alla mansione di autista e il giorno successivo, il 15.11.2022, era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo per sopraggiunta inidoneità fisica, con termine del rapporto di lavoro al 30.11.2022; 6) il 13.12.2022 ex art. 41, comma 9, D.l.vo n. 81/08 aveva fatto ricorso al Collegio Medico presso l'AUSL di Bologna che il 12.1.2023 lo aveva ritenuto idoneo alle mansioni, sia pure con limitazioni, peraltro solo temporanee;
7) nel frattempo aveva offerto la prestazione ma era stata rifiutata;
8) il licenziamento era illegittimo perché era fondato su un giustificato motivo oggettivo insussistente, visto che non vi era una sua inidoneità alle mansioni, essendo errato il giudizio del medico competente;
del resto lo aveva immediatamente impugnato e la società non aveva nemmeno atteso il giudizio della Commissione Medica, ma lo aveva immediatamente licenziato;
9) la società non aveva inoltre nemmeno adempiuto all'obbligo di repechage, visto che avrebbe potuto adibirlo a magazziniere a DE di EN (BO) o a SC (MB), né aveva adottato alcun ragionevole accomodamento, quale l'adattamento delle attrezzature, la fornitura di dispositivi di protezione adeguati o modificare i suoi compiti, in modo da consentirgli di svolgere le mansioni. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande Controparte_2 perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) il ricorrente era stato licenziato perché ritenuto permanentemente inidoneo alle mansioni;
2) non avendo le competenze per svolgere mansioni amministrative o contabili, non poteva che svolgere quelle per cui era stato assunto, che peraltro rappresentavano l'attività principale della società, la vendita e l'installazione dei cosiddetti “boccioni”, contenitori di acqua del peso fra i dieci e i venti chilogrammi, visto che avevano una capienza di dieci o diciotto litri;
3) peraltro lo stesso ricorrente affermava che – alla luce del giudizio della Commissione Medica – era impossibilitato a sollevare persi superiori ai dieci pagina 2 di 6 chilogrammi, e quindi a svolgere le mansioni cui era addetto;
4) a nessun'altra mansione poteva essere adibito, poiché dei due magazzini indicati dal ricorrente uno non esisteva e un altro non era nella disponibilità della società; 5) il licenziamento era quindi legittimo. La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza del 20.12.2023, all'esito dell'assunzione delle quali era disposta una CTU medico- legale;
era poi decisa all'udienza del 4.3.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono fondate e devono essere accolte. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide
“… la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui allo Statuto dei lavoratori, art. 5, non ha carattere di definitività, potendo il giudice della controversia pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito … la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui allo Statuto, art. 5, non ha carattere di definitività poiché il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito - ha ritenuto che rientrano nel “rischio d'impresa” le conseguenze della scelta del datore di lavoro di optare per l'immediato licenziamento del dipendente invece che agire secondo le normali regole contrattuali con la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità della prestazione … si tratta di una scelta del legislatore chiaramente rivolta a tutela del soggetto più debole. D'altra parte, diversamente opinando, il rischio di un errato accertamento da parte dell'organo amministrativo deputato verrebbe fatalmente a gravare sul lavoratore, che si troverebbe a subire la risoluzione del rapporto anche in assenza di una causa giustificativa” (così, da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 9158/22). E nel caso di specie dalla consulenza tecnica è emerso che “1) Le condizioni cliniche del ricorrente alla data del 14.11.2022 erano compatibili con idoneità alla mansione in concreto svolta nei limiti indicati dal Collegio medico ex art. 41 D.lgs. 81/2008 nei seguenti termini:
“NO MMC peso > 10 Kg e salita e discesa scalini per mesi 6, alternare quanto più possibile la postura eretta con quella seduta”. 2) In seguito è sopravvenuta piena idoneità alla medesima mansione lavorativa, così come direttamente constatato nel corso della visita medica eseguita dallo scrivente CTU nel corso delle operazioni peritali”. Dall'esame compiuto nella visita medica, nella quale ha ritenuto il ricorrente pienamente idoneo alle mansioni, il consulente tecnico ha ritenuto che non vi sia mai stata alcuna inidoneità permanente alle mansioni e che anche il 14.11.2022 vi fosse idoneità a esse, sia pure nei limiti indicati dal collegio medico in sede di revisione. D'altra parte gli accertamenti e le valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio in relazione alla patologia del ricorrente e alla sua idoneità alle mansioni appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivate e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice, avendo il consulente compiutamente replicato alle osservazioni fatte dai consulenti tecnici di parte. Deve dunque ritenersi ingiustificato il licenziamento perché privo del giustificato motivo addotto: non può ritenersi che il ricorrente fosse inidoneo alle mansioni al momento del licenziamento, dunque il giustificato motivo addotto dalla resistente deve ritenersi – per CP_1 tale assorbente ragione – insussistente. Afferma peraltro la società che – in ogni caso – l'inidoneità sarebbe dovuta alle limitazioni imposte dalla Commissione Medica e confermate dallo stesso consulente tecnico in pagina 3 di 6 giudizio. In particolare, il peso minimo di dieci chilogrammi dei boccioni avrebbe impedito al ricorrente di consegnarli e installarli negli erogatori. A dire della società, viste le limitazioni, il ricorrente non avrebbe potuto comunque svolgere le mansioni cui era adibito. Anche tale difesa è infondata. Dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Il teste già dipendente della società resistente dal 2013/14 fino al settembre Tes_1 del 2022, ha dichiarato: “È vero, i boccioni erano da 10 o 18 litri d'acqua, a volte – in caso di sanificazione – doveva spostare i distributori;
non so dire quanti distributori dovessero essere spostati, posso dire però che capitava tutti i giorni;
i più leggeri pesavano circa tre kg., i più pesanti circa sette;
la sanificazione consisteva nella pulizia del distributore con prodotti appositi;
la sanificazione per ogni distributore avveniva due volte all'anno …. per il trasporto degli erogatori e delle ricariche (c.d. boccioni) il sig. era munito di carrello;
il sig. Pt_1 era adibito alla manutenzione e alla pulizia degli erogatori di acqua presso i clienti;
Pt_1 il magazzino era di proprietà di Joog s.r.l. che è la società che fornisce l'acqua; CP_2 svolge attività di distribuzione”. La teste già dipendente della
[...] Testimone_2 società resistente fino al dicembre del 2020 per due o tre anni, ha dichiarato: “I boccioni erano da 10 o 18 litri d'acqua … per il trasporto degli erogatori e delle ricariche (c.d. boccioni) il sig. era munito di carrello;
il sig. era adibito alla manutenzione e alla Pt_1 Pt_1 pulizia degli erogatori di acqua presso i clienti;
… so che vi era un magazzino, non so se fosse di proprietà di Joog s.r.l. o di dal 2021 sono stata assunta da Joog Controparte_2
s.r.l., ho continuato a svolgere attività amministrativa, sempre a DE di EN, i referenti erano i medesimi;
ero impiegata amministrativa, mi occupavo di logistica, preparavo le bolle che poi consegnavo ai trasportatori che caricavano i boccioni sui furgoni e facevano le consegne;
i furgoni contenevano circa un bancale e mezzo o due;
non ricordo quanti boccioni contenesse un bancale, direi almeno 90; credo che su un carello potessero essere caricati circa tre o quattro boccioni ma non so essere più precisa”. La teste già Testimone_3 dipendente della società resistente dal febbraio al novembre del 2022, ha dichiarato: “Io ero assunta con contratto part time e lo aiutavo nelle ore in cui non poteva essere presente;
l'attività amministrativa non riguardava direttamente la logistica … è il Sig. Parte_2 ad occuparsi per dei rapporti con i clienti, con i fornitori e con i dipendenti;
CP_2 [...]
si appoggia a strutture commerciali terze per il carico e lo scarico delle merci CP_2 trasportate;
… i boccioni sono di due tipi o da 12 kg. o da 18 kg.; deduco il peso dei boccioni dai documenti a essi relativi, posso dire che sui documenti i due pesi indicati erano quelli;
i documenti cui mi riferisco erano quelli provenienti da JOOG s.r.l. quando chiedeva l'intervento presso i vari clienti ove indicava quanti boccioni dovevano essere consegnati e di quale peso … i clienti sono clienti di Joog s.r.l., i clienti non erano solo al piano terra ma anche a piani superiori e le consegne avvenivano dove il cliente si trovava … il magazzino di DE di EN …è riconducibile alla Joog S.r.l.; Joog S.r.l. è una società cliente di
[...]
; i dipendenti di si recavano presso il magazzino al fine di caricare i beni CP_2 CP_2 da trasportare e consegnare;
per il trasporto degli erogatori e delle ricariche (c.d. boccioni) il sig. era munito di carrello non sono sicura che il sig. fosse adibito alla Pt_1 Pt_1 manutenzione e alla pulizia degli erogatori di acqua presso i clienti ma deduco di sì, nel senso che so che chi faceva le consegne dei boccioni si occupava anche della manutenzione degli erogatori”. Il teste , già dipendente della società resistente dal maggio Testimone_4
2017 all'aprile 2023, ha dichiarato: “Mi risulta che fosse il referente Parte_2
pagina 4 di 6 amministrativo, io ero fattorino, consegnavo boccioni presso i clienti …Io interagivo con
che era il responsabile operativo ed era l'interfaccia di Persona_1 Controparte_2
non so dire che tipo di rapporto di lavoro avesse …Mi risulta che la struttura fosse di
[...]
Joog s.r.l. … i boccioni sono di due tipi o da 18 litri e, in quantità minima, da 12 litri … i clienti sono clienti di Joog s.r.l., Idea Service s.r.l. forniva i furgoni e il personale per le consegne;
il giro delle consegne mi risulta che fosse deciso dal personale di Joog s.r.l.; il furgone conteneva circa due bancali e mezzo e quindi vi potevano essere caricati circa 120 boccioni da 18 litri;
normalmente l'attività era svolta da soli, a volte si andava in due, quando occorreva fare affiancamento a un collega neoassunto;
di solito l'affiancamento durava due settimane;
potevano esservi vari affiancamenti, ovviamente riguardavano persone diverse;
in sette anni ho addestrato 15-20 persone circa … il magazzino di DE di EN citato nel Ricorso introduttivo è riconducibile alla Joog S.r.l.; Joog S.r.l. è una società cliente di
[...]
; i dipendenti di si recavano presso il magazzino di cui al capitolo che CP_2 CP_2 precede al fine di caricare i beni da trasportare e consegnare, i beni erano di proprietà di Joog s.r.l. … tutti eravamo dotati di carrello … io lavoravo a Milano, non in Emilia Romagna, ma so che tutti ne eravamo dotati … tutti lo facevamo;
la manutenzione era periodica, semestrale”. Poiché dunque i “boccioni” erano di due dimensioni – da dieci e da diciotto chilogrammi
– il ricorrente avrebbe potuto svolgere le sue mansioni trasportando e installando quelli più piccoli, peraltro solo per un periodo di tempo limitato, visto che le limitazioni erano temporanee, per soli sei mesi. Sotto questo profilo non appaiono in alcun modo credibili le testimonianze e
[...]
e che hanno riferito di contenitori dell'acqua di Testimone_3 Testimone_4 dodici litri, che quindi pesavano dodici chilogrammi, in contrasto con le stesse difese della società, che nella memoria difensiva ha affermato che i contenitori più piccoli pesavano dieci chilogrammi. Sotto questo profilo risultano certamente più credibili i testimoni e Tes_1 che hanno riferito che i “boccioni” più piccoli erano da dieci litri. Testimone_2
Né la società ha in alcun modo dedotto, né tantomeno dimostrato, di non poter adibire il ricorrente alle sue ordinarie mansioni, limitando il trasporto ai contenitori più piccoli, peraltro per un periodo di tempo limitato, e cioè quello di sei mesi per il quale valevano le limitazioni. Solo la sopravvenuta permanente inidoneità del lavoratore alla prestazione lavorativa richiesta e l'impossibilità per il datore di lavoro di adibirlo ad altre mansioni compatibili con le limitazioni indicate dal medico competente legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Cass. civ., sez. lav., n. 28426/13). Le domande del ricorrente devono essere accolte. Quanto alla tutela prevista, ex art. 2, commi 1 e 2, D.l.vo L. n. 23/15 il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio o perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
pagina 5 di 6 Il comma 4 aggiunge poi che la medesima disciplina trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, L. n. 68/99. Accertata dunque l'illegittimità del licenziamento intimato a il Parte_1
15.11.2022, deve essere ordinato a la reintegrazione di Controparte_2 Parte_1 nel posto di lavoro e deve essere condannata la medesima società al pagamento a favore di
[...]
a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari all'ultima retribuzione di Parte_1 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal 15.11.2022 e fino all'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a cinque mensilità di essa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme mese per mese maturate. deve inoltre essere condannata al pagamento dei relativi Controparte_2 contributi assistenziali e previdenziali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
sono definitivamente poste a carico della società resistente quelle della CTU, liquidate come da separato decreto, in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1350/23 R. G. LAV. svolto da Parte_1 contro in persona del presidente pro tempore, ogni diversa istanza Controparte_2 disattesa e respinta, così decide:
1. accerta l'illegittimità del licenziamento intimato a il 15.11.2022 e ordina a Parte_1 la reintegrazione di nel posto di lavoro;
Controparte_2 Parte_1
2. condanna al pagamento a favore di a titolo di Controparte_2 Parte_1 risarcimento del danno, di un'indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data del licenziamento e fino all'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a cinque mensilità di essa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme mese per mese maturate;
3. condanna al pagamento dei relativi contributi assistenziali e Controparte_2 previdenziali;
4. condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_2 Parte_1 processuali che liquida in complessivi €. 5.750,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di quelle della Controparte_2
CTU, liquidate come da separato decreto, in atti;
5. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 4.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1350/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCHINI CARLOTTA, dell'avv. BENEDETTO DANIELE, dell'avv.
CAMPANIELLO MICHELE e dell'avv. POZZOLINI LUCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FRANCESCHINI CARLOTTA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
COLOMBO GABRIELE e dell'avv. PIANTANIDA MATTIA LUDOVICO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. COLOMBO GABRIELE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.7.2023 ricorreva al Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio e chiedendo che fosse: Controparte_2
1) accertata l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'invalidità del licenziamento intimatogli il 15.11.2022; 2) ordinato alla società resistente ex art. 2, comma 1, D.l.vo n. 23/2015 di reintegrarlo nel posto di lavoro e condannata la medesima società ex art. 2, comma 2, D.l.vo n. 23/15, al risarcimento del danno commisurato all'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.450,75 mensili, pagina 1 di 6 corrispondente al periodo decorrente dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
3) in subordine, dichiarato estinto il rapporto di lavoro e condannata la società resistente ex art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15, al pagamento a suo favore di un'indennità risarcitoria nella misura massima di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;
4) in via di ulteriore subordine, condannata la società resistente ex art. 9, comma 1, D.l.vo n. 23/15 al pagamento a suo favore di un'indennità risarcitoria nella misura massima di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Affermava che: 1) era stato assunto dalla società resistente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno, l'1.1.2019, con mansioni di autista addetto alle operazioni di consegna, manutenzione e pulizia di erogatori di acqua;
2) la sua attività lavorativa era quella di consegnare erogatori di acqua e le ricariche (i cosiddetti) da dieci litri o da diciotto litri dal magazzino di DE di EN presso i vari clienti e di provvedere alla manutenzione e alla pulizia degli erogatori;
3) il 6.6.2022 aveva subito un infortunio nel quale aveva riportato un trauma distorsivo contusivo al ginocchio destro;
4) era rientrato in servizio il 9.9.2022 ed era stato giudicato dal medico competente temporaneamente non idoneo al lavoro in merito alla mansione di autista sino al 10.10.2022, giudizio confermato alla successiva visita del 10.10.2022 sino al 14.11.2022; 5) il 14.11.2022 era stato giudicato non idoneo permanentemente alla mansione di autista e il giorno successivo, il 15.11.2022, era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo per sopraggiunta inidoneità fisica, con termine del rapporto di lavoro al 30.11.2022; 6) il 13.12.2022 ex art. 41, comma 9, D.l.vo n. 81/08 aveva fatto ricorso al Collegio Medico presso l'AUSL di Bologna che il 12.1.2023 lo aveva ritenuto idoneo alle mansioni, sia pure con limitazioni, peraltro solo temporanee;
7) nel frattempo aveva offerto la prestazione ma era stata rifiutata;
8) il licenziamento era illegittimo perché era fondato su un giustificato motivo oggettivo insussistente, visto che non vi era una sua inidoneità alle mansioni, essendo errato il giudizio del medico competente;
del resto lo aveva immediatamente impugnato e la società non aveva nemmeno atteso il giudizio della Commissione Medica, ma lo aveva immediatamente licenziato;
9) la società non aveva inoltre nemmeno adempiuto all'obbligo di repechage, visto che avrebbe potuto adibirlo a magazziniere a DE di EN (BO) o a SC (MB), né aveva adottato alcun ragionevole accomodamento, quale l'adattamento delle attrezzature, la fornitura di dispositivi di protezione adeguati o modificare i suoi compiti, in modo da consentirgli di svolgere le mansioni. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande Controparte_2 perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) il ricorrente era stato licenziato perché ritenuto permanentemente inidoneo alle mansioni;
2) non avendo le competenze per svolgere mansioni amministrative o contabili, non poteva che svolgere quelle per cui era stato assunto, che peraltro rappresentavano l'attività principale della società, la vendita e l'installazione dei cosiddetti “boccioni”, contenitori di acqua del peso fra i dieci e i venti chilogrammi, visto che avevano una capienza di dieci o diciotto litri;
3) peraltro lo stesso ricorrente affermava che – alla luce del giudizio della Commissione Medica – era impossibilitato a sollevare persi superiori ai dieci pagina 2 di 6 chilogrammi, e quindi a svolgere le mansioni cui era addetto;
4) a nessun'altra mansione poteva essere adibito, poiché dei due magazzini indicati dal ricorrente uno non esisteva e un altro non era nella disponibilità della società; 5) il licenziamento era quindi legittimo. La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza del 20.12.2023, all'esito dell'assunzione delle quali era disposta una CTU medico- legale;
era poi decisa all'udienza del 4.3.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono fondate e devono essere accolte. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide
“… la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui allo Statuto dei lavoratori, art. 5, non ha carattere di definitività, potendo il giudice della controversia pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito … la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui allo Statuto, art. 5, non ha carattere di definitività poiché il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito - ha ritenuto che rientrano nel “rischio d'impresa” le conseguenze della scelta del datore di lavoro di optare per l'immediato licenziamento del dipendente invece che agire secondo le normali regole contrattuali con la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità della prestazione … si tratta di una scelta del legislatore chiaramente rivolta a tutela del soggetto più debole. D'altra parte, diversamente opinando, il rischio di un errato accertamento da parte dell'organo amministrativo deputato verrebbe fatalmente a gravare sul lavoratore, che si troverebbe a subire la risoluzione del rapporto anche in assenza di una causa giustificativa” (così, da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 9158/22). E nel caso di specie dalla consulenza tecnica è emerso che “1) Le condizioni cliniche del ricorrente alla data del 14.11.2022 erano compatibili con idoneità alla mansione in concreto svolta nei limiti indicati dal Collegio medico ex art. 41 D.lgs. 81/2008 nei seguenti termini:
“NO MMC peso > 10 Kg e salita e discesa scalini per mesi 6, alternare quanto più possibile la postura eretta con quella seduta”. 2) In seguito è sopravvenuta piena idoneità alla medesima mansione lavorativa, così come direttamente constatato nel corso della visita medica eseguita dallo scrivente CTU nel corso delle operazioni peritali”. Dall'esame compiuto nella visita medica, nella quale ha ritenuto il ricorrente pienamente idoneo alle mansioni, il consulente tecnico ha ritenuto che non vi sia mai stata alcuna inidoneità permanente alle mansioni e che anche il 14.11.2022 vi fosse idoneità a esse, sia pure nei limiti indicati dal collegio medico in sede di revisione. D'altra parte gli accertamenti e le valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio in relazione alla patologia del ricorrente e alla sua idoneità alle mansioni appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivate e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice, avendo il consulente compiutamente replicato alle osservazioni fatte dai consulenti tecnici di parte. Deve dunque ritenersi ingiustificato il licenziamento perché privo del giustificato motivo addotto: non può ritenersi che il ricorrente fosse inidoneo alle mansioni al momento del licenziamento, dunque il giustificato motivo addotto dalla resistente deve ritenersi – per CP_1 tale assorbente ragione – insussistente. Afferma peraltro la società che – in ogni caso – l'inidoneità sarebbe dovuta alle limitazioni imposte dalla Commissione Medica e confermate dallo stesso consulente tecnico in pagina 3 di 6 giudizio. In particolare, il peso minimo di dieci chilogrammi dei boccioni avrebbe impedito al ricorrente di consegnarli e installarli negli erogatori. A dire della società, viste le limitazioni, il ricorrente non avrebbe potuto comunque svolgere le mansioni cui era adibito. Anche tale difesa è infondata. Dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Il teste già dipendente della società resistente dal 2013/14 fino al settembre Tes_1 del 2022, ha dichiarato: “È vero, i boccioni erano da 10 o 18 litri d'acqua, a volte – in caso di sanificazione – doveva spostare i distributori;
non so dire quanti distributori dovessero essere spostati, posso dire però che capitava tutti i giorni;
i più leggeri pesavano circa tre kg., i più pesanti circa sette;
la sanificazione consisteva nella pulizia del distributore con prodotti appositi;
la sanificazione per ogni distributore avveniva due volte all'anno …. per il trasporto degli erogatori e delle ricariche (c.d. boccioni) il sig. era munito di carrello;
il sig. Pt_1 era adibito alla manutenzione e alla pulizia degli erogatori di acqua presso i clienti;
Pt_1 il magazzino era di proprietà di Joog s.r.l. che è la società che fornisce l'acqua; CP_2 svolge attività di distribuzione”. La teste già dipendente della
[...] Testimone_2 società resistente fino al dicembre del 2020 per due o tre anni, ha dichiarato: “I boccioni erano da 10 o 18 litri d'acqua … per il trasporto degli erogatori e delle ricariche (c.d. boccioni) il sig. era munito di carrello;
il sig. era adibito alla manutenzione e alla Pt_1 Pt_1 pulizia degli erogatori di acqua presso i clienti;
… so che vi era un magazzino, non so se fosse di proprietà di Joog s.r.l. o di dal 2021 sono stata assunta da Joog Controparte_2
s.r.l., ho continuato a svolgere attività amministrativa, sempre a DE di EN, i referenti erano i medesimi;
ero impiegata amministrativa, mi occupavo di logistica, preparavo le bolle che poi consegnavo ai trasportatori che caricavano i boccioni sui furgoni e facevano le consegne;
i furgoni contenevano circa un bancale e mezzo o due;
non ricordo quanti boccioni contenesse un bancale, direi almeno 90; credo che su un carello potessero essere caricati circa tre o quattro boccioni ma non so essere più precisa”. La teste già Testimone_3 dipendente della società resistente dal febbraio al novembre del 2022, ha dichiarato: “Io ero assunta con contratto part time e lo aiutavo nelle ore in cui non poteva essere presente;
l'attività amministrativa non riguardava direttamente la logistica … è il Sig. Parte_2 ad occuparsi per dei rapporti con i clienti, con i fornitori e con i dipendenti;
CP_2 [...]
si appoggia a strutture commerciali terze per il carico e lo scarico delle merci CP_2 trasportate;
… i boccioni sono di due tipi o da 12 kg. o da 18 kg.; deduco il peso dei boccioni dai documenti a essi relativi, posso dire che sui documenti i due pesi indicati erano quelli;
i documenti cui mi riferisco erano quelli provenienti da JOOG s.r.l. quando chiedeva l'intervento presso i vari clienti ove indicava quanti boccioni dovevano essere consegnati e di quale peso … i clienti sono clienti di Joog s.r.l., i clienti non erano solo al piano terra ma anche a piani superiori e le consegne avvenivano dove il cliente si trovava … il magazzino di DE di EN …è riconducibile alla Joog S.r.l.; Joog S.r.l. è una società cliente di
[...]
; i dipendenti di si recavano presso il magazzino al fine di caricare i beni CP_2 CP_2 da trasportare e consegnare;
per il trasporto degli erogatori e delle ricariche (c.d. boccioni) il sig. era munito di carrello non sono sicura che il sig. fosse adibito alla Pt_1 Pt_1 manutenzione e alla pulizia degli erogatori di acqua presso i clienti ma deduco di sì, nel senso che so che chi faceva le consegne dei boccioni si occupava anche della manutenzione degli erogatori”. Il teste , già dipendente della società resistente dal maggio Testimone_4
2017 all'aprile 2023, ha dichiarato: “Mi risulta che fosse il referente Parte_2
pagina 4 di 6 amministrativo, io ero fattorino, consegnavo boccioni presso i clienti …Io interagivo con
che era il responsabile operativo ed era l'interfaccia di Persona_1 Controparte_2
non so dire che tipo di rapporto di lavoro avesse …Mi risulta che la struttura fosse di
[...]
Joog s.r.l. … i boccioni sono di due tipi o da 18 litri e, in quantità minima, da 12 litri … i clienti sono clienti di Joog s.r.l., Idea Service s.r.l. forniva i furgoni e il personale per le consegne;
il giro delle consegne mi risulta che fosse deciso dal personale di Joog s.r.l.; il furgone conteneva circa due bancali e mezzo e quindi vi potevano essere caricati circa 120 boccioni da 18 litri;
normalmente l'attività era svolta da soli, a volte si andava in due, quando occorreva fare affiancamento a un collega neoassunto;
di solito l'affiancamento durava due settimane;
potevano esservi vari affiancamenti, ovviamente riguardavano persone diverse;
in sette anni ho addestrato 15-20 persone circa … il magazzino di DE di EN citato nel Ricorso introduttivo è riconducibile alla Joog S.r.l.; Joog S.r.l. è una società cliente di
[...]
; i dipendenti di si recavano presso il magazzino di cui al capitolo che CP_2 CP_2 precede al fine di caricare i beni da trasportare e consegnare, i beni erano di proprietà di Joog s.r.l. … tutti eravamo dotati di carrello … io lavoravo a Milano, non in Emilia Romagna, ma so che tutti ne eravamo dotati … tutti lo facevamo;
la manutenzione era periodica, semestrale”. Poiché dunque i “boccioni” erano di due dimensioni – da dieci e da diciotto chilogrammi
– il ricorrente avrebbe potuto svolgere le sue mansioni trasportando e installando quelli più piccoli, peraltro solo per un periodo di tempo limitato, visto che le limitazioni erano temporanee, per soli sei mesi. Sotto questo profilo non appaiono in alcun modo credibili le testimonianze e
[...]
e che hanno riferito di contenitori dell'acqua di Testimone_3 Testimone_4 dodici litri, che quindi pesavano dodici chilogrammi, in contrasto con le stesse difese della società, che nella memoria difensiva ha affermato che i contenitori più piccoli pesavano dieci chilogrammi. Sotto questo profilo risultano certamente più credibili i testimoni e Tes_1 che hanno riferito che i “boccioni” più piccoli erano da dieci litri. Testimone_2
Né la società ha in alcun modo dedotto, né tantomeno dimostrato, di non poter adibire il ricorrente alle sue ordinarie mansioni, limitando il trasporto ai contenitori più piccoli, peraltro per un periodo di tempo limitato, e cioè quello di sei mesi per il quale valevano le limitazioni. Solo la sopravvenuta permanente inidoneità del lavoratore alla prestazione lavorativa richiesta e l'impossibilità per il datore di lavoro di adibirlo ad altre mansioni compatibili con le limitazioni indicate dal medico competente legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Cass. civ., sez. lav., n. 28426/13). Le domande del ricorrente devono essere accolte. Quanto alla tutela prevista, ex art. 2, commi 1 e 2, D.l.vo L. n. 23/15 il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio o perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
pagina 5 di 6 Il comma 4 aggiunge poi che la medesima disciplina trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, L. n. 68/99. Accertata dunque l'illegittimità del licenziamento intimato a il Parte_1
15.11.2022, deve essere ordinato a la reintegrazione di Controparte_2 Parte_1 nel posto di lavoro e deve essere condannata la medesima società al pagamento a favore di
[...]
a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari all'ultima retribuzione di Parte_1 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal 15.11.2022 e fino all'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a cinque mensilità di essa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme mese per mese maturate. deve inoltre essere condannata al pagamento dei relativi Controparte_2 contributi assistenziali e previdenziali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
sono definitivamente poste a carico della società resistente quelle della CTU, liquidate come da separato decreto, in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1350/23 R. G. LAV. svolto da Parte_1 contro in persona del presidente pro tempore, ogni diversa istanza Controparte_2 disattesa e respinta, così decide:
1. accerta l'illegittimità del licenziamento intimato a il 15.11.2022 e ordina a Parte_1 la reintegrazione di nel posto di lavoro;
Controparte_2 Parte_1
2. condanna al pagamento a favore di a titolo di Controparte_2 Parte_1 risarcimento del danno, di un'indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data del licenziamento e fino all'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a cinque mensilità di essa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme mese per mese maturate;
3. condanna al pagamento dei relativi contributi assistenziali e Controparte_2 previdenziali;
4. condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_2 Parte_1 processuali che liquida in complessivi €. 5.750,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di quelle della Controparte_2
CTU, liquidate come da separato decreto, in atti;
5. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 4.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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