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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott.ssa
Daniela Ronzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n.1297/2023 dell'anno 2023 del Tribunale di
Treviso e promossa
DA
con gli avv.ti Davide Vincenzo Dimalta ed Ilaria Ventura e Parte_1
domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano come da mandato separato all'atto di citazione.
-ATTORE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, procuratore speciale avv.to con l'avv.to Luca Giusti Controparte_2
con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma come da procura alle liti allegata.
-CONVENUTO-
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex art.2051 cc.
Conclusioni dell'attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO:
1) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi di cui agli atti, la responsabilità ex
art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. in capo alla società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine al sinistro
[...]
de quo vertitur e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i conseguenti danni da quest'ultima subiti e subendi, in misura pari alla complessiva somma di € 31.595,71, di cui € 22.177,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (€ 18.094,00 per il danno biologico permanente e € 4.083,75 per il danno biologico temporaneo) – come da stima del perito medico legale Dott.ssa –, € 2.316,60 a titolo di rimborso Persona_1
delle spese mediche documentate, € 5.500,00 a titolo di risarcimento del danno materiale documentato e € 1.601,36 a titolo di rimborso degli ulteriori costi documentati, ovvero, in subordine, in misura pari alla complessiva somma di €
17.941,96, di cui € 8.524,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (€
4.556,50 per il danno biologico permanente e € 3.967,50 per il danno biologico temporaneo) – come da stima del C.T.U. Dott. –, € 2.316,60 a titolo Persona_2
di rimborso delle spese mediche documentate, € 5.500,00 a titolo di risarcimento del danno materiale documentato e € 1.601,36 a titolo di rimborso degli ulteriori costi documentati, ovvero nella misura che verrà accertata in corso di causa o che verrà determinata in via equitativa ai sensi degli artt. 1126 e 2056 c.c., oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 14 aprile 2020 sino alla data dell'emananda sentenza ed oltre agli interessi, al saggio che verrà ritenuto equo, da calcolarsi in base alla Cass. Civ., Sezioni Unite, sent. n. 1712/1995 del 17 febbraio
1995.
2 2) RIGETTARE tutte le domande e le eccezioni ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui agli atti.
IN VIA ISTRUTTORIA:
3) AMMETTERE, senza inversione dell'onere probatorio, la testimonianza sulle seguenti circostanze:
6) “Vero che, subito dopo l'incidente, la Signora vvertiva dolore Parte_1
all'arto superiore sinistro e veniva trasportata con l'autoambulanza al Pronto
Soccorso dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre (DOC. 3, che si rammostra)”.
7) “Vero che, dopo aver effettuato accertamenti clinici e radiografici, all'attrice
veniva diagnosticata «Infrazione del III mediale della superficie carpale del radio»,
con prognosi iniziale di dieci giorni e con indicazione di rivalutazione ortopedica da
eseguirsi l'indomani mattina presso il Pronto Soccorso Ortopedico della medesima
struttura ospedaliera, per sospetta frattura dello scafoide carpale (DOC. 3, che si
rammostra)”.
8) “Vero che, in data 15 aprile 2020, la Signora dopo la Parte_1
prescritta visita specialistica ortopedica e gli ulteriori accertamenti radiografici
richiesti, veniva dimessa con diagnosi di «INFRAZIONE SCAFOIDE CARPALE
SINISTRO» e prognosi rideterminata in venticinque giorni (DOC. 4, che si
rammostra)”.
9) “Vero che, il giorno stesso, si procedeva al posizionamento di «APPARECCHIO
CON I DITO INCLUSO IN VTR PER 20 GIORNI», con l'indicazione di analgesici al
bisogno e di «RIMOZIONE GESSO, CONTROLLO CLINICO E RADIOGRAFICO
(RX MANO SINISTRA) TRA 20 GIORNI IN AMBULATORIO» (DOC. 4, che si
rammostra)”.
10) “Vero che, in data 4 maggio 2020, la Signora i sottoponeva Parte_1
3 a visita ortopedica di controllo, all'esito della quale, accertata dal medico specialista
la persistente limitazione dei movimenti funzionali della mano sinistra e del polso
sinistro, le veniva consigliato: «-Evitare attività sportiva, sollevamenti pesi e
traumatizzanti polso/mano sinistra per 30 giorni - Bagni scozzesi mano per 15
minuti - Mobilizzazione attiva e passiva mano con pallina (…) - Rivalutazione
ortopedica al bisogno» (DOC. 5, che si rammostra)”.
11) “Vero che, in seguito, la prognosi veniva prolungata fino al 4 giugno 2020 (DOC.
6, che si rammostra) e, poi, fino all'11 giugno 2020 (DOC. 7, che si rammostra)”.
12) “Vero che, inoltre, poiché l'attrice riferiva sintomi psicosomatici – in particolare:
dispnea, insonnia, sfoghi cutanei sul volto, dissenteria – ed un costante stato di
ansia psicofisica derivanti dal trauma per l'incidente, il suo medico di base, Dott.
, le prescriveva un colloquio psichiatrico (DOC. 8, che si Persona_3
rammostra) e, nel frattempo, il medico psichiatra consigliatole, Dott.ssa
[...]
le indicava l'assunzione di farmaci ansiolitici (DOC. 9, che si rammostra), Per_4
con suggerimento di intraprendere un percorso psicoterapeutico”.
13) “Vero che, in data 23 aprile 2020, la Signora eniva presa in Parte_1
carico dallo psicologo-psicoterapeuta-ipnologo, Prof. «per attuare Persona_5
un percorso psicoterapeutico mirato al trattamento che il trauma dell'incidente ha
causato», tramite la terapia «WEM: Emotional Washing Memory», con previsione di
dieci sedute, a frequenza settimanale, nonché tramite la terapia di gruppo (DOC.
10, che si rammostra)”.
14) “Vero che, in data 2 maggio 2020, il Prof. ritenendo altresì Persona_5
necessario un approfondimento relativo all'edema cutaneo comparso sul volto della
paziente a seguito del trauma in questione, consultava direttamente il medico
dermatologo, Dott. che indicava gli esami del sangue da Persona_6
4 eseguire (DOC. 11, che si rammostra)”.
15) “Vero che, in data 18 giugno 2020, l'attrice si sottoponeva a visita
dermatologica, all'esito della quale il medico chirurgo specialista in dermatologia,
Dott.ssa , constatato «dermografismo fortemente positivo in Persona_7
esiti di evento stressogeno», le consigliava una terapia farmacologica, con
indicazione di controllo dopo due mesi (DOC. 12, che si rammostra), che la Signora
in data 10 agosto 2020, effettuava (DOC. 13, che si Parte_1
rammostra)”.
16) “Vero che, una volta stabilizzatisi i postumi dell'incidente, l'attrice si rivolgeva
alla Dott.ssa , medico chirurgo specialista in medicina legale e Persona_1
delle assicurazioni, al fine di sopporsi a visita medico legale sulla propria persona,
previa risonanza magnetica al polso sinistro (DOC. 14, che si rammostra)”.
17) “Vero che, in occasione di detta visita, la Signora riferiva la Parte_1
persistenza di difficoltà nel sollevare pesi superiori a 5 km con l'arto superiore
sinistro e del disturbo d'ansia nel mettersi alla guida dell'auto (DOC. 15, che si
rammostra)”.
18) “Vero che, dall'esame obiettivo svolto dalla Dott.ssa , Persona_1
risultava: «Paziente in condizioni generali buone. Vigile, collaborante, orientata nel
tempo e nello spazio. Passaggi posturali autonomi, deambula autonomamente.
AASS: simmetrici, polsi periferici presenti e validi, non edemi né segni di TVP. Alla
palpazione superficiale si documenta lieve dolenzia alla pressione sulla tabaccheria
sinistra, lieve ipotonotrofia della mano sinistra rispetto alla controlaterale. No deficit
nervosi periferici. Il 17.08.22 la paziente eseguiva una RM polso sinistro per meglio
evidenziare qualsivoglia problematica visti i disturbi pur lievi che ogni tanto si
presentavano che evidenziava tutto nella norma e non apprezzamento di
5 significativo versamento endoarticolare, che in lievissima entità pur si nota» (DOC.
15, che si rammostra)”.
19) “Vero che, all'esito della visita medico legale, in data 24 settembre 2022, veniva
stilata la relativa relazione valutativa, ove si concludeva: «(…) sulla base della
documentazione allegata e della storia della Signora si ritiene che il Parte_1
danno riportato sia stato quello consistente in una lesione fratturativa lieve del
carpale sinistro, che ha necessitato di apparecchiatura gessata e terapia
antidolorifica e fisioterapica per la guarigione con postumi, esitati in dolenzia alla
pressione sulla tabaccheria anatomica del carpale sinistro, ipotonotrofia della mano
sinistra e lieve deficit di forza, esitati anche in sindrome ansiosa che ha necessitato
di cure e farmaci per la soluzione dei problemi più seri, residuando l'ansia di
condurre l'auto, soprattutto di sera e di notte, e in autostrada, in ricordo negativo
dell'infortunio (il problema depressivo-ansioso ha necessitato di terapie
farmacologiche e non si può escludere torni a comparire nella sua pienezza). I
postumi sono valutabili sotto il profilo medico-legale in tal guisa: INABILITÀ
PERMANENTE ASSOLUTA AL 75%: GIORNI 25 (venticinque) INABILITÀ
TEMPORANEA AL 50%: GIORNI 30 (trenta) INABILITÀ TEMPORANEA AL 25%:
GIORNI 30 (trenta) INVALIDITÀ PERMANENTE (DANNO BIOLOGICO) pari al 10%
della validità totale, comprensivo della problematica carpale ma anche della residua
problematica ansiosa. Spese mediche specialistiche, farmaceutiche, euro 2.316,60
comprensive di relazione medico-legale» (DOC. 15, che si rammostra)”.
20) “Vero che l'attrice, a seguito del sinistro stradale per cui è causa, si sottoponeva
alle visite specialistiche indicate e seguiva le terapie prescritte, sostenendo le
seguenti spese mediche: € 190,20 per i farmaci, € 40,00 per la copia delle relazioni
di Pronto Soccorso, € 20,50 per la visita psichiatrica, € 1.026,00 per le sedute
6 psicoterapiche, € 359,00 per la terapia gruppale e ipnotica, € 20,50 per la prima
visita dermatologica, € 14,25 per la visita dermatologica di controllo, € 610,00 per la
visita e la relazione medico legale, € 36,15 per la risonanza magnetica al polso, e
così per la complessiva somma di € 2.316,60 (DOCC. da 16 a 24, che si
rammostrano)”.
21) “Vero che gli agenti della Polizia Stradale di Treviso intervenuti in loco
nell'immediatezza dell'accaduto, con riguardo all'autovettura di proprietà della
Signora a seguito degli accertamenti eseguiti, rilevavano: Parte_1
«DANNI CONSTATATI SUL VEICOLO PARTE ANTERIORE DEL VEICOLO
FORTEMENTE DANNEGGIATA, CON ROTTURA PARTI MECCANICHE TRA CUI
GLI ORGANI STERZANTI, COFANO INTROFLESSO, PARABREZZA
FORTEMENTE DANNEGGIATO LATO DESTRO, AIRBAG ANTERIORI ATTIVATI,
CERCHIONE SINISTRO DANNEGGIATO» (DOC. 2, che si rammostra)”.
22) “Vero che, all'epoca dei fatti, il valore commerciale dell'automobile dell'attrice
era pari a € 8.500,00 (DOC. 25, che si rammostra)”.
23) “Vero che, tuttavia, la Allianz S.p.A., in virtù della polizza in essere e nei limiti
del massimale ivi previsto a copertura dei «danni materiali e diretti subiti dal veicolo
assicurato a seguito di urto o collisione con animali» (DOC. 26, che si rammostra),
indennizzava in favore della Signora a complessiva somma di € Parte_1
3.000,00 (DOC. 27, che si rammostra)”.
24) “Vero che l'attrice, a seguito del sinistro stradale per cui è causa, sosteneva i
seguenti ulteriori costi: € 140,20 per il traino del veicolo incidentato, € 86,00 per il
servizio di radiotaxi, € 175,16 per la custodia del veicolo incidentato dal 15 aprile al
25 maggio 2020, € 600,00 per il trasferimento di proprietà di altra autovettura, €
600,00 per la custodia del proprio animale domestico, e così per la complessiva
7 somma di € 1.601,36 (DOCC. da 28 a 32, che si rammostrano)”.
Si indicano i seguenti testimoni:
- Dott.ssa , c/o Ospedale dell'Angelo – ULSS 3 Serenissima, sito in Testimone_1
Mestre Venezia, Via Paccagnella n. 11, sui capitoli nn. 6) e 7).
- Dott.ssa , c/o Ospedale dell'Angelo – ULSS 3 Testimone_2
Serenissima, sito in Mestre Venezia, Via Paccagnella n. 11, sui capitoli nn. 8), 9) e
10).
- Dott.ssa c/o , Sede di Venezia Terraferma, sita in Testimone_3 CP_3
Venezia, Via della Pila n. 51, sul capitolo n. 11).
- Dott. , con studio in Venezia, Via Miranese n. 223, sui capitoli Persona_3
nn. 12) e 20).
- Dott.ssa c/o , con sede in Venezia, Persona_4 Controparte_4
Via Don Federico Tosatto n. 147, sui capitoli nn. 12) e 20).
- Prof. con studio in Arezzo, Via Trento Trieste n. 6), sui capitoli nn. Persona_5
13), 14) e 20).
- Dott. con studio in Ospitaletto -BS-, Via Luigi Azzi n. 16, sul Persona_6
capitolo n. 14).
- Dott.ssa , c/o Ospedale Villa Salus, sito in Mestre Venezia, Persona_7
Via Terraglio n. 114, sui capitoli nn. 15) e 20).
- Dott.ssa , c/o Ospedale Villa Salus, sito in Mestre Venezia, Via Testimone_4
Terraglio n. 114, sui capitoli nn. 15) e 20).
- Dott. , c/o Testimone_5 Controparte_5
con sede in Motta di Livenza -TV-, Via Padre Leonardo Bello n. 3/C, sui capitoli nn.
16) e 20).
- Dott.ssa , con studio in Diano Marina -IM-, Strada Berzi n. 48, Persona_1
8 sui capitoli nn. 16), 17), 18), 19) e 20).
- Legale rappresentante pro tempore della Control Expert Italia S.r.l., con sede in
Mestre Venezia, Via Francesco Hayez n. 4/A, sul capitolo n. 22).
- , c/o Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1, Testimone_6
sul capitolo n. 23).
- , c/o Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1, Testimone_7
sul capitolo n. 23).
- c/o Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1, sul Testimone_8
capitolo n. 23).
- Legale rappresentante pro tempore della FV Service S.r.l., con sede in Favaro
Veneto Venezia, Via Sebastiano Venier n. 101, sul capitolo n. 24).
- , c/o Competitor Car di IC Danilo, con sede in Mentana -RM-, Testimone_9
Via di Gattaceca n. 51, sul capitolo n. 24).
- , residente in [...], sul capitolo n. Testimone_10
24).
4) Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle ulteriori istanze di prova orale articolate dalla convenuta, ABILITARE l'attrice alla prova contraria,
ammettendo la testimonianza sulle circostanze ex adverso capitolate nella memoria
ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., mediante l'escussione dei testimoni già indicati.
IN OGNI CASO:
5) CON VITTORIA delle spese di lite, ivi compreso il 15% per rimborso spese forfetarie ex art. 2, comma 2, D.M. 10/03/2014, n. 55, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Conclusioni della convenuta:
“respingere ogni domanda attrice, siccome infondata e/o non provata;
in subordine,
9 limitare il risarcimento all'effettiva prova raggiunta e tenuto conto dell'apporto concausale della vittima stessa nella produzione del danno ex art. 1227 c.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, riferiva che il 14.4.2020 Parte_1
alle ore 21.20 circa, alla guida della propria autovettura Fiat 500 tg EY025EJ,
mentre percorreva l'autostrada A27, in direzione Venezia-Belluno, gestita da
, giunta all'altezza del Km 2+335 del tratto autostradale Controparte_1
compreso nel territorio di Mogliano V.to (TV), entrava in collisione con una nutria che in modo improvviso ed imprevedibile, stava attraversando la carreggiata.
Che a seguito dell'impatto con l'animale l'attrice perdeva il controllo del mezzo la cui parte anteriore urtava contro il guardrail, per poi arrestarsi a cavallo tra la prima e la seconda corsia, in posizione leggermente obliqua verso destra rispetto l'originario senso di marcia.
Nell'immediatezza intervenivano in loco gli agenti della Polizia Stradale di Treviso
che effettuavano i rilievi di rito, rinvenendo la carcassa dell'animale investito.
Poiché a seguito dell'occorso riportava danni patrimoniali e non Parte_1
complessivamente quantificati nella somma di €.36.299,71, adiva l'intestato Ufficio
per ottenere la condanna ex art.2051 cc. o in via subordinata ex art.2043 cc., di nella sua qualità di custode del tratto stradale teatro del Controparte_1
sinistro al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, oltre rivalutazione monetaria ed interesse al saggio ritenuto equo.
Si costituiva in causa la convenuta che contestava la domanda attorea in punto an debeatur ritenendo non provato il sinistro ex adverso prospettato ed eccependo il concorso colposo ex art.1227 cc. dell'attrice, infatti, a detta della deducente, la
10 danneggiata aveva tenuto una velocità di marcia verosimilmente ben superiore a quella consentita nel tratto di strada de quo o comunque aveva posto in essere una reazione inadeguata rispetto alla presenza nella carreggiata di un animale di modeste dimensioni quale una nutria.
Sotto altro profilo la convenuta riteneva che l'accesso della nutria nella corsia autostradale integrasse il caso fortuito, esimente la responsabilità ex art.2051 cc.
dell'Ente gestore, attesa la presenza di una regolare recinzione in relazione alle caratteristiche ambientali della zona;
l'espletata attività di manutenzione sia della rete che della tratta autostradale oggetto di causa;
l'assenza di segnalazioni di animali vaganti nel giorno e nella zona del sinistro;
la peculiare capacità/idoneità
della nutria di praticare tunnel nel terreno al di sotto della recinzioni metallica;
l'eccezionale condizione dei luoghi indotta dalle misure restrittive della circolazione trattandosi di periodo di lock-down, con conseguente assenza e/o contrazione delle attività umane e modifica dei comportamenti degli animali selvatici, tanto da spingersi in ambienti mai prima frequentati in modo del tutto abnorme e/o imprevedibile.
In punto quantum, la deducente contestava le poste risarcitorie pretese dall'attrice in quanto non dovute, non provate e/o eccessive e concludeva, in principalità, per il rigetto della domanda avversaria e in subordine per la limitazione del risarcimento all'effettiva prova raggiunta tenuto conto dell'apporto concausale della vittima nella produzione dell'evento.
Istruita a mezzo prova testimoniale ed ammessa Ctu medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione con modalità cartolari all'udienza del 9.1.2025, sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli atti conclusivi.
11 Diritto
1.Dinamica del sinistro
Ciò premesso in fatto, in diritto la versione fattuale, la dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi, così come prospettati dall'attrice, hanno trovato conforto probatorio nella produzione documentale dimessa nonché nella deposizione del teste S_
, agente di PG intervenuto nell'immediatezza del fatto.
[...]
2.Imputabilità dell'evento in capo alla danneggiata.
La ricostruzione storica dell'evento esclude una condotta anomala e/o imprevedibile da parte della danneggiata, ma neppure imprudente o disattenta, infatti, la Pt_1
al momento del sinistro stava viaggiando su un tratto autostradale destinato per la sua conformazione e qualificazione, alla percorrenza veloce, inoltre,
l'attraversamento di un animale sull'autostrada incidendo in termini significativamente negativi sulla sua utilizzabilità, fa assumere alla cosa una condizione assolutamente pericolosa e potenzialmente lesiva per i fruitori della stessa, i quali versando un corrispettivo per tale utilizzo, hanno una legittima aspettativa di viaggiare in condizioni di sicurezza.
Si aggiunga che nessuna contravvenzione è stata elevata a carico dell'attrice, che gli agenti di PG avrebbero potuto contestare se sussistente, atteso il loro intervento effettuato sostanzialmente nell'immediatezza del fatto.
Inoltre, le asserzioni della convenuta sulla asserita elevata e non prudenziale velocità tenuta dalla sono rimaste a livello di mera illazione, non Pt_1
supportata da alcun riscontro tecnico, certamente allegabile, di talchè, la reiterata richiesta di Ctu cinematica permane esplorativa e in quanto tale inammissibile.
3.Prova del caso fortuito
Le risultanze probatorie se attestano l'esistenza della recinzione lungo il tratto
12 autostradale teatro del sinistro, non provano certamente che la stessa fosse integra al momento della verificazione del sinistro, infatti, l'ultimo intervento di controllo ed ispezione era stato eseguito due mesi prima del sinistro, come confermato testimonialmente, mentre il servizio di viabilità e perlustrazione h 24/24 sulla sede stradale è risultato, all'evidenza, fallace non avendo presegnalato la presenza di animali vaganti in carreggiata
Pare, del resto, dirimente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di
un animale selvatico sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione
autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di
responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la
presenza dell' animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile,
idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia,
non essendo all'uopo sufficiente la dimostrazione della mera presenza di una recinzione,
ancorchè integra, in corrispondenza del tratto interessato dall'incidente, atteso che tale
circostanza non aveva in concreto impedito alla cosa di esplicare comunque la propria
potenzialità dannosa, confermando l'inefficace esercizio dei poteri di sorveglianza su di
essa (cfr. Cass. Civ n.11785/2017).
Infatti, l'attraversamento o la presenza di un animale anche se di piccola taglia in un tratto autostradale soprattutto limitrofo a coltivazioni e a vegetazione come nel caso di specie, attesa la frequenza di tali eventi, non può essere considerato fatto eccezionale e/o imprevedibile e la convenuta avrebbe potuto evitare l'occorso ponendo in essere misure di contenimento più adeguate ed efficaci certamente realizzabili, come ad esempio recinzioni con maggiore profondità nel terreno per impedire l'accesso di animali roditori come la nutria, capace di praticare tunnel nel
13 terreno o munendo la recinzione di adeguati rilevatori e/o sensori in grado anche di spaventare l'animale.
Ne consegue l'insussistenza sia del caso fortuito, sia un concorso colposo dell'attrice rilevante ai fini della riduzione del risarcimento del danno.
La fattispecie così esaminata può essere quindi sussunta nella previsione di cui all'art.2051 cc., e secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità ai sensi della norma citata,
ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (cfr. per tutte Cass. civ. n.30775/2017).
Orbene, mentre l'attrice risulta aver adempiuto al proprio onere probatorio, analoga considerazione non può essere espressa per la convenuta per le ragioni sopra esposte.
3.Danno
Chiarito l'an debeatur in ordine al quantum, la disposta Ctu ha acclarato che a seguito del sinistro occorsole ha riportato “Politraumatismo Parte_1
contusivo con frattura composta dello scafoide carpale sinistro”, riconoscendo con valutazione condivisibile, la sussistenza del nesso di causa tra l'evento e la lesione riportata.
Ciò premesso, è stata computata una un'inabilità temporanea biologica di gg.24 al
75%; gg.10 al 50%; gg.10 al 25% ed ulteriori gg.90 al 10%, con un danno biologico permanente pari al 3,5%.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età della danneggiata (40 anni all'epoca del sinistro), il danno non patrimoniale nell'accezione sopra indicata, già
14 comprensivo della quota tabellare di sofferenza, è pari ad €.9.663,00 (€.3.967,50
per danno biologico temporaneo;
€.5.695,50 per danno biologico permanente).
Infatti, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di aderire alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano e in vigore presso quel Tribunale, aggiornate al 2024.
Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia,
ma anche quelle “statisticamente maggiormente testate….indicando un criterio generale
di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare preciso del
risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez.III, n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio (cfr. anche Cass. civ.
7.6.2011 n.12408/011).
A titolo di danno patrimoniale possono poi essere riconosciute le seguenti spese:
-€.5.000,00 per il danno all'autovettura, infatti, nel doc.25 attoreo redatto dalla compagnia assicurativa, avente valenza probatoria attendibile, il valore commerciale del mezzo detratto il relitto è pari ad €.8.000,00 da cui va detratto l'acconto già versato di €.3.000,00, il residuo poi attualizzato ammonta ad
€.5.920,00
-€.1.621,35 a titolo di spese mediche ritenute congrue dal Ctu che attualizzate ammontano ad €.1.919,68
-€.2.440,00 a titolo di CCpptt in corso di causa da ritenersi all'attualità.
-€.1.601,36 per spese specificatamente documentate da ritenersi conseguenza immediata e diretta del sinistro occorso che attualizzate ammontano ad €.1.896,01.
Ne consegue che , in persona del suo legale CP_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, va condannata a pagare a per le Parte_1
causali ut supra la somma complessiva di €. 21.838,69.
15 Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ma vanno modulate in considerazione dell'importo liquidato.
Le spese di Ctu nella somma già liquidata, vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna
, in persona del suo legale rappresentante pro tempre, a Controparte_1
pagare all'attrice la somma complessiva di €.21.838,69.
1a)Su tale importo deflazionato al momento della verificazione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 14.4.2020, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
1b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
16 gli interessi al tasso legale.
2)Condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro CP_6
tempore, a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nella somma complessiva di €.5.077,00 per compenso professionale, oltre €.1.081,00 per spese, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
3)Pone le spese della Ctu, nella somma già liquidata, definitivamente a carico della convenuta.
Treviso 03.05.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
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20
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott.ssa
Daniela Ronzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n.1297/2023 dell'anno 2023 del Tribunale di
Treviso e promossa
DA
con gli avv.ti Davide Vincenzo Dimalta ed Ilaria Ventura e Parte_1
domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano come da mandato separato all'atto di citazione.
-ATTORE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, procuratore speciale avv.to con l'avv.to Luca Giusti Controparte_2
con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma come da procura alle liti allegata.
-CONVENUTO-
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex art.2051 cc.
Conclusioni dell'attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO:
1) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi di cui agli atti, la responsabilità ex
art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. in capo alla società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine al sinistro
[...]
de quo vertitur e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i conseguenti danni da quest'ultima subiti e subendi, in misura pari alla complessiva somma di € 31.595,71, di cui € 22.177,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (€ 18.094,00 per il danno biologico permanente e € 4.083,75 per il danno biologico temporaneo) – come da stima del perito medico legale Dott.ssa –, € 2.316,60 a titolo di rimborso Persona_1
delle spese mediche documentate, € 5.500,00 a titolo di risarcimento del danno materiale documentato e € 1.601,36 a titolo di rimborso degli ulteriori costi documentati, ovvero, in subordine, in misura pari alla complessiva somma di €
17.941,96, di cui € 8.524,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (€
4.556,50 per il danno biologico permanente e € 3.967,50 per il danno biologico temporaneo) – come da stima del C.T.U. Dott. –, € 2.316,60 a titolo Persona_2
di rimborso delle spese mediche documentate, € 5.500,00 a titolo di risarcimento del danno materiale documentato e € 1.601,36 a titolo di rimborso degli ulteriori costi documentati, ovvero nella misura che verrà accertata in corso di causa o che verrà determinata in via equitativa ai sensi degli artt. 1126 e 2056 c.c., oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 14 aprile 2020 sino alla data dell'emananda sentenza ed oltre agli interessi, al saggio che verrà ritenuto equo, da calcolarsi in base alla Cass. Civ., Sezioni Unite, sent. n. 1712/1995 del 17 febbraio
1995.
2 2) RIGETTARE tutte le domande e le eccezioni ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui agli atti.
IN VIA ISTRUTTORIA:
3) AMMETTERE, senza inversione dell'onere probatorio, la testimonianza sulle seguenti circostanze:
6) “Vero che, subito dopo l'incidente, la Signora vvertiva dolore Parte_1
all'arto superiore sinistro e veniva trasportata con l'autoambulanza al Pronto
Soccorso dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre (DOC. 3, che si rammostra)”.
7) “Vero che, dopo aver effettuato accertamenti clinici e radiografici, all'attrice
veniva diagnosticata «Infrazione del III mediale della superficie carpale del radio»,
con prognosi iniziale di dieci giorni e con indicazione di rivalutazione ortopedica da
eseguirsi l'indomani mattina presso il Pronto Soccorso Ortopedico della medesima
struttura ospedaliera, per sospetta frattura dello scafoide carpale (DOC. 3, che si
rammostra)”.
8) “Vero che, in data 15 aprile 2020, la Signora dopo la Parte_1
prescritta visita specialistica ortopedica e gli ulteriori accertamenti radiografici
richiesti, veniva dimessa con diagnosi di «INFRAZIONE SCAFOIDE CARPALE
SINISTRO» e prognosi rideterminata in venticinque giorni (DOC. 4, che si
rammostra)”.
9) “Vero che, il giorno stesso, si procedeva al posizionamento di «APPARECCHIO
CON I DITO INCLUSO IN VTR PER 20 GIORNI», con l'indicazione di analgesici al
bisogno e di «RIMOZIONE GESSO, CONTROLLO CLINICO E RADIOGRAFICO
(RX MANO SINISTRA) TRA 20 GIORNI IN AMBULATORIO» (DOC. 4, che si
rammostra)”.
10) “Vero che, in data 4 maggio 2020, la Signora i sottoponeva Parte_1
3 a visita ortopedica di controllo, all'esito della quale, accertata dal medico specialista
la persistente limitazione dei movimenti funzionali della mano sinistra e del polso
sinistro, le veniva consigliato: «-Evitare attività sportiva, sollevamenti pesi e
traumatizzanti polso/mano sinistra per 30 giorni - Bagni scozzesi mano per 15
minuti - Mobilizzazione attiva e passiva mano con pallina (…) - Rivalutazione
ortopedica al bisogno» (DOC. 5, che si rammostra)”.
11) “Vero che, in seguito, la prognosi veniva prolungata fino al 4 giugno 2020 (DOC.
6, che si rammostra) e, poi, fino all'11 giugno 2020 (DOC. 7, che si rammostra)”.
12) “Vero che, inoltre, poiché l'attrice riferiva sintomi psicosomatici – in particolare:
dispnea, insonnia, sfoghi cutanei sul volto, dissenteria – ed un costante stato di
ansia psicofisica derivanti dal trauma per l'incidente, il suo medico di base, Dott.
, le prescriveva un colloquio psichiatrico (DOC. 8, che si Persona_3
rammostra) e, nel frattempo, il medico psichiatra consigliatole, Dott.ssa
[...]
le indicava l'assunzione di farmaci ansiolitici (DOC. 9, che si rammostra), Per_4
con suggerimento di intraprendere un percorso psicoterapeutico”.
13) “Vero che, in data 23 aprile 2020, la Signora eniva presa in Parte_1
carico dallo psicologo-psicoterapeuta-ipnologo, Prof. «per attuare Persona_5
un percorso psicoterapeutico mirato al trattamento che il trauma dell'incidente ha
causato», tramite la terapia «WEM: Emotional Washing Memory», con previsione di
dieci sedute, a frequenza settimanale, nonché tramite la terapia di gruppo (DOC.
10, che si rammostra)”.
14) “Vero che, in data 2 maggio 2020, il Prof. ritenendo altresì Persona_5
necessario un approfondimento relativo all'edema cutaneo comparso sul volto della
paziente a seguito del trauma in questione, consultava direttamente il medico
dermatologo, Dott. che indicava gli esami del sangue da Persona_6
4 eseguire (DOC. 11, che si rammostra)”.
15) “Vero che, in data 18 giugno 2020, l'attrice si sottoponeva a visita
dermatologica, all'esito della quale il medico chirurgo specialista in dermatologia,
Dott.ssa , constatato «dermografismo fortemente positivo in Persona_7
esiti di evento stressogeno», le consigliava una terapia farmacologica, con
indicazione di controllo dopo due mesi (DOC. 12, che si rammostra), che la Signora
in data 10 agosto 2020, effettuava (DOC. 13, che si Parte_1
rammostra)”.
16) “Vero che, una volta stabilizzatisi i postumi dell'incidente, l'attrice si rivolgeva
alla Dott.ssa , medico chirurgo specialista in medicina legale e Persona_1
delle assicurazioni, al fine di sopporsi a visita medico legale sulla propria persona,
previa risonanza magnetica al polso sinistro (DOC. 14, che si rammostra)”.
17) “Vero che, in occasione di detta visita, la Signora riferiva la Parte_1
persistenza di difficoltà nel sollevare pesi superiori a 5 km con l'arto superiore
sinistro e del disturbo d'ansia nel mettersi alla guida dell'auto (DOC. 15, che si
rammostra)”.
18) “Vero che, dall'esame obiettivo svolto dalla Dott.ssa , Persona_1
risultava: «Paziente in condizioni generali buone. Vigile, collaborante, orientata nel
tempo e nello spazio. Passaggi posturali autonomi, deambula autonomamente.
AASS: simmetrici, polsi periferici presenti e validi, non edemi né segni di TVP. Alla
palpazione superficiale si documenta lieve dolenzia alla pressione sulla tabaccheria
sinistra, lieve ipotonotrofia della mano sinistra rispetto alla controlaterale. No deficit
nervosi periferici. Il 17.08.22 la paziente eseguiva una RM polso sinistro per meglio
evidenziare qualsivoglia problematica visti i disturbi pur lievi che ogni tanto si
presentavano che evidenziava tutto nella norma e non apprezzamento di
5 significativo versamento endoarticolare, che in lievissima entità pur si nota» (DOC.
15, che si rammostra)”.
19) “Vero che, all'esito della visita medico legale, in data 24 settembre 2022, veniva
stilata la relativa relazione valutativa, ove si concludeva: «(…) sulla base della
documentazione allegata e della storia della Signora si ritiene che il Parte_1
danno riportato sia stato quello consistente in una lesione fratturativa lieve del
carpale sinistro, che ha necessitato di apparecchiatura gessata e terapia
antidolorifica e fisioterapica per la guarigione con postumi, esitati in dolenzia alla
pressione sulla tabaccheria anatomica del carpale sinistro, ipotonotrofia della mano
sinistra e lieve deficit di forza, esitati anche in sindrome ansiosa che ha necessitato
di cure e farmaci per la soluzione dei problemi più seri, residuando l'ansia di
condurre l'auto, soprattutto di sera e di notte, e in autostrada, in ricordo negativo
dell'infortunio (il problema depressivo-ansioso ha necessitato di terapie
farmacologiche e non si può escludere torni a comparire nella sua pienezza). I
postumi sono valutabili sotto il profilo medico-legale in tal guisa: INABILITÀ
PERMANENTE ASSOLUTA AL 75%: GIORNI 25 (venticinque) INABILITÀ
TEMPORANEA AL 50%: GIORNI 30 (trenta) INABILITÀ TEMPORANEA AL 25%:
GIORNI 30 (trenta) INVALIDITÀ PERMANENTE (DANNO BIOLOGICO) pari al 10%
della validità totale, comprensivo della problematica carpale ma anche della residua
problematica ansiosa. Spese mediche specialistiche, farmaceutiche, euro 2.316,60
comprensive di relazione medico-legale» (DOC. 15, che si rammostra)”.
20) “Vero che l'attrice, a seguito del sinistro stradale per cui è causa, si sottoponeva
alle visite specialistiche indicate e seguiva le terapie prescritte, sostenendo le
seguenti spese mediche: € 190,20 per i farmaci, € 40,00 per la copia delle relazioni
di Pronto Soccorso, € 20,50 per la visita psichiatrica, € 1.026,00 per le sedute
6 psicoterapiche, € 359,00 per la terapia gruppale e ipnotica, € 20,50 per la prima
visita dermatologica, € 14,25 per la visita dermatologica di controllo, € 610,00 per la
visita e la relazione medico legale, € 36,15 per la risonanza magnetica al polso, e
così per la complessiva somma di € 2.316,60 (DOCC. da 16 a 24, che si
rammostrano)”.
21) “Vero che gli agenti della Polizia Stradale di Treviso intervenuti in loco
nell'immediatezza dell'accaduto, con riguardo all'autovettura di proprietà della
Signora a seguito degli accertamenti eseguiti, rilevavano: Parte_1
«DANNI CONSTATATI SUL VEICOLO PARTE ANTERIORE DEL VEICOLO
FORTEMENTE DANNEGGIATA, CON ROTTURA PARTI MECCANICHE TRA CUI
GLI ORGANI STERZANTI, COFANO INTROFLESSO, PARABREZZA
FORTEMENTE DANNEGGIATO LATO DESTRO, AIRBAG ANTERIORI ATTIVATI,
CERCHIONE SINISTRO DANNEGGIATO» (DOC. 2, che si rammostra)”.
22) “Vero che, all'epoca dei fatti, il valore commerciale dell'automobile dell'attrice
era pari a € 8.500,00 (DOC. 25, che si rammostra)”.
23) “Vero che, tuttavia, la Allianz S.p.A., in virtù della polizza in essere e nei limiti
del massimale ivi previsto a copertura dei «danni materiali e diretti subiti dal veicolo
assicurato a seguito di urto o collisione con animali» (DOC. 26, che si rammostra),
indennizzava in favore della Signora a complessiva somma di € Parte_1
3.000,00 (DOC. 27, che si rammostra)”.
24) “Vero che l'attrice, a seguito del sinistro stradale per cui è causa, sosteneva i
seguenti ulteriori costi: € 140,20 per il traino del veicolo incidentato, € 86,00 per il
servizio di radiotaxi, € 175,16 per la custodia del veicolo incidentato dal 15 aprile al
25 maggio 2020, € 600,00 per il trasferimento di proprietà di altra autovettura, €
600,00 per la custodia del proprio animale domestico, e così per la complessiva
7 somma di € 1.601,36 (DOCC. da 28 a 32, che si rammostrano)”.
Si indicano i seguenti testimoni:
- Dott.ssa , c/o Ospedale dell'Angelo – ULSS 3 Serenissima, sito in Testimone_1
Mestre Venezia, Via Paccagnella n. 11, sui capitoli nn. 6) e 7).
- Dott.ssa , c/o Ospedale dell'Angelo – ULSS 3 Testimone_2
Serenissima, sito in Mestre Venezia, Via Paccagnella n. 11, sui capitoli nn. 8), 9) e
10).
- Dott.ssa c/o , Sede di Venezia Terraferma, sita in Testimone_3 CP_3
Venezia, Via della Pila n. 51, sul capitolo n. 11).
- Dott. , con studio in Venezia, Via Miranese n. 223, sui capitoli Persona_3
nn. 12) e 20).
- Dott.ssa c/o , con sede in Venezia, Persona_4 Controparte_4
Via Don Federico Tosatto n. 147, sui capitoli nn. 12) e 20).
- Prof. con studio in Arezzo, Via Trento Trieste n. 6), sui capitoli nn. Persona_5
13), 14) e 20).
- Dott. con studio in Ospitaletto -BS-, Via Luigi Azzi n. 16, sul Persona_6
capitolo n. 14).
- Dott.ssa , c/o Ospedale Villa Salus, sito in Mestre Venezia, Persona_7
Via Terraglio n. 114, sui capitoli nn. 15) e 20).
- Dott.ssa , c/o Ospedale Villa Salus, sito in Mestre Venezia, Via Testimone_4
Terraglio n. 114, sui capitoli nn. 15) e 20).
- Dott. , c/o Testimone_5 Controparte_5
con sede in Motta di Livenza -TV-, Via Padre Leonardo Bello n. 3/C, sui capitoli nn.
16) e 20).
- Dott.ssa , con studio in Diano Marina -IM-, Strada Berzi n. 48, Persona_1
8 sui capitoli nn. 16), 17), 18), 19) e 20).
- Legale rappresentante pro tempore della Control Expert Italia S.r.l., con sede in
Mestre Venezia, Via Francesco Hayez n. 4/A, sul capitolo n. 22).
- , c/o Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1, Testimone_6
sul capitolo n. 23).
- , c/o Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1, Testimone_7
sul capitolo n. 23).
- c/o Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1, sul Testimone_8
capitolo n. 23).
- Legale rappresentante pro tempore della FV Service S.r.l., con sede in Favaro
Veneto Venezia, Via Sebastiano Venier n. 101, sul capitolo n. 24).
- , c/o Competitor Car di IC Danilo, con sede in Mentana -RM-, Testimone_9
Via di Gattaceca n. 51, sul capitolo n. 24).
- , residente in [...], sul capitolo n. Testimone_10
24).
4) Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle ulteriori istanze di prova orale articolate dalla convenuta, ABILITARE l'attrice alla prova contraria,
ammettendo la testimonianza sulle circostanze ex adverso capitolate nella memoria
ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., mediante l'escussione dei testimoni già indicati.
IN OGNI CASO:
5) CON VITTORIA delle spese di lite, ivi compreso il 15% per rimborso spese forfetarie ex art. 2, comma 2, D.M. 10/03/2014, n. 55, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Conclusioni della convenuta:
“respingere ogni domanda attrice, siccome infondata e/o non provata;
in subordine,
9 limitare il risarcimento all'effettiva prova raggiunta e tenuto conto dell'apporto concausale della vittima stessa nella produzione del danno ex art. 1227 c.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, riferiva che il 14.4.2020 Parte_1
alle ore 21.20 circa, alla guida della propria autovettura Fiat 500 tg EY025EJ,
mentre percorreva l'autostrada A27, in direzione Venezia-Belluno, gestita da
, giunta all'altezza del Km 2+335 del tratto autostradale Controparte_1
compreso nel territorio di Mogliano V.to (TV), entrava in collisione con una nutria che in modo improvviso ed imprevedibile, stava attraversando la carreggiata.
Che a seguito dell'impatto con l'animale l'attrice perdeva il controllo del mezzo la cui parte anteriore urtava contro il guardrail, per poi arrestarsi a cavallo tra la prima e la seconda corsia, in posizione leggermente obliqua verso destra rispetto l'originario senso di marcia.
Nell'immediatezza intervenivano in loco gli agenti della Polizia Stradale di Treviso
che effettuavano i rilievi di rito, rinvenendo la carcassa dell'animale investito.
Poiché a seguito dell'occorso riportava danni patrimoniali e non Parte_1
complessivamente quantificati nella somma di €.36.299,71, adiva l'intestato Ufficio
per ottenere la condanna ex art.2051 cc. o in via subordinata ex art.2043 cc., di nella sua qualità di custode del tratto stradale teatro del Controparte_1
sinistro al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, oltre rivalutazione monetaria ed interesse al saggio ritenuto equo.
Si costituiva in causa la convenuta che contestava la domanda attorea in punto an debeatur ritenendo non provato il sinistro ex adverso prospettato ed eccependo il concorso colposo ex art.1227 cc. dell'attrice, infatti, a detta della deducente, la
10 danneggiata aveva tenuto una velocità di marcia verosimilmente ben superiore a quella consentita nel tratto di strada de quo o comunque aveva posto in essere una reazione inadeguata rispetto alla presenza nella carreggiata di un animale di modeste dimensioni quale una nutria.
Sotto altro profilo la convenuta riteneva che l'accesso della nutria nella corsia autostradale integrasse il caso fortuito, esimente la responsabilità ex art.2051 cc.
dell'Ente gestore, attesa la presenza di una regolare recinzione in relazione alle caratteristiche ambientali della zona;
l'espletata attività di manutenzione sia della rete che della tratta autostradale oggetto di causa;
l'assenza di segnalazioni di animali vaganti nel giorno e nella zona del sinistro;
la peculiare capacità/idoneità
della nutria di praticare tunnel nel terreno al di sotto della recinzioni metallica;
l'eccezionale condizione dei luoghi indotta dalle misure restrittive della circolazione trattandosi di periodo di lock-down, con conseguente assenza e/o contrazione delle attività umane e modifica dei comportamenti degli animali selvatici, tanto da spingersi in ambienti mai prima frequentati in modo del tutto abnorme e/o imprevedibile.
In punto quantum, la deducente contestava le poste risarcitorie pretese dall'attrice in quanto non dovute, non provate e/o eccessive e concludeva, in principalità, per il rigetto della domanda avversaria e in subordine per la limitazione del risarcimento all'effettiva prova raggiunta tenuto conto dell'apporto concausale della vittima nella produzione dell'evento.
Istruita a mezzo prova testimoniale ed ammessa Ctu medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione con modalità cartolari all'udienza del 9.1.2025, sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli atti conclusivi.
11 Diritto
1.Dinamica del sinistro
Ciò premesso in fatto, in diritto la versione fattuale, la dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi, così come prospettati dall'attrice, hanno trovato conforto probatorio nella produzione documentale dimessa nonché nella deposizione del teste S_
, agente di PG intervenuto nell'immediatezza del fatto.
[...]
2.Imputabilità dell'evento in capo alla danneggiata.
La ricostruzione storica dell'evento esclude una condotta anomala e/o imprevedibile da parte della danneggiata, ma neppure imprudente o disattenta, infatti, la Pt_1
al momento del sinistro stava viaggiando su un tratto autostradale destinato per la sua conformazione e qualificazione, alla percorrenza veloce, inoltre,
l'attraversamento di un animale sull'autostrada incidendo in termini significativamente negativi sulla sua utilizzabilità, fa assumere alla cosa una condizione assolutamente pericolosa e potenzialmente lesiva per i fruitori della stessa, i quali versando un corrispettivo per tale utilizzo, hanno una legittima aspettativa di viaggiare in condizioni di sicurezza.
Si aggiunga che nessuna contravvenzione è stata elevata a carico dell'attrice, che gli agenti di PG avrebbero potuto contestare se sussistente, atteso il loro intervento effettuato sostanzialmente nell'immediatezza del fatto.
Inoltre, le asserzioni della convenuta sulla asserita elevata e non prudenziale velocità tenuta dalla sono rimaste a livello di mera illazione, non Pt_1
supportata da alcun riscontro tecnico, certamente allegabile, di talchè, la reiterata richiesta di Ctu cinematica permane esplorativa e in quanto tale inammissibile.
3.Prova del caso fortuito
Le risultanze probatorie se attestano l'esistenza della recinzione lungo il tratto
12 autostradale teatro del sinistro, non provano certamente che la stessa fosse integra al momento della verificazione del sinistro, infatti, l'ultimo intervento di controllo ed ispezione era stato eseguito due mesi prima del sinistro, come confermato testimonialmente, mentre il servizio di viabilità e perlustrazione h 24/24 sulla sede stradale è risultato, all'evidenza, fallace non avendo presegnalato la presenza di animali vaganti in carreggiata
Pare, del resto, dirimente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di
un animale selvatico sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione
autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di
responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la
presenza dell' animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile,
idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia,
non essendo all'uopo sufficiente la dimostrazione della mera presenza di una recinzione,
ancorchè integra, in corrispondenza del tratto interessato dall'incidente, atteso che tale
circostanza non aveva in concreto impedito alla cosa di esplicare comunque la propria
potenzialità dannosa, confermando l'inefficace esercizio dei poteri di sorveglianza su di
essa (cfr. Cass. Civ n.11785/2017).
Infatti, l'attraversamento o la presenza di un animale anche se di piccola taglia in un tratto autostradale soprattutto limitrofo a coltivazioni e a vegetazione come nel caso di specie, attesa la frequenza di tali eventi, non può essere considerato fatto eccezionale e/o imprevedibile e la convenuta avrebbe potuto evitare l'occorso ponendo in essere misure di contenimento più adeguate ed efficaci certamente realizzabili, come ad esempio recinzioni con maggiore profondità nel terreno per impedire l'accesso di animali roditori come la nutria, capace di praticare tunnel nel
13 terreno o munendo la recinzione di adeguati rilevatori e/o sensori in grado anche di spaventare l'animale.
Ne consegue l'insussistenza sia del caso fortuito, sia un concorso colposo dell'attrice rilevante ai fini della riduzione del risarcimento del danno.
La fattispecie così esaminata può essere quindi sussunta nella previsione di cui all'art.2051 cc., e secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità ai sensi della norma citata,
ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (cfr. per tutte Cass. civ. n.30775/2017).
Orbene, mentre l'attrice risulta aver adempiuto al proprio onere probatorio, analoga considerazione non può essere espressa per la convenuta per le ragioni sopra esposte.
3.Danno
Chiarito l'an debeatur in ordine al quantum, la disposta Ctu ha acclarato che a seguito del sinistro occorsole ha riportato “Politraumatismo Parte_1
contusivo con frattura composta dello scafoide carpale sinistro”, riconoscendo con valutazione condivisibile, la sussistenza del nesso di causa tra l'evento e la lesione riportata.
Ciò premesso, è stata computata una un'inabilità temporanea biologica di gg.24 al
75%; gg.10 al 50%; gg.10 al 25% ed ulteriori gg.90 al 10%, con un danno biologico permanente pari al 3,5%.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età della danneggiata (40 anni all'epoca del sinistro), il danno non patrimoniale nell'accezione sopra indicata, già
14 comprensivo della quota tabellare di sofferenza, è pari ad €.9.663,00 (€.3.967,50
per danno biologico temporaneo;
€.5.695,50 per danno biologico permanente).
Infatti, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di aderire alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano e in vigore presso quel Tribunale, aggiornate al 2024.
Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia,
ma anche quelle “statisticamente maggiormente testate….indicando un criterio generale
di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare preciso del
risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez.III, n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio (cfr. anche Cass. civ.
7.6.2011 n.12408/011).
A titolo di danno patrimoniale possono poi essere riconosciute le seguenti spese:
-€.5.000,00 per il danno all'autovettura, infatti, nel doc.25 attoreo redatto dalla compagnia assicurativa, avente valenza probatoria attendibile, il valore commerciale del mezzo detratto il relitto è pari ad €.8.000,00 da cui va detratto l'acconto già versato di €.3.000,00, il residuo poi attualizzato ammonta ad
€.5.920,00
-€.1.621,35 a titolo di spese mediche ritenute congrue dal Ctu che attualizzate ammontano ad €.1.919,68
-€.2.440,00 a titolo di CCpptt in corso di causa da ritenersi all'attualità.
-€.1.601,36 per spese specificatamente documentate da ritenersi conseguenza immediata e diretta del sinistro occorso che attualizzate ammontano ad €.1.896,01.
Ne consegue che , in persona del suo legale CP_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, va condannata a pagare a per le Parte_1
causali ut supra la somma complessiva di €. 21.838,69.
15 Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ma vanno modulate in considerazione dell'importo liquidato.
Le spese di Ctu nella somma già liquidata, vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna
, in persona del suo legale rappresentante pro tempre, a Controparte_1
pagare all'attrice la somma complessiva di €.21.838,69.
1a)Su tale importo deflazionato al momento della verificazione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 14.4.2020, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
1b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
16 gli interessi al tasso legale.
2)Condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro CP_6
tempore, a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nella somma complessiva di €.5.077,00 per compenso professionale, oltre €.1.081,00 per spese, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
3)Pone le spese della Ctu, nella somma già liquidata, definitivamente a carico della convenuta.
Treviso 03.05.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
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