Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 13/03/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Vietri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del Decreto Prot. N. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Avellino in data 12/12/2025 e notificato in data 16/12/2025, con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente, il divieto di detenere qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente, con obbligo di cessione entro 150 giorni;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la proposta di inibizione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino N. -OMISSIS- del 24/07/2025 e la successiva nota di conferma N. -OMISSIS- del 06/11/2025;
e per l’accertamento e la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal ricorrente in conseguenza dell’illegittimo esercizio della funzione amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. FA SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 10 febbraio 2026 e depositato il 25 febbraio 2026, il ricorrente impugna il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato dalla Prefettura di Avellino in ragione della denuncia per minacce di cui è stato destinatario.
Pur rappresentando in maniera imprecisa il deferimento del ricorrente per violazione dell'art. 612 bis c.p., salvo poi rilevare che il procedimento penale in questione riguarda invece la violazione dell'art. 612 c.p. e che nell'ambito dello stesso il ricorrente risulta sia indagato sia persona offesa unitamente ai genitori e al denunciante, il citato provvedimento precisa che il medesimo ricorrente “era intervenuto in difesa dei propri genitori durante un diverbio di vicinato brandendo in mano una pistola, accusa totalmente ricusata” dal ricorrente che a sua volta ha sporto querela per calunnia nei confronti del denunciante e conclude affermando che “la violazione imputata al medesimo non consente di ravvisare le necessarie garanzie di affidabilità nell'uso delle armi”.
2. Il ricorrente deduce:
- il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto procedimento amministrativo è stato avviato sul presupposto errato dell'accusa di violazione dell'art. 612 bis c.p., successivamente corretta, senza una effettiva e approfondita valutazione della situazione da cui è scaturita la denuncia, senza provvedere all'audizione del ricorrente e dei testimoni da lui indicati, senza ricostruire in maniera adeguata la vicenda (specie a fronte di versioni palesemente contrastanti e della presentazione da parte del ricorrente di una querela per calunnia), senza valutare il concreto disvalore della condotta del ricorrente e la sua effettiva incidenza sulla sua affidabilità, tenuto conto che lo stesso svolge attività di guardia penitenziaria;
- la totale insussistenza del presupposto fattuale su cui si basa il provvedimento, considerato anche che l'Amministrazione non ha provveduto all'accertamento della veridicità dei fatti, che il denunciante ha strumentalizzato l'episodio aggiungendo circostanze non veritiere, “tanto è vero che il PM, non solo ha iscritto la notizia di reato per minaccia semplice, quindi senza uso di armi ma ne ha addirittura chiesto l’archiviazione”;
- l'omessa valutazione del carattere isolato del fatto nonché della personalità complessiva del ricorrente, tenuto conto che lo stesso è persona offesa e che dalla sua vita personale e professionale non emergono situazioni che lasciano presagire un abuso delle armi.
Il ricorrente avanza altresì domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
3. Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Occorre premettere che, secondo quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il possesso da parte di un cittadino di un’arma o l’utilizzo della medesima, non rientra nello “statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo”, ma costituisce un quid pluris accordato in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nuce del possesso e dell’utilizzo dell’arma, l’Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2025, n. 175; Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2024, n. 1453; Consiglio di Stato, Sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565).
Al riguardo, la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “ il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”, osservando, altresì, che “dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti ”.
Ne discende che è assunto pacifico che le autorizzazioni di polizia possano essere denegate a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.) e alle persone ritenute capaci di abusarne (artt. 39 e 43, ultimo comma, T.U.L.P.S.).
I parametri appena richiamati delineano la cornice normativa di inquadramento della fattispecie in esame; in particolare l’art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, stabilisce che “il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.
Sia il provvedimento questorile di diniego di porto d’armi sia quello prefettizio di divieto di detenzione di armi postulano un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne.
Tale valutazione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità che viene in rilievo in subiecta materia , atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d’armi in capo a soggetti non pienamente affidabili (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614).
Più in particolare, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi e del detentore di armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7176).
6. Poste tali coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, l’Amministrazione è incorsa in un difetto istruttorio e motivazionale, in quanto ha posto a fondamento del provvedimento impugnato unicamente l’avvio del su indicato procedimento penale, in sé considerato, senza alcuna valutazione della condotta che ha dato luogo allo stesso e della veridicità delle accuse rivolte al ricorrente nonché delle circostanze in cui le stesse sono state formulate.
I fatti in questione sono stati ampiamente e dettagliatamente rappresentati dallo stesso ricorrente nell'ambito delle memorie ma del tutto trascurati nella valutazione dell’Amministrazione, nonostante la necessità di un'accurata ricostruzione degli stessi, in ragione delle specifiche contestazioni mosse dal ricorrente alle accuse rivoltegli, specie ove si consideri che:
- le querele tra il ricorrente e il vicino di casa dei genitori sono state reciproche;
- il ricorrente è intervenuto al fine di redarguire il citato soggetto e ottenere chiarimenti circa il comportamento tenuto nei confronti dei propri genitori, anziani e aggrediti fisicamente e verbalmente dal vicino con insulti, sputi e minacce di morte, a seguito della semplice richiesta di rimozione dell’autovettura parcheggiata dinnanzi alla casa di loro proprietà, per ovvie ragioni di decoro e rispetto;
- tale vicino ha rivolto nei confronti dello stesso ricorrente circostanziate minacce di morte, brandendo una mazza di ferro, esponendo, unitamente alle minacce di morte, anche la chiara intenzione di rovinare la sua vita professionale (“sali qua sopra, sono i tipi come te che voglio, ti devo rovinare, t’accir”) e facendo seguire a tale intenzione una concreta accusa, anche mediante l’utilizzo di testimoni (“-OMISSIS-....-OMISSIS-... corri ha la pistola in mano, hai la pistola, hai la pistola! hai cacciato la pistola! io ti rovino!”);
- l’accusa del vicino, secondo cui le minacce ricevute dal ricorrente sarebbero state accompagnate dall'utilizzo dell'arma di ordinanza, è oggettivamente contestata dal ricorrente che sostiene, invece, che tale arma era custodita nella cassaforte di casa, circostanza questa che ben avrebbero potuto essere appurata dalle stesse Forze dell'Ordine nell'immediatezza del fatto oltre che chiarita dalla medesima Amministrazione a seguito della insistente richiesta di audizione presentata dal ricorrente.
Oltre a non aver provveduto alla completa ricostruzione dei fatti, assolutamente determinante in ragione delle contrapposte versioni e, in particolare, dei circostanziati elementi addotti dal medesimo ricorrente al fine di dimostrare la non veridicità delle affermazioni della controparte, la medesima Amministrazione neppure ha provveduto a una valutazione del contesto in cui si è verificata la vicenda, del carattere di isolato dell'episodio, nonché della personalità del ricorrente e dell'ottima valutazione professionale ricevuta nello svolgimento della sua funzione e quindi della irreprensibilità della condotta di vita personale e professionale, specie al fine di inquadrare correttamente la vicenda, trovare riscontro o almeno verificare la verosimiglianza delle accuse, considerato peraltro che lo stesso procedimento penale è stato avviato non per minaccia aggravata dall'uso delle armi ma per minaccia semplice, oltre a essere oggetto di una successiva richiesta di archiviazione da parte della medesima Autorità Giudiziaria precedente.
Inoltre, non può dirsi che il ricorrente sia inserito in un contesto di conflittualità, posto che l’episodio in questione si è verificato non presso l’abitazione del ricorrente ma presso quella dei genitori, quindi in un ambito territoriale non interessato dalla continua presenza del ricorrente; allo stesso modo, il ricorrente ha provveduto a riferire immediatamente alle Forze dell’Ordine l’episodio, dimostrando correttezza di comportamento e capacità di gestione della spiacevole situazione.
7. Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria in quanto assolutamente generica. Il ricorrente non deduce né dimostra alcun concreto, reale ed effettivo pregiudizio di carattere patrimoniale o non patrimoniale.
8. In conclusione, la domanda demolitoria è fondata e va accolta, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato; deve essere invece respinta la domanda risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della fondatezza della sola domanda di annullamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e, quanto al resto, lo respinge.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, nonché alla refusione del contributo unificato se dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR ZA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
FA SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA SI | OR ZA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.