Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 23186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23186 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11631/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11631 del 2024, proposto da
Amag Reti Idriche Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Simona Rostagno, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ausir – Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio eletto in Udine, via Vittorio Veneto 39;
per l'annullamento
della nota 30 luglio 2024 prot. 18218/2024 trasmessa a Egato 6 da Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto " M2C4-14.2_067-npreavviso di avvio del procedimento di revoca del finanziamento ai sensi degli artt. 78 della l. 241/1990 e dell'art. 7, comma1, lett. a) dell'atto di obbligo sottoscritto" con riferimento alla proposta "M2C4-I4.2_067" , presentata da Egato 6 con soggetto attuatore Amag Reti Idriche Spa a fronte dell'avviso 8 marzo 2022 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 29 del 9 marzo 2022 e ammessa e finanziata ai sensi del DD 24 agosto 2022 n. 594 e altri atti come indicati in ricorso, e risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ausir – Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa IO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la parte ricorrente ha proposto il presente giudizio per l’annullamento degli atti adottati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del procedimento volto alla revoca del finanziamento PNRR relativo al progetto presentato da EGATO6 e attuato dalla ricorrente;
Rilevato che la medesima parte ricorrente ha depositato in data 26 ottobre 2025 atto di rinuncia al ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato alle Amministrazioni intimate;
Considerato che:
- la rinuncia è motivata dal sopravvenuto provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 ottobre 2025, con cui l’Amministrazione ha comunicato la rimozione della sospensione dell’istruttoria sul finanziamento oggetto della controversia, circostanza che ha fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio;
- in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto dell’intervenuta rinuncia, ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione:
- della tempestività della rinuncia rispetto all’intervenuta evoluzione del procedimento amministrativo;
- della complessità tecnico-giuridica della vicenda;
- della sopravvenienza del provvedimento favorevole adottato dall’Amministrazione, che ha determinato la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL NI, Presidente
IO TI, Primo Referendario, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO TI | EL NI |
IL SEGRETARIO