Sentenza 29 ottobre 1968
Massime • 3
Nell'Esercizio delle servitu devono ritenersi vietati il mutamento di destinazione del fondo dominante e quelle altre innovazioni che incidono o sul contenuto della servitu ovvero sulle modalita di Esercizio in guisa da rendere piu gravosa la condizione del fondo servente. Quanto alla destinazione del fondo dominante, l'identificazione dei bisogni di esso che la servitu e preordinata a soddisfare(cioe l'utilitas) va effettuata con riferimento alla situazione materiale in atto esistente al momento della Costituzione della servitu. Pertanto, accertato in fatto che in tempi remoti fu costituita una servitu di passaggio con ogni tipo di veicolo allora conosciuto (carri a trazione animale) e senza limitazione di intensita per soddisfare le esigenze agricole di un piccolo appezzamento di terreno, deve ritenersi oggi consentito il passaggio anche con qualsiasi moderno automezzo, purche, pero, tale passaggio resti sempre connesso alla coltivazione del fondo. Conseguentemente, costituisce illegittimo aggravamento della predetta servitu mutare parzialmente la destinazione del fondo dominante costruendo su una parte notevole della sua esigua superficie una autorimessa (sia pure per il ricovero della sola automobile del proprietario del terreno stesso) e trasformare, cosi, in un intenso passaggio di ogni giorno (e di piu volte al giorno) un transito che in precedenza, per il soddisfacimento delle esigenze puramente agricole del fondo, aveva occasione d'essere esercitato di fatto solo poche volte all'anno.*
Lo stabilire se in concreto l'innovazione compiuta dal proprietario del fondo dominante renda piu gravosa la condizione del fondo servente implica un'indagine di mero fatto demandata in via esclusiva al giudice di merito.*
Il diniego del giudice di merito di dare ingresso ad ulteriori mezzi istruttori non e sindacabile in Sede di legittimita quando egli ritenga provata, in base agli elementi gia acquisiti al processo, la insussistenza del fatto che si chiede di dimostrare.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/1968, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1968 |
Testo completo
Nell'Esercizio delle servitu devono ritenersi vietati il mutamento di destinazione del fondo dominante e quelle altre innovazioni che incidono o sul contenuto della servitu ovvero sulle modalita di Esercizio in guisa da rendere piu gravosa la condizione del fondo servente. Quanto alla destinazione del fondo dominante, l'identificazione dei bisogni di esso che la servitu e preordinata a soddisfare(cioe l'utilitas) va effettuata con riferimento alla situazione materiale in atto esistente al momento della Costituzione della servitu. Pertanto, accertato in fatto che in tempi remoti fu costituita una servitu di passaggio con ogni tipo di veicolo allora conosciuto (carri a trazione animale) e senza limitazione di intensita per soddisfare le esigenze agricole di un piccolo appezzamento di terreno, deve ritenersi oggi consentito il passaggio anche con qualsiasi moderno automezzo, purche, pero, tale passaggio resti sempre connesso alla coltivazione del fondo. Conseguentemente, costituisce illegittimo aggravamento della predetta servitu mutare parzialmente la destinazione del fondo dominante costruendo su una parte notevole della sua esigua superficie una autorimessa (sia pure per il ricovero della sola automobile del proprietario del terreno stesso) e trasformare, cosi, in un intenso passaggio di ogni giorno (e di piu volte al giorno) un transito che in precedenza, per il soddisfacimento delle esigenze puramente agricole del fondo, aveva occasione d'essere esercitato di fatto solo poche volte all'anno.*