Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel. dott. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1380/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GEROSA ALBERTO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALATTI CRISTIAN CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO,
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
“i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi
Congiuntamente chiedono
All'Ecc.mo Tribunale di Sondrio che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in Mantello (SO) il 18 settembre Parte_1 CP_1
2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile del Comune di
Mantello, anno 2010, n. 4, parte II, serie A
pagina 1 di 4
Il tutto, alle seguenti
CONDIZIONI
Per_ Per
- I figli minori , ed vengono affidati ad entrambi i genitori in applicazione dell'istituto Per_2 dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre nella di lei abitazione in
Novate Mezzola (SO) Via Bugelli n. 67 che conduce in locazione.
I rapporti tra figli e genitori, e i diritti di visita dei figli, saranno quelli illustrati nel piano genitoriale che si produce;
- I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli nonché ad assumere di comune accordo le decisioni inerenti alla loro educazione, formazione scolastica e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole.
- Il Sig. concorrerà al mantenimento dei figli minori corrispondendo, a mezzo bonifico bancario Pt_1 sul conto corrente intestato alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di euro CP_1
1.500,00 -pari ad euro 500,00 per ciascun figlio- da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat con decorrenza dall'anno 2025 e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
Le spese straordinarie, regolate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Sondrio, saranno
a carico del Sig. in misura pari all'80% e a carico della Sig.ra per il restante 20%; Pt_1 CP_1
- La Sig.ra rinuncia a qualsivoglia assegno divorzile e le parti dichiarano che i loro rapporti CP_1
economici sono stati tutti interamente regolati prima d'ora, anche in riferimento alle statuizioni della separazione, null'altro avendo a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione comunque afferente, o dipendente, dal rapporto di coniugio oggi conclusosi;
- Le parti, in deroga all'art. 6 comma 4 del d.lgs. 230/2011, concordano di assegnare l'intero assegno unico universale alla Sig.ra CP_1
- I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti e/o documenti validi per l'espatrio loro e dei figli minori, impegnandosi sin d'ora a sottoscrivere la necessaria documentazione, e dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 15.07.2024, e Parte_1
proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
pagina 2 di 4 concordatario celebrato in Mantello (SO) il 18.09.2010 da cui erano nati i figli (C.F. Per_4
) il 27 ottobre 2012 a Lecco;
(C.F. ) il 4 C.F._3 Parte_2 C.F._4
ottobre 2014 a Lecco;
(C.F. ) il 27 dicembre 2017 a Lecco. Parte_3 C.F._5
premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 18.07.2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 13.11.2024.
Con note scritte del 11.11.2024 le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Con ordinanza del 05.12.2024 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato in Mantello (SO) il 18.09.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
predetto Comune dell'anno 2010, n. 4, parte II, serie A;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 05.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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