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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 03/03/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FARANDA TR IN, Giudice monocratico in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5297/2024 depositato il 27/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249025664648000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un'intimazione di
Pagamento avente per oggetto Diritto Annuale Camera Commercio, IRPEF ed IMU anni 2017, 2018 e 2019.
Eccepisce parte ricorrente la nullità dell'atto impugnato, in primo luogo, per incompetenza territoriale dell'ufficio di Milano, alla luce della pronunica della Suprema Corte del 13 febbraio 2023 n. 4400 che, rifacendosi alla norma dell'art. 31, co. 2, D.p.r. n. 600/1973, ha ritenuto competente l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del contribuente, al tempo in cui sono sorti i tributi.
Eccepisce ancora la intervenuta prescrizione delle pretese tributarie, anche in considerazione delle irregolarità delle notifiche, nonché un errato conteggio dell'importo da versare con riferimento alle sanzioni, agli aggi ed agli d'interessi, arrivando ad un risultato di difficile interpretazione per la contribuente, con conseguente violazione del diritto di difesa atteso che, difettando un prospetto analitico degli interessi, ciò non consente alla contribuente di poter contestare adeguatamente la somma a tale titolo richiesta.
Ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese.
Si è costituita Agenzia Riscossione, la quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso ritenendo l'avviso di intimazione un atto non impugnabile. Ha contestato la eccezione di incompetenza territoriale atteso che
Agenzia Riscossione ha competenza nazionale ed ha ribadito la corretta notifica degli atti presupposti.
In ordine alla eccepita prescrizione dei tributi ha rilevato che la notifica delle cartelle e dell'avviso, avvenuta regolarmente nel 2023 per crediti/debiti tributari del 2018- 2019; il tutto senza voler prendere in considerazione la sospensione per il periodo emergenziale COVID.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente la infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale dell'Agenzia Riscossione. A decorrere dal primo ottobre 2006,
è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale, in precedenza attribuite a Equitalia S. p. a., sono state assegnate con il D. L. n. 193/2016 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, diventato unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa), con conseguente irrilevanza delle questioni di competenza territoriale.
Per quanto attiene poi alle notifiche delle cartelle, rileva il Giudice che la documentazione versata in atti dalla Agenzia Riscossione, dà piena prova della regolarità delle stesse, effettuate a mezzo posta, una delle quali consegnata a mani della destinataria, odierna ricorrente e le altre notificate a mani del portiere, in piena conformità con la normativa in tema.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione, sol che si pensi che si tratta di cartelle esattoriali notificate nel 2023 ed afferenti a pretese tributarie per le annualità 2018 e 2019, nel pieno rispetto, quindi, del termine di prescrizione decennale, operante nelle fattispecie.
Quanto infine alla eccezione di illegittimità per errato calcolo degli importi dovuti, rileva il giudice la genericità della eccezione e, comunque, rileva che si tratta di elementi tutti determinati da norme di legge, di talché nessuna lesione del diritto di difesa si è concretizzata.
Il ricorso va quindi rigettato e, quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente, nella misura di euro 900,00, oltre accessori ed oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 900,00 oltre accessori ed oneri di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 03/03/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FARANDA TR IN, Giudice monocratico in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5297/2024 depositato il 27/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249025664648000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un'intimazione di
Pagamento avente per oggetto Diritto Annuale Camera Commercio, IRPEF ed IMU anni 2017, 2018 e 2019.
Eccepisce parte ricorrente la nullità dell'atto impugnato, in primo luogo, per incompetenza territoriale dell'ufficio di Milano, alla luce della pronunica della Suprema Corte del 13 febbraio 2023 n. 4400 che, rifacendosi alla norma dell'art. 31, co. 2, D.p.r. n. 600/1973, ha ritenuto competente l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del contribuente, al tempo in cui sono sorti i tributi.
Eccepisce ancora la intervenuta prescrizione delle pretese tributarie, anche in considerazione delle irregolarità delle notifiche, nonché un errato conteggio dell'importo da versare con riferimento alle sanzioni, agli aggi ed agli d'interessi, arrivando ad un risultato di difficile interpretazione per la contribuente, con conseguente violazione del diritto di difesa atteso che, difettando un prospetto analitico degli interessi, ciò non consente alla contribuente di poter contestare adeguatamente la somma a tale titolo richiesta.
Ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese.
Si è costituita Agenzia Riscossione, la quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso ritenendo l'avviso di intimazione un atto non impugnabile. Ha contestato la eccezione di incompetenza territoriale atteso che
Agenzia Riscossione ha competenza nazionale ed ha ribadito la corretta notifica degli atti presupposti.
In ordine alla eccepita prescrizione dei tributi ha rilevato che la notifica delle cartelle e dell'avviso, avvenuta regolarmente nel 2023 per crediti/debiti tributari del 2018- 2019; il tutto senza voler prendere in considerazione la sospensione per il periodo emergenziale COVID.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente la infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale dell'Agenzia Riscossione. A decorrere dal primo ottobre 2006,
è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale, in precedenza attribuite a Equitalia S. p. a., sono state assegnate con il D. L. n. 193/2016 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, diventato unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa), con conseguente irrilevanza delle questioni di competenza territoriale.
Per quanto attiene poi alle notifiche delle cartelle, rileva il Giudice che la documentazione versata in atti dalla Agenzia Riscossione, dà piena prova della regolarità delle stesse, effettuate a mezzo posta, una delle quali consegnata a mani della destinataria, odierna ricorrente e le altre notificate a mani del portiere, in piena conformità con la normativa in tema.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione, sol che si pensi che si tratta di cartelle esattoriali notificate nel 2023 ed afferenti a pretese tributarie per le annualità 2018 e 2019, nel pieno rispetto, quindi, del termine di prescrizione decennale, operante nelle fattispecie.
Quanto infine alla eccezione di illegittimità per errato calcolo degli importi dovuti, rileva il giudice la genericità della eccezione e, comunque, rileva che si tratta di elementi tutti determinati da norme di legge, di talché nessuna lesione del diritto di difesa si è concretizzata.
Il ricorso va quindi rigettato e, quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente, nella misura di euro 900,00, oltre accessori ed oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 900,00 oltre accessori ed oneri di legge.