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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14572/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14572 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Angelo Guglielmi. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti Marco Chiesara e Valentina Controparte_1
Messana.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità del licenziamento intimato alla ricorrente per i motivi dedotti in ricorso e, per l'effetto:
- condannare alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità CP_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR calcolata al tallone mensile di €
4.833,33 per il periodo dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il predetto periodo, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. ovvero, in alternativa,
condannare al pagamento di un'indennità risarcitoria di importo pari all'ultima retribuzione CP_1 utile per il calcolo del TFR calcolata al tallone mensile di € 4.833,33, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. ovvero in alternativa,
1 condannare al pagamento della tutela risarcitoria prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2015 per CP_1 carenza del requisito di motivazione del provvedimento di interruzione del rapporto di lavoro nella misura massima di legge calcolata al tallone mensile di € 4.833,33, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
In subordine:
Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della convenuta per i motivi di cui in ricorso con conseguente diritto della ricorrente al relativo risarcimento dei danni e, per effetto, condannare al CP_1 risarcimento del danno nella misura di € 56.250,00 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
- con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Come è noto, nel periodo di prova non c'è un mero regime di libera recedibilità dal rapporto essendo comunque consentito, entro ben definiti limiti, un sindacato sulle ragioni del recesso che diventa più incisivo ove insorgano speciali ragioni di tutela del lavoratore.
La giurisprudenza di legittimità si è orientata in coerenza con tali indicazioni, consolidando i seguenti principi.
Il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione diversamente da quel che accade nel licenziamento assoggettato alla legge n. 604 del 1966 (tra molte cfr. Cass. n. 21586/2008).
L'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova che va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (cfr. Cass. nn. 8934/2015, 17767/2009, 15960/2005).
In tal senso, non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova.
Accade ciò, ad esempio, nel caso di esiguità del periodo in cui il lavoratore è sottoposto alla prova
(Cass. n. 2228/1999; Cass. n. 2631/1996) o allorquando il prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova (Cass. n. 10618/2015; Cass. n. 25301/2007; Cass. n. 15432/2001).
Parimenti invalido è il recesso qualora risulti il perseguimento di finalità illecite (per tutte, Cass. n.
21586/2008).
Al motivo illecito si affianca quello estraneo all'esperimento lavorativo, pure idoneo ad inficiare il
2 recesso (cfr., diffusamente, Cass. n. 402/1998).
Infine, può essere dimostrato il positivo superamento della prova (tra le altre: Cass. n. 9797/1996; Cass.
n. 4669/1993); tuttavia, secondo Cass. n. 1180/2017, essendo “la valutazione datoriale in ordine all'esito della prova ampiamente discrezionale”, “la prova da parte del lavoratore dell'esito positivo dell'esperimento non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo rilievo tale circostanza se ed in quanto manifesti che esso è stato determinato da motivi diversi”.
In tutti questi casi, comunque, l'onere della prova grava integralmente sul lavoratore (tra molte: Cass. nn. 26679/2018, 22396/2018, 21784/2009, 15654/2001); esso può essere assolto anche attraverso presunzioni, che però, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. n. 14753/2000).
*
2. Nel caso in esame, la parte attrice ha censurato il licenziamento intimato per mancato superamento della prova, sostenendo che la società convenuta non le avrebbe consentito, per il periodo di prova, lo svolgimento delle mansioni pattuite in contratto.
2.1. In particolare, la difesa attorea ha rilevato che (pag. 4 del ricorso):
- alla lavoratrice veniva richiesto “di supportare il collega sull'analisi del pricing (prezzo di vendita Parte_2 rivisto su quello consigliato al pubblico dal produttore), attività, questa, non prevista né nel mansionario formalizzato in sede di trattative, né in quello formalizzato in sede di assunzione”;
- la lavoratrice “riceveva richieste di supporto da parte della divisione finance di ai fini della redazione del CP_1 relativo budget di competenza”;
- la lavoratrice “veniva adibita con prevalenza ad attività di tipo economico-finanziario, estranee alle sue competenze, alla sua professionalità e alla sua esperienza venendo destinata alle attività di pricing (non previste nella lettera di assunzione), al supporto alla redazione del budget del finance, alle analisi in acquisto (non previste nella lettera di assunzione), al controllo dei margini di 1° livello (non previsto nella lettera di assunzione), al monitoraggio del pricing
(non previsto nella lettera di assunzione), all'analisi di marginalità (non prevista nella lettera di assunzione)”.
2.2. Tuttavia, contrariamente a quanto asserito in ricorso, le attività così descritte risultano rientrare tra le mansioni indicate nella lettera di assunzione (all. n. 5 al ricorso).
Infatti, come pure evidenziato dalla parte convenuta:
- le attività di pricing rientrano tra quelle di “supporto al Commercial Director e category managers per analisi e reporting ad hoc: valutazione impatto promozioni, scontistica, contest, analisi e controllo trend di mercato, posizionamento pricing delle varie Categorie” (cfr. p. 2.2.);
- il supporto alla redazione del budget è esplicitamente previsto tra le mansioni indicate al punto 2.2. ove è riportato: “supporto nell'elaborazione del budget annuale, forecast periodici e analisi di dettaglio sulle farmacie / categoria merceologica”;
- le analisi di marginalità di 1° livello e, in generale, le analisi delle marginalità rientrano tra le attività di
3 “analisi dei principali KPI economici e dei relativi scostamenti” (cfr. p. 2.2.);
- l'attività di monitoraggio del mercato era necessaria per fornire i dati necessari, ad esempio, alla predisposizione del budget annuale.
2.3. Non può dunque ritenersi che all'attrice siano state assegnate mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova.
2.4. Conseguentemente, non può darsi seguito all'impugnativa del licenziamento di causa.
*
3. Quanto poi alla domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale spiegata in via subordinata, la stessa non può trovare accoglimento.
3.1. La parte ha sostenuto che, pur avendo stipulato il contratto di lavoro di causa, ha subito un danno da perdita di chance per essersi dimessa dalla precedente datrice in dipendenza ed in funzione della prossima assunzione presso la convenuta.
3.2. Orbene, come chiarito in giurisprudenza, “la regola posta dall'art. 1337 c.c., non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative
e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (cfr. Cass. n.
24795/2008). Sulla base di questo innovativo e condivisibile orientamento, questa Corte ha ritenuto che l'azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., per la lesione della libertà negoziale sia esperibile allorché ricorra una violazione della regola di buona fede nelle trattative che abbia dato luogo ad un assetto d'interessi più svantaggioso per la parte che abbia subito le conseguenze della condotta contraria a buona fede, e ciò pur in presenza di un contratto valido ovvero, nell'ipotesi di invalidità dello stesso, in assenza di una sua impugnativa basata sugli ordinari rimedi contrattuali (v. Cass.
n. 21255/2013). Pertanto, la circostanza che il contratto sia stato validamente concluso non è di per sé decisiva per escludere la responsabilità della parte, qualora a questa sia imputabile - all'esito di un accertamento di fatto che è rimesso al giudice di rinvio - l'omissione di informazioni rilevanti nel corso delle trattative, le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contenuto del contratto” (cfr. Cass. n. 5762/2016).
3.3. Tuttavia, nel caso in esame:
- non è dato riscontrare alcuna omissione di informazioni, tenuto conto che la lavoratrice ha affermato di aver sottoscritto il contratto ben consapevole dell'oggetto ivi individuato (“pur non condividendo il mutamento delle condizioni di lavoro”: cfr. pag. 3 del ricorso);
- l'attrice non ha in alcun modo allegato la diversa conformazione del contenuto del contratto che si sarebbe avuta.
4 3.4. Più precisamente, non può ritenersi accertata una lesione della libertà negoziale derivante dall'accettare le condizioni contenute in un contratto di lavoro che l'attrice sapeva fin dall'origine essere
(asseritamente) differenti da quelle indicate nella precedente lettera di assunzione.
Diverso, invece, sarebbe stato il caso in cui l'attrice fosse stata indotta in errore per mala fede della datrice e avrebbe concluso, in assenza di quell'errore, un contratto con diverso contenuto.
In tal senso, una volta stipulato il contratto definitivo e appurato che le condizioni (ove anche differenti dalla lettera di impegno) erano state consapevolmente accettate, le conseguenze del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova non possono essere fonte del danno da perdita di chance invocato in ricorso.
*
4. In conclusione, le domande attoree devono essere tutte respinte.
*
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 26.03.2025
Il giudice
Franco Caroleo
5
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14572 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Angelo Guglielmi. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti Marco Chiesara e Valentina Controparte_1
Messana.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità del licenziamento intimato alla ricorrente per i motivi dedotti in ricorso e, per l'effetto:
- condannare alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità CP_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR calcolata al tallone mensile di €
4.833,33 per il periodo dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il predetto periodo, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. ovvero, in alternativa,
condannare al pagamento di un'indennità risarcitoria di importo pari all'ultima retribuzione CP_1 utile per il calcolo del TFR calcolata al tallone mensile di € 4.833,33, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. ovvero in alternativa,
1 condannare al pagamento della tutela risarcitoria prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2015 per CP_1 carenza del requisito di motivazione del provvedimento di interruzione del rapporto di lavoro nella misura massima di legge calcolata al tallone mensile di € 4.833,33, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
In subordine:
Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della convenuta per i motivi di cui in ricorso con conseguente diritto della ricorrente al relativo risarcimento dei danni e, per effetto, condannare al CP_1 risarcimento del danno nella misura di € 56.250,00 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
- con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Come è noto, nel periodo di prova non c'è un mero regime di libera recedibilità dal rapporto essendo comunque consentito, entro ben definiti limiti, un sindacato sulle ragioni del recesso che diventa più incisivo ove insorgano speciali ragioni di tutela del lavoratore.
La giurisprudenza di legittimità si è orientata in coerenza con tali indicazioni, consolidando i seguenti principi.
Il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione diversamente da quel che accade nel licenziamento assoggettato alla legge n. 604 del 1966 (tra molte cfr. Cass. n. 21586/2008).
L'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova che va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (cfr. Cass. nn. 8934/2015, 17767/2009, 15960/2005).
In tal senso, non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova.
Accade ciò, ad esempio, nel caso di esiguità del periodo in cui il lavoratore è sottoposto alla prova
(Cass. n. 2228/1999; Cass. n. 2631/1996) o allorquando il prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova (Cass. n. 10618/2015; Cass. n. 25301/2007; Cass. n. 15432/2001).
Parimenti invalido è il recesso qualora risulti il perseguimento di finalità illecite (per tutte, Cass. n.
21586/2008).
Al motivo illecito si affianca quello estraneo all'esperimento lavorativo, pure idoneo ad inficiare il
2 recesso (cfr., diffusamente, Cass. n. 402/1998).
Infine, può essere dimostrato il positivo superamento della prova (tra le altre: Cass. n. 9797/1996; Cass.
n. 4669/1993); tuttavia, secondo Cass. n. 1180/2017, essendo “la valutazione datoriale in ordine all'esito della prova ampiamente discrezionale”, “la prova da parte del lavoratore dell'esito positivo dell'esperimento non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo rilievo tale circostanza se ed in quanto manifesti che esso è stato determinato da motivi diversi”.
In tutti questi casi, comunque, l'onere della prova grava integralmente sul lavoratore (tra molte: Cass. nn. 26679/2018, 22396/2018, 21784/2009, 15654/2001); esso può essere assolto anche attraverso presunzioni, che però, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. n. 14753/2000).
*
2. Nel caso in esame, la parte attrice ha censurato il licenziamento intimato per mancato superamento della prova, sostenendo che la società convenuta non le avrebbe consentito, per il periodo di prova, lo svolgimento delle mansioni pattuite in contratto.
2.1. In particolare, la difesa attorea ha rilevato che (pag. 4 del ricorso):
- alla lavoratrice veniva richiesto “di supportare il collega sull'analisi del pricing (prezzo di vendita Parte_2 rivisto su quello consigliato al pubblico dal produttore), attività, questa, non prevista né nel mansionario formalizzato in sede di trattative, né in quello formalizzato in sede di assunzione”;
- la lavoratrice “riceveva richieste di supporto da parte della divisione finance di ai fini della redazione del CP_1 relativo budget di competenza”;
- la lavoratrice “veniva adibita con prevalenza ad attività di tipo economico-finanziario, estranee alle sue competenze, alla sua professionalità e alla sua esperienza venendo destinata alle attività di pricing (non previste nella lettera di assunzione), al supporto alla redazione del budget del finance, alle analisi in acquisto (non previste nella lettera di assunzione), al controllo dei margini di 1° livello (non previsto nella lettera di assunzione), al monitoraggio del pricing
(non previsto nella lettera di assunzione), all'analisi di marginalità (non prevista nella lettera di assunzione)”.
2.2. Tuttavia, contrariamente a quanto asserito in ricorso, le attività così descritte risultano rientrare tra le mansioni indicate nella lettera di assunzione (all. n. 5 al ricorso).
Infatti, come pure evidenziato dalla parte convenuta:
- le attività di pricing rientrano tra quelle di “supporto al Commercial Director e category managers per analisi e reporting ad hoc: valutazione impatto promozioni, scontistica, contest, analisi e controllo trend di mercato, posizionamento pricing delle varie Categorie” (cfr. p. 2.2.);
- il supporto alla redazione del budget è esplicitamente previsto tra le mansioni indicate al punto 2.2. ove è riportato: “supporto nell'elaborazione del budget annuale, forecast periodici e analisi di dettaglio sulle farmacie / categoria merceologica”;
- le analisi di marginalità di 1° livello e, in generale, le analisi delle marginalità rientrano tra le attività di
3 “analisi dei principali KPI economici e dei relativi scostamenti” (cfr. p. 2.2.);
- l'attività di monitoraggio del mercato era necessaria per fornire i dati necessari, ad esempio, alla predisposizione del budget annuale.
2.3. Non può dunque ritenersi che all'attrice siano state assegnate mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova.
2.4. Conseguentemente, non può darsi seguito all'impugnativa del licenziamento di causa.
*
3. Quanto poi alla domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale spiegata in via subordinata, la stessa non può trovare accoglimento.
3.1. La parte ha sostenuto che, pur avendo stipulato il contratto di lavoro di causa, ha subito un danno da perdita di chance per essersi dimessa dalla precedente datrice in dipendenza ed in funzione della prossima assunzione presso la convenuta.
3.2. Orbene, come chiarito in giurisprudenza, “la regola posta dall'art. 1337 c.c., non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative
e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (cfr. Cass. n.
24795/2008). Sulla base di questo innovativo e condivisibile orientamento, questa Corte ha ritenuto che l'azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., per la lesione della libertà negoziale sia esperibile allorché ricorra una violazione della regola di buona fede nelle trattative che abbia dato luogo ad un assetto d'interessi più svantaggioso per la parte che abbia subito le conseguenze della condotta contraria a buona fede, e ciò pur in presenza di un contratto valido ovvero, nell'ipotesi di invalidità dello stesso, in assenza di una sua impugnativa basata sugli ordinari rimedi contrattuali (v. Cass.
n. 21255/2013). Pertanto, la circostanza che il contratto sia stato validamente concluso non è di per sé decisiva per escludere la responsabilità della parte, qualora a questa sia imputabile - all'esito di un accertamento di fatto che è rimesso al giudice di rinvio - l'omissione di informazioni rilevanti nel corso delle trattative, le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contenuto del contratto” (cfr. Cass. n. 5762/2016).
3.3. Tuttavia, nel caso in esame:
- non è dato riscontrare alcuna omissione di informazioni, tenuto conto che la lavoratrice ha affermato di aver sottoscritto il contratto ben consapevole dell'oggetto ivi individuato (“pur non condividendo il mutamento delle condizioni di lavoro”: cfr. pag. 3 del ricorso);
- l'attrice non ha in alcun modo allegato la diversa conformazione del contenuto del contratto che si sarebbe avuta.
4 3.4. Più precisamente, non può ritenersi accertata una lesione della libertà negoziale derivante dall'accettare le condizioni contenute in un contratto di lavoro che l'attrice sapeva fin dall'origine essere
(asseritamente) differenti da quelle indicate nella precedente lettera di assunzione.
Diverso, invece, sarebbe stato il caso in cui l'attrice fosse stata indotta in errore per mala fede della datrice e avrebbe concluso, in assenza di quell'errore, un contratto con diverso contenuto.
In tal senso, una volta stipulato il contratto definitivo e appurato che le condizioni (ove anche differenti dalla lettera di impegno) erano state consapevolmente accettate, le conseguenze del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova non possono essere fonte del danno da perdita di chance invocato in ricorso.
*
4. In conclusione, le domande attoree devono essere tutte respinte.
*
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 26.03.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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