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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Paola Agresti Consigliere
Maria Speranza Ferrara Consigliere rel.
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2286/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 30.10.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2
Elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Andrea Danti (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti – C.F._3
APPELLANTI PRINCIPALI -
E
(c.f. Controparte_1 C.F._4
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Angelo Di Silvio
(c.f. , che la rappresenta e difende per procura in atti – C.F._5
APPELLANTE INCIDENTALE -
Oggetto: appello principale di e nonché appello Parte_1 Parte_2
incidentale di avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Controparte_1
Ordinario di Viterbo, n° 1370/2019, il 21.11.2019, a definizione del giudizio recante n°
R.G. 3366/2015, promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
– regolamento dei confini e di apposizione termini (artt. 950-951 c.c.) - Controparte_1
usucapione
IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 e citano in giudizio, dinanzi al primo giudice, Parte_1 Parte_2 CP_1
per accertare e delimitare il confine esistente tra il fondo di loro proprietà (sito
[...] in Montefiascone (VT), località “Bucine”, distinto al N.C.T. al Fg. 1, part.lle 213 AA,
213 AB e 215) e il fondo di proprietà della convenuta (distinto al N.C.T. del medesimo comune al Fg. 1, part.lle 82, ex 82/a, e 11, ex 11/a), con ordine di apposizione di termini e condanna, della convenuta, al rilascio della porzione di terreno di proprietà degli attori, occupato senza averne titolo. oppone la inammissibilità dell'azione per la esistenza, sui luoghi, dei Controparte_1
confini materiali tra i fondi. Nel merito oppone un negozio di accertamento informale tra i proprietari che, alla presenza del comune dante causa, dispongono dei confini in conformità alla recinzione ancora esistente sui luoghi dal 1985 e mai contestata tra le parti. In via riconvenzionale, chiede accertarsi la intervenuta usucapione ventennale dei luoghi in conformità allo stato attuale.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<< (…):
1. accoglie la domanda proposta nel presente processo da , Parte_1
nei confronti di e per l'effetto dichiara che le esatte Parte_2 Controparte_1
linee di confine tra i terreni riportati in parte narrativa corrispondono a quelli indicati
e specificati nella CTU a firma del Geom. firma Geom. del Persona_1
07.09.2017 e del supplemento datato 28.6.2018, elaborati, atti che costituiscono parte integrante della presente decisione da ritenersi qui riportati e trascritti;
2. rigetta la domanda riconvenzionale svolta e quella di rilascio avanzata da parte attrice;
3. dichiara compensate le spese processuali tra le parti>>.
Di seguito, le ragioni della decisione.
- Secondo la prospettazione di , esistendo, tra i fondi, tratti di Controparte_1
recinzione, muri e passoni che delimitano le due proprietà, la domanda di accertamento dei confini è inammissibile e, per altro verso, la presenza di elementi certi di confine dimostra la avvenuta regolamentazione, convenzionale e per fatti concludenti della linea di confine.
- La eccezione di inammissibilità dell'azione di regolamento di confini non è fondata: tale azione presuppone che vi sia una incertezza oggettiva o soggettiva sul confine tra due fondi e non già sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; essa, pertanto, non muta natura, trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui r.g. n. 2 l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino.
- L'azione di regolamento di confini impone, a entrambe le parti, un onere di allegazione;
non presuppone l'esistenza di una linea di confine tra due fondi;
l'incertezza alla cui eliminazione l'azione è diretta può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta incertezza oggettiva), quanto dalla contestazione del confine esistente (cosiddetta incertezza soggettiva) e nel concreto sussistono entrambe le condizioni per l'assenza di un confine completo e certo e per operata contestazione di parte in relazione a quello che si assume esistente.
- Il c.t.u. rileva la presenza di alcuni indicatori di una linea di confine (una recinzione ed un muro) e la assoluta mancanza di indicatori per buona parte del confine, quello che corre nell'area boschiva.
- La linea di confine, dunque, non è delimitata nella sua interezza.
- Parte attrice contesta il confine anche per la parte interessata da recinzione.
La parzialità della recinzione esclude che sia intervenuto l'allegato “negozio di accertamento”.
- La domanda di regolamento dei confini è fondata, con riguardo alla sussistenza dei rispettivi titoli di proprietà oltre che della necessità di operare un regolamento dei confini in ragione dell'esistenza di una loro contestazione.
- In assenza di elementi certi in merito all'intera linea di confine, appare legittimo il riferimento a quanto accertato dal c.t.u. nella sua relazione tecnica, che si è avvalso anche di un topografo, che ha identificato la linea di confine;
i confini sono quelli accertati con la c.t.u. a firma del geom. in data 07.09.2017 e del Per_1
supplemento in data 28.06.2018, parte integrante della presente decisione.
- La domanda riconvenzionale di usucapione è ammissibile (Cass. n. 24142/04), ma indimostrata, posto che la prova testimoniale richiesta (non accolta dal precedente istruttore) avrebbe dato conto di una situazione (uso esclusivo di un'area coincidente con quella del bosco) che sarebbe risultata incerta considerando lo stato dei luoghi.
- La domanda di rilascio delle aree occupate senza titolo esorbita dalla principale domanda di regolamento di confini che, in alcun modo, può poi trasformarsi in istanza domanda anche di rivendica.
r.g. n. 3 Con atto di appello, e rassegnano le seguenti Parte_1 Parte_2
conclusioni.
<< (…) accertare e delimitare il tracciato del confine tra il fondo di proprietà dei
SIg.ri e sito in agro di Montefiascone (VT), località Parte_1 Parte_2
“Bucine”, contraddistinto al N.C.T. al Fg. 1, part.lle 213 AA, 213 AB e 215 ed il confinante fondo di proprietà della SI.ra , distinto al N.C.T del Controparte_1 medesimo comune al Fg. 1, part.lle 82 (ex 82/a) e 11 (ex 11/a) e, per l'effetto, ordinare
l'apposizione dei termini lapidei tra i medesimi fondi. Voglia, inoltre, condannare la convenuta SI.ra a rilasciare la porzione di terreno di proprietà dei Controparte_1
SIg.ri e che la medesima dovesse aver occupato sine Parte_1 Parte_2
titulo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre CP_2
Iva e Cap. come per legge >>. resiste all'impugnazione; propone appello incidentale e rassegna le Controparte_1
seguenti conclusioni.
<< (…) Rigettare, per tutti i motivi indicati in premessa l'appello proposto dai sigg.ri
e In parziale riforma della sentenza impugnata e in Parte_1 Parte_2
accoglimento del presente appello incidentale, previa ammissione delle istanze istruttorie già formulate in primo grado ed ivi reiterate, previa rinnovo della CTU accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti l'inammissibilità dell'azione di regolamento di confini proposta dai sigg.ri e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto dichiarare inammissibili tutte le domande dagli stessi avanzati e/o in ogni caso rigettare le domande avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto. In accoglimento della domanda riconvenzionale, previo frazionamento, dichiarare intervenuta, in favore della sig.ra l'usucapione del terreno per cui è causa che si estende Controparte_1
sino alla attuale recinzione che separa le particelle 11 e 82 foglio1 dalle particelle 213
AA. 213 AB e 215 foglio 1 Comune di Montefiascone, catasto terreni Ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza e di effettuare le necessarie volture a favore della sig.ra a norma di legge. Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate, nello specifico la prova per testi dei sigg.ri , residente a [...], , residente a [...]
Montefiascone, residente a [...]e Testimone_3 Testimone_4
residente a [...]sui seguenti capitoli 1) Se è vero che la materiale divisione dei fondi in questione è stata realizzata nell'anno 1985 dalla sig.ra , dal Controparte_1
r.g. n. 4 fratello e dal padre, sig. 2) Se è vero che i fondi sono Persona_2 Persona_3 così divisi;
dalla strada comunale all'inizio del bosco con una recinzione di pali e rete, il successivo tratto boschivo con un filo spinato e l'ultimo tratto con un muro a secco 3)
Se è vero che la divisione dei fondi, così come è attualmente è rimasta immutata sin dall'epoca della sua realizzazione 4) Se nelle foto che Le si mostrano (doc. 2 del fascicolo di parte convenuta) riconosce lo stato dei luoghi 5) Se nelle foto che Le si mostrano (doc.3 e doc.4 del fascicolo di parte convenuta) individua i pali e la rete posizionati così come oggi ancora presenti 6) Se è vero che dal 1985 la sig.ra CP_1
ha il possesso pacifico ininterrotto e continuato del terreno esteso sino alla
[...]
recinzione che separa i due fondi 7) Se è vero che la sig.ra gode, da Controparte_1
oltre venti anni, del terreno esteso sino alla recinzione che separa il proprio fondo da quello di parte attrice provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, facendosi carico di tutti gli oneri e senza pagamento di canoni Si chiede inoltre la prova testimoniale del Geometra sui seguenti capitoli 8) Se Testimone_5
conferma la relazione depositata in atti che Le si mostra (doc.5 fascicolo di parte convenuta) 9) Se è vero che il filo spinato posto a confine del tratto boschivo era esistente, così come attualmente, anche prima del sopralluogo del Geometra CP_3
avvenuto nel settembre 2014 10)Se è vero che il filo spinato è stato inglobato dal tronco di alcune piante >>.
e propongono un unico motivo di impugnazione che Parte_1 Parte_2
ha ad oggetto la decisione nella parte in cui rigetta la domanda di rilascio, ritenuta, in sentenza, valutabile solo in ipotesi di avvenuta proposizione della domanda di rivendicazione.
propone due motivi di impugnazione incidentale. Controparte_1
1) Vi si articola una duplice censura.
1.a) L'appellante incidentale ripropone la eccezione di inammissibilità della domanda di regolamento dei confini. A tal fine lamenta la errata valutazione della esistenza di una pressocché integrale delimitazione, come emerso dalle operazioni peritali, ad eccezione di un breve tratto del confine, quello che, dalla fine dell'area boschiva, giunge sino al muro a secco presente sui luoghi di causa.
1.b) L'appellante incidentale ripropone la difesa per la quale la determinazione dei confini è stata oggetto di un accordo bonario intervenuto tra il dante causa degli attori, la convenuta e il comune dante causa di questi ultimi due nell'anno 1985; che l'accordo trova riscontro nella presenza di una delimitazione per un tratto di pali e rete;
di un r.g. n. 5 antico muro a secco e , per la parte boschiva, di un filo spinato i cui resti sono in parte inglobati nella corteccia degli alberi presenti sui luoghi. Contesta l'accertamento peritale in quanto basato su dati catastali, recessivi rispetto alla situazione di fatto esistente, e perché alcune coordinate non appaiono correttamente localizzate perché riporterebbero un punto imprecisato al largo delle coste di Civitavecchia in pieno Mar
Tirreno.
2) Vi si censura la decisione nella parte in cui respinge la domanda di usucapione.
Ripropone la richiesta di prova testimoniale e la domanda di usucapione, invocando la netta separazione rappresentata da recinzione e muro a secco, nei limiti della quale è stato esercitato il godimento esclusivo della parte di terreno oggetto della domanda di usucapione e sul punto lamenta anche la errata valutazione delle risultanze documentali.
Precede, logicamente, l'esame del motivo di appello incidentale sub 1), diretto a sostenere l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposta domanda di regolamento dei confini, nonché l'esame del motivo di appello incidentale sub 2), a mezzo del quale si reitera la domanda di usucapione.
Motivo di appello incidentale sub 1).
sostiene la inammissibilità della domanda di regolamento dei confini in Controparte_1
presenza di una pressocché integrale delimitazione dei due fondi, con conseguente insussistenza dell'incertezza oggettiva sull'estensione dei fondi.
L'assunto non ha pregio.
L'azione di regolamento dei confini (art. 950 c.c.) è un'azione petitoria che si distingue dall'azione di rivendicazione in quanto mira, esclusivamente, ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e, quindi, presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà (Cass. n. 11822 del 15/05/2018); non presuppone necessariamente l'esistenza di una linea di confine tra due fondi, in quanto l'incertezza alla cui eliminazione è diretta può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta incertezza oggettiva), quanto dalla contestazione del confine esistente (cosiddetta incertezza soggettiva), che non investa i titoli di acquisto della proprietà, senza trasformarsi, in tale secondo caso, in revindica solo a causa della eccezione di usucapione opposta dal convenuto, perché con tale eccezione il convenuto non contesta l'esistenza, la validità e l'efficacia del titolo di proprietà della controparte,
r.g. n. 6 ma allega solo una situazione sopravvenuta, idonea ad eliminare la dedotta incertezza della linea di confine (Cass. n. 3663/1994).
e anzitutto contestano il parziale confine materiale, Parte_1 Parte_2 esistente e visibile, sostenendo che lo stato di fatto non corrisponde al “(…) titolo nel tratto compreso tra i punti 303 e 602” (pag. 6 atto di citazione) e tale doglianza trova riscontro nella indagine peritale, tanto che la domanda in parte è accolta in sentenza anche con riferimento a tale tratto di confine.
e allegano che: Parte_1 Parte_2
- il tratto compreso tra il punto 602 e il punto 1020 è privo di confinazione e la circostanza non è oggetto di contestazione;
- il confine relativo all'area boschiva, per la parte ricompresa tra il punto 602 e il punto
801, nel settembre 2014, era in parte rappresentato da un filo spinato adagiato a terra, con andamento sinuoso movibile e in parte non visibile, perché nascosto da fogliame e vegetazione del sottobosco;
- a seguito di proprie rimostranze, la convenuta, nel gennaio 2015, ha rimosso il filo spinato e la circostanza emerge da mail in data 03.02.2015 del c.t.p. (cfr. all. C alla CTP di parte attrice del Geom. . Persona_4
Ciò detto, emerge incertezza oggettiva e soggettiva dei confini, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante incidentale nella censura in esame, e la domanda di regolamento dei confini è ammissibile.
Quanto alle censure dell'appellante incidentale dirette a sostenere la esistenza di un accordo sui confini.
La presenza del tratto di muro a secco, di alcuni pali, di una parte di recinzione nonché di tracce di un filo spinato, queste diversamente circostanziate dalle parti, non sono prova adeguata del raggiungimento di un accordo sul confine materiale tra i fondi.
È pacifico che solo in parte sussistono segni materiali (contestati, ripetesi) astrattamente riconducibili ad una delimitazione della proprietà e la incompletezza dell'opera di delimitazione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante incidentale, è indicativa del mancato perfezionamento di un accordo sui confini.
In ogni caso, la presenza di tali segni non prova la esistenza di un accordo, ben potendo, il confine esistente, essere stato realizzato da uno solo dei confinanti, in assenza di qualsivoglia accordo (come sostengono e ) o in Parte_1 Parte_2 difformità all'accordo stesso e nel concreto non vi è prova del fatto che la realizzazione r.g. n. 7 delle parziali opere di confine è stata la conseguenza di un accordo raggiunto dai confinanti.
Sul punto, poi, la allegazione della convenuta è generica e non trova riscontri istruttori ulteriori rispetto alla traccia della presenza di un filo spinato sui luoghi, questa, ripetesi, diversamente, circostanziata dalle parti.
Infine, la prova testimoniale, per come genericamente capitolata, ove pure confermata dai testi, non avrebbe dato adeguata prova delle circostanze dell'accordo (data, luogo, orario e quant'altro necessario per collocare precisamente l'accordo nello spazio e nel tempo, nonché tenore dell'accordo) e del fatto che l'uso in atto dei luoghi è conforme a tale accordo, anche in ragione della inesistenza di buona parte della delimitazione e della precarietà di tali tracce.
Quanto alla censura per la quale il consulente di parte convenuta avrebbe evidenziato l'errore commesso dal C.T.U. nell'individuare e localizzare le coordinate sui luoghi di causa (nello specifico i punti 6011-6012-6016-6017-6018-6019-6020-6022-6023-6024-
6025-6026-6027-6029-6030-6031) e che gli accertamenti tecnici si sarebbero basati sui dati catastali, sub valenti rispetto allo stato di fatto: non ha pregio.
Il consulente della appellante incidentale, nelle osservazioni tecniche mosse all'elaborato del c.t.u., diversamente da quanto sostenuto in questa sede dall'appellante incidentale, non muove precise e motivate censure all'elaborato del tecnico incaricato dall'ufficio, ma si limita a chiedere chiarimenti che il c.t.u. rende. In particolare, quanto agli errori di metodo segnalati dal consulente di parte. L'unico rilievo mosso sul punto dal c.t.p., geom. riguarda la mancata misurazione della particella n. 6015 Tes_5
(per altro unica particella non menzionata nel motivo di appello incidentale in esame) e il c.t.u. risponde al rilievo chiarendo trattarsi di un refuso ininfluente sui risultati della indagine peritale (cfr. all. 17 C.T.U.: risposta alle osservazioni dei C.T.P.).
Solo con la censura in esame, la parte lamenta errore di metodo riguardante ulteriori punti asseritamente segnalati dal c.t.p. ma la circostanza è smentita dalla Tes_5
stessa relazione di ufficio dalla quale emerge che i consulenti di entrambe le parti in causa concordavano sui rilievi da loro effettuati (cfr. pagg.
2-3 C.T.U.).
Il c.t.p. inoltre, non ha partecipato all'incontro fissato dal c.t.u. per Tes_5
procedere al rilievo topografico e, allorquando gli è stato trasmesso l'esito di tale operazione, nulla obietta se non quanto già visto in merito al punto 6015, su cui non viene mossa contestazione in sede di gravame.
r.g. n. 8 Dunque, la censura, che si fonda su richiami alla c.t.p., appare assertiva e infondata in quanto non sostenuta dalla c.t.p. richiamata e l'errore metodologico risulta genericamente allegato e non provato.
Né l'accertamento si è basato, come sostenuto dall'appellante incidentale, esclusivamente sui dati catastali.
Il c.t.u., infatti, ha effettuato i rilievi necessari parametrati sul frazionamento catastale approvato in data 02.04.1984, pacificamente funzionale, per quanto emerge dalla prospettazione attorea e mai contestato dalla convenuta, alla successiva divisione e donazione del fondo di proprietà di in favore, tra gli altri, di Persona_3 Per_2
(dante causa degli attori) e (convenuta); le operazioni peritali di
[...] Controparte_1
individuazione del confine tra i fondi si basano, certo, su di un frazionamento catastale, tuttavia sono strettamente ancorate al titolo in base al quale entrambe le parti processuali sono divenute proprietarie dei rispettivi fondi e utilizzano, dunque, un mezzo istruttorio maggiormente qualificato rispetto a quello (di natura sussidiaria), rappresentato dalle mappe catastali (art. 950, commi 2 e 3, c.c.).
In ogni caso, in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass n. 14020 del 06/06/2017) e nel concreto, le mappe catastali, aggiornate secondo il frazionamento del 1984 e ancorate all'atto di divisione e donazione del fondo di consentono di accertare, come da Persona_3
sentenza impugnata, il confine tra i due fondi.
La sentenza, dunque, per la parte in cui regola i confini non è inficiata dalle censure dell'appallante incidentale.
Non merita accoglimento nemmeno il secondo motivo di gravame incidentale, avente a oggetto la riproposizione della domanda riconvenzionale di usucapione.
La domanda è inammissibile.
“L'eccezione di usucapione sollevata da parte del convenuto con l'azione del regolamento di confini non è ammissibile nel caso in cui l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, ossia nell'ipotesi in cui vi sia promiscuità del possesso nella zona confinaria, essendo tale situazione di per se incompatibile con l'esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapire, ma è proponibile soltanto nel caso di r.g. n. 9 incertezza soggettiva, riscontrabile laddove l'attore sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente” (Cass. n. 21607 del 19/09/2017 ).
In presenza di una accertata incertezza oggettiva, la domanda va dichiarata inammissibile.
Invero, se in tali ipotesi deve ritenersi inammissibile l'eccezione di usucapione, destinata solamente a produrre l'effetto di paralizzare, in ipotesi di accoglimento, la pretesa attorea, a maggior ragione deve ritenersi inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione.
In ogni caso, come già accertato con la sentenza impugnata, alla incertezza del confine, consegue la genericità della allegazione della parte che agisce per accertare la usucapione e la genericità della articolazione istruttoria da sottoporre ai testi, nonché la infondatezza della domanda.
Giova aggiungere che la allegazione posta a sostegno della domanda di usucapione, ove pure dimostrata a seguito dell'espletamento della prova per testi, non concretizza i presupposti per l'accoglimento della domanda.
L'acquisto a titolo originario, della proprietà o di altro diritto reale, infatti, va apprezzato con particolare rigore e chi agisce deve dimostrare la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena;
un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 20670/2010).
Al fine dell'accoglimento della domanda, occorre la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (cfr., per varie declinazioni di questo principio, Cass. 9325/2011, 17376/2018, 20508/2019 e
6123/2020).
Tale rigore è richiesto anche dalla normativa dell'unione europea (Cass. 20539/2017).
L'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone, infatti, al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per r.g. n. 10 l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n.
20539 del 30/08/2017) seppure l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà resta soggetto alla regola della
"preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale” ( cfr. Cass. n. 3487 del
06/02/2019).
Né possono fondare l'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza (art. 1144 c.c.).
“Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito” (Cass. n. 9661 del 27/04/2006).
Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione – assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da un rapporto societario (Cass. n.
17880 del 03/07/2019).
Nel concreto, le parti sono legate da vincoli di parentela e l'aver svolto non meglio precisata attività di manutenzione ordinaria o straordinaria del suolo sino al limitare delle opere asseritamente delimitanti il confine non concretizza una attività di dominio esclusivo con la res, con conseguente incertezza della prova sul possesso con le caratteristiche necessarie all'usucapione, incertezza ricade in danno della parte che invoca l'applicazione di tale istituto.
r.g. n. 11 Passando all'esame dell'appello principale.
Vi si censura esclusivamente il rigetto della domanda di condanna al rilascio della porzione di terreno occupata senza titolo, dato che per l'appellante principale, è stata
“interamente accolta la domanda di azione di regolamento dei confini e di apposizione dei termini”, con conseguente inammissibilità delle conclusioni rassegnate con riferimento alla apposizione dei termini.
La censura è fondata.
“Nell'azione di regolamento di confini, compatibile con quella di rivendica, tanto da essere configurata come una vindicatio incertae partis, l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento” (Cass. n. 6148 del
30/03/2016).
“La domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nel senso che la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e che quest'ultima è dipendente dalla prima, sicché
l'accoglimento o il rigetto della prima non può che comportare rispettivamente
l'accoglimento o il rigetto della seconda. Ne consegue che, per la regola dell'effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1 c.p.c., la riforma in appello del capo di sentenza relativo all'azione di regolamento di confini non può che comportare la riforma del capo di sentenza relativo all'azione di rilascio, anche se quest'ultimo non sia stato attinto dai motivi di impugnazione” (Cass. n. 1910 del 23/01/2023).
Il vittorioso esperimento dell'azione di regolamento dei confini impone di accogliere la sua implicita e connessa richiesta di rilascio della zona indebitamente usurpata, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, anche a mezzo del C.T.U.
Spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n.
9064 del 12/04/2018).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ex dm 55/2014, come da dispositivo r.g. n. 12 (valore della causa: tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00; compensi medi;
esclusa, per il solo giudizio di appello, la fase istruttoria che non c'è stata).
Le spese di c.t.u., liquidate in atti, seguono la soccombenza.
Sanzione processuale.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto (art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002).
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e Parte_1
nonché sull'appello incidentale di , avverso la sentenza, Parte_2 Controparte_1
resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Viterbo, n° 1370/2019, il 21.11.2019, a definizione del giudizio recante n° R.G. 3366/2015, promosso da e Parte_1
nei confronti di , ogni diversa conclusione disattesa, così Parte_2 Controparte_1
provvede:
- Accoglie l'appello principale e, a parziale modifica della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna a rilasciare la porzione di terreno di proprietà di Controparte_1
e in suo possesso, secondo i confini accertati. Parte_1 Parte_2
- Rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
- Condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese Controparte_1
processuali che liquida, per il primo grado, in euro 2.552,00 per compensi ed euro
125,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e liquida, per il grado di appello, in euro 1.923,00 per compensi ed euro 174,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dichiara l'appellante incidentale al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto (art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002).
Roma, 18.12.2024
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 13
r.g. n.
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