TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 16591/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli all'udienza cartolare del 3.2.2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO 6591/2024
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaella Nadia Parte_1
Coppola e Giovanni Pastore, come in atti, con i quali è elettivamente domiciliata come in ricorso RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: condanna al pagamento del TFR CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.5.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso che:
- ha lavorato alle dipendenze di parte resistente, nell'arco temporale dal 22.11.2016 al 24.9.2021 con mansioni di addetta alla segreteria inquadrata nel livello 6 CCNL terziario con contratto di lavoro part-time di 20 ore settimanali e ricevendo il relativo trattamento retributivo;
- no ha mai ricevuto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, gli importi dovuti a titolo di TFR;
chiedeva a questo giudice dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire il TFR maturato con condanna della resistente al pagamento a tale titolo della somma di euro 3.033,00.
Chiedeva altresì la condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari.
Parte convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e viene dichiarata contumace.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa veniva oggi decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione. La domanda proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
Risulta provato documentalmente il rapporto di lavoro per cui è causa (cfr. cedolini, estratto contributivo e unilav in atti)
Da ciò, in assenza di contestazioni da parte resistente che, invero, ha scelto di rimanere contumace, discende il diritto dell'odierna ricorrente a percepire gli importi maturati in suo favore a titolo di TFR, per come risultanti dai conteggi elaborati in atti sulla base del livello di inquadramento e degli orari di lavoro risultanti dalle buste paga prodotte in atti, per un totale di euro 3.033,00. Né parte resistente, rimasta contumace seppur ritualmente evocata in giudizio, ha fornito la prova di aver provveduto al pagamento di detta somma.
Ne deriva la condanna di parte resistente a corrispondere in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 3.033,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Parte_1 della somma di euro 3.033,00 per TFR oltre interessi e rivalutazione
[...] dalla maturazione del credito e fino al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese processuali che liquida in euro complessivi 1.800, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Aversa, 4.2.2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Ida Ponticelli