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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 650/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - CO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 231/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 1
e pubblicata il 27/05/2025
Atti impositivi:
- CREDITI IMPOSTA n. 00320239006639114000 IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: "dichiarare ... la nullità della Sentenza di primo grado impugnata"; "accertare che nulla è dovuto, anche ai sensi dell'art. 2313 cod. civ., da parte di Ricorrente_1"; "vinte le spese del doppio grado da liquidarsi in favore del Procuratore antistatario".
Appellato: "respingere l'appello proposto dalla Ricorrente_1 siccome inammissibile e, comunque, infondato e confermare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CO n. 231/2025";
"dichiarare la legittimità e validità dell'atto opposto e degli atti sottesi"; "con vittoria delle spese di lite e degli onorari di difesa".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate CO notificò alla Ricorrente_1 l'atto di intimazione di pagamento n. 003 2023 90066391 14 recante l'addebito complessivo di € 168.948,68 riferito alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito ivi elencati.
La Ricorrente_1 impugnò il su specificato atto di ingiunzione notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso che la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di CO rigettò con
Sentenza n. 231/2025 del 12 maggio 2025, depositata il 27 maggio 2025.
La ricorrente eccepì, in particolare, la propria totale estraneità soggettiva ai debiti tributari e contributivi ivi indicati, in quanto, a suo dire, non era mai stata socia della Società_1 s.a.s. di Nominativo_1
, società cui i carichi risultavano riferibili
Invero, i Giudici di prime cure rilevarono l'inammissibilità delle censure di merito “che non possono che riguardare gli atti propedeutici, nella specie le cartelle esattoriali” ritenute definitive
Avverso tale decisione ha proposto appello la Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall' Difensore_1, deducendo:
a) il travisamento del presupposto soggettivo dell'obbligazione, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di
1° grado erroneamente ritenuto l'appellante socia della Società_1 s.a.s., mentre la stessa aveva ceduto tutte le proprie quote della Società_1 s.n.c. in data 29 dicembre 2016, contestualmente alla trasformazione della società in accomandita semplice;
b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2291, 2290, 2313 e 2498 cod. civ., nonché dei principi in materia di trasformazione societaria e continuità dei rapporti giuridici;
c) l'illegittima imputazione a suo carico di debiti tributari e contributivi afferenti ad una società della quale non è mai stata socia;
d) in subordine, la prescrizione dei crediti azionati.
In data 10 luglio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 650/2025.
In data 25 settembre 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO, rappresentata e difesa dall'Difensore_2 , resistendo all'appello e sostenendo che “l'appello innanzitutto è inammissibile.
In primo grado l'Ente della CO aveva già dimostrato la rituale notifica alla Società_1 di Nominativo_1 s.a.s., già Società_1 di Ricorrente_1 & C. s.n.c., delle cartelle sottostanti alla impugnata intimazione nonché di precedenti avvisi con i quali era stato intimato il pagamento di tali cartelle”.
Inoltre, parte appellata sostiene la responsabilità della contribuente quale socia della società originaria nel periodo di insorgenza dei debiti, richiamando l'art. 2290 cod. civ. e giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità del socio uscente.
Risulta, infatti, dai documenti versati in atti, segnatamente dall'atto di cessione di quote, che la Sig. Ricorrente_1
è stata socia della Società_1 S.n.c., poi divenuta Società_1 di Nominativo_1
S.a.s., sino al 29 dicembre 2016.
Dall'atto impugnato risulta che le somme portate dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata sono relative ad IRAP, IVA e ritenute IRPEF annualità 2014, 2015 e 2016.
In data 8 gennaio 2026 l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
1. Questione preliminare: ammissibilità del ricorso introduttivo avverso l'intimazione di pagamento
La censura pregiudiziale sollevata da Agenzia delle Entrate CO concerne il se il ricorso introduttivo proposto dalla Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 003 2023 90066391 14/000, notificata il 18 maggio 2024, sia inammissibile perché volto, in sostanza, a rimettere in discussione cartelle e avvisi di addebito non impugnati nei termini.
1.1. Regola generale: l'intimazione non “riapre” il merito di atti definitivi
È principio pacifico che l'intimazione ex art. 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 (atto prodromico all'esecuzione) non costituisce un nuovo atto impositivo: se segue cartelle / atti ormai definitivi per mancata impugnazione, è sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti (art. 19, comma 3, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).
È esattamente ciò che l'Agenzia delle Entrate CO richiama in difesa, insistendo sulla definitività delle cartelle notificate (2016 - 2019) e sulla “irretrattabilità” del credito.
Ne deriva che sono inammissibili (perché tardive e precluse) le doglianze che mirino a contestare il merito del tributo sotteso alle cartelle (an / quantum dell'imposta, presupposti impositivi, legittimità dell'accertamento, ecc.), se non ricorre la particolare evenienza di cui al punto seguente.
1.2. Eccezioni alla regola: quando l'intimazione è il primo atto conosciuto e/o quando si denunciano “vizi propri”
La stessa giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dall'appellata, ammette la possibilità di impugnare l'intimazione di pagamento in caso di:
Mancata conoscenza degli atti presupposti: se il contribuente dimostra di essere venuto a conoscenza della pretesa solo con l'intimazione, l'impugnazione dell'intimazione può veicolare le censure sugli atti presupposti, perché in concreto è il primo atto idoneo a rendere nota la pretesa.
Vizi propri dell'intimazione: anche quando le cartelle siano definitive, restano proponibili con l'impugnazione dell'intimazione le censure che non attaccano il merito del tributo, ma incidono sul titolo esecutivo nei confronti di quel soggetto (es.: difetto di legittimazione passiva / estraneità soggettiva;
prescrizione maturata;
omessa
/ inesistente notifica dell'atto presupposto al soggetto tenuto;
errori di persona;
duplicazioni manifeste, ecc.).
2. Applicazione al caso concreto: perché la censura dell'appellata Agenzia della CO sull'inammissibilità non può essere accolta in termini assoluti
2.1. Tempestività dell'impugnazione dell'intimazione
È incontestato che l'intimazione è stata notificata il 18 maggio 2024 e che la contribuente l'ha impugnata tempestivamente entro il termine di cui all'art. 21 Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Quindi, la tardività può riguardare semmai la pretesa di contestare gli atti presupposti, ma non l'atto effettivamente impugnato.
2.2. La doglianza centrale dell'appellante non è il “merito del tributo”, ma la legittimazione passiva
L'appellante non contesta (almeno non in via principale) “quanto” o “se” la società dovesse pagare l'IRAP,
l'IVA e l'IRPEF addebitate con le cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, bensì se sia lei il soggetto tenuto a pagare quei carichi.
In particolare, deduce:
di non essere mai stata socia della Società_1 s.a.s. di Nominativo_1 cui i carichi vengono ricondotti;
di avere ceduto integralmente la propria quota della precedente s.n.c. in data 29 dicembre 2016, contestualmente alla trasformazione, con effetti dall'atto e pubblicità in Registro imprese;
conseguentemente, contesta l'imputazione soggettiva dei debiti nei suoi confronti.
Questa è un'eccezione di difetto di legittimazione passiva / estraneità soggettiva ed integra un vizio proprio dell'azione esecutiva (e quindi dell'intimazione quale atto prodromico), non una censura del “merito” delle cartelle.
Non è preclusa dalla mancata impugnazione delle cartelle, perché non mira a travolgere l'accertamento del tributo in sé, ma a stabilire se l'Agente della CO possa legittimamente pretendere quel pagamento da quella persona.
In buona sostanza, occorre distinguere la definitività del credito verso il debitore originario (la società), dalla legittimazione all'escussione verso un terzo/socio che contesta proprio il presupposto soggettivo della chiamata in pagamento.
Questa confusione dei due piani della controversia non può essere condivisa dal Collegio in quanto significherebbe riconoscere una sostanziale immunità dell'azione esecutiva da qualunque controllo sul debitore effettivo.
L'Ente della CO sostiene di avere provato la rituale notifica delle cartelle alla Società_1 s.a.s. (già s.n.c.) e addirittura di precedenti intimazioni.
Ma anche ove ciò fosse vero, tale circostanza chiude (se del caso) la possibilità di ridiscutere il merito delle cartelle;
ma non chiude la questione della corretta individuazione del soggetto escusso, che resta sindacabile con l'impugnazione dell'intimazione.
A maggior ragione quando, come nella fattispecie, la stessa intimazione è indirizzata alla Sig.ra Ricorrente_1 personalmente e reca l'elenco di cartelle con date di notifica storiche (2016 - 2019), senza che da ciò discenda automaticamente la prova della conoscenza legale in capo all'appellante quale persona fisica in proprio.
Conseguentemente, la preliminare eccezione di inammissibilità proposta dall'Agenzia appellata non può essere accolta in termini assoluti.
Dunque, il ricorso avverso l'intimazione è ammissibile nella parte in cui deduce vizi propri dell'intimazione e dell'azione di riscossione, tra cui – nella specie – l'eccezione di estraneità soggettiva / difetto di legittimazione passiva (oltre, se ritualmente dedotta e nei limiti di giurisdizione, la prescrizione maturata);
In questa cornice, la statuizione di primo grado che ha qualificato come “inammissibile” ogni discorso di merito solo perché le cartelle sarebbero definitive, senza distinguere tra merito del tributo e titolarità soggettiva del debito, non può essere condivisa.
Orbene, nella fattispecie occorre preliminarmente rammentare che nella società in nome collettivo tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili e per le obbligazioni sociali rispondono con il loro patrimonio personale.
La cessione dell'intera quota produce effetti non solo nei rapporti interni (tra soci), ma anche nei rapporti esterni ed in particolare la cessione non libera automaticamente il socio cedente che continua a rispondere dei debiti sociali maturati in epoca anteriore alla cessione. Ragion per cui i creditori, e fra questi l'erario, possono agire contro la società, contro i soci rimasti, ma anche direttamente contro chi socio lo è stato e non le è più.
La trasformazione da S.n.c. a S.a.s. non estingue i debiti;
non interrompe la continuità soggettiva;
non libera i soci che hanno ceduto prima la loro quota sociale e non muta il regime dei debiti pregressi.
Pertanto, trattandosi di debiti sorti prima della cessione della sua quota sociale e prima della trasformazione della società di cui era stata socia, la Ricorrente_1 ben può essere chiamata a rispondere dei debiti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata. E, dunque, l'appello non può essere accolto.
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio considerando, in particolare la circostanza che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento non sono mai state notificate all'appellante, ma alla società in epoca in cui l'appellante medesima non era più socia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche - sez. III -, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1;
- conferma la Sentenza n. 231/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di CO con diversa motivazione;
- conferma la legittimità dell'atto di intimazione di pagamento impugnato e gli atti presupposti;
- compensa fra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in CO, l'8 gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
UR NI
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 650/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - CO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 231/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 1
e pubblicata il 27/05/2025
Atti impositivi:
- CREDITI IMPOSTA n. 00320239006639114000 IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: "dichiarare ... la nullità della Sentenza di primo grado impugnata"; "accertare che nulla è dovuto, anche ai sensi dell'art. 2313 cod. civ., da parte di Ricorrente_1"; "vinte le spese del doppio grado da liquidarsi in favore del Procuratore antistatario".
Appellato: "respingere l'appello proposto dalla Ricorrente_1 siccome inammissibile e, comunque, infondato e confermare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CO n. 231/2025";
"dichiarare la legittimità e validità dell'atto opposto e degli atti sottesi"; "con vittoria delle spese di lite e degli onorari di difesa".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate CO notificò alla Ricorrente_1 l'atto di intimazione di pagamento n. 003 2023 90066391 14 recante l'addebito complessivo di € 168.948,68 riferito alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito ivi elencati.
La Ricorrente_1 impugnò il su specificato atto di ingiunzione notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso che la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di CO rigettò con
Sentenza n. 231/2025 del 12 maggio 2025, depositata il 27 maggio 2025.
La ricorrente eccepì, in particolare, la propria totale estraneità soggettiva ai debiti tributari e contributivi ivi indicati, in quanto, a suo dire, non era mai stata socia della Società_1 s.a.s. di Nominativo_1
, società cui i carichi risultavano riferibili
Invero, i Giudici di prime cure rilevarono l'inammissibilità delle censure di merito “che non possono che riguardare gli atti propedeutici, nella specie le cartelle esattoriali” ritenute definitive
Avverso tale decisione ha proposto appello la Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall' Difensore_1, deducendo:
a) il travisamento del presupposto soggettivo dell'obbligazione, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di
1° grado erroneamente ritenuto l'appellante socia della Società_1 s.a.s., mentre la stessa aveva ceduto tutte le proprie quote della Società_1 s.n.c. in data 29 dicembre 2016, contestualmente alla trasformazione della società in accomandita semplice;
b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2291, 2290, 2313 e 2498 cod. civ., nonché dei principi in materia di trasformazione societaria e continuità dei rapporti giuridici;
c) l'illegittima imputazione a suo carico di debiti tributari e contributivi afferenti ad una società della quale non è mai stata socia;
d) in subordine, la prescrizione dei crediti azionati.
In data 10 luglio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 650/2025.
In data 25 settembre 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO, rappresentata e difesa dall'Difensore_2 , resistendo all'appello e sostenendo che “l'appello innanzitutto è inammissibile.
In primo grado l'Ente della CO aveva già dimostrato la rituale notifica alla Società_1 di Nominativo_1 s.a.s., già Società_1 di Ricorrente_1 & C. s.n.c., delle cartelle sottostanti alla impugnata intimazione nonché di precedenti avvisi con i quali era stato intimato il pagamento di tali cartelle”.
Inoltre, parte appellata sostiene la responsabilità della contribuente quale socia della società originaria nel periodo di insorgenza dei debiti, richiamando l'art. 2290 cod. civ. e giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità del socio uscente.
Risulta, infatti, dai documenti versati in atti, segnatamente dall'atto di cessione di quote, che la Sig. Ricorrente_1
è stata socia della Società_1 S.n.c., poi divenuta Società_1 di Nominativo_1
S.a.s., sino al 29 dicembre 2016.
Dall'atto impugnato risulta che le somme portate dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata sono relative ad IRAP, IVA e ritenute IRPEF annualità 2014, 2015 e 2016.
In data 8 gennaio 2026 l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
1. Questione preliminare: ammissibilità del ricorso introduttivo avverso l'intimazione di pagamento
La censura pregiudiziale sollevata da Agenzia delle Entrate CO concerne il se il ricorso introduttivo proposto dalla Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 003 2023 90066391 14/000, notificata il 18 maggio 2024, sia inammissibile perché volto, in sostanza, a rimettere in discussione cartelle e avvisi di addebito non impugnati nei termini.
1.1. Regola generale: l'intimazione non “riapre” il merito di atti definitivi
È principio pacifico che l'intimazione ex art. 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 (atto prodromico all'esecuzione) non costituisce un nuovo atto impositivo: se segue cartelle / atti ormai definitivi per mancata impugnazione, è sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti (art. 19, comma 3, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).
È esattamente ciò che l'Agenzia delle Entrate CO richiama in difesa, insistendo sulla definitività delle cartelle notificate (2016 - 2019) e sulla “irretrattabilità” del credito.
Ne deriva che sono inammissibili (perché tardive e precluse) le doglianze che mirino a contestare il merito del tributo sotteso alle cartelle (an / quantum dell'imposta, presupposti impositivi, legittimità dell'accertamento, ecc.), se non ricorre la particolare evenienza di cui al punto seguente.
1.2. Eccezioni alla regola: quando l'intimazione è il primo atto conosciuto e/o quando si denunciano “vizi propri”
La stessa giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dall'appellata, ammette la possibilità di impugnare l'intimazione di pagamento in caso di:
Mancata conoscenza degli atti presupposti: se il contribuente dimostra di essere venuto a conoscenza della pretesa solo con l'intimazione, l'impugnazione dell'intimazione può veicolare le censure sugli atti presupposti, perché in concreto è il primo atto idoneo a rendere nota la pretesa.
Vizi propri dell'intimazione: anche quando le cartelle siano definitive, restano proponibili con l'impugnazione dell'intimazione le censure che non attaccano il merito del tributo, ma incidono sul titolo esecutivo nei confronti di quel soggetto (es.: difetto di legittimazione passiva / estraneità soggettiva;
prescrizione maturata;
omessa
/ inesistente notifica dell'atto presupposto al soggetto tenuto;
errori di persona;
duplicazioni manifeste, ecc.).
2. Applicazione al caso concreto: perché la censura dell'appellata Agenzia della CO sull'inammissibilità non può essere accolta in termini assoluti
2.1. Tempestività dell'impugnazione dell'intimazione
È incontestato che l'intimazione è stata notificata il 18 maggio 2024 e che la contribuente l'ha impugnata tempestivamente entro il termine di cui all'art. 21 Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Quindi, la tardività può riguardare semmai la pretesa di contestare gli atti presupposti, ma non l'atto effettivamente impugnato.
2.2. La doglianza centrale dell'appellante non è il “merito del tributo”, ma la legittimazione passiva
L'appellante non contesta (almeno non in via principale) “quanto” o “se” la società dovesse pagare l'IRAP,
l'IVA e l'IRPEF addebitate con le cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, bensì se sia lei il soggetto tenuto a pagare quei carichi.
In particolare, deduce:
di non essere mai stata socia della Società_1 s.a.s. di Nominativo_1 cui i carichi vengono ricondotti;
di avere ceduto integralmente la propria quota della precedente s.n.c. in data 29 dicembre 2016, contestualmente alla trasformazione, con effetti dall'atto e pubblicità in Registro imprese;
conseguentemente, contesta l'imputazione soggettiva dei debiti nei suoi confronti.
Questa è un'eccezione di difetto di legittimazione passiva / estraneità soggettiva ed integra un vizio proprio dell'azione esecutiva (e quindi dell'intimazione quale atto prodromico), non una censura del “merito” delle cartelle.
Non è preclusa dalla mancata impugnazione delle cartelle, perché non mira a travolgere l'accertamento del tributo in sé, ma a stabilire se l'Agente della CO possa legittimamente pretendere quel pagamento da quella persona.
In buona sostanza, occorre distinguere la definitività del credito verso il debitore originario (la società), dalla legittimazione all'escussione verso un terzo/socio che contesta proprio il presupposto soggettivo della chiamata in pagamento.
Questa confusione dei due piani della controversia non può essere condivisa dal Collegio in quanto significherebbe riconoscere una sostanziale immunità dell'azione esecutiva da qualunque controllo sul debitore effettivo.
L'Ente della CO sostiene di avere provato la rituale notifica delle cartelle alla Società_1 s.a.s. (già s.n.c.) e addirittura di precedenti intimazioni.
Ma anche ove ciò fosse vero, tale circostanza chiude (se del caso) la possibilità di ridiscutere il merito delle cartelle;
ma non chiude la questione della corretta individuazione del soggetto escusso, che resta sindacabile con l'impugnazione dell'intimazione.
A maggior ragione quando, come nella fattispecie, la stessa intimazione è indirizzata alla Sig.ra Ricorrente_1 personalmente e reca l'elenco di cartelle con date di notifica storiche (2016 - 2019), senza che da ciò discenda automaticamente la prova della conoscenza legale in capo all'appellante quale persona fisica in proprio.
Conseguentemente, la preliminare eccezione di inammissibilità proposta dall'Agenzia appellata non può essere accolta in termini assoluti.
Dunque, il ricorso avverso l'intimazione è ammissibile nella parte in cui deduce vizi propri dell'intimazione e dell'azione di riscossione, tra cui – nella specie – l'eccezione di estraneità soggettiva / difetto di legittimazione passiva (oltre, se ritualmente dedotta e nei limiti di giurisdizione, la prescrizione maturata);
In questa cornice, la statuizione di primo grado che ha qualificato come “inammissibile” ogni discorso di merito solo perché le cartelle sarebbero definitive, senza distinguere tra merito del tributo e titolarità soggettiva del debito, non può essere condivisa.
Orbene, nella fattispecie occorre preliminarmente rammentare che nella società in nome collettivo tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili e per le obbligazioni sociali rispondono con il loro patrimonio personale.
La cessione dell'intera quota produce effetti non solo nei rapporti interni (tra soci), ma anche nei rapporti esterni ed in particolare la cessione non libera automaticamente il socio cedente che continua a rispondere dei debiti sociali maturati in epoca anteriore alla cessione. Ragion per cui i creditori, e fra questi l'erario, possono agire contro la società, contro i soci rimasti, ma anche direttamente contro chi socio lo è stato e non le è più.
La trasformazione da S.n.c. a S.a.s. non estingue i debiti;
non interrompe la continuità soggettiva;
non libera i soci che hanno ceduto prima la loro quota sociale e non muta il regime dei debiti pregressi.
Pertanto, trattandosi di debiti sorti prima della cessione della sua quota sociale e prima della trasformazione della società di cui era stata socia, la Ricorrente_1 ben può essere chiamata a rispondere dei debiti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata. E, dunque, l'appello non può essere accolto.
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio considerando, in particolare la circostanza che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento non sono mai state notificate all'appellante, ma alla società in epoca in cui l'appellante medesima non era più socia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche - sez. III -, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1;
- conferma la Sentenza n. 231/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di CO con diversa motivazione;
- conferma la legittimità dell'atto di intimazione di pagamento impugnato e gli atti presupposti;
- compensa fra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in CO, l'8 gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
UR NI