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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 404/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa PIETRO MASTRORILLI Presidente dr. ERNESTA TARANTINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 404 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, in persona del le- Parte_1 gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina
La Gatta, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
nato l'[...], difeso in primo grado dall'avv. Mi- Controparte_1 chele Jacono, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellato – contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 6 giugno
2019 – dopo aver premesso di essere stato lavoratore Controparte_1 marittimo, di aver svolto la sua attività in continuità di rapporto di lavoro
(C.R.L.) alle dipendenze dell'ILVA Servizi Marittimi s.p.a. e di essere tito- lare di pensione cat. PM n. 09229857 – ha dedotto di aver presentato all' istanza diretta a ottenere il ricalcolo della pensione mediante rico- Pt_1 noscimento del c.d. “prolungamento dei periodi di navigazione” ex art. 24 della l. n. 413 del 1984 ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e di inabilità alla navigazione, sottolineando che tale beneficio può essere
- 1 - attribuito anche ai marittimi “in continuità”, come peraltro stabilito anche dallo stesso Ente previdenziale mediante circolare n. 98 del 2004.
Ha altresì allegato che il ricalcolo era stato effettuato dall' giusta Pt_1 nota del 6 febbraio 2015, ma – non essendosi l' conformato a quanto Pt_1 previsto dalla citata circolare – era stato inutilmente esperito anche il ricorso amministrativo, posto che gli erano stati riconosciuti come contributi AGO i periodi in cui egli era stato sbarcato in continuità di lavoro,
Sulla scorta delle riportate deduzioni ON ha quindi chiesto che fosse accertato il proprio diritto, quale lavoratore marittimo, al riconosci- mento come contribuzione qualificata dei periodi di riposo, festività e ferie maturati a bordo ma goduti a terra dopo lo sbarco alla stregua di periodi di effettiva navigazione, utili per il conseguimento dei benefici di cui agli artt.
31 e 33 della l. n. 413 del 1984, con la conseguente ricostituzione della po- sizione contributiva e, quindi, con il ricalcolo della pensione in godimento.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito in via preliminare Pt_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire, in quanto la controparte non aveva dedotto alcunché al fine di dimostrare che il ricalcolo della pensione era errato. Sempre in via preliminare, ha eccepito la decaden- za per inosservanza del termine di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del
2011.
Nel merito, l' ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando Pt_1 che il ricalcolo effettuato a seguito di presentazione dell'istanza amministra- tiva aveva correttamente attribuito all'assicurato i prolungamenti dovuti per le navigazioni svolte tra il 14 gennaio 1982 e il 3 novembre 2013, mediante il riconoscimento di 432 settimane di “prolungamento” di cui 379 nel perio- do di continuità di rapporto di lavoro, sicché – in definitiva – erano state at- tribuite a tutte le settimane di prolungamento maturate. CP_1
2. Con sentenza 1594/2024 del 17 aprile 2024 il Tribunale di Bari ha accolto la domanda e, quindi, ha: I) dichiarato il diritto di a vedersi CP_1 riconoscere i periodi di riposo, festività e ferie maturati a bordo ma goduti a terra dopo lo sbarco e svolti durante l'attività lavorativa come contribuzione qualificata di effettiva attività di navigazione utile per il conseguimento dei benefici di cui agli artt. 31 e 33 della l. n. 413 del 1984; II) condannato l' a ricostituire la posizione contributiva del ricorrente e a pagargli le re- Pt_1 lative somme dovute, oltre accessori come per legge;
III) condannato l' Pt_1 al pagamento delle spese, con distrazione.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda di CP_1 sulla scorta delle motivazioni – pedissequamente riportate – della sentenza
- 2 - di questa Corte di appello n. 202/2022, secondo cui i periodi per i quali ven- gono corrisposti ai lavoratori in continuità di rapporto di lavoro retribuzioni per mancati riposi, per festività e per ferie maturate durante l'imbarco devo- no essere considerati alla stessa stregua dei prolungamenti riconosciuti, per il medesimo periodo di imbarco, ai lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro al momento dello sbarco.
3. Avverso detta sentenza l' ha proposto appello mediante ricor- Pt_1 so depositato il 20 maggio 2024.
Sebbene attinto da regolare notifica, non si è co- Controparte_1 stituto.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 4 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L' si duole innanzitutto del fatto che il Tribunale non abbia Pt_1 preso in esame l'eccezione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970 evidenziando che la controparte non aveva incardinato il giudizio en- tro il triennio a decorrere dal provvedimento ritenuto ingiusto (28 febbraio
2015), posto che il ricorso di primo grado era stato depositato il 6 giugno
2019.
Lamenta altresì che il Giudice di prime cure non aveva preso in esa- me l'eccezione di difetto di interesse ad agire perché non aveva CP_1 dimostrato l'erroneità del ricalcolo operato dall' e la maturazione il Pt_1 diritto ad un trattamento pensionistico superiore.
Imputa, infine, alla sentenza gravata di non aver considerato che tut- te le richieste formulate nel ricorso di primo grado erano pretestuose, poiché
l'Ente aveva dato piena attuazione sia alla normativa di cui alla legge n. 413 del 1984, sia alla circolare n. 98 del 2004, tant'è che aveva accolto l'avversa domanda amministrativa del 2015 emettendo anche una comunicazione mod. TE08 a credito del pensionato.
5. L'appello è fondato e va quindi accolto, non potendosi condivide- re la decisione assunta dal Tribunale di Bari.
5.1. Quanto all'eccezione di decadenza sostanziale il cui esame – come lamenta l' – è stato omesso dal primo Giudice, è il caso di rile- Pt_1 vare che essa, nella specie, non ha portata assorbente ai fini del decidere. Ed infatti, per le domande di ricalcolo delle prestazioni già parzialmente rico- nosciute (quale, in definitiva, è la domanda proposta da la deca- CP_1 denza triennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nella versione risultan- te dalle modifiche di cui all'art. 38, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011, si ap-
- 3 - plica solamente alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla proposizione della domanda giudiziale.
In questo senso si è pronunciata Cass. n. 17430 del 2021, secondo cui in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma
1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il trien- nio dalla domanda giudiziale.
A tale indirizzo interpretativo (cui ha dato continuità la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. nn. 123, 12276 e 12278 del 2022) questa Corte ritiene di doversi uniformare. Ne consegue che, in ogni caso,
l'eccepita decadenza triennale riguarderebbe esclusivamente i ratei pensio- nistici anteriori al 6 giugno 2016.
5.2. È invece idonea a definire interamente la controversia in esame l'eccezione avente ad oggetto il dedotto difetto di interesse ad agire in capo a CP_1
In punto di fatto giova ribadire che, a seguito dell'istanza ammini- strativa diretta ad ottenere il ricalcolo della pensione in godimento mediante l'inclusione dei periodi di prolungamento di cui all'art. 24 della l. n. 413 del
1984, l' ha proceduto alla rideterminazione del trattamento pensionisti- Pt_1 co all'epoca percepito da (cat. PM n. 09229857). Di ciò è stata da- CP_1 ta comunicazione al pensionato mediante nota mod. TE08 del 6 febbraio
2015, nella quale sono stati dettagliatamente specificati i criteri di determi- nazione del rateo mensile (e, in particolare, le settimane di anzianità contri- butiva maturata) e l'ammontare degli arretrati sino a quel momento dovuti.
Nell'atto introduttivo del giudizio ha lamentato la mancata CP_1 applicazione del beneficio in parola sebbene – si specifica nel ricorso – lo stesso ne avesse riconosciuto la spettanza anche al personale in regime Pt_1 di continuità di rapporto di lavoro, come affermato dallo stesso Istituto nella circolare n. 98 del 2004.
Di contro, l' ha replicato asserendo che, a seguito dell'istanza Pt_1 dell'assicurato, la pensione dal medesimo percepita era stata calcolata ac- creditando tutti i prolungamenti relativi al periodo dal 14 gennaio 1982 al 3 novembre 2013, in ossequio a quanto previsto proprio dalla menzionata cir- colare n. 98 del 2014. Nella memoria difensiva l'Ente previdenziale ha al- tresì puntualizzato che tramite il ricalcolo erano state attribuite a CP_1
432 settimane di prolungamento, di cui 379 nel periodo di continuità di rap- porto di lavoro dal 13 luglio 1982 al 17 ottobre 2013, sicché – si legge anco-
- 4 - ra nella memoria – la controparte aveva usufruito di tutte le settimane di prolungamento attribuibili in base alle giornate di navigazione effettuata a prescindere dal contratto (CRL o a turno generale o speciale).
A sostegno di tali controdeduzioni l' ha inoltre prodotto Pt_1
l'estratto contributivo denominato “Gestione conto assicurativo con contri- buzione marittima” elaborato il 2 settembre 2019 nel quale sono dettaglia- tamente specificate le settimane di contribuzione accreditate in regime di prolungamento (e indicate con la sigla “PROL”). Ancora, nel prospetto fina- le esibito dall' è riportato – fra le altre cose – il numero totale di contri- Pt_1 buti da prolungamento che è stato riconosciuto, pari nel complesso a 432 settimane.
5.3. A fronte di così dettagliate allegazioni e di una produzione do- cumentale tanto significativa, ha dedotto allo scopo di dimo- CP_2 strare che l' non aveva dato piena attuazione al suo diritto e, soprattutto, Pt_1 che non aveva ottemperato alle prescrizioni che lo stesso si era im- Pt_1 pegnato ad osservare mediante la più volte menzionata circolare n. 98 del
2004, con cui si era stabilito che i periodi di prolungamento sarebbero stati accreditati anche ai lavoratori marittimi in continuità di rapporto (v. pag. 2 della circolare, ove si legge: «… In conseguenza di quanto precede i periodi per i quali vengono corrisposti ai lavoratori in continuità di rapporto di la- voro retribuzioni per mancati riposi, per festività e per ferie maturate du- rante l'imbarco devono pertanto essere considerati alla stessa stregua dei prolungamenti riconosciuti, per il medesimo periodo di imbarco, ai lavora- tori che risolvono il rapporto di lavoro al momento dello sbarco»).
Deve conseguentemente escludersi che l'assicurato abbia dimostrato di essere titolare dell'interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere la tute- la del diritto dedotto in lite, ossia di aver provato che tale diritto è – come si suole dire in dottrina – “bisognoso di tutela processuale”.
Tale qualificato interesse sussiste allorché il ricorso all'autorità giu- diziaria si presenti come indispensabile al fine di porre rimedio allo stato di fatto lesivo del diritto dedotto in giudizio o, più in generale, alla situazione antigiuridica lamentata.
In seno alla giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione secondo cui l'interesse ad agire è previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto. Esso va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo (inteso in senso ampio) del
- 5 - diritto e consiste nel fatto che, senza il processo e l'esercizio della giurisdi- zione, l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, mentre resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla so- luzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche (così tra le tante Cass. n.
24434 del 2007).
Nella stessa giurisprudenza è altrettanto consolidata l'affermazione secondo cui l'interesse ad agire dev'essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabi- le e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Il processo, difatti, non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizie- voli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni di interpretazione di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e con- creto che la parte in tal modo intende perseguire (cfr. ex multis Cass. n.
27151 del 2009, Cass. n. 15355 del 2010, Cass. n. 2051 del 2011, Cass. n.
6749 del 2012, Cass. n. 2057 del 2019, Cass. n. 12733 del 2024).
Come ben chiarito da Cass. n. 4410 del 2022, «… requisiti per
l'attribuzione alla parte del potere di agire in giudizio sono la concretezza e
l'attualità dell'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., a presidio di un uso re- sponsabile del processo (Cass. n. 16626 del 2016); necessaria presenza, dunque, della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, non altrimenti ottenibile se non mediante il processo e l'intervento necessa- rio di un giudice;
la concretezza dell'interesse all'agire processuale è misu- rata dall'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse so- stanziale protetto, da cui il primo muove, e in tale aspetto l'interesse ad agi- re è manifestazione del principio di economia processuale;
nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell'indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato e tale che la sua effettiva esisten- za escluda il carattere meramente potenziale della lesione, onde evitare che la tutela venga richiesta in vista di situazioni future o meramente ipotetiche
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 487 del 1980; Cass. n. 6177 del 1985; Cass. n.
1897 del 1988; Cass. n. 10062 del 1998; Cass. n. 13293 del 1999; Cass. n.
5635 del 2002; Cass. n. 24434 del 2007)».
- 6 - Quanto al caso in esame, a fronte delle sopra riportate allegazioni dell' (corroborate, come detto, da adeguata documentazione), Pt_1 CP_1 non ha dedotto alcunché al fine di dimostrare di avere interesse a sollecitare l'intervento dell'autorità giudiziaria. In particolare, non ha esposto quali sa- rebbero gli errori nei quali sarebbe incorso l'Ente previdenziale nell'effettuare il ricalcolo della prestazione pensionistica mediante l'inclusione dei periodi di prolungamento.
Una volta che l' ha provato di aver calcolato, a seguito Pt_1 dell'istanza amministrativa dell'assicurato, un certo numero di settimane di contributi inserendo nel conteggio anche i periodi corrispondenti ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso (cfr. l'art. 24 della l. n. 413 del
1984), sarebbe stato onere di dimostrare che tale accredito era er- CP_1 rato o comunque insufficiente e che ciò aveva determinato la riliquidazione di un rateo inferiore a quello effettivamente spettante. Solo in tal modo egli sarebbe stato in grado di dimostrare di poter conseguire un risultato in con- creto rilevante e non altrimenti ottenibile se non mediante l'intervento del giudice.
In mancanza di prova circa l'esistenza di un fatto concreto lesivo del diritto dedotto in giudizio, dunque, è inevitabile concludere che nella specie
è mancata la prova del carattere attuale dell'interesse ad agire in capo a
CP_1
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello spiegato dall' dev'essere accolto e, quindi, in riforma della sentenza Pt_1 impugnata la domanda proposta da va respinta. CP_1
Resta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno po- ste, perciò, a carico di CP_1
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenu- to conto del valore della causa della sua complessità e dell'attività proces- suale in concreto espletata.
Va infine puntualizzato che agli avvocati dell' non vanno liqui- Pt_1 date i.v.a. e c.p.a.: la prima non è dovuta in quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessio- ne di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, ri- levanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la seconda non compete in quan-
- 7 - to sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla
(cfr. Cass. n. 6346 del 2023). Controparte_3
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 20.5.2024 dall' nei con- Pt_1 fronti di avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Controparte_1
Bari, sezione lavoro, in data 17.4.2024, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugna- ta, rigetta la domanda proposta da CP_1 condanna al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida in € 1.100,00 per il primo grado e in € 1.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Bari, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Pietro Mastrorilli
- 8 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa PIETRO MASTRORILLI Presidente dr. ERNESTA TARANTINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 404 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, in persona del le- Parte_1 gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina
La Gatta, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
nato l'[...], difeso in primo grado dall'avv. Mi- Controparte_1 chele Jacono, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellato – contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 6 giugno
2019 – dopo aver premesso di essere stato lavoratore Controparte_1 marittimo, di aver svolto la sua attività in continuità di rapporto di lavoro
(C.R.L.) alle dipendenze dell'ILVA Servizi Marittimi s.p.a. e di essere tito- lare di pensione cat. PM n. 09229857 – ha dedotto di aver presentato all' istanza diretta a ottenere il ricalcolo della pensione mediante rico- Pt_1 noscimento del c.d. “prolungamento dei periodi di navigazione” ex art. 24 della l. n. 413 del 1984 ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e di inabilità alla navigazione, sottolineando che tale beneficio può essere
- 1 - attribuito anche ai marittimi “in continuità”, come peraltro stabilito anche dallo stesso Ente previdenziale mediante circolare n. 98 del 2004.
Ha altresì allegato che il ricalcolo era stato effettuato dall' giusta Pt_1 nota del 6 febbraio 2015, ma – non essendosi l' conformato a quanto Pt_1 previsto dalla citata circolare – era stato inutilmente esperito anche il ricorso amministrativo, posto che gli erano stati riconosciuti come contributi AGO i periodi in cui egli era stato sbarcato in continuità di lavoro,
Sulla scorta delle riportate deduzioni ON ha quindi chiesto che fosse accertato il proprio diritto, quale lavoratore marittimo, al riconosci- mento come contribuzione qualificata dei periodi di riposo, festività e ferie maturati a bordo ma goduti a terra dopo lo sbarco alla stregua di periodi di effettiva navigazione, utili per il conseguimento dei benefici di cui agli artt.
31 e 33 della l. n. 413 del 1984, con la conseguente ricostituzione della po- sizione contributiva e, quindi, con il ricalcolo della pensione in godimento.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito in via preliminare Pt_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire, in quanto la controparte non aveva dedotto alcunché al fine di dimostrare che il ricalcolo della pensione era errato. Sempre in via preliminare, ha eccepito la decaden- za per inosservanza del termine di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del
2011.
Nel merito, l' ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando Pt_1 che il ricalcolo effettuato a seguito di presentazione dell'istanza amministra- tiva aveva correttamente attribuito all'assicurato i prolungamenti dovuti per le navigazioni svolte tra il 14 gennaio 1982 e il 3 novembre 2013, mediante il riconoscimento di 432 settimane di “prolungamento” di cui 379 nel perio- do di continuità di rapporto di lavoro, sicché – in definitiva – erano state at- tribuite a tutte le settimane di prolungamento maturate. CP_1
2. Con sentenza 1594/2024 del 17 aprile 2024 il Tribunale di Bari ha accolto la domanda e, quindi, ha: I) dichiarato il diritto di a vedersi CP_1 riconoscere i periodi di riposo, festività e ferie maturati a bordo ma goduti a terra dopo lo sbarco e svolti durante l'attività lavorativa come contribuzione qualificata di effettiva attività di navigazione utile per il conseguimento dei benefici di cui agli artt. 31 e 33 della l. n. 413 del 1984; II) condannato l' a ricostituire la posizione contributiva del ricorrente e a pagargli le re- Pt_1 lative somme dovute, oltre accessori come per legge;
III) condannato l' Pt_1 al pagamento delle spese, con distrazione.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda di CP_1 sulla scorta delle motivazioni – pedissequamente riportate – della sentenza
- 2 - di questa Corte di appello n. 202/2022, secondo cui i periodi per i quali ven- gono corrisposti ai lavoratori in continuità di rapporto di lavoro retribuzioni per mancati riposi, per festività e per ferie maturate durante l'imbarco devo- no essere considerati alla stessa stregua dei prolungamenti riconosciuti, per il medesimo periodo di imbarco, ai lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro al momento dello sbarco.
3. Avverso detta sentenza l' ha proposto appello mediante ricor- Pt_1 so depositato il 20 maggio 2024.
Sebbene attinto da regolare notifica, non si è co- Controparte_1 stituto.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 4 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L' si duole innanzitutto del fatto che il Tribunale non abbia Pt_1 preso in esame l'eccezione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970 evidenziando che la controparte non aveva incardinato il giudizio en- tro il triennio a decorrere dal provvedimento ritenuto ingiusto (28 febbraio
2015), posto che il ricorso di primo grado era stato depositato il 6 giugno
2019.
Lamenta altresì che il Giudice di prime cure non aveva preso in esa- me l'eccezione di difetto di interesse ad agire perché non aveva CP_1 dimostrato l'erroneità del ricalcolo operato dall' e la maturazione il Pt_1 diritto ad un trattamento pensionistico superiore.
Imputa, infine, alla sentenza gravata di non aver considerato che tut- te le richieste formulate nel ricorso di primo grado erano pretestuose, poiché
l'Ente aveva dato piena attuazione sia alla normativa di cui alla legge n. 413 del 1984, sia alla circolare n. 98 del 2004, tant'è che aveva accolto l'avversa domanda amministrativa del 2015 emettendo anche una comunicazione mod. TE08 a credito del pensionato.
5. L'appello è fondato e va quindi accolto, non potendosi condivide- re la decisione assunta dal Tribunale di Bari.
5.1. Quanto all'eccezione di decadenza sostanziale il cui esame – come lamenta l' – è stato omesso dal primo Giudice, è il caso di rile- Pt_1 vare che essa, nella specie, non ha portata assorbente ai fini del decidere. Ed infatti, per le domande di ricalcolo delle prestazioni già parzialmente rico- nosciute (quale, in definitiva, è la domanda proposta da la deca- CP_1 denza triennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nella versione risultan- te dalle modifiche di cui all'art. 38, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011, si ap-
- 3 - plica solamente alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla proposizione della domanda giudiziale.
In questo senso si è pronunciata Cass. n. 17430 del 2021, secondo cui in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma
1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il trien- nio dalla domanda giudiziale.
A tale indirizzo interpretativo (cui ha dato continuità la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. nn. 123, 12276 e 12278 del 2022) questa Corte ritiene di doversi uniformare. Ne consegue che, in ogni caso,
l'eccepita decadenza triennale riguarderebbe esclusivamente i ratei pensio- nistici anteriori al 6 giugno 2016.
5.2. È invece idonea a definire interamente la controversia in esame l'eccezione avente ad oggetto il dedotto difetto di interesse ad agire in capo a CP_1
In punto di fatto giova ribadire che, a seguito dell'istanza ammini- strativa diretta ad ottenere il ricalcolo della pensione in godimento mediante l'inclusione dei periodi di prolungamento di cui all'art. 24 della l. n. 413 del
1984, l' ha proceduto alla rideterminazione del trattamento pensionisti- Pt_1 co all'epoca percepito da (cat. PM n. 09229857). Di ciò è stata da- CP_1 ta comunicazione al pensionato mediante nota mod. TE08 del 6 febbraio
2015, nella quale sono stati dettagliatamente specificati i criteri di determi- nazione del rateo mensile (e, in particolare, le settimane di anzianità contri- butiva maturata) e l'ammontare degli arretrati sino a quel momento dovuti.
Nell'atto introduttivo del giudizio ha lamentato la mancata CP_1 applicazione del beneficio in parola sebbene – si specifica nel ricorso – lo stesso ne avesse riconosciuto la spettanza anche al personale in regime Pt_1 di continuità di rapporto di lavoro, come affermato dallo stesso Istituto nella circolare n. 98 del 2004.
Di contro, l' ha replicato asserendo che, a seguito dell'istanza Pt_1 dell'assicurato, la pensione dal medesimo percepita era stata calcolata ac- creditando tutti i prolungamenti relativi al periodo dal 14 gennaio 1982 al 3 novembre 2013, in ossequio a quanto previsto proprio dalla menzionata cir- colare n. 98 del 2014. Nella memoria difensiva l'Ente previdenziale ha al- tresì puntualizzato che tramite il ricalcolo erano state attribuite a CP_1
432 settimane di prolungamento, di cui 379 nel periodo di continuità di rap- porto di lavoro dal 13 luglio 1982 al 17 ottobre 2013, sicché – si legge anco-
- 4 - ra nella memoria – la controparte aveva usufruito di tutte le settimane di prolungamento attribuibili in base alle giornate di navigazione effettuata a prescindere dal contratto (CRL o a turno generale o speciale).
A sostegno di tali controdeduzioni l' ha inoltre prodotto Pt_1
l'estratto contributivo denominato “Gestione conto assicurativo con contri- buzione marittima” elaborato il 2 settembre 2019 nel quale sono dettaglia- tamente specificate le settimane di contribuzione accreditate in regime di prolungamento (e indicate con la sigla “PROL”). Ancora, nel prospetto fina- le esibito dall' è riportato – fra le altre cose – il numero totale di contri- Pt_1 buti da prolungamento che è stato riconosciuto, pari nel complesso a 432 settimane.
5.3. A fronte di così dettagliate allegazioni e di una produzione do- cumentale tanto significativa, ha dedotto allo scopo di dimo- CP_2 strare che l' non aveva dato piena attuazione al suo diritto e, soprattutto, Pt_1 che non aveva ottemperato alle prescrizioni che lo stesso si era im- Pt_1 pegnato ad osservare mediante la più volte menzionata circolare n. 98 del
2004, con cui si era stabilito che i periodi di prolungamento sarebbero stati accreditati anche ai lavoratori marittimi in continuità di rapporto (v. pag. 2 della circolare, ove si legge: «… In conseguenza di quanto precede i periodi per i quali vengono corrisposti ai lavoratori in continuità di rapporto di la- voro retribuzioni per mancati riposi, per festività e per ferie maturate du- rante l'imbarco devono pertanto essere considerati alla stessa stregua dei prolungamenti riconosciuti, per il medesimo periodo di imbarco, ai lavora- tori che risolvono il rapporto di lavoro al momento dello sbarco»).
Deve conseguentemente escludersi che l'assicurato abbia dimostrato di essere titolare dell'interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere la tute- la del diritto dedotto in lite, ossia di aver provato che tale diritto è – come si suole dire in dottrina – “bisognoso di tutela processuale”.
Tale qualificato interesse sussiste allorché il ricorso all'autorità giu- diziaria si presenti come indispensabile al fine di porre rimedio allo stato di fatto lesivo del diritto dedotto in giudizio o, più in generale, alla situazione antigiuridica lamentata.
In seno alla giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione secondo cui l'interesse ad agire è previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto. Esso va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo (inteso in senso ampio) del
- 5 - diritto e consiste nel fatto che, senza il processo e l'esercizio della giurisdi- zione, l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, mentre resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla so- luzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche (così tra le tante Cass. n.
24434 del 2007).
Nella stessa giurisprudenza è altrettanto consolidata l'affermazione secondo cui l'interesse ad agire dev'essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabi- le e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Il processo, difatti, non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizie- voli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni di interpretazione di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e con- creto che la parte in tal modo intende perseguire (cfr. ex multis Cass. n.
27151 del 2009, Cass. n. 15355 del 2010, Cass. n. 2051 del 2011, Cass. n.
6749 del 2012, Cass. n. 2057 del 2019, Cass. n. 12733 del 2024).
Come ben chiarito da Cass. n. 4410 del 2022, «… requisiti per
l'attribuzione alla parte del potere di agire in giudizio sono la concretezza e
l'attualità dell'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., a presidio di un uso re- sponsabile del processo (Cass. n. 16626 del 2016); necessaria presenza, dunque, della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, non altrimenti ottenibile se non mediante il processo e l'intervento necessa- rio di un giudice;
la concretezza dell'interesse all'agire processuale è misu- rata dall'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse so- stanziale protetto, da cui il primo muove, e in tale aspetto l'interesse ad agi- re è manifestazione del principio di economia processuale;
nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell'indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato e tale che la sua effettiva esisten- za escluda il carattere meramente potenziale della lesione, onde evitare che la tutela venga richiesta in vista di situazioni future o meramente ipotetiche
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 487 del 1980; Cass. n. 6177 del 1985; Cass. n.
1897 del 1988; Cass. n. 10062 del 1998; Cass. n. 13293 del 1999; Cass. n.
5635 del 2002; Cass. n. 24434 del 2007)».
- 6 - Quanto al caso in esame, a fronte delle sopra riportate allegazioni dell' (corroborate, come detto, da adeguata documentazione), Pt_1 CP_1 non ha dedotto alcunché al fine di dimostrare di avere interesse a sollecitare l'intervento dell'autorità giudiziaria. In particolare, non ha esposto quali sa- rebbero gli errori nei quali sarebbe incorso l'Ente previdenziale nell'effettuare il ricalcolo della prestazione pensionistica mediante l'inclusione dei periodi di prolungamento.
Una volta che l' ha provato di aver calcolato, a seguito Pt_1 dell'istanza amministrativa dell'assicurato, un certo numero di settimane di contributi inserendo nel conteggio anche i periodi corrispondenti ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso (cfr. l'art. 24 della l. n. 413 del
1984), sarebbe stato onere di dimostrare che tale accredito era er- CP_1 rato o comunque insufficiente e che ciò aveva determinato la riliquidazione di un rateo inferiore a quello effettivamente spettante. Solo in tal modo egli sarebbe stato in grado di dimostrare di poter conseguire un risultato in con- creto rilevante e non altrimenti ottenibile se non mediante l'intervento del giudice.
In mancanza di prova circa l'esistenza di un fatto concreto lesivo del diritto dedotto in giudizio, dunque, è inevitabile concludere che nella specie
è mancata la prova del carattere attuale dell'interesse ad agire in capo a
CP_1
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello spiegato dall' dev'essere accolto e, quindi, in riforma della sentenza Pt_1 impugnata la domanda proposta da va respinta. CP_1
Resta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno po- ste, perciò, a carico di CP_1
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenu- to conto del valore della causa della sua complessità e dell'attività proces- suale in concreto espletata.
Va infine puntualizzato che agli avvocati dell' non vanno liqui- Pt_1 date i.v.a. e c.p.a.: la prima non è dovuta in quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessio- ne di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, ri- levanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la seconda non compete in quan-
- 7 - to sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla
(cfr. Cass. n. 6346 del 2023). Controparte_3
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 20.5.2024 dall' nei con- Pt_1 fronti di avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Controparte_1
Bari, sezione lavoro, in data 17.4.2024, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugna- ta, rigetta la domanda proposta da CP_1 condanna al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida in € 1.100,00 per il primo grado e in € 1.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Bari, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Pietro Mastrorilli
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