Articolo 9 della Legge 30 gennaio 1991, n. 37
Articolo 8Articolo 10
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24 febbraio 1991
Art. 9. Il direttore 1. Il direttore e' nominato dal rettore dell'Universita' di Firenze su proposta del consiglio direttivo ed e' legale rappresentante del LENS.
2. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rinominabile per una sola volta consecutiva.
3. Le attribuzioni del direttore sono fissate nello statuto; in particolare e' responsabile dell'attivita' scientifica e della gestione del LENS e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo.
4. Il direttore e' coadiuvato dal direttore associato di cui all'articolo 10.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1991