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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/10/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6449/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP, dott. Emanuele Compagno, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc, la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 6449 degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa con atto di citazione in data 5 gennaio 2022 da:
(C.F. P.IVA - Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
l'avv. Andrea Pellizzari;
- attrice opponete - contro
(C.F. P.IVA ) – contumace Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
- convenuta opposta - in punto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 24.07.2025 compariva la sola opponente che insisteva per l'accoglimento delle conclusioni precisate nella nota 16.07.2025, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese, come da nota allegata, oltre alle spese di mediazione per le quali si rimetteva al giudice.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.09.2023, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2069/2023 del 24.07.2023 R.G. 5017/2023 notificato il
25.07.2023, con cui il Tribunale di Verona ha condannato l'attrice al pagamento in favore di ella somma di € 16.996,00 oltre accessori, oltre agli interessi come da domanda e CP_1 alle spese di procedura, a titolo di pagamento del residuo corrispettivo dovuto in forza dei contratti d'opera stipulati tra le parti in data 11.05.2022 e 31.05.2023;
L'attrice rappresentava di realizzare la posa della fibra ottica per contro di TIM, e di aver chiesto a l'ausilio per la posa di un certo numero di ROE (riparatore ottico di CP_1 edificio) ovvero scatole elettriche alle quali giunge il cavo ottico principale ed escono i cavi che raggiungono le utenze.
I prezzi per la posa di ciascun ROE erano stabiliti in 100,00 euro per cantieri ex novo e 70,00 euro per cantieri già iniziati.
Rappresentava, inoltre, che, mensilmente, venivano redatti dei prospetti riepilogativi denominati “entrata merci” con i quali le due imprese accettavano i conteggi eseguiti.
Sulla base di detti accordi l'ingiungente immetteva le fatture che CP_1 Parte_1 aveva interamente saldato.
Per tale ragione l'opponente riteneva infondata la pretesa azionata in quanto costituente differenza tra i 100,00 euro previsti dall'accordo iniziale e di importi regolarmente accettati e fatturati successivamente.
Infatti, una volta firmato il documento “entrata merci”, ed emessa la fattura, si dava per accettato l'importo a chiusura della fase di lavorazione.
In merito al pagamento del mese di giugno 2023 l'opponente lo riteneva non dovuto in quanto contestato per vizi.
Infine, l'opponente asseriva che non aveva consegnato componenti elettrici non CP_1 utilizzati, e quindi da restituire all'opponente, per euro 4.537,88. eniva dichiarata contumace con provvedimento del 11.03.2024. CP_1
All'udienza del 12.06.2024 il Giudice, atteso che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, rinviava la causa all'udienza del 24.10.2024.
L'opponente provvedeva a depositare, con nota 01.08.2024, verbale di primo incontro negativo di mediazione, esperito presso Organismo veronese di mediazione forense, per mancata adesione di CP_1
L'odierno giudice rileva che l'ingiungente non solo è rimasta contumace, ma non ha nemmeno aderito alla mediazione, non avendo assolto all'onere probatorio della propria domanda.
Il motivo dell'opposizione, poi, si fonda sull'avvenuto pagamento di tutte le fatture emesse da in conformità ai prospetti riepilogativi, denominati “entrata merci”, sottoscritti per CP_1 accettazione dall'opposta, i quali contenevano la dichiarazione con la quale l'impresa accettava i conteggi eseguiti e proposti.
Su tale elemento di fatto l'opposta nulla ha replicato, anzi è rimasta silente sia in fase di mediazione e sia in fase giudiziale, con ciò assumendo un contegno confermativo.
Alla luce di ciò l'opposta null'altro può pretendere. CP_1
Si deve, ritenere, quindi, che la domanda dell'opponente meriti accoglimento. Le spese seguono la soccombenza anche per la fase di mediazione, la cui quantificazione va effettuata con riferimento dell'attività espletata che appare relativamente semplice.
Le spese possono essere così quantificate: euro 500,00 per la fase di mediazione (sola attivazione). Fase di merito: studio 500,00 euro;
introduttiva 700; decisionale 800, per un totale di euro 2.000,00 cui aggiungere la fase di mediazione, per un complessivo di 2.500,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona definitivamente pronunciando nella causa n. 6449/2023 R.G. come in epigrafe promossa, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n°2069/2023 del 24.07.2023 R.G. 5017/2023 del
Tribunale di Verona.
- condanna (C.F. P.IVA ) a Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2 pagare a (C.F. P.IVA Parte_1 C.F._1
) la spese legali per fase di mediazione e di merito nella complessiva somma P.IVA_1 di euro 2.500,00 oltre 15% spese generali, oltre 4% cassa forense e oltre iva (se dovuta)
22%.
Verona, 24 luglio 2025
Il Gop dott. Emanuele Compagno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP, dott. Emanuele Compagno, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc, la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 6449 degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa con atto di citazione in data 5 gennaio 2022 da:
(C.F. P.IVA - Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
l'avv. Andrea Pellizzari;
- attrice opponete - contro
(C.F. P.IVA ) – contumace Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
- convenuta opposta - in punto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 24.07.2025 compariva la sola opponente che insisteva per l'accoglimento delle conclusioni precisate nella nota 16.07.2025, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese, come da nota allegata, oltre alle spese di mediazione per le quali si rimetteva al giudice.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.09.2023, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2069/2023 del 24.07.2023 R.G. 5017/2023 notificato il
25.07.2023, con cui il Tribunale di Verona ha condannato l'attrice al pagamento in favore di ella somma di € 16.996,00 oltre accessori, oltre agli interessi come da domanda e CP_1 alle spese di procedura, a titolo di pagamento del residuo corrispettivo dovuto in forza dei contratti d'opera stipulati tra le parti in data 11.05.2022 e 31.05.2023;
L'attrice rappresentava di realizzare la posa della fibra ottica per contro di TIM, e di aver chiesto a l'ausilio per la posa di un certo numero di ROE (riparatore ottico di CP_1 edificio) ovvero scatole elettriche alle quali giunge il cavo ottico principale ed escono i cavi che raggiungono le utenze.
I prezzi per la posa di ciascun ROE erano stabiliti in 100,00 euro per cantieri ex novo e 70,00 euro per cantieri già iniziati.
Rappresentava, inoltre, che, mensilmente, venivano redatti dei prospetti riepilogativi denominati “entrata merci” con i quali le due imprese accettavano i conteggi eseguiti.
Sulla base di detti accordi l'ingiungente immetteva le fatture che CP_1 Parte_1 aveva interamente saldato.
Per tale ragione l'opponente riteneva infondata la pretesa azionata in quanto costituente differenza tra i 100,00 euro previsti dall'accordo iniziale e di importi regolarmente accettati e fatturati successivamente.
Infatti, una volta firmato il documento “entrata merci”, ed emessa la fattura, si dava per accettato l'importo a chiusura della fase di lavorazione.
In merito al pagamento del mese di giugno 2023 l'opponente lo riteneva non dovuto in quanto contestato per vizi.
Infine, l'opponente asseriva che non aveva consegnato componenti elettrici non CP_1 utilizzati, e quindi da restituire all'opponente, per euro 4.537,88. eniva dichiarata contumace con provvedimento del 11.03.2024. CP_1
All'udienza del 12.06.2024 il Giudice, atteso che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, rinviava la causa all'udienza del 24.10.2024.
L'opponente provvedeva a depositare, con nota 01.08.2024, verbale di primo incontro negativo di mediazione, esperito presso Organismo veronese di mediazione forense, per mancata adesione di CP_1
L'odierno giudice rileva che l'ingiungente non solo è rimasta contumace, ma non ha nemmeno aderito alla mediazione, non avendo assolto all'onere probatorio della propria domanda.
Il motivo dell'opposizione, poi, si fonda sull'avvenuto pagamento di tutte le fatture emesse da in conformità ai prospetti riepilogativi, denominati “entrata merci”, sottoscritti per CP_1 accettazione dall'opposta, i quali contenevano la dichiarazione con la quale l'impresa accettava i conteggi eseguiti e proposti.
Su tale elemento di fatto l'opposta nulla ha replicato, anzi è rimasta silente sia in fase di mediazione e sia in fase giudiziale, con ciò assumendo un contegno confermativo.
Alla luce di ciò l'opposta null'altro può pretendere. CP_1
Si deve, ritenere, quindi, che la domanda dell'opponente meriti accoglimento. Le spese seguono la soccombenza anche per la fase di mediazione, la cui quantificazione va effettuata con riferimento dell'attività espletata che appare relativamente semplice.
Le spese possono essere così quantificate: euro 500,00 per la fase di mediazione (sola attivazione). Fase di merito: studio 500,00 euro;
introduttiva 700; decisionale 800, per un totale di euro 2.000,00 cui aggiungere la fase di mediazione, per un complessivo di 2.500,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona definitivamente pronunciando nella causa n. 6449/2023 R.G. come in epigrafe promossa, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n°2069/2023 del 24.07.2023 R.G. 5017/2023 del
Tribunale di Verona.
- condanna (C.F. P.IVA ) a Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2 pagare a (C.F. P.IVA Parte_1 C.F._1
) la spese legali per fase di mediazione e di merito nella complessiva somma P.IVA_1 di euro 2.500,00 oltre 15% spese generali, oltre 4% cassa forense e oltre iva (se dovuta)
22%.
Verona, 24 luglio 2025
Il Gop dott. Emanuele Compagno