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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/10/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.3944 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, (c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.05.1990 ed ivi residente in [...] CF: CodiceFiscale_2
O, rappresentata e difesa dall' Avv. Paola Barbaro, via Nazionale, 34 B,
[...]
Mili Marina, Messina, pec: Email_1
Mail: , Tel. 090881053 – Cell. 3471709216, Email_2
che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
29.05.1990 (C.F. ), ed ivi residente, in via Antonino C.F._3
Alessi n.5, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'
Avv. Giusy Costa del foro di Messina, C.F. , con C.F._4
studio sito a Torregrotta (ME), via Nazionale n. 287, tel/fax 0909920517, pec: e dall'avv. Carmelo Lo Surdo (C.F. Email_3
) ove è elettivamente domiciliato in Messina, Via C.F._5
Santa Barbara, n.6, casella di posta elettronica certificata giusta procura in atti;
RESISTENTE Email_4
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 4356/2024 R.G., tra le medesime parti ed avente il medesimo oggetto.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 04.10.2024, Parte_1
premesso che da una relazione sentimentale con era Controparte_1
nata a [...] il [...] una figlia di nome che la Persona_1
convivenza era cessata ed il Tribunale di Messina, con sentenza n. 17/2024, pubblicata il 19.04.2024, aveva preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento ed al mantenimento della figlia;
che la deducente era stata sempre vittima di violenze domestiche ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciare le vessazioni subite dal compagno ed aveva sottoscritto l'accordo sperando che dette condotte finissero;
che il aveva continuato a tenere comportamenti ossessivi ed aggressivi CP_1
nei suoi confronti, anche cercandola sul posto di lavoro;
che la figlia minore aveva manifestato paura per il padre ed un rifiuto della figura paterna, probabilmente per le condotte violente di quest'ultimo, cui la minore aveva assistito;
che ella aveva sporto in data 12.09.2024 querela nei confronti del;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse rimodulato CP_1
il diritto di visita del padre, tenendo conto delle difficoltà manifestate dalla minore ad incontrare il padre. Chiedeva, inoltre, l'adozione urgente di un provvedimento ai sensi dell'art. 473 bis .15 c.p.c., “al fine di regolamentare un diverso diritto di visita del padre rispetto a quello attualmente vigente” e che fossero “momentaneamente sospesi i pernotti con il padre per le motivazioni esposte”.
2 Con decreto ex art. 473 bis .15 c.p.c. del 12.10.2024 il Giudice delegato disponeva che la disciplina dei tempi di permanenza della minore con il padre proseguisse secondo le modalità previste nella sentenza n.
37/2024 pubblicata il 19.04.2024 per il periodo in cui la figlia minore non aveva ancora raggiunto i tre anni di età. Il Giudice, in particolare, rilevava che, in considerazione della gravità delle accuse, formulate dalla con una narrazione coerente e dettagliata, con piena assunzione Pt_1
di responsabilità a seguito di presentazione di querela orale, e confortate dalla documentazione medica allegata, dalla quale risultava che la minore presentava tic e disturbi del sonno, fosse necessario provvedere inaudita altera parte, a protezione della prole, essendovi il pericolo che nelle more della comparizione delle parti potesse risultare irrimediabilmente pregiudicato l'interesse protetto.
Fissata la comparizione delle parti, all'udienza del 24.10.2024 il
Giudice, preso atto che la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento emesso inaudita altera parte non si era perfezionata, sulle ulteriori allegazioni della ricorrente, integrava il predetto provvedimento del 12.10.2024, disponendo che gli incontri tra il padre e la minore nata a [...] il [...], avvenissero in spazio Persona_1
neutro alla presenza di personale specialistico e richiedendo al Servizio
Sociale del Comune di Messina di predisporre il suddetto spazio neutro e di guidare i genitori nella relazione con la figlia, delegando allo stesso servizio la individuazione dei tempi e delle modalità degli incontri tra padre e figlia tenendo conto delle esigenze della bambina, di quelle dei genitori e di quelle dello stesso Servizio, in modo da assicurare comunque al padre la possibilità di incontrare la figlia due volte a settimana.
Con memoria depositata il 06.11.2024, si costituiva tanto nel procedimento principale che nel subprocedimento ex art. 473 bis .15 c.p.c.
il quale lamentava che il Servizio Spazio Neutro non Controparte_1
3 era stato ancora attivato, per cui egli non incontrava la figlia dal
04.10.2024, fatti salvi due incontri in presenza della madre ed altri due incontri occasionati dal fatto che l'aveva accompagnata insieme alla madre ad una visita medica presso il policlinico e dalla pediatra;
rilevava che la sui era rifiutata di far vedere la figlia al padre allegando Pt_1 Per_1
diverse scusanti e che egli aveva proposto ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento della minore, iscritto al n. 4356/2024 R.G., chiedendo l'adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti stante l'estromissione della figura paterna dalla vita della minore da parte Per_1
della madre. Contestava, in ogni caso, i fatti descritti nella querela sporta dalla e risalenti all'anno 2022 e con riferimento alle Pt_1
problematiche di salute della bambina allegate dalla ricorrente, rappresentava che il Servizio di NPI, in seno alla visita del 16.10.2024, sulla base di quanto riferito dai genitori, aveva consigliato di effettuare un approfondimento diagnostico in relazione ai comportamenti di Per_1
caratterizzati da insonnia notturna, ma non vi era in atti alcuna documentazione medica dalla quale emergesse che fosse stato il comportamento del padre a cagionare l'insorgere un qualche disturbo psicofisico nella bambina, la quale, verosimilmente, aveva risentito della fine della relazione tra i genitori. Rilevava, comunque, che il rapporto tra lui e la figlia era sereno, non avendo mai palesato alcuna forma di Per_1
disagio in sua presenza, per cui, non si ravvisavano motivi per i quali egli dovesse incontrare la bambina in ambiente protetto, mentre erano del tutto prive di fondamento le allegazioni della ricorrente in ordine al rifiuto della minore di vedere il padre. Proponeva, quindi, una modifica dei tempi di permanenza e chiedeva che fossero adottati i provvedimenti opportuni per assicurare la frequentazione tra padre e figlia, garantendo almeno contatti telefonici giornalieri mediante videochiamate. Evidenziava, infine, che apparivano sussistenti i presupposti per adottare d'ufficio i provvedimenti
4 ritenuti opportuni e, in particolare, per ammonire, ai sensi dell'art. 473.bis.39 c.p.c., la a tenere un comportamento rispettoso del Pt_1
prioritario interesse di , ad astenersi dal frapporre ostacoli alla Per_1
frequentazione del con la figlia minore ed al rispetto del regime CP_1
del diritto di visita paterno.
All'udienza del 07.11.2024 il Giudice sentiva le parti.
[...]
rilevava che i problemi erano sorti solo quando la bambina era CP_1
prossima al compimento dei tre anni di età, poiché era stato previsto che da quel momento la stessa potesse pernottare con il padre, mentre, fino ad allora, la bambina si era relazionata sempre serenamente con il padre. sottolineava, invece, che anche in precedenza la Parte_1
bambina aveva mostrato un disagio e che lei aveva sempre avuto paura a consegnare la bambina ad un padre violento, anche se aveva sottoscritto un accordo per l'affidamento della figlia.
Con provvedimento reso alla medesima udienza del 07.11.2024 il
Giudice, previa riunione al presente procedimento di quello portante il numero 4356/2024 RG., confermava il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 473 bis .15 c.p.c. in data 12.10.2024 così come modificato con provvedimento emesso in data 24.10.2024; disponeva che il CP_1
potesse avere colloqui telefonici con la figlia minore nata Persona_1
il 02.10.2021, secondo le modalità meglio specificate in parte motiva e richiedeva al Servizio Sociale del Comune di Messina di vigilare sul loro regolare svolgimento anche dando suggerimenti alle parti per superare eventuali difficoltà; richiedeva al Consultorio Familiare territorialmente competente una accurata indagine sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori, essendo state da entrambe le parti allegate circostanze che avrebbero potuto compromettere in modo grave il corretto svolgimento dei compiti genitoriali;
richiedeva al Servizio Sociale del Comune di Messina di guidare entrambi i genitori verso un corretto esercizio della genitorialità
5 anche indirizzando gli stessi, ove consenzienti, ad un percorso di sostegno alla genitorialità e di relazionare sull'attività che sarebbe stata espletata comunicando tempestivamente a questo Tribunale eventuali condotte poco collaborative o che pot3essero arrecare pregiudizio alla figlia minore.
Il ricorso introduttivo veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 16.12.2024.
All'udienza del 17.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice rinviava la causa alla successiva udienza del 04.03.2025, per la necessità di acquisire la relazione del Servizio Sociale sugli interventi effettuati, che non era stata ancora trasmessa. A quest'ultima udienza, il Giudice delegato sentiva le parti sugli esiti dell'intervento effettuato dai Servizi. La rilevava che ancora non era stata Pt_1
completata l'indagine da parte del Servizio NPIA e riteneva che fosse opportuno mantenere le attuali modalità di incontro, perché temeva che ripristinando gli incontri con le precedenti modalità la bambina potesse avere una regressione. Il chiedeva, invece, che gli incontri CP_1
potessero svolgersi anche fuori dallo “spazio neutro” come suggerito dai
Servizi, che avevano riscontrato che la relazione tra padre e figlia si svolgeva n modo sereno
Il Giudice delegato, rilevato che il Servizio Sociale del Comune di
Messina, anche alla luce dell'osservazione delle dinamiche relazionali tra padre e figlia nel corso degli incontri organizzati in “spazio neutro”, aveva concluso affermando che la minore aveva ormai “un approccio disinvolto e affettuoso nei confronti del padre”, che si potesse “considerare positiva l'interazione padre – figlia” e che, conseguentemente, lo “spazio neutro” aveva “espletato la sua funzione”, suggerendo che fosse data ai genitori la possibilità di concordare tra loro tempi e luoghi di incontro con la minore;
ritenuto, pertanto, che non vi fossero più i presupposti per mantenere la modalità di incontro in “spazio neutro” stabilita con ordinanza del
6 07.11.2024, disponeva che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, fosse ripristinata la disciplina concordata dalle parti e recepita dal
Tribunale con sentenza n. 37/2024, con esclusione dei pernottamenti, per i quali appariva opportuno prolungare l'attività di osservazione, e confermava l'incarico conferito al Servizio Sociale del Comune di Messina di guidare entrambi i genitori verso un corretto esercizio della genitorialità con la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità già avviato, e di relazionare sull'attività che sarebbe stata espletata comunicando tempestivamente eventuali condotte poco collaborative o che potessero arrecare pregiudizio alla figlia minore.
Alla successiva udienza del 15.04.2025, i procuratori delle parti, alla presenza di entrambe le parti, dichiaravano che era stato raggiunto un accordo che doveva essere, però, formalizzato e chiedevano, pertanto, che fosse fissata altra udienza, da celebrare con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., per il deposito dell'accordo. Nondimeno, alla successiva udienza dell'08.05.2025, celebrata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concordemente dichiaravano che non era stato possibile perfezionare l'accordo. Fissata, quindi, la comparizione personale delle parti, all'udienza del 09.10.2025 il procuratore della ricorrente dichiarava che le parti avevano ripreso a dialogare e che la era disponibile ad iniziare i pernottamenti Pt_1
della figlia presso il padre, da effettuare una volta la settimana per i Per_1
primi sei mesi e poi due volte la settimana. Il procuratore del resistente dichiarava, invece, che non vi era motivo per rinviare la previsione dei due pernottamenti settimanali che avrebbe potuto essere disposta immediatamente, fermo restando che il padre, se la minore avesse mostrato disagio, non l'avrebbe forzata, ma ne avrebbe assecondato i desideri;
inoltre, riteneva opportuno prevedere espressamente che, nella ipotesi in
7 cui la minore non avesse potuto vedere il padre per qualsiasi motivo nel giorno stabilito, l'incontro potesse essere “recuperato” in altra giornata.
Il Giudice delegato, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e, preso atto della rinuncia alla concessione dei termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c., riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti a tutela dei minori possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, anche con riferimento ai provvedimenti concernenti la prole minorenne, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito.
Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto che fosse rimodulato il diritto di visita del padre, già stabilito con sentenza n. 17/2024, pubblicata il 19.04.2024, che aveva preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti. A sostegno di tale domanda ha allegato che la minore aveva manifestato delle difficoltà manifestate ad incontrare il padre, verosimilmente riconducibili al fatto che la stessa aveva assistito a condotte violente del padre nei confronti
8 della deducente e che lei aveva solo recentemente deciso di denunciare all'Autorità inquirente.
Orbene, a prescindere dalla fondatezza o meno delle accuse formulate dalla nei confronti del , sulle quali saranno Pt_1 CP_1
chiamate a decidere le autorità competenti in sede penale, il primo elemento che occorre verificare al fine di accertare se vi siano i presupposti per una modifica della disciplina degli incontri tra padre e figlia è la circostanza secondo cui la minore avrebbe manifestato resistenze ad incontrare il padre.
Il Servizio Sociale del Comune di Messina, con relazione dell'11.02.2025, ha evidenziato un contesto familiare connotato da una significativa conflittualità tra i genitori, la quale si rifletteva negativamente sulla serenità e sullo sviluppo psico-affettivo della minore. L'attività di osservazione e monitoraggio condotta dagli operatori aveva messo in luce la presenza di difficoltà comunicative e relazionali, nonché una scarsa capacità di collaborazione tra le figure genitoriali, con ricadute sul piano educativo e sulla stabilità emotiva della figlia. Era emersa, in particolare, una tendenza alla strumentalizzazione della minore nel conflitto tra gli adulti, con comportamenti che denotavano una limitata attitudine alla tutela del suo interesse superiore. Pur rilevando la presenza di alcune risorse personali nei genitori, il Servizio ha sottolineato la necessità di un intervento specialistico volto a favorire una maggiore consapevolezza del ruolo genitoriale e a promuovere un ambiente relazionale più equilibrato, suggerendo il mantenimento di un monitoraggio continuativo e l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità, al fine di garantire alla minore, condizioni di crescita adeguate e stabili. Il Servizio, comunque, rilevava che dalla relazione dell'equipe designata per la gestione degli incontri protetti si evinceva “un'interazione positiva, empatica, funzionale e adeguata con " da parte del padre e anche da parte della Per_1
9 minore si registrava un approccio disinvolto e affettuoso nei riguardi del padre. Di conseguenza, con riferimento agli incontri in spazio neutro, quale strumento volto a favorire e accompagnare la ripresa di un rapporto tra genitore e figlio, il Servizio ha ritenuto che lo “spazio neutro” avesse
“espletato la sua funzione” e si potesse “considerare positiva l'interazione padre-figlia”, affermando i due genitori avrebbero potuto concordare tra di loro tempi e luoghi di incontro con la minore.
La relazione trasmessa dal consultorio familiare AIED di Messina in data 10.01.2025, offre una valutazione articolata delle capacità genitoriali dei soggetti coinvolti, fondata su osservazioni dirette, colloqui individuali e incontri congiunti. Dall'analisi condotta emerge un quadro relazionale caratterizzato da criticità comunicative e da una gestione conflittuale del ruolo genitoriale, che incide negativamente sul benessere psicologico della minore. In particolare, è stata rilevata una tendenza da parte di entrambi i genitori a sovrapporre le proprie esigenze personali a quelle educative, con difficoltà nel riconoscere e rispettare i bisogni affettivi e di crescita della figlia. Pur in presenza di risorse individuali potenzialmente idonee a sostenere un percorso evolutivo positivo, la specialista psicologa del
Consultorio ha evidenziato la necessità di un intervento di supporto psicologico e di mediazione familiare, volto a favorire una maggiore consapevolezza del ruolo genitoriale e a promuovere una più adeguata cooperazione tra le parti, sottolineando che vi è “il rischio che comportamenti disfunzionali legati a risentimenti tra gli adulti” non facilitino “il mantenimento di un sano e sereno rapporto della figlia con entrambi i genitori”. La relazione conclude, pertanto, con la raccomandazione di mantenere un monitoraggio continuativo della situazione familiare, al fine di tutelare in via prioritaria l'interesse superiore della minore.
10 Nella successiva relazione di aggiornamento trasmessa in data
08.04.2025 il Servizio Sociale del Comune di Messina ha evidenziato la persistenza di una situazione familiare caratterizzata da elevata conflittualità tra i genitori, con ripercussioni significative sul benessere del minore. Gli operatori hanno rilevato che, nonostante alcuni tentativi di collaborazione, permanevano difficoltà strutturali nella comunicazione tra le parti, le quali continuavano a manifestare atteggiamenti oppositivi e scarsamente orientati alla tutela dell'interesse della figlia. La minore appariva coinvolta in dinamiche relazionali disfunzionali, che ne compromettevano la serenità e la stabilità emotiva. Il servizio ha inoltre segnalato che il forte livello di conflittualità esistente non consentiva né gli adeguati passaggi di consegna della bambina dal padre alla madre e viceversa, né di ristabilire un clima di fiducia. Il Servizio ha, quindi, riferito di avere avviato un percorso di “Bigenitorialità" per un totale di 6 incontri ed a seguito di questo intervento le parti avevano “riorganizzato un adeguato livello di comunicazione”, ma ha sottolineato che le parti erano ancora fortemente ancorati ad avvenimenti altamente conflittuali della loro vita matrimoniale non ancora superati.
Con relazione di aggiornamento del 23.09.2025 il Servizio Sociale del Comune di Messina ha evidenziato il perdurare di una condizione familiare contrassegnata da tensioni relazionali e da una persistente difficoltà di dialogo tra i genitori, con effetti destabilizzanti sul piano emotivo e comportamentale del minore. Gli operatori hanno rilevato che, nonostante gli interventi già attivati, il rapporto tra i genitori aveva avuto un andamento “altalenante”, caratterizzato da periodi di serenità a cui si alternavano periodi di conflittualità. Il Servizio ha, quindi, rilevato che alcuni incontri tra il e la figlia, per lo più la domenica, non erano CP_1
avvenuti a causa del rifiuto manifestato dalla minore, comportamento che la aveva ricondotto alle abitudini e "capricci" della figlia, Pt_1
11 mentre il aveva attribuito alla poca collaborazione dell'ex CP_1
compagna. Il Servizio ha, infine, concluso affermando che “tali dinamiche necessitano di tempo per essere superate e vanno risolte con la collaborazione tra le parti, alle quali sono state messe a disposizione da parte dell'Equipe tutti i suggerimenti e le strategie necessarie per affrontare tali disagi”, mentre non appariva più utile il supporto dell'Equipe, avendo ormai entrambi i genitori acquisito gli strumenti necessari per proseguire il percorso in autonomia.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza si può concludere affermando che la richiesta avanzata dalla ricorrente di modifica dei tempi di permanenza della figlia minore con il padre stabiliti nella sentenza Per_1
n. 17/2024, pubblicata il 19.04.2024, va rigettata, in quanto non ha trovato adeguato riscontro la circostanza che la figlia minore avesse manifestato difficoltà ad incontrare il padre. In particolare, nella relazione trasmessa dagli operatori che sono intervenuti nella gestione dello “spazio neutro” ed allegata alla prima relazione trasmessa dal Servizio Sociale del Comune di
Messina si legge che la minore non ha mai “mostrato resistenze o segni di chiusura nel rapportarsi con la figura paterna, facendolo entrare nella sua sfera prossemica e rispondendo con naturalezza ai gesti affettuosi del padre”. D'altronde, non vi sono elementi di alcun tipo per potere affermare che i disturbi manifestati dalla minore e per i quali era stata prescritta una visita neuropsichiatrica potessero essere in qualche modo riconducibili a condotte del padre, specie se si considera che dagli atti di causa è emersa una elevatissima conflittualità tra le parti che ben potrebbe spiegare i segnali di disagio manifestati dalla minore come una conseguenza della mancanza di un ambiente relazionale sufficientemente protettivo. Peraltro, non è da escludere che l'atteggiamento della minore nei confronti del padre sia collegato al “rischio” individuato dagli operatori del Consultorio
Familiare, “che comportamenti disfunzionali legati a risentimenti tra gli
12 adulti” non facilitino “il mantenimento di un sano e sereno rapporto della figlia con entrambi i genitori”.
Di conseguenza, le domande avanzate dalla ricorrente vanno integralmente rigettate ed occorre ribadire che i tempi di permanenza tra padre e figlia sono quelli concordati dalle parti e recepiti nella menzionata sentenza del 18.04.2024 per il periodo successivo al compimento del terzo anno di età della minore. Non sono stati, d'altronde, allegati elementi ulteriori che possano giustificare una revisione di quelle statuizioni, pur dovendosi sottolineare che, in regime di affidamento condiviso le parti potranno liberamente concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite.
Nondimeno, tenuto conto della elevatissima conflittualità manifestata dalle parti, dei pericoli di pregiudizio cui la minore è stata esposta a causa di tale conflittualità, del fatto che non si sono registrati duraturi e stabili miglioramenti nella capacità delle figure genitoriali di cooperare in modo costruttivo per la gestione condivisa del ruolo educativo, nonostante i
Servizi abbiano offerto ad entrambi i genitori gli strumenti per affrontare le difficoltà derivanti dalla incapacità di agire con una piena consapevolezza dell'importanza del principio di bigenitorialità, appare necessario ammonire entrambi i genitori a porre fine a tali condotte conflittuali che, se dovessero persistere, con pregiudizio per la minore, potrebbero condure ad interventi limitativi della responsabilità genitoriale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per
13 fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., rigetta le domande avanzate dalla ricorrente e dispone che i tempi di permanenza tra padre e figlia siano quelli concordati dalle parti e recepiti nella sentenza n.
17/2024 emessa da questo Tribunale il 18.04.2024 e pubblicata il
19.04.2024 per il periodo successivo al compimento del terzo anno di età della minore ammonisce entrambi i genitori a porre fine Persona_1
alle condotte conflittuali che, se dovessero persistere, con pregiudizio per la minore, potrebbero condure ad interventi limitativi della responsabilità genitoriale;
condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_1
3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 14/10/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.3944 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, (c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.05.1990 ed ivi residente in [...] CF: CodiceFiscale_2
O, rappresentata e difesa dall' Avv. Paola Barbaro, via Nazionale, 34 B,
[...]
Mili Marina, Messina, pec: Email_1
Mail: , Tel. 090881053 – Cell. 3471709216, Email_2
che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
29.05.1990 (C.F. ), ed ivi residente, in via Antonino C.F._3
Alessi n.5, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'
Avv. Giusy Costa del foro di Messina, C.F. , con C.F._4
studio sito a Torregrotta (ME), via Nazionale n. 287, tel/fax 0909920517, pec: e dall'avv. Carmelo Lo Surdo (C.F. Email_3
) ove è elettivamente domiciliato in Messina, Via C.F._5
Santa Barbara, n.6, casella di posta elettronica certificata giusta procura in atti;
RESISTENTE Email_4
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 4356/2024 R.G., tra le medesime parti ed avente il medesimo oggetto.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 04.10.2024, Parte_1
premesso che da una relazione sentimentale con era Controparte_1
nata a [...] il [...] una figlia di nome che la Persona_1
convivenza era cessata ed il Tribunale di Messina, con sentenza n. 17/2024, pubblicata il 19.04.2024, aveva preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento ed al mantenimento della figlia;
che la deducente era stata sempre vittima di violenze domestiche ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciare le vessazioni subite dal compagno ed aveva sottoscritto l'accordo sperando che dette condotte finissero;
che il aveva continuato a tenere comportamenti ossessivi ed aggressivi CP_1
nei suoi confronti, anche cercandola sul posto di lavoro;
che la figlia minore aveva manifestato paura per il padre ed un rifiuto della figura paterna, probabilmente per le condotte violente di quest'ultimo, cui la minore aveva assistito;
che ella aveva sporto in data 12.09.2024 querela nei confronti del;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse rimodulato CP_1
il diritto di visita del padre, tenendo conto delle difficoltà manifestate dalla minore ad incontrare il padre. Chiedeva, inoltre, l'adozione urgente di un provvedimento ai sensi dell'art. 473 bis .15 c.p.c., “al fine di regolamentare un diverso diritto di visita del padre rispetto a quello attualmente vigente” e che fossero “momentaneamente sospesi i pernotti con il padre per le motivazioni esposte”.
2 Con decreto ex art. 473 bis .15 c.p.c. del 12.10.2024 il Giudice delegato disponeva che la disciplina dei tempi di permanenza della minore con il padre proseguisse secondo le modalità previste nella sentenza n.
37/2024 pubblicata il 19.04.2024 per il periodo in cui la figlia minore non aveva ancora raggiunto i tre anni di età. Il Giudice, in particolare, rilevava che, in considerazione della gravità delle accuse, formulate dalla con una narrazione coerente e dettagliata, con piena assunzione Pt_1
di responsabilità a seguito di presentazione di querela orale, e confortate dalla documentazione medica allegata, dalla quale risultava che la minore presentava tic e disturbi del sonno, fosse necessario provvedere inaudita altera parte, a protezione della prole, essendovi il pericolo che nelle more della comparizione delle parti potesse risultare irrimediabilmente pregiudicato l'interesse protetto.
Fissata la comparizione delle parti, all'udienza del 24.10.2024 il
Giudice, preso atto che la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento emesso inaudita altera parte non si era perfezionata, sulle ulteriori allegazioni della ricorrente, integrava il predetto provvedimento del 12.10.2024, disponendo che gli incontri tra il padre e la minore nata a [...] il [...], avvenissero in spazio Persona_1
neutro alla presenza di personale specialistico e richiedendo al Servizio
Sociale del Comune di Messina di predisporre il suddetto spazio neutro e di guidare i genitori nella relazione con la figlia, delegando allo stesso servizio la individuazione dei tempi e delle modalità degli incontri tra padre e figlia tenendo conto delle esigenze della bambina, di quelle dei genitori e di quelle dello stesso Servizio, in modo da assicurare comunque al padre la possibilità di incontrare la figlia due volte a settimana.
Con memoria depositata il 06.11.2024, si costituiva tanto nel procedimento principale che nel subprocedimento ex art. 473 bis .15 c.p.c.
il quale lamentava che il Servizio Spazio Neutro non Controparte_1
3 era stato ancora attivato, per cui egli non incontrava la figlia dal
04.10.2024, fatti salvi due incontri in presenza della madre ed altri due incontri occasionati dal fatto che l'aveva accompagnata insieme alla madre ad una visita medica presso il policlinico e dalla pediatra;
rilevava che la sui era rifiutata di far vedere la figlia al padre allegando Pt_1 Per_1
diverse scusanti e che egli aveva proposto ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento della minore, iscritto al n. 4356/2024 R.G., chiedendo l'adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti stante l'estromissione della figura paterna dalla vita della minore da parte Per_1
della madre. Contestava, in ogni caso, i fatti descritti nella querela sporta dalla e risalenti all'anno 2022 e con riferimento alle Pt_1
problematiche di salute della bambina allegate dalla ricorrente, rappresentava che il Servizio di NPI, in seno alla visita del 16.10.2024, sulla base di quanto riferito dai genitori, aveva consigliato di effettuare un approfondimento diagnostico in relazione ai comportamenti di Per_1
caratterizzati da insonnia notturna, ma non vi era in atti alcuna documentazione medica dalla quale emergesse che fosse stato il comportamento del padre a cagionare l'insorgere un qualche disturbo psicofisico nella bambina, la quale, verosimilmente, aveva risentito della fine della relazione tra i genitori. Rilevava, comunque, che il rapporto tra lui e la figlia era sereno, non avendo mai palesato alcuna forma di Per_1
disagio in sua presenza, per cui, non si ravvisavano motivi per i quali egli dovesse incontrare la bambina in ambiente protetto, mentre erano del tutto prive di fondamento le allegazioni della ricorrente in ordine al rifiuto della minore di vedere il padre. Proponeva, quindi, una modifica dei tempi di permanenza e chiedeva che fossero adottati i provvedimenti opportuni per assicurare la frequentazione tra padre e figlia, garantendo almeno contatti telefonici giornalieri mediante videochiamate. Evidenziava, infine, che apparivano sussistenti i presupposti per adottare d'ufficio i provvedimenti
4 ritenuti opportuni e, in particolare, per ammonire, ai sensi dell'art. 473.bis.39 c.p.c., la a tenere un comportamento rispettoso del Pt_1
prioritario interesse di , ad astenersi dal frapporre ostacoli alla Per_1
frequentazione del con la figlia minore ed al rispetto del regime CP_1
del diritto di visita paterno.
All'udienza del 07.11.2024 il Giudice sentiva le parti.
[...]
rilevava che i problemi erano sorti solo quando la bambina era CP_1
prossima al compimento dei tre anni di età, poiché era stato previsto che da quel momento la stessa potesse pernottare con il padre, mentre, fino ad allora, la bambina si era relazionata sempre serenamente con il padre. sottolineava, invece, che anche in precedenza la Parte_1
bambina aveva mostrato un disagio e che lei aveva sempre avuto paura a consegnare la bambina ad un padre violento, anche se aveva sottoscritto un accordo per l'affidamento della figlia.
Con provvedimento reso alla medesima udienza del 07.11.2024 il
Giudice, previa riunione al presente procedimento di quello portante il numero 4356/2024 RG., confermava il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 473 bis .15 c.p.c. in data 12.10.2024 così come modificato con provvedimento emesso in data 24.10.2024; disponeva che il CP_1
potesse avere colloqui telefonici con la figlia minore nata Persona_1
il 02.10.2021, secondo le modalità meglio specificate in parte motiva e richiedeva al Servizio Sociale del Comune di Messina di vigilare sul loro regolare svolgimento anche dando suggerimenti alle parti per superare eventuali difficoltà; richiedeva al Consultorio Familiare territorialmente competente una accurata indagine sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori, essendo state da entrambe le parti allegate circostanze che avrebbero potuto compromettere in modo grave il corretto svolgimento dei compiti genitoriali;
richiedeva al Servizio Sociale del Comune di Messina di guidare entrambi i genitori verso un corretto esercizio della genitorialità
5 anche indirizzando gli stessi, ove consenzienti, ad un percorso di sostegno alla genitorialità e di relazionare sull'attività che sarebbe stata espletata comunicando tempestivamente a questo Tribunale eventuali condotte poco collaborative o che pot3essero arrecare pregiudizio alla figlia minore.
Il ricorso introduttivo veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 16.12.2024.
All'udienza del 17.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice rinviava la causa alla successiva udienza del 04.03.2025, per la necessità di acquisire la relazione del Servizio Sociale sugli interventi effettuati, che non era stata ancora trasmessa. A quest'ultima udienza, il Giudice delegato sentiva le parti sugli esiti dell'intervento effettuato dai Servizi. La rilevava che ancora non era stata Pt_1
completata l'indagine da parte del Servizio NPIA e riteneva che fosse opportuno mantenere le attuali modalità di incontro, perché temeva che ripristinando gli incontri con le precedenti modalità la bambina potesse avere una regressione. Il chiedeva, invece, che gli incontri CP_1
potessero svolgersi anche fuori dallo “spazio neutro” come suggerito dai
Servizi, che avevano riscontrato che la relazione tra padre e figlia si svolgeva n modo sereno
Il Giudice delegato, rilevato che il Servizio Sociale del Comune di
Messina, anche alla luce dell'osservazione delle dinamiche relazionali tra padre e figlia nel corso degli incontri organizzati in “spazio neutro”, aveva concluso affermando che la minore aveva ormai “un approccio disinvolto e affettuoso nei confronti del padre”, che si potesse “considerare positiva l'interazione padre – figlia” e che, conseguentemente, lo “spazio neutro” aveva “espletato la sua funzione”, suggerendo che fosse data ai genitori la possibilità di concordare tra loro tempi e luoghi di incontro con la minore;
ritenuto, pertanto, che non vi fossero più i presupposti per mantenere la modalità di incontro in “spazio neutro” stabilita con ordinanza del
6 07.11.2024, disponeva che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, fosse ripristinata la disciplina concordata dalle parti e recepita dal
Tribunale con sentenza n. 37/2024, con esclusione dei pernottamenti, per i quali appariva opportuno prolungare l'attività di osservazione, e confermava l'incarico conferito al Servizio Sociale del Comune di Messina di guidare entrambi i genitori verso un corretto esercizio della genitorialità con la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità già avviato, e di relazionare sull'attività che sarebbe stata espletata comunicando tempestivamente eventuali condotte poco collaborative o che potessero arrecare pregiudizio alla figlia minore.
Alla successiva udienza del 15.04.2025, i procuratori delle parti, alla presenza di entrambe le parti, dichiaravano che era stato raggiunto un accordo che doveva essere, però, formalizzato e chiedevano, pertanto, che fosse fissata altra udienza, da celebrare con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., per il deposito dell'accordo. Nondimeno, alla successiva udienza dell'08.05.2025, celebrata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concordemente dichiaravano che non era stato possibile perfezionare l'accordo. Fissata, quindi, la comparizione personale delle parti, all'udienza del 09.10.2025 il procuratore della ricorrente dichiarava che le parti avevano ripreso a dialogare e che la era disponibile ad iniziare i pernottamenti Pt_1
della figlia presso il padre, da effettuare una volta la settimana per i Per_1
primi sei mesi e poi due volte la settimana. Il procuratore del resistente dichiarava, invece, che non vi era motivo per rinviare la previsione dei due pernottamenti settimanali che avrebbe potuto essere disposta immediatamente, fermo restando che il padre, se la minore avesse mostrato disagio, non l'avrebbe forzata, ma ne avrebbe assecondato i desideri;
inoltre, riteneva opportuno prevedere espressamente che, nella ipotesi in
7 cui la minore non avesse potuto vedere il padre per qualsiasi motivo nel giorno stabilito, l'incontro potesse essere “recuperato” in altra giornata.
Il Giudice delegato, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e, preso atto della rinuncia alla concessione dei termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c., riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti a tutela dei minori possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, anche con riferimento ai provvedimenti concernenti la prole minorenne, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito.
Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto che fosse rimodulato il diritto di visita del padre, già stabilito con sentenza n. 17/2024, pubblicata il 19.04.2024, che aveva preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti. A sostegno di tale domanda ha allegato che la minore aveva manifestato delle difficoltà manifestate ad incontrare il padre, verosimilmente riconducibili al fatto che la stessa aveva assistito a condotte violente del padre nei confronti
8 della deducente e che lei aveva solo recentemente deciso di denunciare all'Autorità inquirente.
Orbene, a prescindere dalla fondatezza o meno delle accuse formulate dalla nei confronti del , sulle quali saranno Pt_1 CP_1
chiamate a decidere le autorità competenti in sede penale, il primo elemento che occorre verificare al fine di accertare se vi siano i presupposti per una modifica della disciplina degli incontri tra padre e figlia è la circostanza secondo cui la minore avrebbe manifestato resistenze ad incontrare il padre.
Il Servizio Sociale del Comune di Messina, con relazione dell'11.02.2025, ha evidenziato un contesto familiare connotato da una significativa conflittualità tra i genitori, la quale si rifletteva negativamente sulla serenità e sullo sviluppo psico-affettivo della minore. L'attività di osservazione e monitoraggio condotta dagli operatori aveva messo in luce la presenza di difficoltà comunicative e relazionali, nonché una scarsa capacità di collaborazione tra le figure genitoriali, con ricadute sul piano educativo e sulla stabilità emotiva della figlia. Era emersa, in particolare, una tendenza alla strumentalizzazione della minore nel conflitto tra gli adulti, con comportamenti che denotavano una limitata attitudine alla tutela del suo interesse superiore. Pur rilevando la presenza di alcune risorse personali nei genitori, il Servizio ha sottolineato la necessità di un intervento specialistico volto a favorire una maggiore consapevolezza del ruolo genitoriale e a promuovere un ambiente relazionale più equilibrato, suggerendo il mantenimento di un monitoraggio continuativo e l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità, al fine di garantire alla minore, condizioni di crescita adeguate e stabili. Il Servizio, comunque, rilevava che dalla relazione dell'equipe designata per la gestione degli incontri protetti si evinceva “un'interazione positiva, empatica, funzionale e adeguata con " da parte del padre e anche da parte della Per_1
9 minore si registrava un approccio disinvolto e affettuoso nei riguardi del padre. Di conseguenza, con riferimento agli incontri in spazio neutro, quale strumento volto a favorire e accompagnare la ripresa di un rapporto tra genitore e figlio, il Servizio ha ritenuto che lo “spazio neutro” avesse
“espletato la sua funzione” e si potesse “considerare positiva l'interazione padre-figlia”, affermando i due genitori avrebbero potuto concordare tra di loro tempi e luoghi di incontro con la minore.
La relazione trasmessa dal consultorio familiare AIED di Messina in data 10.01.2025, offre una valutazione articolata delle capacità genitoriali dei soggetti coinvolti, fondata su osservazioni dirette, colloqui individuali e incontri congiunti. Dall'analisi condotta emerge un quadro relazionale caratterizzato da criticità comunicative e da una gestione conflittuale del ruolo genitoriale, che incide negativamente sul benessere psicologico della minore. In particolare, è stata rilevata una tendenza da parte di entrambi i genitori a sovrapporre le proprie esigenze personali a quelle educative, con difficoltà nel riconoscere e rispettare i bisogni affettivi e di crescita della figlia. Pur in presenza di risorse individuali potenzialmente idonee a sostenere un percorso evolutivo positivo, la specialista psicologa del
Consultorio ha evidenziato la necessità di un intervento di supporto psicologico e di mediazione familiare, volto a favorire una maggiore consapevolezza del ruolo genitoriale e a promuovere una più adeguata cooperazione tra le parti, sottolineando che vi è “il rischio che comportamenti disfunzionali legati a risentimenti tra gli adulti” non facilitino “il mantenimento di un sano e sereno rapporto della figlia con entrambi i genitori”. La relazione conclude, pertanto, con la raccomandazione di mantenere un monitoraggio continuativo della situazione familiare, al fine di tutelare in via prioritaria l'interesse superiore della minore.
10 Nella successiva relazione di aggiornamento trasmessa in data
08.04.2025 il Servizio Sociale del Comune di Messina ha evidenziato la persistenza di una situazione familiare caratterizzata da elevata conflittualità tra i genitori, con ripercussioni significative sul benessere del minore. Gli operatori hanno rilevato che, nonostante alcuni tentativi di collaborazione, permanevano difficoltà strutturali nella comunicazione tra le parti, le quali continuavano a manifestare atteggiamenti oppositivi e scarsamente orientati alla tutela dell'interesse della figlia. La minore appariva coinvolta in dinamiche relazionali disfunzionali, che ne compromettevano la serenità e la stabilità emotiva. Il servizio ha inoltre segnalato che il forte livello di conflittualità esistente non consentiva né gli adeguati passaggi di consegna della bambina dal padre alla madre e viceversa, né di ristabilire un clima di fiducia. Il Servizio ha, quindi, riferito di avere avviato un percorso di “Bigenitorialità" per un totale di 6 incontri ed a seguito di questo intervento le parti avevano “riorganizzato un adeguato livello di comunicazione”, ma ha sottolineato che le parti erano ancora fortemente ancorati ad avvenimenti altamente conflittuali della loro vita matrimoniale non ancora superati.
Con relazione di aggiornamento del 23.09.2025 il Servizio Sociale del Comune di Messina ha evidenziato il perdurare di una condizione familiare contrassegnata da tensioni relazionali e da una persistente difficoltà di dialogo tra i genitori, con effetti destabilizzanti sul piano emotivo e comportamentale del minore. Gli operatori hanno rilevato che, nonostante gli interventi già attivati, il rapporto tra i genitori aveva avuto un andamento “altalenante”, caratterizzato da periodi di serenità a cui si alternavano periodi di conflittualità. Il Servizio ha, quindi, rilevato che alcuni incontri tra il e la figlia, per lo più la domenica, non erano CP_1
avvenuti a causa del rifiuto manifestato dalla minore, comportamento che la aveva ricondotto alle abitudini e "capricci" della figlia, Pt_1
11 mentre il aveva attribuito alla poca collaborazione dell'ex CP_1
compagna. Il Servizio ha, infine, concluso affermando che “tali dinamiche necessitano di tempo per essere superate e vanno risolte con la collaborazione tra le parti, alle quali sono state messe a disposizione da parte dell'Equipe tutti i suggerimenti e le strategie necessarie per affrontare tali disagi”, mentre non appariva più utile il supporto dell'Equipe, avendo ormai entrambi i genitori acquisito gli strumenti necessari per proseguire il percorso in autonomia.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza si può concludere affermando che la richiesta avanzata dalla ricorrente di modifica dei tempi di permanenza della figlia minore con il padre stabiliti nella sentenza Per_1
n. 17/2024, pubblicata il 19.04.2024, va rigettata, in quanto non ha trovato adeguato riscontro la circostanza che la figlia minore avesse manifestato difficoltà ad incontrare il padre. In particolare, nella relazione trasmessa dagli operatori che sono intervenuti nella gestione dello “spazio neutro” ed allegata alla prima relazione trasmessa dal Servizio Sociale del Comune di
Messina si legge che la minore non ha mai “mostrato resistenze o segni di chiusura nel rapportarsi con la figura paterna, facendolo entrare nella sua sfera prossemica e rispondendo con naturalezza ai gesti affettuosi del padre”. D'altronde, non vi sono elementi di alcun tipo per potere affermare che i disturbi manifestati dalla minore e per i quali era stata prescritta una visita neuropsichiatrica potessero essere in qualche modo riconducibili a condotte del padre, specie se si considera che dagli atti di causa è emersa una elevatissima conflittualità tra le parti che ben potrebbe spiegare i segnali di disagio manifestati dalla minore come una conseguenza della mancanza di un ambiente relazionale sufficientemente protettivo. Peraltro, non è da escludere che l'atteggiamento della minore nei confronti del padre sia collegato al “rischio” individuato dagli operatori del Consultorio
Familiare, “che comportamenti disfunzionali legati a risentimenti tra gli
12 adulti” non facilitino “il mantenimento di un sano e sereno rapporto della figlia con entrambi i genitori”.
Di conseguenza, le domande avanzate dalla ricorrente vanno integralmente rigettate ed occorre ribadire che i tempi di permanenza tra padre e figlia sono quelli concordati dalle parti e recepiti nella menzionata sentenza del 18.04.2024 per il periodo successivo al compimento del terzo anno di età della minore. Non sono stati, d'altronde, allegati elementi ulteriori che possano giustificare una revisione di quelle statuizioni, pur dovendosi sottolineare che, in regime di affidamento condiviso le parti potranno liberamente concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite.
Nondimeno, tenuto conto della elevatissima conflittualità manifestata dalle parti, dei pericoli di pregiudizio cui la minore è stata esposta a causa di tale conflittualità, del fatto che non si sono registrati duraturi e stabili miglioramenti nella capacità delle figure genitoriali di cooperare in modo costruttivo per la gestione condivisa del ruolo educativo, nonostante i
Servizi abbiano offerto ad entrambi i genitori gli strumenti per affrontare le difficoltà derivanti dalla incapacità di agire con una piena consapevolezza dell'importanza del principio di bigenitorialità, appare necessario ammonire entrambi i genitori a porre fine a tali condotte conflittuali che, se dovessero persistere, con pregiudizio per la minore, potrebbero condure ad interventi limitativi della responsabilità genitoriale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per
13 fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., rigetta le domande avanzate dalla ricorrente e dispone che i tempi di permanenza tra padre e figlia siano quelli concordati dalle parti e recepiti nella sentenza n.
17/2024 emessa da questo Tribunale il 18.04.2024 e pubblicata il
19.04.2024 per il periodo successivo al compimento del terzo anno di età della minore ammonisce entrambi i genitori a porre fine Persona_1
alle condotte conflittuali che, se dovessero persistere, con pregiudizio per la minore, potrebbero condure ad interventi limitativi della responsabilità genitoriale;
condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_1
3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 14/10/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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