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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 702 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Falerna (CZ), via Zara n. 6, presso lo studio dell'avv. Mercurio
Giselda, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
-Opponente-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, via G. Controparte_1
Grezar n.14;
-Opposta contumace-
NONCHE'
, in persona del Prefetto pro Controparte_2
tempore, c.f. , con sede in , via G. Mazzini n. 85, rappresentata e P.IVA_1 CP_2
difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la cui sede in
, via G. Da Fiore n. 34, è elettivamente domiciliata;
CP_2
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha spiegato opposizione Parte_1 avverso e la carella esattoriale n. 03020210003605450000 attinente a “Contravvenzione al codice della strada comprensiva di spese ed interessi” per l'anno 2019, per un ammontare complessivo di euro 1.188,72.
Deduce l'opponente: a) la nullità della cartella per omessa notifica del presupposto verbale di accertamento;
b) la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto nella sua interezza, posto che, secondo le asserzioni attoree, il documento notificato sarebbe mancante di alcune pagine.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio la mediante il deposito della comparsa di Controparte_2
risposta, con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Non si costituiva, benché regolarmente citata in giudizio l' RT
.
[...]
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 29.04.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia dell' RT
, in quanto non costituitasi in giudizio.
[...]
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
2.1. Deduce l'opponente che l'impugnata cartella di pagamento è affetta da nullità per omessa notifica del verbale di accertamento quale atto prodromico presupposto.
La lagnanza è destituita di fondamento in punto di fatto.
Infatti, l'opposta ha versato in atti copia del predetto verbale di Controparte_2
accertamento (n. 180 0001012287 del 2019 – elevato dalla Polizia Stradale di CP_2
in data 13.11.2019) e della relativa notifica, avvenuta a mezzo posta raccomandata in data
08.01.2020 direttamente a mani del sig. , che ha regolarmente sottoscritto la cartolina Pt_1
di ricevimento (cfr. allegato alla comparsa di risposta).
Avverso tale documento non è stata promossa querela di falso ovvero disconoscimento della sottoscrizione. Dunque, parte opposta ha dato prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto presupposto.
Da ciò consegue l'infondatezza della lagnanza attorea la quale, pertanto, non risulta essere meritevole di accoglimento.
2.1. Deduce altresì, l'opponente, che la cartella di pagamento impugnata sarebbe affetta da nullità in quanto notificata in modo incompleto, asseritamente risultando mancanti le pagine nn. 5, 6, 7 e 8.
Anche tale assunto non può essere condiviso.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagamento notificata in modo incompleto è affetta da nullità solamente nel caso in cui
“risulti mancante delle pagine concernenti gli aspetti identificativi fondamentali della pretesa posta in riscossione” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 6562 del 2020).
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, è possibile verificare quanto segue.
Dalla disamina della cartella di pagamento impugnata è agevole desumersi come la stessa, per quanto mancante di alcune pagine, contiene comunque gli aspetti identificativi fondamentali della pretesa impositiva posta in riscossione.
Infatti: a) a pag. 1 consente di desumere chiaramente la pretesa (“infrazioni codice della strada anno 2019” oltre oneri di riscossione e notifica spettanti ad;
b) a pag. 2 CP_4
contiene tutte le informazioni di dettaglio relative alle somme dovute, a tempi e modalità di pagamento (ivi compresa sospensione e rateizzazione), nonché le informazioni per proporre impugnazione (pag. da 2 a 4); c) infine, è comprensiva anche dell'apposito modulo di pagamento prestampato per adempiere agevolmente al pagamento.
Dunque, risulta evidente come, seppur mancante di alcune pagine, l'atto impositivo notificato sia comunque comprensivo di tutti i suoi elementi essenziali e, di conseguenza, lo stesso non possa ritenersi nullo.
Da tutto ciò consegue, in definitiva, l'infondatezza delle deduzioni di parte opponente.
3. In via ulteriore, dall'infondatezza dei motivi di opposizione non può che derivare il rigetto della spiegata opposizione.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, atteso il generale principio della soccombenza, può essere disposto quanto segue.
4.1. Le spese di lite devono essere compensate nei confronti dell' RT
, attesa la contumacia di essa.
[...]
4.2. Al contrario, parte opponente deve essere condannata alla rifusione integrale delle spese di lite nei confronti della , che liquidarsi ai sensi dei parametri Controparte_2
ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 702/2023, pendente tra -opponente- contro Parte_1 RT
in persona del l.r.p.t., - opposta contumace- nonché
[...] [...]
, in persona del Prefetto p.t., - opposta- ogni Controparte_2
altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di in persona del l.r.p.t.; RT
b) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnata cartella di pagamento n.
03020210003605450000;
c) Compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' Controparte_1
;
[...]
d) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore della
[...]
, in persona del l.r.p.t., che liquida Controparte_2
complessivamente in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 29.05.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 702 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Falerna (CZ), via Zara n. 6, presso lo studio dell'avv. Mercurio
Giselda, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
-Opponente-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, via G. Controparte_1
Grezar n.14;
-Opposta contumace-
NONCHE'
, in persona del Prefetto pro Controparte_2
tempore, c.f. , con sede in , via G. Mazzini n. 85, rappresentata e P.IVA_1 CP_2
difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la cui sede in
, via G. Da Fiore n. 34, è elettivamente domiciliata;
CP_2
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha spiegato opposizione Parte_1 avverso e la carella esattoriale n. 03020210003605450000 attinente a “Contravvenzione al codice della strada comprensiva di spese ed interessi” per l'anno 2019, per un ammontare complessivo di euro 1.188,72.
Deduce l'opponente: a) la nullità della cartella per omessa notifica del presupposto verbale di accertamento;
b) la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto nella sua interezza, posto che, secondo le asserzioni attoree, il documento notificato sarebbe mancante di alcune pagine.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio la mediante il deposito della comparsa di Controparte_2
risposta, con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Non si costituiva, benché regolarmente citata in giudizio l' RT
.
[...]
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 29.04.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia dell' RT
, in quanto non costituitasi in giudizio.
[...]
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
2.1. Deduce l'opponente che l'impugnata cartella di pagamento è affetta da nullità per omessa notifica del verbale di accertamento quale atto prodromico presupposto.
La lagnanza è destituita di fondamento in punto di fatto.
Infatti, l'opposta ha versato in atti copia del predetto verbale di Controparte_2
accertamento (n. 180 0001012287 del 2019 – elevato dalla Polizia Stradale di CP_2
in data 13.11.2019) e della relativa notifica, avvenuta a mezzo posta raccomandata in data
08.01.2020 direttamente a mani del sig. , che ha regolarmente sottoscritto la cartolina Pt_1
di ricevimento (cfr. allegato alla comparsa di risposta).
Avverso tale documento non è stata promossa querela di falso ovvero disconoscimento della sottoscrizione. Dunque, parte opposta ha dato prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto presupposto.
Da ciò consegue l'infondatezza della lagnanza attorea la quale, pertanto, non risulta essere meritevole di accoglimento.
2.1. Deduce altresì, l'opponente, che la cartella di pagamento impugnata sarebbe affetta da nullità in quanto notificata in modo incompleto, asseritamente risultando mancanti le pagine nn. 5, 6, 7 e 8.
Anche tale assunto non può essere condiviso.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagamento notificata in modo incompleto è affetta da nullità solamente nel caso in cui
“risulti mancante delle pagine concernenti gli aspetti identificativi fondamentali della pretesa posta in riscossione” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 6562 del 2020).
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, è possibile verificare quanto segue.
Dalla disamina della cartella di pagamento impugnata è agevole desumersi come la stessa, per quanto mancante di alcune pagine, contiene comunque gli aspetti identificativi fondamentali della pretesa impositiva posta in riscossione.
Infatti: a) a pag. 1 consente di desumere chiaramente la pretesa (“infrazioni codice della strada anno 2019” oltre oneri di riscossione e notifica spettanti ad;
b) a pag. 2 CP_4
contiene tutte le informazioni di dettaglio relative alle somme dovute, a tempi e modalità di pagamento (ivi compresa sospensione e rateizzazione), nonché le informazioni per proporre impugnazione (pag. da 2 a 4); c) infine, è comprensiva anche dell'apposito modulo di pagamento prestampato per adempiere agevolmente al pagamento.
Dunque, risulta evidente come, seppur mancante di alcune pagine, l'atto impositivo notificato sia comunque comprensivo di tutti i suoi elementi essenziali e, di conseguenza, lo stesso non possa ritenersi nullo.
Da tutto ciò consegue, in definitiva, l'infondatezza delle deduzioni di parte opponente.
3. In via ulteriore, dall'infondatezza dei motivi di opposizione non può che derivare il rigetto della spiegata opposizione.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, atteso il generale principio della soccombenza, può essere disposto quanto segue.
4.1. Le spese di lite devono essere compensate nei confronti dell' RT
, attesa la contumacia di essa.
[...]
4.2. Al contrario, parte opponente deve essere condannata alla rifusione integrale delle spese di lite nei confronti della , che liquidarsi ai sensi dei parametri Controparte_2
ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 702/2023, pendente tra -opponente- contro Parte_1 RT
in persona del l.r.p.t., - opposta contumace- nonché
[...] [...]
, in persona del Prefetto p.t., - opposta- ogni Controparte_2
altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di in persona del l.r.p.t.; RT
b) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnata cartella di pagamento n.
03020210003605450000;
c) Compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' Controparte_1
;
[...]
d) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore della
[...]
, in persona del l.r.p.t., che liquida Controparte_2
complessivamente in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 29.05.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone