CA
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/09/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 237/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 588/25, discussa all'udienza collegiale del 10.7.2025 e promossa
DA
(P.I. n. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti VITTORIO MORESCO (c.f. , GIADA C.F._1
MARIA CAGNES, FLAVIO PARIGI E GIULIA MACCIONI ed elettivamente domiciliata in MILANO, VIA SANTA MARIA ALLA PORTA 2, presso lo studio dei difensori APPELLANTE CONTRO
- , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, rappresentati e difesi dall'avv.
[...] CP_7
ANTONELLA CAVAIUOLO (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliati in MILANO, VIA VOLTA 12, presso lo studio del difensore APPELLATI
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “si chiede che questa Ecc.ma Corte di Appello, in funzione di giudice del lavoro di secondo grado voglia – previa fissazione di apposita udienza di discussione - e disattesa ogni contraria istanza, ragione od azione, accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata:
1 a) rigettare le domande proposte dai signori , Controparte_1 CP_2
, , ,
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , in quanto prive di fondamento, per
[...] CP_7 Parte_2 le ragioni tutte indicate nel presente atto;
b) per l'effetto, condannare gli odierni appellati alla restituzione di quanto eventualmente percepito medio tempore in forza della sentenza di primo grado, comprese le spese legali, maggiorato di accessori di legge. Con tutte le conseguenze di legge anche per spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”.
PER GLI APPELLATI: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dalla controparte per i motivi dedotti nella memoria di costituzione confermando in toto la sentenza di primo grado;
in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle competenze processuali del secondo grado di giudizio, oltre spese forfettarie 15% e contributi di legge, da distrarsi a favore della procuratrice antistataria ex art 93 cpc.”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda spiegata dagli odierni appellati contro la quale Parte_1 era finalizzata alla declaratoria di illegittimità del praticato assorbimento dell'aumento retributivo derivante dal passaggio al superiore livello contrattuale con il super minimo che veniva erogato a titolo di acconto su
“ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali”.
Il primo giudice ha dato atto che i ricorrenti avevano dedotto di essere stati assunti dalla convenuta con contratto di lavoro subordinato e di essere impiegati presso il magazzino di Castel San Giovanni con la mansione di addetti al magazzino, con inquadramento iniziale nel quinto livello ai sensi dell'articolo 113 del CCNL Terziario Distribuzione applicato dalla società.
Il primo giudice ha altresì dato atto che al raggiungimento del diciottesimo mese di anzianità di servizio tutti i ricorrenti erano stati inquadrati al superiore quarto livello - ad esclusione di due lavoratori che venivano promossi successivamente ( e )- e che, Controparte_1 Controparte_4 in occasione della comunicazione di attribuzione del nuovo livello, Pt_1 comunicava che avrebbe corrisposto sotto la voce “una tantum” le differenze retributive retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei diciotto mesi di servizio .
Secondo la prospettazione attrice, dette differenze maturate tra la scadenza del 18° mese dall'assunzione e il tardivo riconoscimento del quarto livello
2 erano state calcolate erroneamente perché gli aumenti retributivi erano stati assorbiti con il superminimo, il quale, invece, era erogato a titolo di acconto su “ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali”, con esclusione, quindi, degli aumenti derivanti dal riconoscimento del superiore livello di inquadramento contrattuale.
Tanto premesso, il primo giudice ha accolto la domanda richiamando l'orientamento della Corte d'Appello Milano, in particolare la decisione n. 323/2024, secondo cui le differenze retributive retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei diciotto mesi di servizio non sono altro che la conseguenza del passaggio al livello superiore e non costituiscono un incremento economico rispetto ai minimi tabellari, sì che esse non possono essere assorbite.
In conseguenza di tanto, il primo giudice ha così disposto: “accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per le causali di cui in premessa, la somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad assorbimento con tali incrementi al sig. a partire dal 1.7.2014, al CP_1 sig. a partire dal 1.12.2017, alla signora a partire dal CP_2 CP_3
1.7.2016, alla signora a partire dal 1.5.2016, al sig. a CP_4 CP_5 partire dal 1.4.2018, al sig. a partire dal 1.9.2017, al sig. CP_6 Pt_2 dal 1.10.2017, al sig. dal 1.4.2018 “. CP_7
Con ricorso depositato in data 7.3.25 la società ha impugnato la decisione del Tribunale di Milano lamentando, con il primo motivo di gravame, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la violazione del giudicato riflesso. Secondo l'appellante, l'accertamento a favore della parte datoriale circa la legittimità dell'assorbimento -che era esitato con una sentenza del 2022 della Corte territoriale di Bologna - aveva ricaduta anche sul giudizio in disamina poiché il lavoratore soccombente non aveva impugnato il capo di sentenza e, pertanto, l'accertamento era coperto da giudicato.
Ha ancora assunto l'appellante che tutti gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti sin dall'assunzione avevano costantemente e univocamente ribadito la piena e integrale assorbibilità del superminimo in ogni e qualunque aumento retributivo eventualmente spettante e, inoltre, il giudice si era limitato a richiamare la sentenza 620/24 della Corte milanese la quale era stata impugnata in Cassazione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza per l'apparenza della motivazione e per il “meccanico” e acritico richiamo alla sentenza 620/24”.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che l'assorbimento del superminimo nei miglioramenti retributivi costituisce un principio generale e che l'una tantum rappresenta l'incremento dei minimi retributivi spettanti ai sensi del CCNL (non più quelli del 5° livello bensì quelli del superiore 4° livello) che è idoneo ad assorbire il superminimo.
3 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea interpretazione della lettera di assunzione, la quale specificava: ” l'eventuale importo eccedente la retribuzione minima prevista dal CCNL Le verrà corrisposto a titolo di "superminimo assorbibile", nonché l'erronea interpretazione della comunicazione di attribuzione del livello superiore comportante l'aumento retributivo secondo la quale“ tali differenze retributive verranno assorbite sino a concorrenza dal superminimo assorbibile”.
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che il passaggio dal 5° al 4° Livello al 18° mese non era automatico.
Con il sesto motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che i lavoratori e era stati inquadrati al 4° livello già nel 2016 e pertanto CP_1 CP_3 in data anteriore al piano aziendale che aveva attribuito il superiore livello e l'assorbimento del superminimo, con la conseguenza che difettava il presupposto dell'azione.
Con il settimo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che da gennaio 2020 i lavoratori fruivano di un ulteriore superminimo, idoneo ad assorbire le differenze retributive del 4° livello e, pertanto, “se l'originario superminimo di € 50 deve considerarsi ancora dovuto, allora - anche ai sensi degli artt. 1366 e 1371 Cod. Civ. – i primi € 50 del nuovo superminimo risulterebbero indebiti e, come tali, mediante compensazione impropria, idonei ad assorbire le eventuali differenze retributive spettanti a ragione del mancato assorbimento del superminimo originario di € 50”.
Hanno resistito i lavoratori appellati i quali hanno chiesto la conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 10.7.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Relativamente al primo motivo di appello, il Collegio rileva il recente intervento della Suprema Corte, che, accedendo a un'interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dell'art. 24 della Cost., esclude la legittimità della nozione di giudicato riflesso (Cass. civ. 9.7.2019, n.18325; Cass.civ. 6.12.2019, n.31969).
In particolare, la Cassazione si è così espressa “Ragioni di ordine costituzionale rendono - al momento - non più sostenibile la teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente. Facendo, infatti, applicazione del principio della efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio con il convenuto e senza che questi possa
4 esercitare il diritto di difesa, Per il terzo - quindi - la altrui decisione resta res inter alios acta. Esclusa la legittimità della nozione di giudicato riflesso, i limiti soggettivi di efficacia (di diritto) del giudicato restano disciplinati dalle norme positive (artt. 1306,1599, comma 3, c.c.; art. 404 c.p.c.), e, all'infuori dei confini indicati, non resta che la efficacia di prova o di elemento di prova documentale che il giudicato può acquistare, considerando perciò il giudicato non quale valore giuridico (disciplina giurisdizionale del rapporto), ma quale fatto storico risultante da un documento” (Cass.civ. 6.12.2019, n.31969).
Il primo motivo di appello è, pertanto, infondato.
Relativamente al secondo motivo di gravame, il Collegio richiama l'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. In particolare, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, anche non ancora passata in giudicato, purché resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 4, del Cpc, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del decisum” (Cass. n. 27904/2024).
Nel caso di specie, il percorso logico giuridico seguito dal primo giudice è espresso criticamente, esso è intellegibile, chiaro ed esaustivo, con la conseguenza che la sentenza va esente dal vizio lamentato.
Anche il terzo e il quarto motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati;
il Collegio rileva che questa Corte si è già pronunciata sulla questione di specie con motivazione che condivide e cui intende dare seguito e, pertanto, ex plurimis, richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la decisione n. 262/23, la quale ha affermato “Dal confronto delle declaratorie del CCNL applicato dalla società relative ai livelli 4 e 5, emerge in maniera chiara come per l' <<addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri distribuzione e o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)>> (…) il passaggio dal livello
5 V al livello IV scatti in maniera automatica a seguito della permanenza nel livello V per i primi 18 mesi di servizio.
L'automaticità si giustifica in ragione del fatto che il passaggio al livello superiore non comporta un cambiamento dell'attività svolta dal lavoratore che rimane invariata.
Quindi il riconoscimento, (…) sotto la voce 'una tantum' delle differenze retributive retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei diciotto mesi di servizio, non sono altro che la conseguenza del passaggio al livello superiore e non di un incremento economico rispetto ai minimi tabellari. Questo sì che avrebbe dovuto essere assorbito nel superminimo, come comunicato più volte dalla stessa società.
In tal senso è chiara la lettera (…) con la quale la società comunicava che <<con decorrenza…… la sua retribuzione annua lorda sarà aumentata (…) l'importo eccedente minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro …le verrà corrisposto a titolo 'superminimo assorbibile' e pertanto ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali, introdotto da disposizioni legge o ccnl, assorbito nel superminimo assorbibile, salvo che sia diversamente previsto dalla ccnl>>. Né elementi a sostegno di una diversa interpretazione possono ricavarsi dalla lettera di assunzione (… in cui) si precisava che <<
considerato che
la sua retribuzione base non sarà inferiore ai minimi retributivi previsti dal ccnl, ogni futuro aumento dei contrattuali introdotto da disposizioni di legge o assorbito nel superminimo assorbibile>>. Quindi con esclusione dell'assorbimento dell'aumento retributivo derivante dal passaggio al superiore inquadramento contrattuale.”.
Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte ha superato il vaglio della S.C. la quale, di recente, con l'Ordinanza n.727/25, del 5.5.2025, ha respinto l'impugnativa di Parte_1 assumendo che “la Corte territoriale, facendo espresso riferimento a propri precedenti, ha ritenuto che le previsioni contenute nella lettera di conferimento del superminimo, sostanzialmente replicanti quelle presenti nella lettera di assunzione, col limitare l'assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l'assorbimento retributivo discendente invece dall'aumento derivante da un superiore inquadramento professionale;
trattasi di un'interpretazione di cui non viene dimostrata l'implausibilità e che appare rispettosa dei criteri ermeneutici invocati dalla stessa ricorrente, avendo i giudici d'appello evidentemente considerato che la previsione specifica di un'ipotesi di assorbimento significasse esclusione di ogni altra ipotesi;
6 è stata cioè interpretata restrittivamente la previsione secondo cui il superminimo sarebbe assorbibile soltanto nell'eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, mentre la progressione economica dovuta al passaggio automatico, dopo 18 mesi, dal V al IV livello, non configurava ipotesi di mero aumento dei minimi ma era dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all'esercizio delle mansioni ed all'anzianità di servizio;
l'esegesi appare anche conforme al criterio finale di conservazione del contratto, mentre la tesi sostenuta dalla ricorrente renderebbe pleonastica la speciale regolamentazione stabilita dalle parti, finendo per contraddire il principio stabilito dall'art. 1367 c.c. secondo cui nel dubbio le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.
Relativamente al quinto motivo di gravame, il Collegio richiama ancora la citata Ordinanza della S.C. secondo la quale “una volta riconosciuto il diritto all'esatto inquadramento nel V livello e quindi al trattamento economico e normativo proprio del V livello ab origine, ne deriva come conseguenza necessaria e inevitabile la maturazione del diritto all'inquadramento nel IV livello in un momento anteriore rispetto a quello riconosciuto dalla datrice di lavoro, posto che l'unica condizione prevista dal CCNL è rappresentata dal trascorrere di un determinato periodo temporale”, con conseguente totale destituzione di fondamento dell'assunto appellante, secondo cui il passaggio dal quinto al quarto livello non sarebbe automatico.
E' infondato anche il sesto motivo di gravame. Ritiene il Collegio che l'anteriorità temporale del passaggio di e al IV livello (2016) CP_1 CP_3 non abbia alcuna incisione sulla questione dibattuta e sia inidonea a determinare alcuna differenza rispetto alla posizione degli altri ricorrenti.
Difatti, per come sopra detto, l'attribuzione del quarto livello per i lavoratori addetti al magazzino costituisce un obbligo derivante direttamente dall'applicazione dell'art. 113 del CCNL Terziario, che si produce automaticamente al compimento dei 18 mesi di servizio al V livello. A nulla rileva, pertanto, che e abbiano ottenuto il CP_1 CP_3 nuovo inquadramento prima del 2017 .
Il settimo motivo di gravame, con cui è stata dedotta l'introduzione di un ulteriore superminimo e formulata richiesta di compensazione impropria, è inammissibile in quanto la questione è stata dedotta per la prima volta solo nel presente grado.
Alla luce delle ragioni che precedono l'appello non merita accoglimento.
Le spese di lite sono poste a carico della società soccombente e, avuto riguardo al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e all'aumento per il numero delle parti, esse vengono determinate –
7 secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 8.400,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 588/25 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 8.400,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore antistatario.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 10.7.2024.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 588/25, discussa all'udienza collegiale del 10.7.2025 e promossa
DA
(P.I. n. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti VITTORIO MORESCO (c.f. , GIADA C.F._1
MARIA CAGNES, FLAVIO PARIGI E GIULIA MACCIONI ed elettivamente domiciliata in MILANO, VIA SANTA MARIA ALLA PORTA 2, presso lo studio dei difensori APPELLANTE CONTRO
- , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, rappresentati e difesi dall'avv.
[...] CP_7
ANTONELLA CAVAIUOLO (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliati in MILANO, VIA VOLTA 12, presso lo studio del difensore APPELLATI
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “si chiede che questa Ecc.ma Corte di Appello, in funzione di giudice del lavoro di secondo grado voglia – previa fissazione di apposita udienza di discussione - e disattesa ogni contraria istanza, ragione od azione, accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata:
1 a) rigettare le domande proposte dai signori , Controparte_1 CP_2
, , ,
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , in quanto prive di fondamento, per
[...] CP_7 Parte_2 le ragioni tutte indicate nel presente atto;
b) per l'effetto, condannare gli odierni appellati alla restituzione di quanto eventualmente percepito medio tempore in forza della sentenza di primo grado, comprese le spese legali, maggiorato di accessori di legge. Con tutte le conseguenze di legge anche per spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”.
PER GLI APPELLATI: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dalla controparte per i motivi dedotti nella memoria di costituzione confermando in toto la sentenza di primo grado;
in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle competenze processuali del secondo grado di giudizio, oltre spese forfettarie 15% e contributi di legge, da distrarsi a favore della procuratrice antistataria ex art 93 cpc.”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda spiegata dagli odierni appellati contro la quale Parte_1 era finalizzata alla declaratoria di illegittimità del praticato assorbimento dell'aumento retributivo derivante dal passaggio al superiore livello contrattuale con il super minimo che veniva erogato a titolo di acconto su
“ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali”.
Il primo giudice ha dato atto che i ricorrenti avevano dedotto di essere stati assunti dalla convenuta con contratto di lavoro subordinato e di essere impiegati presso il magazzino di Castel San Giovanni con la mansione di addetti al magazzino, con inquadramento iniziale nel quinto livello ai sensi dell'articolo 113 del CCNL Terziario Distribuzione applicato dalla società.
Il primo giudice ha altresì dato atto che al raggiungimento del diciottesimo mese di anzianità di servizio tutti i ricorrenti erano stati inquadrati al superiore quarto livello - ad esclusione di due lavoratori che venivano promossi successivamente ( e )- e che, Controparte_1 Controparte_4 in occasione della comunicazione di attribuzione del nuovo livello, Pt_1 comunicava che avrebbe corrisposto sotto la voce “una tantum” le differenze retributive retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei diciotto mesi di servizio .
Secondo la prospettazione attrice, dette differenze maturate tra la scadenza del 18° mese dall'assunzione e il tardivo riconoscimento del quarto livello
2 erano state calcolate erroneamente perché gli aumenti retributivi erano stati assorbiti con il superminimo, il quale, invece, era erogato a titolo di acconto su “ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali”, con esclusione, quindi, degli aumenti derivanti dal riconoscimento del superiore livello di inquadramento contrattuale.
Tanto premesso, il primo giudice ha accolto la domanda richiamando l'orientamento della Corte d'Appello Milano, in particolare la decisione n. 323/2024, secondo cui le differenze retributive retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei diciotto mesi di servizio non sono altro che la conseguenza del passaggio al livello superiore e non costituiscono un incremento economico rispetto ai minimi tabellari, sì che esse non possono essere assorbite.
In conseguenza di tanto, il primo giudice ha così disposto: “accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per le causali di cui in premessa, la somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad assorbimento con tali incrementi al sig. a partire dal 1.7.2014, al CP_1 sig. a partire dal 1.12.2017, alla signora a partire dal CP_2 CP_3
1.7.2016, alla signora a partire dal 1.5.2016, al sig. a CP_4 CP_5 partire dal 1.4.2018, al sig. a partire dal 1.9.2017, al sig. CP_6 Pt_2 dal 1.10.2017, al sig. dal 1.4.2018 “. CP_7
Con ricorso depositato in data 7.3.25 la società ha impugnato la decisione del Tribunale di Milano lamentando, con il primo motivo di gravame, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la violazione del giudicato riflesso. Secondo l'appellante, l'accertamento a favore della parte datoriale circa la legittimità dell'assorbimento -che era esitato con una sentenza del 2022 della Corte territoriale di Bologna - aveva ricaduta anche sul giudizio in disamina poiché il lavoratore soccombente non aveva impugnato il capo di sentenza e, pertanto, l'accertamento era coperto da giudicato.
Ha ancora assunto l'appellante che tutti gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti sin dall'assunzione avevano costantemente e univocamente ribadito la piena e integrale assorbibilità del superminimo in ogni e qualunque aumento retributivo eventualmente spettante e, inoltre, il giudice si era limitato a richiamare la sentenza 620/24 della Corte milanese la quale era stata impugnata in Cassazione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza per l'apparenza della motivazione e per il “meccanico” e acritico richiamo alla sentenza 620/24”.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che l'assorbimento del superminimo nei miglioramenti retributivi costituisce un principio generale e che l'una tantum rappresenta l'incremento dei minimi retributivi spettanti ai sensi del CCNL (non più quelli del 5° livello bensì quelli del superiore 4° livello) che è idoneo ad assorbire il superminimo.
3 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea interpretazione della lettera di assunzione, la quale specificava: ” l'eventuale importo eccedente la retribuzione minima prevista dal CCNL Le verrà corrisposto a titolo di "superminimo assorbibile", nonché l'erronea interpretazione della comunicazione di attribuzione del livello superiore comportante l'aumento retributivo secondo la quale“ tali differenze retributive verranno assorbite sino a concorrenza dal superminimo assorbibile”.
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che il passaggio dal 5° al 4° Livello al 18° mese non era automatico.
Con il sesto motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che i lavoratori e era stati inquadrati al 4° livello già nel 2016 e pertanto CP_1 CP_3 in data anteriore al piano aziendale che aveva attribuito il superiore livello e l'assorbimento del superminimo, con la conseguenza che difettava il presupposto dell'azione.
Con il settimo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che da gennaio 2020 i lavoratori fruivano di un ulteriore superminimo, idoneo ad assorbire le differenze retributive del 4° livello e, pertanto, “se l'originario superminimo di € 50 deve considerarsi ancora dovuto, allora - anche ai sensi degli artt. 1366 e 1371 Cod. Civ. – i primi € 50 del nuovo superminimo risulterebbero indebiti e, come tali, mediante compensazione impropria, idonei ad assorbire le eventuali differenze retributive spettanti a ragione del mancato assorbimento del superminimo originario di € 50”.
Hanno resistito i lavoratori appellati i quali hanno chiesto la conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 10.7.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Relativamente al primo motivo di appello, il Collegio rileva il recente intervento della Suprema Corte, che, accedendo a un'interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dell'art. 24 della Cost., esclude la legittimità della nozione di giudicato riflesso (Cass. civ. 9.7.2019, n.18325; Cass.civ. 6.12.2019, n.31969).
In particolare, la Cassazione si è così espressa “Ragioni di ordine costituzionale rendono - al momento - non più sostenibile la teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente. Facendo, infatti, applicazione del principio della efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio con il convenuto e senza che questi possa
4 esercitare il diritto di difesa, Per il terzo - quindi - la altrui decisione resta res inter alios acta. Esclusa la legittimità della nozione di giudicato riflesso, i limiti soggettivi di efficacia (di diritto) del giudicato restano disciplinati dalle norme positive (artt. 1306,1599, comma 3, c.c.; art. 404 c.p.c.), e, all'infuori dei confini indicati, non resta che la efficacia di prova o di elemento di prova documentale che il giudicato può acquistare, considerando perciò il giudicato non quale valore giuridico (disciplina giurisdizionale del rapporto), ma quale fatto storico risultante da un documento” (Cass.civ. 6.12.2019, n.31969).
Il primo motivo di appello è, pertanto, infondato.
Relativamente al secondo motivo di gravame, il Collegio richiama l'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. In particolare, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, anche non ancora passata in giudicato, purché resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 4, del Cpc, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del decisum” (Cass. n. 27904/2024).
Nel caso di specie, il percorso logico giuridico seguito dal primo giudice è espresso criticamente, esso è intellegibile, chiaro ed esaustivo, con la conseguenza che la sentenza va esente dal vizio lamentato.
Anche il terzo e il quarto motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati;
il Collegio rileva che questa Corte si è già pronunciata sulla questione di specie con motivazione che condivide e cui intende dare seguito e, pertanto, ex plurimis, richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la decisione n. 262/23, la quale ha affermato “Dal confronto delle declaratorie del CCNL applicato dalla società relative ai livelli 4 e 5, emerge in maniera chiara come per l' <<addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri distribuzione e o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)>> (…) il passaggio dal livello
5 V al livello IV scatti in maniera automatica a seguito della permanenza nel livello V per i primi 18 mesi di servizio.
L'automaticità si giustifica in ragione del fatto che il passaggio al livello superiore non comporta un cambiamento dell'attività svolta dal lavoratore che rimane invariata.
Quindi il riconoscimento, (…) sotto la voce 'una tantum' delle differenze retributive retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei diciotto mesi di servizio, non sono altro che la conseguenza del passaggio al livello superiore e non di un incremento economico rispetto ai minimi tabellari. Questo sì che avrebbe dovuto essere assorbito nel superminimo, come comunicato più volte dalla stessa società.
In tal senso è chiara la lettera (…) con la quale la società comunicava che <<con decorrenza…… la sua retribuzione annua lorda sarà aumentata (…) l'importo eccedente minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro …le verrà corrisposto a titolo 'superminimo assorbibile' e pertanto ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali, introdotto da disposizioni legge o ccnl, assorbito nel superminimo assorbibile, salvo che sia diversamente previsto dalla ccnl>>. Né elementi a sostegno di una diversa interpretazione possono ricavarsi dalla lettera di assunzione (… in cui) si precisava che <<
considerato che
la sua retribuzione base non sarà inferiore ai minimi retributivi previsti dal ccnl, ogni futuro aumento dei contrattuali introdotto da disposizioni di legge o assorbito nel superminimo assorbibile>>. Quindi con esclusione dell'assorbimento dell'aumento retributivo derivante dal passaggio al superiore inquadramento contrattuale.”.
Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte ha superato il vaglio della S.C. la quale, di recente, con l'Ordinanza n.727/25, del 5.5.2025, ha respinto l'impugnativa di Parte_1 assumendo che “la Corte territoriale, facendo espresso riferimento a propri precedenti, ha ritenuto che le previsioni contenute nella lettera di conferimento del superminimo, sostanzialmente replicanti quelle presenti nella lettera di assunzione, col limitare l'assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l'assorbimento retributivo discendente invece dall'aumento derivante da un superiore inquadramento professionale;
trattasi di un'interpretazione di cui non viene dimostrata l'implausibilità e che appare rispettosa dei criteri ermeneutici invocati dalla stessa ricorrente, avendo i giudici d'appello evidentemente considerato che la previsione specifica di un'ipotesi di assorbimento significasse esclusione di ogni altra ipotesi;
6 è stata cioè interpretata restrittivamente la previsione secondo cui il superminimo sarebbe assorbibile soltanto nell'eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, mentre la progressione economica dovuta al passaggio automatico, dopo 18 mesi, dal V al IV livello, non configurava ipotesi di mero aumento dei minimi ma era dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all'esercizio delle mansioni ed all'anzianità di servizio;
l'esegesi appare anche conforme al criterio finale di conservazione del contratto, mentre la tesi sostenuta dalla ricorrente renderebbe pleonastica la speciale regolamentazione stabilita dalle parti, finendo per contraddire il principio stabilito dall'art. 1367 c.c. secondo cui nel dubbio le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.
Relativamente al quinto motivo di gravame, il Collegio richiama ancora la citata Ordinanza della S.C. secondo la quale “una volta riconosciuto il diritto all'esatto inquadramento nel V livello e quindi al trattamento economico e normativo proprio del V livello ab origine, ne deriva come conseguenza necessaria e inevitabile la maturazione del diritto all'inquadramento nel IV livello in un momento anteriore rispetto a quello riconosciuto dalla datrice di lavoro, posto che l'unica condizione prevista dal CCNL è rappresentata dal trascorrere di un determinato periodo temporale”, con conseguente totale destituzione di fondamento dell'assunto appellante, secondo cui il passaggio dal quinto al quarto livello non sarebbe automatico.
E' infondato anche il sesto motivo di gravame. Ritiene il Collegio che l'anteriorità temporale del passaggio di e al IV livello (2016) CP_1 CP_3 non abbia alcuna incisione sulla questione dibattuta e sia inidonea a determinare alcuna differenza rispetto alla posizione degli altri ricorrenti.
Difatti, per come sopra detto, l'attribuzione del quarto livello per i lavoratori addetti al magazzino costituisce un obbligo derivante direttamente dall'applicazione dell'art. 113 del CCNL Terziario, che si produce automaticamente al compimento dei 18 mesi di servizio al V livello. A nulla rileva, pertanto, che e abbiano ottenuto il CP_1 CP_3 nuovo inquadramento prima del 2017 .
Il settimo motivo di gravame, con cui è stata dedotta l'introduzione di un ulteriore superminimo e formulata richiesta di compensazione impropria, è inammissibile in quanto la questione è stata dedotta per la prima volta solo nel presente grado.
Alla luce delle ragioni che precedono l'appello non merita accoglimento.
Le spese di lite sono poste a carico della società soccombente e, avuto riguardo al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e all'aumento per il numero delle parti, esse vengono determinate –
7 secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 8.400,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 588/25 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 8.400,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore antistatario.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 10.7.2024.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
8