Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62 , ed in particolare l'art. 1, con la quale sono stati istituiti, nel periodo dall'anno accademico 1966-67 all'anno accademico 1970-1971, millecento nuovi posti di professore universitario di ruolo, riservati, in parte, alle facolta' richiedenti concorsi per discipline impartite per incarico da almeno nove anni;
Considerato che, a norma del citato art. 1, commi quarto e quinto, i posti di professore di ruolo riservati alle predette facolta', qualora non siano stati utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalita' cui sono destinati, vanno assegnati alle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , per il normale incremento degli organici, su richiesta delle facolta' interessate, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, corredate del parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407 , con il quale e' stato attribuito, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Genova per l'insegnamento di diritto internazionale, impartito continuativamente per incarico da oltre nove anni, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 6 della citata legge n. 62;
Considerato che il posto anzidetto assegnato alla facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Genova e' rimasto inutilizzato, in quanto i vincitori del relativo concorso sono stati nominati presso altre sedi;
Vista la deliberazione adottata dalla facolta' di economia e commercio, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione dell'Universita' di Genova, rispettivamente, nelle adunanze del 6 luglio, 14 luglio e 21 luglio 1972, intesa ad ottenere che il posto in questione resti assegnato alla facolta' anzidetta per le esigenze di un insegnamento giuridico;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407 , citato nelle premesse, e' parzialmente rettificato nel senso che il posto gia' assegnato alla facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Genova per l'insegnamento di diritto internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , e' destinato alla facolta' stessa per il normale incremento dell'organico.
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62 , ed in particolare l'art. 1, con la quale sono stati istituiti, nel periodo dall'anno accademico 1966-67 all'anno accademico 1970-1971, millecento nuovi posti di professore universitario di ruolo, riservati, in parte, alle facolta' richiedenti concorsi per discipline impartite per incarico da almeno nove anni;
Considerato che, a norma del citato art. 1, commi quarto e quinto, i posti di professore di ruolo riservati alle predette facolta', qualora non siano stati utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalita' cui sono destinati, vanno assegnati alle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , per il normale incremento degli organici, su richiesta delle facolta' interessate, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, corredate del parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407 , con il quale e' stato attribuito, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Genova per l'insegnamento di diritto internazionale, impartito continuativamente per incarico da oltre nove anni, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 6 della citata legge n. 62;
Considerato che il posto anzidetto assegnato alla facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Genova e' rimasto inutilizzato, in quanto i vincitori del relativo concorso sono stati nominati presso altre sedi;
Vista la deliberazione adottata dalla facolta' di economia e commercio, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione dell'Universita' di Genova, rispettivamente, nelle adunanze del 6 luglio, 14 luglio e 21 luglio 1972, intesa ad ottenere che il posto in questione resti assegnato alla facolta' anzidetta per le esigenze di un insegnamento giuridico;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407 , citato nelle premesse, e' parzialmente rettificato nel senso che il posto gia' assegnato alla facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Genova per l'insegnamento di diritto internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , e' destinato alla facolta' stessa per il normale incremento dell'organico.