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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 17/05/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Vitulli Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 23 dicembre 2024
Da nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] – C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Rosati (C.F. C.F._1
PEC: Fax: 040/636779) e Pierpaolo C.F._2 Email_1
Rizzi (C.F. , Fax: 040/636779, Pec: e C.F._3 Email_2
presso il di loro studio in Trieste, via Donota n. 3 elettivamente domiciliato, come da separato mandato;
- appellante in riassunzione -
Contro
(Cod. Fisc. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Trieste Piazza dell'Unità d'Italia, 1, in persona del Presidente della Regione in carica On. Dott. rappresentata e difesa dall' avv. Marina Pisani (c.f. ) Controparte_2 C.F._4 dell'Avvocatura della Regione (indirizzo pec e fax n. 040/3772929) Email_3 come da delibera della Giunta regionale n. 163 dd.14.2.2025 (doc.1) e procura in calce al presente atto con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della Regione , in Trieste Controparte_1
Piazza Unità d'Italia, 1;
- appellata in riassunzione -
per la riforma della sentenza n. 119/2018 del 9.06.18 del Tribunale di Gorizia, a seguito dell'intervenuta cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 130/2018 (R.G.
328/2018) – Collegio Lavoro, con rinvio alla medesima Corte di Appello in diversa composizione da parte della Suprema Corte con ordinanza n. 26267 dell' 8.10.2024.
In punto: risarcimento danno mancata attribuzione posizione organizzativa
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
In riforma della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Gorizia dott. Barbara
Gallo, n. 119/2016, pubblicata il 9/6/2016; 1) accertato il diritto del dott. alla valutazione delle Pt_1
istanze di manifestazione di interesse e relativo curriculum dd. 29/6/2012 e 18/6/2013 e, previa ogni opportuna declaratoria di illegittimità e disapplicazione degli atti lesivi, condannare
l'Amministrazione regionale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal dott. relativamente alla P.O. “coordinamento dell'attività tecnico giuridiche in materia di Pt_1 lavori pubblici”, per il periodo successivo al 30/6/2012, per l'illegittimità, illiceità e violazione degli obblighi contrattuali che inficiano il decreto del Vicedirettore centrale infrastrutture n. 3574 dd.
29/6/2012 di conferimento dell'incarico e successive proroghe e rinnovi;
2) determinare i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti, in complessivi euro77.527,75-, maggiorati da interessi legali e rivalutazione dall'1.11.2024, come di seguito rideterminati e specificati nell'allegato -A- al presente atto:
a) danno patrimoniale (€ 54.555,75-): a.1) danno dal mancato conferimento dell'incarico di posizione organizzativa “coordinamento delle attività tecnico giuridiche in materia di lavori pubblici” (perdita di chance pregresse), dal 1/7/2012 al 31/12/2013: euro 19.463,78-;
a.2) Danno da perdita di chance al mantenimento/conseguimento di incarico di posizione organizzativa nel corso del successivo periodo di carriera (c.d. danno da perdita di chance di miglioramento professionale): euro 35.091,97-.
b) danno non patrimoniale (€ 22.972,00-): b.1) danno biologico: € 8.648,00-; b.2) danno morale: €
4.324,00-; b.3) danno esistenziale: € 10.000,00-; 3) condannare l' al Parte_2 pagamento delle predette somme e relativi accessori, salva diversa maggiore o minore determinazione di giustizia -“.
4) In via subordinata istruttoria si chiede che vengano ammesse le prove testimoniali sui capitoli da
1 a 19, già richieste in 1° grado (pag. 100 a 108 del ricorso).
Spese ed onorari rifusi.
Conclusioni per la convenuta in riassunzione- appellata: in via principale, respingersi il ricorso ex artt.392-394 cpc, stante la sua infondatezza;
in via subordinata riconoscere il danno da perdita di chance limitatamente alla mancata valutazione della domanda relativa alla posizione organizzativa “Coordinamento dell'attività tecnico giuridiche in materia di lavori pubblici” dal 1.7.2012 al 31.12.2013 e prendendo a riferimento l'importo calcolato dalla Regione di euro 8.985,66, posto a base del calcolo per la determinazione della perdita di chance.
Con compensazione delle spese di lite.
- in via istruttoria:
- Ci si oppone alla richiesta di prove testimoniali avanzata dal ricorrente, ritenendosi esse irrilevanti al fine della definizione del giudizio e dell'accoglimento delle domande proposte, inammissibili perché consistono in giudizi e valutazioni, formulate in maniera negativa e contrarie a documenti, generiche poiché si riferiscono a fatti indeterminati, genericamente formulati.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria per mezzo degli stessi testi, nonché a mezzo dei testi ing. , ing. . dott.ssa , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
geom. si chiede inoltre ammissione di prova testimoniale sulle circostanze Testimone_4
indicate nella memoria di costituzione del primo grado di giudizio, capitoli da 1 a 20 con i testi ivi indicati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con l'ordinanza n. 26267/2024 pronunciata all'udienza del 13-09-2024 e pubblicata in forma telematica in data 08-10-2024 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto da avverso la sentenza n. 130/2018 della Corte di Appello di Trieste che, nel Parte_1 rigettare l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 119/2016 del tribunale di Gorizia, Pt_1 accoglieva l'appello incidentale della rigettando Controparte_1
integralmente le domande proposte in primo grado da annullava la sentenza di appello Parte_1 disponendo il rinvio a questa Corte per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità accoglievano i primi due motivi proposti dal dichiarando assorbiti quelli Pt_1
relativi alle poste risarcitorie e inammissibili gli altri (il terzo e settimo); in particolare statuivano che la Corte di Appello di Trieste aveva errato nel non ritenere immanente al sistema ex artt. 1175 e 1218
e 1375 c.c. con riferimento alla PO di “ Coordinamento delle attività tecnico giuridiche in materia di lavori pubblici dall' 1/07/12 al 31.12.13”, un obbligo da parte della di motivare le ragioni CP_1
del diniego della richiesta del comparando tutti i candidati che aspiravano a quella posizione Pt_1
organizzativa per la quale avevano manifestato interesse.
La Corte evidenziava a pag. 5 della ordinanza che, nel caso di specie, era stata la stessa nel CP_1 proprio controricorso a dare prova che “ nel caso di specie la stessa parte controricorrente ha espressamente affermato che , in assenza di previsioni contrattuali, non vi era un obbligo di motivare il mancato conferimento di un incarico o di comparare i soggetti in possesso dei requisiti previsti ed ancora che:” il giudice di appello ha errato nel concludere che la posizione del lavoratore non dovesse essere presa in considerazione ai fini dell'attribuzione della posizione organizzativa in esame e non dovesse essere comparata a quella di altri concorrenti. Infatti si è posto in contrasto con i principi sopra enunciati e quindi con il dovere di agire secondo buona fede che grava su tutte le parti contrattuali ( e che esisteva da ben prima che la PA mutasse i criteri per assegnare le posizioni organizzative nel 2014), imponendo per quel che rileva al datore di lavoro di valutare le posizioni di tutti gli interessati a uno specifico incarico e di effettuare una comparazione tra di loro.”.
2. aveva riassunto la causa concludendo nei termini indicati in epigrafe;
l'ente regionale si Pt_1
costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della domanda del ovvero in subordine per la Pt_1
riduzione delle poste risarcitorie azionate.
La causa subiva un rinvio d'ufficio a fronte del mutamento del relatore e dell'assegnazione del fascicolo a nuovo Consigliere lavoro della Corte di Appello di Trieste.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era discussa all'udienza del 16 aprile 2025 e decisa dal Collegio come da dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'ordinanza di rinvio i giudici di legittimità hanno stabilito il seguente principio al quale, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., codesta Corte d'Appello, quale giudice di rinvio, è vincolata, In tema di pubblico impiego privatizzato, l'Amministrazione è tenuta a conferire le posizioni organizzative nel rispetto dei criteri indicati dalle fonti contrattuali e delle clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost. In particolare, la selezione deve essere il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, che valuti le manifestazioni di interesse di coloro che aspirano a tali posizioni e le confronti tra di loro”. A fronte di questo principio il ha riassunto la causa e ha limitato la domanda alla posizione Pt_1
organizzativa denominata Coordinamento delle Attività Tecnico Giuridiche in materia di lavori pubblici, istituita con delibera del 28 giugno 2012 e in essere fino al 31.12.13( cfr. doc. 35 parte ricorrente in primo grado).
Evidenziava il riassumente che non appena avuto conoscenza della delibera regionale, il 29.06.12 presentava la propria manifestazione di interesse per due posizioni;
allegava che questa manifestazione era nota anche alla e che il 29.06.12 la posizione organizzativa era conferita CP_1
ad altro soggetto ( tale , il quale era un geometra privo di laurea e che secondo il Tes_4
ricorrente era stato scelto, previa modifica delle schede descrittive delle caratteristiche del soggetto per il conferimento ed in particolare il titolo di studio che era stato ritagliato in ragione del diploma di scuola media superiore posseduto dal collega( mentre per la prevalenza delle PO era necessario il titolo di studio della laurea). Assumeva il che dalla tempistica risultava palese che la sua Pt_1
manifestazione di interesse non era stata presa in considerazione dalla e osservava che il CP_1
collega non aveva presentato una manifestazione di interesse per la PO di Coordinamento. Pertanto eccepiva che la nuova Posizione organizzativa fosse stata istituita con la intenzione preventiva da parte dell'ente regionale di conferirla comunque ad indipendentemente dalla presenza Tes_4
o meno di altre valide candidature.
Da ciò l'evidente illegittimità del conferimento con conseguente diritto risarcitorio in proprio favore.
A sostegno della domanda invocava la prova consistente in documenti di cui era venuto in possesso a seguito di istanza di accesso dopo il giudizio di primo grado e da cui emergeva la modifica delle schedule contenenti i requisiti per la PO e l'assenza di motivazione comparativa quanto meno tra e lui stesso. Tes_4
Evidenziava che rispetto a questa posizione aveva fortissime probabilità di essere scelto in quanto persona che aveva maturato una esperienza specifica in ambito tecnico dal 1991 al 2002 e che dal
2002 aveva cumulato un'esperienza specifica in ambito amministrativo giuridico oltre a coordinare dal 2010 almeno 7 funzionari.
Invocava il riconoscimento del danno da parte della che con doc. sub. 41 aveva elaborato CP_1
uno schema di danno commisurato al 90%. Osservava che il collega era stato inquadrato in D ( area necessaria per conferimento di PO) come da docc. 61,62,63 in ragione di una norma del contratto integrativo che contrastava con la legge regionale n. 20/02.
In chiave risarcitoria agiva per ottenere il ristoro del danno da perdita di chance tenuto conto delle probabilità statistiche che avrebbe avuto di ottenere l'incarico se la avesse osservato CP_1
l'obbligo di valutazione comparativa indicato dalla Corte di Cassazione ( indicando come percentuale di ottenimento dell'incarico il 90% ); instava altresì per ottenere un ulteriore ristoro derivante dal fatto che se avesse avuto l'incarico avrebbe avuto probabilità di ottenerne altri nel periodo successivo considerato che in base alla delibera regionale del 2014 l'esperienza acquisita costituiva criterio di valutazione per assegnare successiva PO. Lamentava che dal giudizio del 2013 era stato escluso da ogni incarico, mentre nel periodo successivo su 28 posizioni 20 erano state conferite a soggetti che erano stati già assegnatari di una posizione organizzativa ( circa il 71%); aggiungendo che dal 2013 la aveva soppresso anche la funzione di coordinamento che il rivestiva dal 2010, con CP_1 Pt_1
conseguente perdita in termini di sviluppo professionale ( pari al 30%).
Assumeva di avere diritto anche al risarcimento del danno biologico derivante dalla riapertura della patologia pregressa come emergente da perizia di parte, in ragione della quale aveva sviluppato una inabilità temporanea dal 29.10.12 all' 8.11.13 ( 376 giorni), parziale al tasso medio del 20%( come da doc. 54 in atti). Instava anche per il risarcimento del danno alla persona, insistendo per la rifusione di tutte le spese del giudizio. Quantificava i danni azionati in complessivi euro 77.527,00.
4 Si costituiva la contestando la richiesta e assumendo che il conferimento ad CP_1 Tes_4 era motivato e comunque all'epoca la scelta era conseguente ad una valutazione di tutto il personale interno.
Contestava comunque il danno da perdita di chance azionato dal evidenziando che con sentenza Pt_1
n. 190/2023 del tribunale di Gorizia, passata in giudicato, era stato accertato che il aveva Pt_1
partecipato al conferimento di posizioni organizzative per il periodo dal 16.09.14 al 2022, ma la
Regione del tutto legittimamente gli aveva preferito altri candidati risultati più idonei.
Eccepiva pertanto il giudicato al fine di ottenere il rigetto della domanda risarcitoria per questa posta di danno.
Contestava il danno alla salute richiesto in giudizio, osservando che nel periodo le assenze per malattia erano state poco numerose e non era stata raggiunta alcuna prova in merito al peggioramento della salute determinato dal mancato ottenimento della Posizione organizzativa
Contestava anche il danno all'immagine evidenziando che il aveva ricoperto cariche sindacali Pt_1
e quindi godeva di un certo seguito tra i dipendenti regionali. In via ulteriore osservava che rispetto alla allegata cessazione dell'incarico di coordinamento, il ricorrente in riassunzione non aveva provato questa cessazione e sottrazione dell' incarico;
contestava per mancanza di allegazione il danno all'immagine e non patrimoniale.
Da ultimo contestava il conteggio del evidenziando che dal dovuto in via subordinata avrebbero Pt_1
dovuto essere sottratti gli oneri previdenziali che rappresentavano un mero costo per le parti del rapporto;
proponeva un proprio conteggio e in ogni caso contestava la richiesta attorea di pagamento degli interessi legali cumulati alla rivalutazione. Da ultimo in punto spese insisteva per la compensazione delle spese di lite.
5. Il ricorso in riassunzione va parzialmente accolto per le ragioni che seguono.
In sintesi in questo grado si controverte sulla legittimità del mancato conferimento al Pt_1 dell'incarico di PO delle attività tecnico giuridiche in materia di lavori pubblici ( Parte_3 attiva dall'1.07.12 al 31.12.2013); procedimento ritenuto illegittimo da parte del giudice di primo grado per violazione dei criteri di buona fede e correttezza e per non avere la motivato le CP_1
ragioni del diniego.
Il primo giudice tuttavia aveva rigettato le ulteriori domande del assumendo che la Pt_1 discrezionalità di cui era dotato l'ente regionale nel conferimento delle posizioni organizzative, non consentiva di configurare in capo al una posizione giuridica suscettibile di risarcimento. Pt_1
5.1. La Corte di Appello di Trieste per contro nell'accogliere l'appello incidentale promosso dalla rigettava integralmente il ricorso, evidenziando come fino al 2014- anno in cui le norme CP_1 regolamentari erano state modificate ed ai fini della valutazione del dipendente per l'attribuzione della posizione organizzativa, era richiesta la manifestazione di interesse- non esisteva la necessità di una istanza da parte dei candidati ai fini della valutazione delle candidature e ritenendo che il Pt_1
non potesse essere ritenuto titolare di alcun diritto fino al 2014 tutelabile giudizialmente in materia di
PO.
6. Decisum travolto dalla ordinanza del giudizio di legittimità nella quale il Collegio procedente, nell'accogliere le doglianze del aveva ribadito che pur a fronte della discrezionalità del datore Pt_1 di lavoro nell'attribuzione delle posizioni organizzative, comunque, in ragione dei principi costituzionali del buon andamento dell'amministrazione e dell'imparzialità di cui all'art. 97 Cost., a fronte di una rosa di candidati per la copertura dell'incarico di PO, l'ente regionale dovesse valutare le manifestazioni di interesse dei dipendenti che aspirano al conferimento di una posizione organizzativa, comparandole tra loro e dandone atto nel provvedimento di attribuzione .
7. Nel caso di specie il riassumente ha provato che la Giunta regionale con delibera n. 1228 del 28 giugno 2012 aveva istituito una nuova posizione giuridica denominata Coordinamento delle attività tecnico giuridiche in materia di lavori pubblici( cfr. doc. 35 parte ricorrente in primo grado) avente decorrenza dall'1.07.12 e durata fino al 31.12.13.
Il giorno successivo il aveva fatto pervenire alla Direzione centrale infrastrutture l'istanza Pt_1
contenente la manifestazione di interesse per questa posizione ( in uno con altra di coordinamento delle attività edilizie, cfr. docc. 37,38,39,40 parte ricorrente in primo grado), corredata dal curriculum professionale. Manifestazione di interesse comunicata in pari data anche al direttore centrale e al vicedirettore oltre che al direttore di Servizio.
Seguiva in pari data- 29.06.12- l'attribuzione della PO ad altro dipendente ( geom. , che Tes_4
pur inquadrato nello stesso livello del RL ( livello D), tuttavia era privo del titolo di studio della Laurea che fino a quel momento era sempre stato uno dei titoli preferenziali per l'attribuzione delle posizioni organizzative ( cfr. doc. 31 parte appellata).
In particolare nonostante il come documentato in atti e emergente anche dal curriculum vitate, Pt_1 fosse l'unico funzionario che aveva già operato nel settore dei lavori pubblici ( presso la provincia di
Gorizia), e fosse dotato di competenza giuridica specifica essendo laureato in scienze politiche, oltre che l'unico funzionario attivo che aveva maturato esperienza sia in ambito tecnico ( dal 1991 al 2002) che giuridico ( dal 2002), tuttavia la aveva attribuito l'incarico di PO ad senza CP_1 Tes_4
che dal provvedimento di attribuzione trasparisse che fosse stata presa in considerazione anche la candidatura del e quindi senza effettuare la necessaria comparazione tra i candidati imposta dai Pt_1
principi di buona fede e correttezza oltre che dalla norma costituzionale di cui all'art. 97 Cost..( cfr. doc. 31 parte appellata).
Quanto esposto trova conferma nelle difese assunte dalla peraltro prive di riscontro CP_1
probatorio- con cui anche in questo grado l'ente territoriale ribadiva che “ il mancato esame della manifestazione di interesse del da parte del dirigente competente, non ha per questo comportato Pt_1 la totale assenza di valutazione comparativa”.
Condotta processuale che è significativa dell'illegittimità della condotta della Amministrazione locale che, a ridosso della attribuzione della PO ad aveva previsto – come requisito minimo Tes_4 sufficiente per l'attribuzione di questa PO - il possesso di un diploma scolastico in materie tecniche
( era geometra). Tes_4
La in primo grado non aveva provato né chiesto di provare di avere operato una scelta CP_1
valutando tutti i candidati interessati ( le prove introdotte sul punto da capitolo 3 a 6 inerivano esclusivamente il raggiungimento da parte di negli anni pregressi degli obiettivi Tes_4
assegnati); pertanto va confermata in questo grado la valutazione già espressa dal tribunale di Gorizia in merito alla illegittimità della procedura di attribuzione dell'incarico di PO a Tes_4 dall'1.07.12 alla scadenza .
8. Illegittimità foriera di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance;
le allegazioni del sopra riportate in merito alla esperienza professionale pregressa, agli incarichi svolti fino al Pt_1
2012, in assenza di prova contraria da parte della costituiscono elementi probatori sufficienti CP_1
per questa Corte per ritenere che se fosse stato valutato nel 2012, il avrebbe avuto una Pt_1 elevatissima probabilità di essere tributario di PO ( avendo una “seria e consistente possibilità
d'ottenere il risultato sperato” cfr. Cass. n. 24050/2023; Cass. n. 37002/2022 ) .
In particolare, tenuto conto della complessità dell'incarico e della professionalità sia tecnica che giuridica posseduta dal ricorrente, il Collegio ritiene corretta la percentuale del 90% suggerita dal quale parametro di probabilità di ottenimento dell'incarico cui commisurare il danno derivante Pt_1 dal mancato ottenimento della PO;
percentuale comunque fatta propria anche dalla ( cfr. doc. CP_1
41 parte . CP_1
8.1. In merito alla quantificazione del danno, tenuto conto dei prospetti di calcolo allegati dalle parti
( cfr. allegato A parte ricorrente e doc. 3 parte convenuta in riassunzione), ritiene il Collegio CP_1
che la contestazione della in merito ai cosiddetti oneri riflessi non abbia rilevanza. Nel CP_1
giudizio risarcitorio la percentuale del mancato guadagno va proporzionata a quanto il avrebbe Pt_1
ottenuto dalla qualora fosse stato tributario della Posizione organizzativa per cui è causa ( CP_1
importo comprensivo anche della quota previdenziale che la avrebbe corrisposto in suo CP_1
favore).
In merito il dipendente ha effettuato un calcolo per poste omogenee quantificando la differenza tra quanto percepito come funzionario senza PO ( conteggiando negli importi da detrarre anche gli oneri riflessi previdenziali e quanto ricevuto a titolo di premialità incentivante), e quanto avrebbe ottenuto se destinatario di PO.
Rispetto alla voce indennità di risultato ( peraltro conteggiata anche dalla nel proprio calcolo CP_1 sub. 3), l'obiezione della parte convenuta non è condivisa dal Collegio;
è vero che l'indennità di risultato è dovuta in presenza di una valutazione della effettività degli obiettivi raggiunti.
Tuttavia nel caso di specie per quanto esposto il trattamento economico spettante alla PO funge soltanto da parametro cui commisurare il danno;
valutazione equitativa nella quale appare corretto comprendere anche la possibilità di conseguire il risultato ( possibilità di cui il ricorrente era stato privato dalla mancata attribuzione della PO). Pertanto la misura del 30% indicata dal nei propri Pt_1
conteggi appare congrua.
Tenuto conto di quanto esposto e quanto emergente dai conteggi reciproci quanto al periodo dallo
1/07/12 al 31.12.13 al va riconosciuto, in via equitativa, un importo risarcitorio per danno Pt_1
patrimoniale da perdita di chance complessivo di euro 15000,00, maggiorato dalla maggior somma tra interessi e rivalutazione dall'1.1.14 al 31.10.14 ( come da richiesta del ricorrente), non essendo possibile il cumulo ex art. 22 comma 36 legge 724/94 ( cfr. da ultimo Cass. 9855/2024), neppure in ipotesi di risarcimento del danno.
9. Va per contro rigettata l'ulteriore richiesta di danno da perdita di chance per il periodo successivo lamentando il ricorrente che la mancata attribuzione della PO nel 2012, sarebbe stata foriera di danno anche dopo la sua scadenza;
in particolare secondo il il funzionario non sarebbe più stato Pt_1
destinatario di posizione organizzativa negli anni successivi.
Allegazione contrastata dalla che ha opposto altra pronuncia del tribunale di Gorizia n. CP_1
190/2023, passata in giudicato, con cui nell'esaminare la richiesta risarcitoria del che lamentava Pt_1
-per quanto emergente dalla pronuncia- l'illegittimità del conferimento a terzi, e della mancata assegnazione in suo favore, di una serie di incarichi di posizione organizzativa (di seguito, per brevità, p.o.) relativi al periodo dal 16.09.2014 al 31.12.2022; previa disapplicazione degli atti illegittimi, ha dunque chiesto la condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1
patrimoniali, identificati nel danno da perdita di chance al conseguimento delle p.o., nel danno da perdita di chance al loro mantenimento (rectius, rinnovo), il tutto oltre incrementi mensili, interessi
e rivalutazione monetaria, nonché nel “danno esistenziale da mancata promozione”, per la complessiva somma di euro 289.447,12.”( cfr. sentenza prodotta da parte convenuta in appello).
Con riferimento a specifiche posizioni organizzative ( alcune delle quali coincidenti con quelle elencate dal nel presente giudizio da pagg. 23 a 27) ed in particolare :”.a) p.o. “Attività di Pt_1 supporto contabile, finanziario e gestione interventi a sostegno di investimenti per l'edilizia scolastica ed universitaria”, con assegnazione dell'incarico alla candidata;
b) p.o. Pt_4
“Trattazione coordinata degli affari legislativi e giuridici in materia urbanistico-edilizia”: sospensione della procedura ad esito noto e sua successiva riedizione con assegnazione dell'incarico al candidato;
c) p.o. “Trattazione coordinata dei procedimenti amministrativi complessi e Per_1 misure di semplificazione”, con assegnazione dell'incarico alla candidata Franzot;
d) p.o. presso la
Direzione centrale infrastrutture, con incarico assegnazione alla candidata De Nigris;
e) p.o.
“Gestione e coordinamento degli interventi per la valorizzazione dei beni del patrimonio regionale” con assegnazione dell'incarico al candidato;
f) p.o. “Coordinamento amministrativo Parte_5
contabile in materia di edilizia e gestione procedimenti contributivi degli ambiti territoriali corrispondenti alle ex province di Gorizia, Pordenone e Trieste”, con assegnazione alla candidata
Biancuzzi; g) p.o. “Procedimenti amministrativi complessi, inter direzionali e semplificazione” modificata in “Coordinamento amministrativo e supporto alla gestione organizzativa”, con incarico assegnato alla candidata ”, il giudice ha escluso ogni danno rilevando che la procedura seguita Pt_6
dalla era stata legittima e che le contestazioni in merito alla scelta degli altri candidati CP_1
sollevate dal non erano fondate. Pt_1
Escludeva il tribunale, con sentenza passata in giudicato, qualsiasi danno da perdita di chance per il periodo azionato dal 2014 al 2022.
9.1. Periodo questo parzialmente coincidente con il danno patrimoniale azionato anche in questa causa;
pertanto l' eccezione di giudicato sollevata dalla è fondata- trattandosi comunque CP_1
delle medesime parti- e pur inerendo un periodo diverso da quello odierno. La sentenza esplica effetti riflessi anche sulla domanda risarcitoria per cui è causa, essendo provato che comunque il dopo Pt_1
il 2013 aveva partecipato ad altre selezioni per PO e non era stato scelto senza che si fosse verificata la esclusione a priori lamentata nel presente giudizio, consente di rigettare l'ulteriore pretesa patrimoniale sopra riportata.
9.2.Analogamente va rigettata la richiesta di danno patrimoniale avanzata da parte ricorrente a pag.27 del ricorso ed avente ad oggetto la privazione dell'incarico di Coordinatore di Struttura inferiore al
Servizio che rivestiva dall'1.2.10, non essendo provata la privazione che era stata contestata dalla parte convenuta.
D'altra parte il ricorrente nei conteggi dimessi di cui all'allegato A con riferimento al periodo azionato ha detratto l'indennità di coordinamento;
ne consegue ulteriore prova della mancanza della privazione lamentata in giudizio.
10. Va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno alla salute. A sostegno della richiesta parte attrice ha invocato la consulenza di parte nella quale il consulente aveva collegato allo stress fisico derivante dalla mancata attribuzione della PO la riaccensione della patologia preesistente e già oggetto- in altro ulteriore contenzioso- di indennizzo per causa di servizio( giudizio per equo indennizzo).
Infatti come evidenziato dall'ente Regionale, nel periodo di causa il si è assentato per malattia Pt_1
per pochi giorni ( 4 nel 2012 e 10 nel 2013, cfr. doc. 32 parte resistente).
Tale dato consente già di per se solo di escludere che la mancata attribuzione della PO abbia aggravato la sua situazione di salute pregressa.
Inoltre il ricorrente non si è offerto di provare in alcun modo- ad eccezione della relazione di parte- come invece era suo onere, il nesso causale tra la patologia di RO e il mancato conferimento della
PO nel 2012. Né tanto meno di dare prova della inabilità temporanea di cui chiede ristoro in questo giudizio.
11. Per contro a fronte dell'illegittimità della condotta dell' che per quanto esposto CP_3
non ha preso in considerazione la sua candidatura, istituendo la posizione organizzativa per cui è causa e conferendola contestualmente al candidato “ prescelto” in piena violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost, compete al il diritto al risarcimento Pt_1 del danno morale conseguente all'evidente ingiustizia subita .
Danno che in via equitativa, tenuto conto del limitato periodo di valutazione ( dall'1.7.12 al 31.12.13)
è quantificato in euro 1000 oltre accessori.
Nessun danno esistenziale può essere riconosciuto in assenza di allegazioni idonee e sufficienti da parte del riassumente.
12. All'esito del giudizio di rinvio, in riforma parziale della sentenza di primo grado, questa Corte ritiene equo riconoscere al un importo a titolo di risarcimento di danno patrimoniale e non Pt_1
patrimoniale complessivo di euro 16.000,00 oltre accessori.
L'accoglimento parziale delle domande attoree impone una compensazione parziale delle spese di lite di tutti i gradi, nella misura di 1/3
ritenuto che
l'illegittimità della condotta datoriale va confermata ma l'accoglimento in punto danno è ridotto rispetto alle pretese iniziali che sono state limitate dal dal punto di vista temporale a seguito del giudizio di legittimità. Pt_1
La quota residua è posta a carico della per tutti i gradi del giudizio e liquidata secondo il CP_1
valore del danno liquidato e in ragione dei criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni.
Quota comprensiva anche degli esborsi per contributo unificato corrisposti dal Pt_1
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- In applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 26267/2024, in riforma della sentenza n. 119/16 del tribunale di Gorizia, accertata l'illegittimità dell'atto di conferimento della posizione organizzativa di “ coordinamento delle attività tecnico giuridiche in materia di lavori pubblici per il periodo dall'1.07.12 al 31.12.13”, accerta il diritto di al risarcimento del danno che liquida in euro 15.000,00 per Parte_1
danno patrimoniale ed euro 1000,00 per danno non patrimoniale, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dall'1.1.14 al 31.10.24;
- Per l'effetto del capo 1, condanna l'ente appellato a corrispondere al la complessiva Pt_1
somma di euro 16.000,00 oltre agli accessori nella forma ivi indicata;
- Compensa tra le parti 1/3 delle spese di lite di tutti i gradi e condanna la in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al la quota residua che, in detta Pt_1
frazione, liquida per compensi professionali quanto al primo grado in euro 2533,00, quanto al secondo grado cassato in euro 2466,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 3675,00 e quanto al presente grado in euro 4630,00 oltre, per tutti i gradi, al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, ed esborso per CU del giudizio di cassazione pari ad euro 1618,00 e euro 253,00, per il CU di giudizio di riassunzione.
Trieste, 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Vitulli Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 23 dicembre 2024
Da nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] – C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Rosati (C.F. C.F._1
PEC: Fax: 040/636779) e Pierpaolo C.F._2 Email_1
Rizzi (C.F. , Fax: 040/636779, Pec: e C.F._3 Email_2
presso il di loro studio in Trieste, via Donota n. 3 elettivamente domiciliato, come da separato mandato;
- appellante in riassunzione -
Contro
(Cod. Fisc. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Trieste Piazza dell'Unità d'Italia, 1, in persona del Presidente della Regione in carica On. Dott. rappresentata e difesa dall' avv. Marina Pisani (c.f. ) Controparte_2 C.F._4 dell'Avvocatura della Regione (indirizzo pec e fax n. 040/3772929) Email_3 come da delibera della Giunta regionale n. 163 dd.14.2.2025 (doc.1) e procura in calce al presente atto con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della Regione , in Trieste Controparte_1
Piazza Unità d'Italia, 1;
- appellata in riassunzione -
per la riforma della sentenza n. 119/2018 del 9.06.18 del Tribunale di Gorizia, a seguito dell'intervenuta cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 130/2018 (R.G.
328/2018) – Collegio Lavoro, con rinvio alla medesima Corte di Appello in diversa composizione da parte della Suprema Corte con ordinanza n. 26267 dell' 8.10.2024.
In punto: risarcimento danno mancata attribuzione posizione organizzativa
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
In riforma della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Gorizia dott. Barbara
Gallo, n. 119/2016, pubblicata il 9/6/2016; 1) accertato il diritto del dott. alla valutazione delle Pt_1
istanze di manifestazione di interesse e relativo curriculum dd. 29/6/2012 e 18/6/2013 e, previa ogni opportuna declaratoria di illegittimità e disapplicazione degli atti lesivi, condannare
l'Amministrazione regionale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal dott. relativamente alla P.O. “coordinamento dell'attività tecnico giuridiche in materia di Pt_1 lavori pubblici”, per il periodo successivo al 30/6/2012, per l'illegittimità, illiceità e violazione degli obblighi contrattuali che inficiano il decreto del Vicedirettore centrale infrastrutture n. 3574 dd.
29/6/2012 di conferimento dell'incarico e successive proroghe e rinnovi;
2) determinare i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti, in complessivi euro77.527,75-, maggiorati da interessi legali e rivalutazione dall'1.11.2024, come di seguito rideterminati e specificati nell'allegato -A- al presente atto:
a) danno patrimoniale (€ 54.555,75-): a.1) danno dal mancato conferimento dell'incarico di posizione organizzativa “coordinamento delle attività tecnico giuridiche in materia di lavori pubblici” (perdita di chance pregresse), dal 1/7/2012 al 31/12/2013: euro 19.463,78-;
a.2) Danno da perdita di chance al mantenimento/conseguimento di incarico di posizione organizzativa nel corso del successivo periodo di carriera (c.d. danno da perdita di chance di miglioramento professionale): euro 35.091,97-.
b) danno non patrimoniale (€ 22.972,00-): b.1) danno biologico: € 8.648,00-; b.2) danno morale: €
4.324,00-; b.3) danno esistenziale: € 10.000,00-; 3) condannare l' al Parte_2 pagamento delle predette somme e relativi accessori, salva diversa maggiore o minore determinazione di giustizia -“.
4) In via subordinata istruttoria si chiede che vengano ammesse le prove testimoniali sui capitoli da
1 a 19, già richieste in 1° grado (pag. 100 a 108 del ricorso).
Spese ed onorari rifusi.
Conclusioni per la convenuta in riassunzione- appellata: in via principale, respingersi il ricorso ex artt.392-394 cpc, stante la sua infondatezza;
in via subordinata riconoscere il danno da perdita di chance limitatamente alla mancata valutazione della domanda relativa alla posizione organizzativa “Coordinamento dell'attività tecnico giuridiche in materia di lavori pubblici” dal 1.7.2012 al 31.12.2013 e prendendo a riferimento l'importo calcolato dalla Regione di euro 8.985,66, posto a base del calcolo per la determinazione della perdita di chance.
Con compensazione delle spese di lite.
- in via istruttoria:
- Ci si oppone alla richiesta di prove testimoniali avanzata dal ricorrente, ritenendosi esse irrilevanti al fine della definizione del giudizio e dell'accoglimento delle domande proposte, inammissibili perché consistono in giudizi e valutazioni, formulate in maniera negativa e contrarie a documenti, generiche poiché si riferiscono a fatti indeterminati, genericamente formulati.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria per mezzo degli stessi testi, nonché a mezzo dei testi ing. , ing. . dott.ssa , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
geom. si chiede inoltre ammissione di prova testimoniale sulle circostanze Testimone_4
indicate nella memoria di costituzione del primo grado di giudizio, capitoli da 1 a 20 con i testi ivi indicati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con l'ordinanza n. 26267/2024 pronunciata all'udienza del 13-09-2024 e pubblicata in forma telematica in data 08-10-2024 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto da avverso la sentenza n. 130/2018 della Corte di Appello di Trieste che, nel Parte_1 rigettare l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 119/2016 del tribunale di Gorizia, Pt_1 accoglieva l'appello incidentale della rigettando Controparte_1
integralmente le domande proposte in primo grado da annullava la sentenza di appello Parte_1 disponendo il rinvio a questa Corte per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità accoglievano i primi due motivi proposti dal dichiarando assorbiti quelli Pt_1
relativi alle poste risarcitorie e inammissibili gli altri (il terzo e settimo); in particolare statuivano che la Corte di Appello di Trieste aveva errato nel non ritenere immanente al sistema ex artt. 1175 e 1218
e 1375 c.c. con riferimento alla PO di “ Coordinamento delle attività tecnico giuridiche in materia di lavori pubblici dall' 1/07/12 al 31.12.13”, un obbligo da parte della di motivare le ragioni CP_1
del diniego della richiesta del comparando tutti i candidati che aspiravano a quella posizione Pt_1
organizzativa per la quale avevano manifestato interesse.
La Corte evidenziava a pag. 5 della ordinanza che, nel caso di specie, era stata la stessa nel CP_1 proprio controricorso a dare prova che “ nel caso di specie la stessa parte controricorrente ha espressamente affermato che , in assenza di previsioni contrattuali, non vi era un obbligo di motivare il mancato conferimento di un incarico o di comparare i soggetti in possesso dei requisiti previsti ed ancora che:” il giudice di appello ha errato nel concludere che la posizione del lavoratore non dovesse essere presa in considerazione ai fini dell'attribuzione della posizione organizzativa in esame e non dovesse essere comparata a quella di altri concorrenti. Infatti si è posto in contrasto con i principi sopra enunciati e quindi con il dovere di agire secondo buona fede che grava su tutte le parti contrattuali ( e che esisteva da ben prima che la PA mutasse i criteri per assegnare le posizioni organizzative nel 2014), imponendo per quel che rileva al datore di lavoro di valutare le posizioni di tutti gli interessati a uno specifico incarico e di effettuare una comparazione tra di loro.”.
2. aveva riassunto la causa concludendo nei termini indicati in epigrafe;
l'ente regionale si Pt_1
costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della domanda del ovvero in subordine per la Pt_1
riduzione delle poste risarcitorie azionate.
La causa subiva un rinvio d'ufficio a fronte del mutamento del relatore e dell'assegnazione del fascicolo a nuovo Consigliere lavoro della Corte di Appello di Trieste.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era discussa all'udienza del 16 aprile 2025 e decisa dal Collegio come da dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'ordinanza di rinvio i giudici di legittimità hanno stabilito il seguente principio al quale, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., codesta Corte d'Appello, quale giudice di rinvio, è vincolata, In tema di pubblico impiego privatizzato, l'Amministrazione è tenuta a conferire le posizioni organizzative nel rispetto dei criteri indicati dalle fonti contrattuali e delle clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost. In particolare, la selezione deve essere il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, che valuti le manifestazioni di interesse di coloro che aspirano a tali posizioni e le confronti tra di loro”. A fronte di questo principio il ha riassunto la causa e ha limitato la domanda alla posizione Pt_1
organizzativa denominata Coordinamento delle Attività Tecnico Giuridiche in materia di lavori pubblici, istituita con delibera del 28 giugno 2012 e in essere fino al 31.12.13( cfr. doc. 35 parte ricorrente in primo grado).
Evidenziava il riassumente che non appena avuto conoscenza della delibera regionale, il 29.06.12 presentava la propria manifestazione di interesse per due posizioni;
allegava che questa manifestazione era nota anche alla e che il 29.06.12 la posizione organizzativa era conferita CP_1
ad altro soggetto ( tale , il quale era un geometra privo di laurea e che secondo il Tes_4
ricorrente era stato scelto, previa modifica delle schede descrittive delle caratteristiche del soggetto per il conferimento ed in particolare il titolo di studio che era stato ritagliato in ragione del diploma di scuola media superiore posseduto dal collega( mentre per la prevalenza delle PO era necessario il titolo di studio della laurea). Assumeva il che dalla tempistica risultava palese che la sua Pt_1
manifestazione di interesse non era stata presa in considerazione dalla e osservava che il CP_1
collega non aveva presentato una manifestazione di interesse per la PO di Coordinamento. Pertanto eccepiva che la nuova Posizione organizzativa fosse stata istituita con la intenzione preventiva da parte dell'ente regionale di conferirla comunque ad indipendentemente dalla presenza Tes_4
o meno di altre valide candidature.
Da ciò l'evidente illegittimità del conferimento con conseguente diritto risarcitorio in proprio favore.
A sostegno della domanda invocava la prova consistente in documenti di cui era venuto in possesso a seguito di istanza di accesso dopo il giudizio di primo grado e da cui emergeva la modifica delle schedule contenenti i requisiti per la PO e l'assenza di motivazione comparativa quanto meno tra e lui stesso. Tes_4
Evidenziava che rispetto a questa posizione aveva fortissime probabilità di essere scelto in quanto persona che aveva maturato una esperienza specifica in ambito tecnico dal 1991 al 2002 e che dal
2002 aveva cumulato un'esperienza specifica in ambito amministrativo giuridico oltre a coordinare dal 2010 almeno 7 funzionari.
Invocava il riconoscimento del danno da parte della che con doc. sub. 41 aveva elaborato CP_1
uno schema di danno commisurato al 90%. Osservava che il collega era stato inquadrato in D ( area necessaria per conferimento di PO) come da docc. 61,62,63 in ragione di una norma del contratto integrativo che contrastava con la legge regionale n. 20/02.
In chiave risarcitoria agiva per ottenere il ristoro del danno da perdita di chance tenuto conto delle probabilità statistiche che avrebbe avuto di ottenere l'incarico se la avesse osservato CP_1
l'obbligo di valutazione comparativa indicato dalla Corte di Cassazione ( indicando come percentuale di ottenimento dell'incarico il 90% ); instava altresì per ottenere un ulteriore ristoro derivante dal fatto che se avesse avuto l'incarico avrebbe avuto probabilità di ottenerne altri nel periodo successivo considerato che in base alla delibera regionale del 2014 l'esperienza acquisita costituiva criterio di valutazione per assegnare successiva PO. Lamentava che dal giudizio del 2013 era stato escluso da ogni incarico, mentre nel periodo successivo su 28 posizioni 20 erano state conferite a soggetti che erano stati già assegnatari di una posizione organizzativa ( circa il 71%); aggiungendo che dal 2013 la aveva soppresso anche la funzione di coordinamento che il rivestiva dal 2010, con CP_1 Pt_1
conseguente perdita in termini di sviluppo professionale ( pari al 30%).
Assumeva di avere diritto anche al risarcimento del danno biologico derivante dalla riapertura della patologia pregressa come emergente da perizia di parte, in ragione della quale aveva sviluppato una inabilità temporanea dal 29.10.12 all' 8.11.13 ( 376 giorni), parziale al tasso medio del 20%( come da doc. 54 in atti). Instava anche per il risarcimento del danno alla persona, insistendo per la rifusione di tutte le spese del giudizio. Quantificava i danni azionati in complessivi euro 77.527,00.
4 Si costituiva la contestando la richiesta e assumendo che il conferimento ad CP_1 Tes_4 era motivato e comunque all'epoca la scelta era conseguente ad una valutazione di tutto il personale interno.
Contestava comunque il danno da perdita di chance azionato dal evidenziando che con sentenza Pt_1
n. 190/2023 del tribunale di Gorizia, passata in giudicato, era stato accertato che il aveva Pt_1
partecipato al conferimento di posizioni organizzative per il periodo dal 16.09.14 al 2022, ma la
Regione del tutto legittimamente gli aveva preferito altri candidati risultati più idonei.
Eccepiva pertanto il giudicato al fine di ottenere il rigetto della domanda risarcitoria per questa posta di danno.
Contestava il danno alla salute richiesto in giudizio, osservando che nel periodo le assenze per malattia erano state poco numerose e non era stata raggiunta alcuna prova in merito al peggioramento della salute determinato dal mancato ottenimento della Posizione organizzativa
Contestava anche il danno all'immagine evidenziando che il aveva ricoperto cariche sindacali Pt_1
e quindi godeva di un certo seguito tra i dipendenti regionali. In via ulteriore osservava che rispetto alla allegata cessazione dell'incarico di coordinamento, il ricorrente in riassunzione non aveva provato questa cessazione e sottrazione dell' incarico;
contestava per mancanza di allegazione il danno all'immagine e non patrimoniale.
Da ultimo contestava il conteggio del evidenziando che dal dovuto in via subordinata avrebbero Pt_1
dovuto essere sottratti gli oneri previdenziali che rappresentavano un mero costo per le parti del rapporto;
proponeva un proprio conteggio e in ogni caso contestava la richiesta attorea di pagamento degli interessi legali cumulati alla rivalutazione. Da ultimo in punto spese insisteva per la compensazione delle spese di lite.
5. Il ricorso in riassunzione va parzialmente accolto per le ragioni che seguono.
In sintesi in questo grado si controverte sulla legittimità del mancato conferimento al Pt_1 dell'incarico di PO delle attività tecnico giuridiche in materia di lavori pubblici ( Parte_3 attiva dall'1.07.12 al 31.12.2013); procedimento ritenuto illegittimo da parte del giudice di primo grado per violazione dei criteri di buona fede e correttezza e per non avere la motivato le CP_1
ragioni del diniego.
Il primo giudice tuttavia aveva rigettato le ulteriori domande del assumendo che la Pt_1 discrezionalità di cui era dotato l'ente regionale nel conferimento delle posizioni organizzative, non consentiva di configurare in capo al una posizione giuridica suscettibile di risarcimento. Pt_1
5.1. La Corte di Appello di Trieste per contro nell'accogliere l'appello incidentale promosso dalla rigettava integralmente il ricorso, evidenziando come fino al 2014- anno in cui le norme CP_1 regolamentari erano state modificate ed ai fini della valutazione del dipendente per l'attribuzione della posizione organizzativa, era richiesta la manifestazione di interesse- non esisteva la necessità di una istanza da parte dei candidati ai fini della valutazione delle candidature e ritenendo che il Pt_1
non potesse essere ritenuto titolare di alcun diritto fino al 2014 tutelabile giudizialmente in materia di
PO.
6. Decisum travolto dalla ordinanza del giudizio di legittimità nella quale il Collegio procedente, nell'accogliere le doglianze del aveva ribadito che pur a fronte della discrezionalità del datore Pt_1 di lavoro nell'attribuzione delle posizioni organizzative, comunque, in ragione dei principi costituzionali del buon andamento dell'amministrazione e dell'imparzialità di cui all'art. 97 Cost., a fronte di una rosa di candidati per la copertura dell'incarico di PO, l'ente regionale dovesse valutare le manifestazioni di interesse dei dipendenti che aspirano al conferimento di una posizione organizzativa, comparandole tra loro e dandone atto nel provvedimento di attribuzione .
7. Nel caso di specie il riassumente ha provato che la Giunta regionale con delibera n. 1228 del 28 giugno 2012 aveva istituito una nuova posizione giuridica denominata Coordinamento delle attività tecnico giuridiche in materia di lavori pubblici( cfr. doc. 35 parte ricorrente in primo grado) avente decorrenza dall'1.07.12 e durata fino al 31.12.13.
Il giorno successivo il aveva fatto pervenire alla Direzione centrale infrastrutture l'istanza Pt_1
contenente la manifestazione di interesse per questa posizione ( in uno con altra di coordinamento delle attività edilizie, cfr. docc. 37,38,39,40 parte ricorrente in primo grado), corredata dal curriculum professionale. Manifestazione di interesse comunicata in pari data anche al direttore centrale e al vicedirettore oltre che al direttore di Servizio.
Seguiva in pari data- 29.06.12- l'attribuzione della PO ad altro dipendente ( geom. , che Tes_4
pur inquadrato nello stesso livello del RL ( livello D), tuttavia era privo del titolo di studio della Laurea che fino a quel momento era sempre stato uno dei titoli preferenziali per l'attribuzione delle posizioni organizzative ( cfr. doc. 31 parte appellata).
In particolare nonostante il come documentato in atti e emergente anche dal curriculum vitate, Pt_1 fosse l'unico funzionario che aveva già operato nel settore dei lavori pubblici ( presso la provincia di
Gorizia), e fosse dotato di competenza giuridica specifica essendo laureato in scienze politiche, oltre che l'unico funzionario attivo che aveva maturato esperienza sia in ambito tecnico ( dal 1991 al 2002) che giuridico ( dal 2002), tuttavia la aveva attribuito l'incarico di PO ad senza CP_1 Tes_4
che dal provvedimento di attribuzione trasparisse che fosse stata presa in considerazione anche la candidatura del e quindi senza effettuare la necessaria comparazione tra i candidati imposta dai Pt_1
principi di buona fede e correttezza oltre che dalla norma costituzionale di cui all'art. 97 Cost..( cfr. doc. 31 parte appellata).
Quanto esposto trova conferma nelle difese assunte dalla peraltro prive di riscontro CP_1
probatorio- con cui anche in questo grado l'ente territoriale ribadiva che “ il mancato esame della manifestazione di interesse del da parte del dirigente competente, non ha per questo comportato Pt_1 la totale assenza di valutazione comparativa”.
Condotta processuale che è significativa dell'illegittimità della condotta della Amministrazione locale che, a ridosso della attribuzione della PO ad aveva previsto – come requisito minimo Tes_4 sufficiente per l'attribuzione di questa PO - il possesso di un diploma scolastico in materie tecniche
( era geometra). Tes_4
La in primo grado non aveva provato né chiesto di provare di avere operato una scelta CP_1
valutando tutti i candidati interessati ( le prove introdotte sul punto da capitolo 3 a 6 inerivano esclusivamente il raggiungimento da parte di negli anni pregressi degli obiettivi Tes_4
assegnati); pertanto va confermata in questo grado la valutazione già espressa dal tribunale di Gorizia in merito alla illegittimità della procedura di attribuzione dell'incarico di PO a Tes_4 dall'1.07.12 alla scadenza .
8. Illegittimità foriera di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance;
le allegazioni del sopra riportate in merito alla esperienza professionale pregressa, agli incarichi svolti fino al Pt_1
2012, in assenza di prova contraria da parte della costituiscono elementi probatori sufficienti CP_1
per questa Corte per ritenere che se fosse stato valutato nel 2012, il avrebbe avuto una Pt_1 elevatissima probabilità di essere tributario di PO ( avendo una “seria e consistente possibilità
d'ottenere il risultato sperato” cfr. Cass. n. 24050/2023; Cass. n. 37002/2022 ) .
In particolare, tenuto conto della complessità dell'incarico e della professionalità sia tecnica che giuridica posseduta dal ricorrente, il Collegio ritiene corretta la percentuale del 90% suggerita dal quale parametro di probabilità di ottenimento dell'incarico cui commisurare il danno derivante Pt_1 dal mancato ottenimento della PO;
percentuale comunque fatta propria anche dalla ( cfr. doc. CP_1
41 parte . CP_1
8.1. In merito alla quantificazione del danno, tenuto conto dei prospetti di calcolo allegati dalle parti
( cfr. allegato A parte ricorrente e doc. 3 parte convenuta in riassunzione), ritiene il Collegio CP_1
che la contestazione della in merito ai cosiddetti oneri riflessi non abbia rilevanza. Nel CP_1
giudizio risarcitorio la percentuale del mancato guadagno va proporzionata a quanto il avrebbe Pt_1
ottenuto dalla qualora fosse stato tributario della Posizione organizzativa per cui è causa ( CP_1
importo comprensivo anche della quota previdenziale che la avrebbe corrisposto in suo CP_1
favore).
In merito il dipendente ha effettuato un calcolo per poste omogenee quantificando la differenza tra quanto percepito come funzionario senza PO ( conteggiando negli importi da detrarre anche gli oneri riflessi previdenziali e quanto ricevuto a titolo di premialità incentivante), e quanto avrebbe ottenuto se destinatario di PO.
Rispetto alla voce indennità di risultato ( peraltro conteggiata anche dalla nel proprio calcolo CP_1 sub. 3), l'obiezione della parte convenuta non è condivisa dal Collegio;
è vero che l'indennità di risultato è dovuta in presenza di una valutazione della effettività degli obiettivi raggiunti.
Tuttavia nel caso di specie per quanto esposto il trattamento economico spettante alla PO funge soltanto da parametro cui commisurare il danno;
valutazione equitativa nella quale appare corretto comprendere anche la possibilità di conseguire il risultato ( possibilità di cui il ricorrente era stato privato dalla mancata attribuzione della PO). Pertanto la misura del 30% indicata dal nei propri Pt_1
conteggi appare congrua.
Tenuto conto di quanto esposto e quanto emergente dai conteggi reciproci quanto al periodo dallo
1/07/12 al 31.12.13 al va riconosciuto, in via equitativa, un importo risarcitorio per danno Pt_1
patrimoniale da perdita di chance complessivo di euro 15000,00, maggiorato dalla maggior somma tra interessi e rivalutazione dall'1.1.14 al 31.10.14 ( come da richiesta del ricorrente), non essendo possibile il cumulo ex art. 22 comma 36 legge 724/94 ( cfr. da ultimo Cass. 9855/2024), neppure in ipotesi di risarcimento del danno.
9. Va per contro rigettata l'ulteriore richiesta di danno da perdita di chance per il periodo successivo lamentando il ricorrente che la mancata attribuzione della PO nel 2012, sarebbe stata foriera di danno anche dopo la sua scadenza;
in particolare secondo il il funzionario non sarebbe più stato Pt_1
destinatario di posizione organizzativa negli anni successivi.
Allegazione contrastata dalla che ha opposto altra pronuncia del tribunale di Gorizia n. CP_1
190/2023, passata in giudicato, con cui nell'esaminare la richiesta risarcitoria del che lamentava Pt_1
-per quanto emergente dalla pronuncia- l'illegittimità del conferimento a terzi, e della mancata assegnazione in suo favore, di una serie di incarichi di posizione organizzativa (di seguito, per brevità, p.o.) relativi al periodo dal 16.09.2014 al 31.12.2022; previa disapplicazione degli atti illegittimi, ha dunque chiesto la condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1
patrimoniali, identificati nel danno da perdita di chance al conseguimento delle p.o., nel danno da perdita di chance al loro mantenimento (rectius, rinnovo), il tutto oltre incrementi mensili, interessi
e rivalutazione monetaria, nonché nel “danno esistenziale da mancata promozione”, per la complessiva somma di euro 289.447,12.”( cfr. sentenza prodotta da parte convenuta in appello).
Con riferimento a specifiche posizioni organizzative ( alcune delle quali coincidenti con quelle elencate dal nel presente giudizio da pagg. 23 a 27) ed in particolare :”.a) p.o. “Attività di Pt_1 supporto contabile, finanziario e gestione interventi a sostegno di investimenti per l'edilizia scolastica ed universitaria”, con assegnazione dell'incarico alla candidata;
b) p.o. Pt_4
“Trattazione coordinata degli affari legislativi e giuridici in materia urbanistico-edilizia”: sospensione della procedura ad esito noto e sua successiva riedizione con assegnazione dell'incarico al candidato;
c) p.o. “Trattazione coordinata dei procedimenti amministrativi complessi e Per_1 misure di semplificazione”, con assegnazione dell'incarico alla candidata Franzot;
d) p.o. presso la
Direzione centrale infrastrutture, con incarico assegnazione alla candidata De Nigris;
e) p.o.
“Gestione e coordinamento degli interventi per la valorizzazione dei beni del patrimonio regionale” con assegnazione dell'incarico al candidato;
f) p.o. “Coordinamento amministrativo Parte_5
contabile in materia di edilizia e gestione procedimenti contributivi degli ambiti territoriali corrispondenti alle ex province di Gorizia, Pordenone e Trieste”, con assegnazione alla candidata
Biancuzzi; g) p.o. “Procedimenti amministrativi complessi, inter direzionali e semplificazione” modificata in “Coordinamento amministrativo e supporto alla gestione organizzativa”, con incarico assegnato alla candidata ”, il giudice ha escluso ogni danno rilevando che la procedura seguita Pt_6
dalla era stata legittima e che le contestazioni in merito alla scelta degli altri candidati CP_1
sollevate dal non erano fondate. Pt_1
Escludeva il tribunale, con sentenza passata in giudicato, qualsiasi danno da perdita di chance per il periodo azionato dal 2014 al 2022.
9.1. Periodo questo parzialmente coincidente con il danno patrimoniale azionato anche in questa causa;
pertanto l' eccezione di giudicato sollevata dalla è fondata- trattandosi comunque CP_1
delle medesime parti- e pur inerendo un periodo diverso da quello odierno. La sentenza esplica effetti riflessi anche sulla domanda risarcitoria per cui è causa, essendo provato che comunque il dopo Pt_1
il 2013 aveva partecipato ad altre selezioni per PO e non era stato scelto senza che si fosse verificata la esclusione a priori lamentata nel presente giudizio, consente di rigettare l'ulteriore pretesa patrimoniale sopra riportata.
9.2.Analogamente va rigettata la richiesta di danno patrimoniale avanzata da parte ricorrente a pag.27 del ricorso ed avente ad oggetto la privazione dell'incarico di Coordinatore di Struttura inferiore al
Servizio che rivestiva dall'1.2.10, non essendo provata la privazione che era stata contestata dalla parte convenuta.
D'altra parte il ricorrente nei conteggi dimessi di cui all'allegato A con riferimento al periodo azionato ha detratto l'indennità di coordinamento;
ne consegue ulteriore prova della mancanza della privazione lamentata in giudizio.
10. Va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno alla salute. A sostegno della richiesta parte attrice ha invocato la consulenza di parte nella quale il consulente aveva collegato allo stress fisico derivante dalla mancata attribuzione della PO la riaccensione della patologia preesistente e già oggetto- in altro ulteriore contenzioso- di indennizzo per causa di servizio( giudizio per equo indennizzo).
Infatti come evidenziato dall'ente Regionale, nel periodo di causa il si è assentato per malattia Pt_1
per pochi giorni ( 4 nel 2012 e 10 nel 2013, cfr. doc. 32 parte resistente).
Tale dato consente già di per se solo di escludere che la mancata attribuzione della PO abbia aggravato la sua situazione di salute pregressa.
Inoltre il ricorrente non si è offerto di provare in alcun modo- ad eccezione della relazione di parte- come invece era suo onere, il nesso causale tra la patologia di RO e il mancato conferimento della
PO nel 2012. Né tanto meno di dare prova della inabilità temporanea di cui chiede ristoro in questo giudizio.
11. Per contro a fronte dell'illegittimità della condotta dell' che per quanto esposto CP_3
non ha preso in considerazione la sua candidatura, istituendo la posizione organizzativa per cui è causa e conferendola contestualmente al candidato “ prescelto” in piena violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost, compete al il diritto al risarcimento Pt_1 del danno morale conseguente all'evidente ingiustizia subita .
Danno che in via equitativa, tenuto conto del limitato periodo di valutazione ( dall'1.7.12 al 31.12.13)
è quantificato in euro 1000 oltre accessori.
Nessun danno esistenziale può essere riconosciuto in assenza di allegazioni idonee e sufficienti da parte del riassumente.
12. All'esito del giudizio di rinvio, in riforma parziale della sentenza di primo grado, questa Corte ritiene equo riconoscere al un importo a titolo di risarcimento di danno patrimoniale e non Pt_1
patrimoniale complessivo di euro 16.000,00 oltre accessori.
L'accoglimento parziale delle domande attoree impone una compensazione parziale delle spese di lite di tutti i gradi, nella misura di 1/3
ritenuto che
l'illegittimità della condotta datoriale va confermata ma l'accoglimento in punto danno è ridotto rispetto alle pretese iniziali che sono state limitate dal dal punto di vista temporale a seguito del giudizio di legittimità. Pt_1
La quota residua è posta a carico della per tutti i gradi del giudizio e liquidata secondo il CP_1
valore del danno liquidato e in ragione dei criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni.
Quota comprensiva anche degli esborsi per contributo unificato corrisposti dal Pt_1
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- In applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 26267/2024, in riforma della sentenza n. 119/16 del tribunale di Gorizia, accertata l'illegittimità dell'atto di conferimento della posizione organizzativa di “ coordinamento delle attività tecnico giuridiche in materia di lavori pubblici per il periodo dall'1.07.12 al 31.12.13”, accerta il diritto di al risarcimento del danno che liquida in euro 15.000,00 per Parte_1
danno patrimoniale ed euro 1000,00 per danno non patrimoniale, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dall'1.1.14 al 31.10.24;
- Per l'effetto del capo 1, condanna l'ente appellato a corrispondere al la complessiva Pt_1
somma di euro 16.000,00 oltre agli accessori nella forma ivi indicata;
- Compensa tra le parti 1/3 delle spese di lite di tutti i gradi e condanna la in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al la quota residua che, in detta Pt_1
frazione, liquida per compensi professionali quanto al primo grado in euro 2533,00, quanto al secondo grado cassato in euro 2466,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 3675,00 e quanto al presente grado in euro 4630,00 oltre, per tutti i gradi, al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, ed esborso per CU del giudizio di cassazione pari ad euro 1618,00 e euro 253,00, per il CU di giudizio di riassunzione.
Trieste, 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Vitulli