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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/09/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 205 dell'anno 2022 promossa da
Parte_1
in persona dell'Assessorato pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
APPELLANTE
E
, con studio in Trapani nella via XI Maggio 24, ed ivi elettivamente Controparte_1 domiciliata nella via Vespri n. 49, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Sammartano del foro di Trapani che la rappresenta e difende
APPELLANTE
CONTRO
(Fall. n. 175/2015) con sede legale in Controparte_2
Palermo, via Marchese di Villabianca n. 70, in persona del suo Curatore pro-tempore Avv. Giovanni Troja, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Domenico Di Marco, n. 15 presso e nello studio dell'Avv. Antonella Martelli che la rappresenta e difende.
APPELLATO
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27 novembre 2018, il Curatore del Parte_2
(Fall. n. 175/2015) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo,
[...] CP_1
e l
[...] Controparte_3
, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ovvero di inopponibilità alla
[...]
procedura concorsuale, del pagamento effettuato dall – per il tramite Parte_1 di in qualità di tesoriere – in favore di Controparte_4 Controparte_1
Tale pagamento traeva origine dalla procedura esecutiva mobiliare presso terza intrapresa dalla sig.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. nei Parte_3 Controparte_1 confronti dello , con terzo pignorato l . La procedura si CP_2 Parte_1 concludeva con ordinanza del 5 giugno 2015, con la quale il Giudice dell'esecuzione disponeva l'assegnazione delle somme pignorate alla creditrice procedente, nei limiti del credito azionato, con contestuale distrazione in favore del legale delle spese processuali liquidate in € 1.229,55.
Poiché l'assegnazione non veniva eseguita, l'Avv. quale procuratore distrattario, CP_1 avviava una nuova azione esecutiva, questa volta aggredendo direttamente le disponibilità liquide detenute dall'Assessorato presso istituto incaricato del servizio di Controparte_4 tesoreria. In tale sede, con ordinanza del 23 aprile 2016, il Giudice dell'esecuzione disponeva un'ulteriore assegnazione, cui seguiva il pagamento della somma di € 1.366,34 in favore dell'avv. CP_1
Secondo la prospettazione attorea, tale pagamento doveva ritenersi inefficace ex art. 44
L.F., in quanto volto a estinguere un debito del fallito con denaro di un terzo, agito in sua vece e per suo conto, con conseguente obbligo restitutorio in capo al destinatario. La
Curatela sottolineava, inoltre, la responsabilità solidale dell , il quale aveva Parte_1 provveduto all'erogazione della somma nonostante fosse stato formalmente diffidato, con
PEC del 23 dicembre 2015, dall'effettuare qualunque pagamento in favore di terzi, anche ove disposto da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
2 La Curatela osservava infine che, in ogni caso, il pagamento in questione costituiva un'ipotesi di estinzione atipica dell'obbligazione, in violazione del principio della par condicio creditorum, e quindi da considerarsi inefficace anche ai sensi dell'art. 67, comma
1, n. 2 L.F.
Si costituiva in giudizio l'avv. contestando integralmente le domande Controparte_1
attoree, sia in fatto che in diritto. In via subordinata, proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo il riconoscimento del proprio credito e la compensazione, integrale o parziale, con quanto eventualmente dovuto alla Curatela.
Si costituiva altresì l'Assessorato convenuto, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. A sostegno della propria posizione, deduceva che il pagamento era stato effettuato non volontariamente, ma in esecuzione di un provvedimento giudiziale di assegnazione emesso dal giudice dell'esecuzione.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 55/2022, il Tribunale di Palermo accoglieva integralmente le domande proposte dalla dichiarando l'inefficacia e/o Parte_4
l'inopponibilità del pagamento eseguito in favore di nei confronti della Controparte_1 massa fallimentare.
Con la detta sentenza il Tribunale accertava che aveva ricevuto, dopo il Controparte_1
fallimento di , somme ad essa riferibili, erogate dall'Assessorato regionale tramite CP_2
Il pagamento, in favore di un solo creditore, violava la par condicio creditorum e CP_4
doveva ritenersi inefficace. Le ordinanze di assegnazione non escludevano tale inefficacia, poiché emesse con riserva e prive di effetti opponibili fino all'effettivo pagamento. Il
Tribunale rigettava anche la compensazione chiesta dall'avv. ritenuta CP_1 inammissibile perché volta a neutralizzare l'effetto dell'azione revocatoria.
Avverso la sentenza n. 55/2022 veniva proposto appello dall e dell'avv. Parte_1
cui la Curatela resisteva chiedendone il rigetto. CP_1
3 Riuniti i procedimenti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 15.11.2024.
Con il primo motivo d'appello, l contesta la propria condanna solidale alla Parte_1 restituzione delle somme erogate, ritenendo di non essere legittimato passivo, poiché il pagamento era stato eseguito su ordine del giudice e a favore del creditore (Avv. . A CP_1 suo avviso, l'azione ex art. 44 L.F. andava proposta solo contro quest'ultima.
La censura è infondata.
Il pagamento è avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, in un procedimento esecutivo iniziato successivamente e con risorse riconducibili al fallito.
Secondo la giurisprudenza, l'ordinanza di assegnazione non estingue il debito, che si considera estinto solo al momento della riscossione.
L'art. 44 L.F. sancisce l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo il fallimento:
– verso il creditore (Avv. perché ha ottenuto un pagamento individuale anziché CP_1
concorsuale;
– verso il terzo solvens (Assessorato), poiché il pagamento doveva essere eseguito al
Curatore, non più al fallito.
Anche l'obbligo di adempiere all'ordinanza non esclude la responsabilità: il fallimento costituisce un fatto sopravvenuto che impedisce il pagamento, e il terzo debitore può opporsi all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ne consegue che la condanna dell'Assessorato è conforme a diritto, sia in punto di legittimazione passiva, sia per l'applicazione dell'art. 44 L.F.
Con il secondo motivo, l contesta la condanna alle spese legali, sostenendo che Parte_1
dovevano essere compensate o comunque liquidate secondo parametri normativi.
Il motivo è infondato.
Il rigetto totale delle domande dell'Assessorato giustifica l'applicazione del principio di soccombenza, senza eccezioni. Le spese sono state inoltre determinate correttamente
4 secondo i criteri di legge.
Con il primo motivo di appello, l'avv. contesta la decisione del Tribunale Controparte_1 nella parte in cui ha ritenuto le somme percepite come riferibili al patrimonio della società fallita, sostenendo che non vi fosse prova dell'esistenza di un credito in favore della
[...]
. CP_2
La censura è infondata.
L'azione esecutiva promossa dalla creditrice nei confronti dell'Assessorato, in qualità di debitore del fallito, presupponeva l'esistenza di un'obbligazione a favore della società.
L'ordinanza di assegnazione somme ha accertato tale obbligo e, in mancanza di opposizione, ha valore di riconoscimento giudiziale del credito.
Da ciò deriva la riferibilità delle somme al patrimonio del fallito, che ne giustifica la revoca ex art. 44 L.F., essendo il pagamento avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento.
Con il secondo motivo, in via subordinata, l'appellante contesta l'importo ritenuto inefficace, sostenendo che l'inefficacia avrebbe dovuto limitarsi alla sola quota capitale.
Anche questa censura è infondata.
Infatti, secondo l'art. 44 L.F., rileva l'atto di disposizione in sé, non la composizione dell'importo versato.
L'intera somma di € 1.366,34, corrisposta dopo il fallimento, ha comportato una diminuzione del patrimonio del fallito a vantaggio di un solo creditore e, pertanto, è stata correttamente dichiarata inefficace nella sua interezza.
Con il terzo motivo di appello, l'avv. impugna la sentenza di primo grado Controparte_1
nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua richiesta di compensazione tra il credito vantato dalla Curatela e quello che lei asserisce di detenere.
La censura è infondata.
L'inefficacia dichiarata ex art. 44 L.F. ha natura restitutoria e mira a reintegrare la massa
5 attiva fallimentare, neutralizzando gli effetti di un pagamento individuale effettuato in violazione del principio di par condicio creditorum. Tale dichiarazione non comporta un accertamento sulla fondatezza o esistenza del credito in capo al beneficiario del pagamento revocato, né autorizza forme di soddisfazione individuale, come la compensazione.
La somma percepita dall'appellante è stata correttamente dichiarata inefficace, in quanto ha determinato una diminuzione del patrimonio del fallito a vantaggio di un solo creditore.
Consentire la compensazione come richiesto comporterebbe un risultato sostanzialmente identico a quello già dichiarato lesivo, vanificando l'effetto restitutorio della revocatoria e ledendo gli altri creditori.
Rimane invece salva per l'appellante la possibilità di far valere le proprie pretese creditorie, se del caso, nei modi e limiti previsti dalla procedura concorsuale.
Con il quarto motivo, l'avv. contesta la condanna alle spese di lite disposta in primo CP_1
grado, sostenendo che la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014.
Tale motivo non può essere accolto, per le ragioni già esposte nel rigetto del secondo motivo di appello proposto dall' , cui si rinvia espressamente. Parte_1
Ne consegue che la sentenza n. 55/2022 emessa dal Tribunale di Palermo deve essere confermata integralmente.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M.
147/2022, nella somma complessiva di € 2.499,90, oltre a spese generali del 15%, C.P.A. e
I.V.A., a carico in solido dell Controparte_3
e di
[...] Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in conseguenza del rigetto dell'impugnazione, gli appellanti sono altresì tenuti al versamento di un ulteriore contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1. Rigetta l'appello proposto dall Controparte_3
avverso la sentenza n. 55 del 7 gennaio 2022 del
[...]
Tribunale di Palermo;
2. Rigetta l'appello proposto dall'avv. avverso la stessa sentenza;
Controparte_1
3. Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della che si liquidano in Controparte_5 complessivi € 2.499,90 oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 29 maggio 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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