Sentenza 28 febbraio 2022
Decreto cautelare 25 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 7 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 28/02/2022, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2022
N. 00354/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01349/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2021, proposto da
Società SDS S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- IT AS TA S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Azienda Sanitaria Locale (AS) di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. 5849 del 28.9.2021, con cui IT AS TA S.r.l. Unipersonale ha respinto l’istanza di accesso agli atti della ricorrente;
- della nota prot. 198691 del 28.9.2021, con cui l’AS di Taranto ha respinto l’istanza di accesso agli atti della ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti;
per l'accertamento del diritto della ricorrente alla piena e integrale ostensione della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso, con conseguente ordine di esibizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IT AS TA S.r.l. Unipersonale e dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. L. Nilo, per la parte ricorrente, e avv. M. Conte, in sostituzione dell'avv. S. Sticchi Damiani, per IT AS TA S.r.l. Unipersonale e per l’AS di Taranto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente (di seguito anche “SDS”) premette che:
- a) nell’ambito del giudizio di appello r.g.n. 7446/2020, definito con sentenza C.d.S. n. 6062 del 27 agosto 2021 (sfavorevole alla ricorrente), veniva disposta una verificazione, nel corso della quale la controparte IT AS TA S.r.l. unipersonale (di seguito solo “IT”) dichiarava che «“ attraverso la propria dichiarata capacità organizzativa IT è in grado di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane attraverso un impiego di personale “fuori cantiere/commessa” per la gestione del servizio CUP della Asl Taranto, a copertura del differenziale orario oggetto dell’offerta economica, senza ulteriori costi imputabili alla commessa oggetto di verificazione ”. Pertanto, tale personale “fuori cantiere”, stante le dichiarate capacità organizzative della Società sembrerebbe idoneo a coprire quel differenziale di ore di lavoro effettivo del personale impiegato nella commessa, con anche il vantaggio economico di non comportare alcun aggravio oneroso per IT » (v. pag. 18 verificazione, in all. 6 ricorso);
- b) nella sentenza n. 6062/2021, il C.d.S., nell’esaminare le censure poste da SDS in relazione al suddetto passaggio, rilevava che le stesse non potevano essere accolte « non essendo fornito alcun elemento atto a dimostrare la loro inattendibilità: non può infatti escludersi in assoluto ed a priori – o, comunque, non fornendo la parte appellante univoci elementi in tal senso né avendo il verificatore formulato obiezioni sul punto - che IT, nell’esercizio della sua capacità organizzativa, metta a disposizione della commessa il personale necessario a coprire il suddetto differenziale orario, senza oneri ulteriori a carico dell’Amministrazione ».
2) Richiamando i suddetti aspetti, SDS con istanza del 30 agosto 2021 (all. 1 ricorso) chiedeva a IT e alla AS (quest’ultima socio unico di IT) copia della « documentazione tutta atta a comprovare la affermazione sopra riportata e precisamente che “…la IT nell’esercizio della sua capacità organizzativa metta a disposizione della commessa il personale necessario a coprire il suddetto differenziale orario, senza oneri ulteriori a carico della amministrazione” [e segnatamente]:
a) di quale personale si tratta cioè assorbito da quale precedente internalizzazione e/o assunto attraverso quale procedura di selezione;
b) la precedente destinazione del predetto personale, con particolare riferimento al o ai cantieri e/o commesse presso i quali il predetto personale risulti eccedentario;
c) il numero del predetto;
d) la comunicazione e comunque ogni atto per comprovare la effettiva conoscenza da parte del socio unico della presenza di personale, comunque pagato, ma non utilizzato o sotto utilizzato;
e) la formazione acquisita e fornita al predetto personale in numero di ore;
f) il costo effettivo sostenuto per detto personale utilizzato per coprire le ore mancanti (12.818,49);
g) la indicazione del costo consolidato di detto personale nei bilanci;
h) gli eventuali atti autorizzativi AS di liquidazione delle fatture riferite al servizio CUP, con la indicazione delle ore di servizio di cui si è chiesto il pagamento;
i) in ogni caso ogni atto che comprovi quanto affermato dalla SV Sig amministratore Unico e riferito dal Vs consulente atto a comprovare la economicità e congruità della Vs offerta comprensiva del differenziale delle ore (12.818,49) accertato dal verificatore e dal Consiglio di Stato come mancanti rispetto a quanto prospettato in offerta iniziale ed assunto e dichiarato, in atto pubblico, dal Direttore Generale della AS quale condizione essenziale per l’affidamento in house ».
3) La ricorrente motivava la richiesta al fine di esercitare le azioni giudiziarie a tutela delle proprie ragioni.
4) IT e AS, con le note impugnate, rigettavano la richiesta, ritenendo che non vi fosse un interesse concreto ed attuale.
5) Di tale diniego si duole la ricorrente, con gravame notificato il 6 ottobre 2021 (depositato in pari data) a IT e all’AS di Taranto (socio unico di IT).
6) Si sono costituite IT e l’AS.
7) Alla camera di consiglio del 16 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Il ricorso è infondato in quanto parte ricorrente ha sostanzialmente chiesto di conoscere un dato organizzativo, cioè la capacità di IT di organizzare il proprio personale in modo da garantire la copertura di quella differenza oraria indicata in verificazione. Ne deriva che non può esistere alcun documento preformato che sia in possesso di parte resistente e che sia, come tale, suscettibile di accesso.
9) Le spese di lite possono essere compensate, per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO