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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7647/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Antonello Micalizzi, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Giuseppina Glorioso Maranto, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la separazione personale alle condizioni tra di esse concordate, come da accordo depositato il 3/1/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/6/2024 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con , a Palermo il 20/9/2010, e che da tale unione sono nati CP_1
i figli (a Palermo, il 3/7/2009) e (a Palermo il 17/9/2006), ha dedotto che Per_1 Per_2
1 l'unione coniugale si è irrimediabilmente compromessa ed ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge (con addebito a quest'ultimo della responsabilità), la regolamentazione del regime di affidamento dei figli e dei rapporti economici con il resistente come indicato in ricorso.
Con memoria depositata il 6/12/2024 si è costituito , contestando quando CP_1
esposto dalla ricorrente e chiedendo la pronuncia della separazione personale, la regolamentazione del regime di affidamento dei figli e dei rapporti con economici come indicato in memoria.
Con note congiunte depositate il 3/1/2025, le parti hanno rappresentato di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo personalmente sottoscritto e depositato telematicamente in pari data. Pertanto, hanno chiesto l'omologa delle condizioni di seguito riportate:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, sigg.ri e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separatamente;
2. Disporre l'affido condiviso del figlio minore fissando la residenza prevalente di entrambi Per_1
i figli presso l'abitazione della madre, ovvero nella casa coniugale condotta in locazione in Palermo alla Via G. Amoroso n. 18, ponendo a carico del sig. il canone di locazione nella misura del CP_1
50%.
Quanto alle utenze dell'immobile locato e le eventuali spese condominiali, quest'ultime dovranno essere a totale carico della sig.ra la quale, se non vi ha già provveduto, dovrà procedere, a sue Pt_1 spese, alla voltura delle prefate.
3. Porre a carico del Sig un assegno per il contributo di mantenimento dei figli in CP_1 misura pari ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da versare ogni 5 del mese.
4. Disporre a carico del resistente il pagamento nella misura del 60 % delle spese extra -assegno in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie del 02 luglio 2019, dell'Osservatorio per la Giustizia
Civile – Distretto di Palermo, Sottogruppo Famiglia del Tribunale di Palermo, sottoscritto dal
Presidente del tribunale di Palermo unitamente al Presidente del COA Palermo e i Presidenti delle
Associazioni Forensi Rappresentative in materia di Famiglia;
ciascuno dei genitori provvederà alle spese di svago dei figli nei periodi di rispettiva permanenza.
5. Quanto all'assegno unico, atteso il regime di affidamento condiviso con le modalità sopra evidenziate, lo stesso sarà suddiviso come per legge ad entrambi i genitori nella medesima quota.
6. Disporre in favore del sig. le visite con i figli secondo le seguenti modalità: CP_1
2 ➢ facoltà per il padre di vederli tre pomeriggi a settimana;
➢ facoltà per il padre di trascorrere con i figli due week-end e possibilità per gli stessi di dormire presso il padre.
➢ facoltà per il padre di trascorrere con i propri figli le festività natalizie, nel rispetto del criterio della rotazione annuale e si potrebbe prevedere un periodo di permanenza continuativa con il padre durante le ferie estive per un periodo di 15 giorni, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo, di procedere alla prescritta annotazione dell'emittendo provvedimento”.
Ciò posto, stante la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 3/1/2025, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile celebrato a
Palermo il 20/9/2010 da , nata a [...] il 1°/10/1988, e da Parte_1 CP_1
, nato a [...], il [...], iscritto negli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune al n. 52, parte I, anno 2010, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 9 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7647/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Antonello Micalizzi, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Giuseppina Glorioso Maranto, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la separazione personale alle condizioni tra di esse concordate, come da accordo depositato il 3/1/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/6/2024 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con , a Palermo il 20/9/2010, e che da tale unione sono nati CP_1
i figli (a Palermo, il 3/7/2009) e (a Palermo il 17/9/2006), ha dedotto che Per_1 Per_2
1 l'unione coniugale si è irrimediabilmente compromessa ed ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge (con addebito a quest'ultimo della responsabilità), la regolamentazione del regime di affidamento dei figli e dei rapporti economici con il resistente come indicato in ricorso.
Con memoria depositata il 6/12/2024 si è costituito , contestando quando CP_1
esposto dalla ricorrente e chiedendo la pronuncia della separazione personale, la regolamentazione del regime di affidamento dei figli e dei rapporti con economici come indicato in memoria.
Con note congiunte depositate il 3/1/2025, le parti hanno rappresentato di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo personalmente sottoscritto e depositato telematicamente in pari data. Pertanto, hanno chiesto l'omologa delle condizioni di seguito riportate:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, sigg.ri e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separatamente;
2. Disporre l'affido condiviso del figlio minore fissando la residenza prevalente di entrambi Per_1
i figli presso l'abitazione della madre, ovvero nella casa coniugale condotta in locazione in Palermo alla Via G. Amoroso n. 18, ponendo a carico del sig. il canone di locazione nella misura del CP_1
50%.
Quanto alle utenze dell'immobile locato e le eventuali spese condominiali, quest'ultime dovranno essere a totale carico della sig.ra la quale, se non vi ha già provveduto, dovrà procedere, a sue Pt_1 spese, alla voltura delle prefate.
3. Porre a carico del Sig un assegno per il contributo di mantenimento dei figli in CP_1 misura pari ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da versare ogni 5 del mese.
4. Disporre a carico del resistente il pagamento nella misura del 60 % delle spese extra -assegno in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie del 02 luglio 2019, dell'Osservatorio per la Giustizia
Civile – Distretto di Palermo, Sottogruppo Famiglia del Tribunale di Palermo, sottoscritto dal
Presidente del tribunale di Palermo unitamente al Presidente del COA Palermo e i Presidenti delle
Associazioni Forensi Rappresentative in materia di Famiglia;
ciascuno dei genitori provvederà alle spese di svago dei figli nei periodi di rispettiva permanenza.
5. Quanto all'assegno unico, atteso il regime di affidamento condiviso con le modalità sopra evidenziate, lo stesso sarà suddiviso come per legge ad entrambi i genitori nella medesima quota.
6. Disporre in favore del sig. le visite con i figli secondo le seguenti modalità: CP_1
2 ➢ facoltà per il padre di vederli tre pomeriggi a settimana;
➢ facoltà per il padre di trascorrere con i figli due week-end e possibilità per gli stessi di dormire presso il padre.
➢ facoltà per il padre di trascorrere con i propri figli le festività natalizie, nel rispetto del criterio della rotazione annuale e si potrebbe prevedere un periodo di permanenza continuativa con il padre durante le ferie estive per un periodo di 15 giorni, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo, di procedere alla prescritta annotazione dell'emittendo provvedimento”.
Ciò posto, stante la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 3/1/2025, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile celebrato a
Palermo il 20/9/2010 da , nata a [...] il 1°/10/1988, e da Parte_1 CP_1
, nato a [...], il [...], iscritto negli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune al n. 52, parte I, anno 2010, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 9 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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