Sentenza 7 dicembre 1970
Massime • 1
Gli enti pubblici per i loro fini istituzionali sono incapaci di porre in essere Atti di donazione e di liberalita che non costituiscano mezzi per l'attuazione dei detti fini. E quando la pa dispone a favore di altri di un proprio diritto in vista del conseguimento di prestazioni che altri debba eseguire e che essa pa deliberi dover essere eseguite nell'interesse generale, il fine che la muove non e lo spirito di liberalita, ma la cura del detto interesse. ( il principio e stato applicato alla convenzione stipulata tra il comune di Torino e la SpA Torino espropriazioni, in base alla quale il primo cedeva alla seconda a titolo gratuito l'uso di una vasta area per la durata di anni trenta e la seconda si impegnava a costruirvi un complesso di edifici destinato ad ospitare mostre e congressi).*
Commentario • 1
- 1. Interpretazione ed integrazione contrattualeAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/1970, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1970 |
Testo completo
Gli enti pubblici per i loro fini istituzionali sono incapaci di porre in essere Atti di donazione e di liberalita che non costituiscano mezzi per l'attuazione dei detti fini. E quando la pa dispone a favore di altri di un proprio diritto in vista del conseguimento di prestazioni che altri debba eseguire e che essa pa deliberi dover essere eseguite nell'interesse generale, il fine che la muove non e lo spirito di liberalita, ma la cura del detto interesse. ( il principio e stato applicato alla convenzione stipulata tra il comune di Torino e la SpA Torino espropriazioni, in base alla quale il primo cedeva alla seconda a titolo gratuito l'uso di una vasta area per la durata di anni trenta e la seconda si impegnava a costruirvi un complesso di edifici destinato ad ospitare mostre e congressi).*