Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/1970, n. 2589
CASS
Sentenza 7 dicembre 1970

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Gli enti pubblici per i loro fini istituzionali sono incapaci di porre in essere Atti di donazione e di liberalita che non costituiscano mezzi per l'attuazione dei detti fini. E quando la pa dispone a favore di altri di un proprio diritto in vista del conseguimento di prestazioni che altri debba eseguire e che essa pa deliberi dover essere eseguite nell'interesse generale, il fine che la muove non e lo spirito di liberalita, ma la cura del detto interesse. ( il principio e stato applicato alla convenzione stipulata tra il comune di Torino e la SpA Torino espropriazioni, in base alla quale il primo cedeva alla seconda a titolo gratuito l'uso di una vasta area per la durata di anni trenta e la seconda si impegnava a costruirvi un complesso di edifici destinato ad ospitare mostre e congressi).*

Commentario1

  • 1Interpretazione ed integrazione contrattualeAccesso limitato
    Francesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2004
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/1970, n. 2589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2589
Data del deposito : 7 dicembre 1970

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