TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/11/2025, n. 3705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3705 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.1920/2025 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Loredana De Parte_1 C.F._1
Simone, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Salerno, in via Torricella n. 13, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento di sesso e rettificazione del nome indicato nei registri dello Stato Civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 22.5.2025 la ricorrente premesso: di sentire soggettivamente propria l'identità sessuale maschile sin dalla tenera età; che, a decorrere dal periodo adolescenziale ha intrapreso un percorso di supporto psicologico protrattosi per alcuni anni, tramite il quale sono emerse difficoltà riconducibili a una condizione di incongruenza di genere, rifiutando l'esternazione della propria femminilità; che, per nascondere le proprie caratteristiche morfologiche e somatiche, strettamente femminili, ha indossato abiti prettamente maschili;
che dal 2021 ha iniziato a presentarsi e a farsi identificare con il nome di che il nucleo familiare ha compreso il malessere della stessa Per_1 appoggiandone ogni scelta e supportandola nel percorso di transizione;
che la ricorrente dal novembre
2023 al marzo 2024 ha intrapreso un percorso psicologico clinico presso il Consultorio D.I.G.
Disforia di Genere - Dipartimento Salute Mentale dell'ASL Salerno, all'esito del quale le è stata diagnosticata la disforia di genere negli adolescenti e negli adulti (cfr. relazione Consultorio D.I.G.
Disforia di Genere Dipartimento Salute Mentale dell'ASL Salerno, in atti) manifestata attraverso :
“A. Una marcata incongruenza tra il genere sessuale esperito/espresso da un individuo il genere assegnato, della durata di almeno 6 mesi, che si manifesta attraverso almeno due dei seguenti criteri:
1- Una marcata incongruenza fra genere esperito/espresso e le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie (oppure, in giovani adolescenti, le caratteristiche secondarie attese).
2- Un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie a causa di una marcata incongruenza con il genere esperito/espresso di un individuo (oppure nei giovani adolescenti, un desiderio di impedire lo sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie attese).
3- Un forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie del genere opposto.
4- un forte desiderio di appartenere al genere opposto (o un genere alternativo diverso da quello assegnato).
5- un forte desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto (o un genere alternativo diverso dal genere assegnato).
6- Una forte convinzione di avere sentimenti e le relazioni tipici del genere opposto
(o di un genere diverso da quello assegnato). B. La condizione è associata a sofferenza clinicamente significativa o a compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti.” come evidenziato nella Relazione Psicologica in atti e che rileva segnali configurabili, in termini medici, come una DISFORIA DI GENERE NEGLI ADOLESCENTI E NEGLI ADULTI”; che ha iniziato, altresì, ad assumere ormoni sotto controllo clinico migliorando, in tal guisa, la propria qualità di vita ed il benessere psicologico (cfr. prescrizione endocrinologica); che, dunque, la ricorrente ha manifestato una chiara e concreta determinazione nel percorso di transizione, pertanto,
è intenzionata ad intraprendere ogni iniziativa necessaria per allineare il proprio corpo alla propria identità, anche sottoponendosi ad intervento chirurgico;
ha chiesto all'adito Tribunale di : “-
Accertare e dichiarare che a seguito di percorso psicologico - farmacologico e di Parte_1 adattamento, sia estetico che comportamentale, - documentato agli atti da centro specializzato - è persona di sesso maschile, dunque un uomo e, per effetto, disporre la rettificazione del sesso affinché risulti “maschile”. - Ordinare, pertanto, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno (SA) e di
CC (SA), rispettivamente ove è nata e risiede, di rettificare il certificato di nascita del ricorrente, attraverso la rettifica e quindi, ove scritto sesso “femminile” adeguare/correggere/sostituire con sesso “maschile”, nonché provvedere alle relative annotazioni;
-
Accertare e dichiarare, per le suddette ragioni, che parte attrice utilizza il nominativo “ Per_2 ” e per l'effetto, ritenuto opportuno, ragionevole e legittimo l'utilizzo di tale nome, autorizzare
[...] il cambio del nome da in “ ”. - Ordinare, pertanto, all'Ufficiale di Stato Civile Pt_1 Persona_2 del Comune di Salerno (SA) e di CC (SA), rispettivamente ove è nata e risiede, di rettificare l'atto di nascita del ricorrente, e quindi ove indicato il nome di Pt_1 adeguare/correggere/sostituire in “ ”, nonché provvedere alle relative annotazioni;
Persona_2
- Disporre, altresì, ai competenti Uffici del Comune di Salerno e di CC e/o della Provincia di Salerno, Motorizzazione Civile, Prefettura, Questura l'annotazione della rettifica del sesso maschile e del nominativo “ , onde consentire l'adeguamento/ Persona_2 correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento e/o delle licenze e/o delle abilitazioni
e/o quant'altro necessario, ivi compresi i documenti per l'espatrio ed il codice fiscale/tessera sanitaria. - Nulla disporre, in merito all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per
l'adeguamento dei caratteri sessuali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024;
- Con ogni altra confacente determinazione di Sua competenza idonea a perfezionare la rettificazione di attribuzione di sesso del ricorrente.”.
Orbene, considerata la documentazione prodotta e sentita la ricorrente all'udienza del 20.11.2025 - la quale, liberamente interrogata, ha confermato la volontà di voler appartenere al genere maschile, all'uopo dichiarando che fin dall'età di tredici/quattordici anni ha manifestato un marcato disagio rispetto ai propri tratti psicosomatici femminili, circostanza che l'ha indotta ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico progressivamente più strutturato, cui ha fatto sèguito quello endocrinologico, entrambi condotti con esiti favorevoli e ritenuti dalla medesima soddisfacenti -; preso atto dell'intervenuta comunicazione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 71 c.p.c., la domanda è fondata e va accolta.
L'irreversibile scelta del percorso di transizione emerge dalla documentazione medica in atti da cui risulta l'esistenza nella ricorrente di una disforia di genere negli adolescenti e negli adulti (cfr. relazione Consultorio D.I.G. Disforia di Genere Dipartimento Salute Mentale dell'ASL Salerno). Tale diagnosi, invero, non appare inficiata da disturbi psichiatrici (essendo stato accertato che la ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido) mentre, allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui si sente portatore. Il convincimento della ricorrente è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile anche nel corso dell'udienza del 20.11.2025, in cui ha confermato la propria scelta di voler appartenere al genere maschile. Va, pertanto, accolta la domanda di rettifica del nome al pari del sesso indicato nei registri dell'anagrafe.
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138). Tali considerazioni sono state ribadite anche dalla Corte Costituzionale che, intervenuta sul punto, ha precisato che la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 legge n. 164/1982 non deve più considerarsi come presupposto imprescindibile del trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici (C. Cost.
n. 180 del 2017 e C. Cost. n. 221 del 2015).
Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, la domanda va accolta e va disposta la rettifica del nome e del sesso presenti nei registri dello Stato Civile.
In considerazione della natura del giudizio dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
ordina la rettifica degli atti dello Stato Civile, nel senso che va attribuito, in luogo del sesso femminile e del nome ”, il sesso maschile ed il nome di “ ”. Pt_1 Persona_2
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.1920/2025 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Loredana De Parte_1 C.F._1
Simone, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Salerno, in via Torricella n. 13, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento di sesso e rettificazione del nome indicato nei registri dello Stato Civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 22.5.2025 la ricorrente premesso: di sentire soggettivamente propria l'identità sessuale maschile sin dalla tenera età; che, a decorrere dal periodo adolescenziale ha intrapreso un percorso di supporto psicologico protrattosi per alcuni anni, tramite il quale sono emerse difficoltà riconducibili a una condizione di incongruenza di genere, rifiutando l'esternazione della propria femminilità; che, per nascondere le proprie caratteristiche morfologiche e somatiche, strettamente femminili, ha indossato abiti prettamente maschili;
che dal 2021 ha iniziato a presentarsi e a farsi identificare con il nome di che il nucleo familiare ha compreso il malessere della stessa Per_1 appoggiandone ogni scelta e supportandola nel percorso di transizione;
che la ricorrente dal novembre
2023 al marzo 2024 ha intrapreso un percorso psicologico clinico presso il Consultorio D.I.G.
Disforia di Genere - Dipartimento Salute Mentale dell'ASL Salerno, all'esito del quale le è stata diagnosticata la disforia di genere negli adolescenti e negli adulti (cfr. relazione Consultorio D.I.G.
Disforia di Genere Dipartimento Salute Mentale dell'ASL Salerno, in atti) manifestata attraverso :
“A. Una marcata incongruenza tra il genere sessuale esperito/espresso da un individuo il genere assegnato, della durata di almeno 6 mesi, che si manifesta attraverso almeno due dei seguenti criteri:
1- Una marcata incongruenza fra genere esperito/espresso e le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie (oppure, in giovani adolescenti, le caratteristiche secondarie attese).
2- Un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie a causa di una marcata incongruenza con il genere esperito/espresso di un individuo (oppure nei giovani adolescenti, un desiderio di impedire lo sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie attese).
3- Un forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie del genere opposto.
4- un forte desiderio di appartenere al genere opposto (o un genere alternativo diverso da quello assegnato).
5- un forte desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto (o un genere alternativo diverso dal genere assegnato).
6- Una forte convinzione di avere sentimenti e le relazioni tipici del genere opposto
(o di un genere diverso da quello assegnato). B. La condizione è associata a sofferenza clinicamente significativa o a compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti.” come evidenziato nella Relazione Psicologica in atti e che rileva segnali configurabili, in termini medici, come una DISFORIA DI GENERE NEGLI ADOLESCENTI E NEGLI ADULTI”; che ha iniziato, altresì, ad assumere ormoni sotto controllo clinico migliorando, in tal guisa, la propria qualità di vita ed il benessere psicologico (cfr. prescrizione endocrinologica); che, dunque, la ricorrente ha manifestato una chiara e concreta determinazione nel percorso di transizione, pertanto,
è intenzionata ad intraprendere ogni iniziativa necessaria per allineare il proprio corpo alla propria identità, anche sottoponendosi ad intervento chirurgico;
ha chiesto all'adito Tribunale di : “-
Accertare e dichiarare che a seguito di percorso psicologico - farmacologico e di Parte_1 adattamento, sia estetico che comportamentale, - documentato agli atti da centro specializzato - è persona di sesso maschile, dunque un uomo e, per effetto, disporre la rettificazione del sesso affinché risulti “maschile”. - Ordinare, pertanto, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno (SA) e di
CC (SA), rispettivamente ove è nata e risiede, di rettificare il certificato di nascita del ricorrente, attraverso la rettifica e quindi, ove scritto sesso “femminile” adeguare/correggere/sostituire con sesso “maschile”, nonché provvedere alle relative annotazioni;
-
Accertare e dichiarare, per le suddette ragioni, che parte attrice utilizza il nominativo “ Per_2 ” e per l'effetto, ritenuto opportuno, ragionevole e legittimo l'utilizzo di tale nome, autorizzare
[...] il cambio del nome da in “ ”. - Ordinare, pertanto, all'Ufficiale di Stato Civile Pt_1 Persona_2 del Comune di Salerno (SA) e di CC (SA), rispettivamente ove è nata e risiede, di rettificare l'atto di nascita del ricorrente, e quindi ove indicato il nome di Pt_1 adeguare/correggere/sostituire in “ ”, nonché provvedere alle relative annotazioni;
Persona_2
- Disporre, altresì, ai competenti Uffici del Comune di Salerno e di CC e/o della Provincia di Salerno, Motorizzazione Civile, Prefettura, Questura l'annotazione della rettifica del sesso maschile e del nominativo “ , onde consentire l'adeguamento/ Persona_2 correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento e/o delle licenze e/o delle abilitazioni
e/o quant'altro necessario, ivi compresi i documenti per l'espatrio ed il codice fiscale/tessera sanitaria. - Nulla disporre, in merito all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per
l'adeguamento dei caratteri sessuali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024;
- Con ogni altra confacente determinazione di Sua competenza idonea a perfezionare la rettificazione di attribuzione di sesso del ricorrente.”.
Orbene, considerata la documentazione prodotta e sentita la ricorrente all'udienza del 20.11.2025 - la quale, liberamente interrogata, ha confermato la volontà di voler appartenere al genere maschile, all'uopo dichiarando che fin dall'età di tredici/quattordici anni ha manifestato un marcato disagio rispetto ai propri tratti psicosomatici femminili, circostanza che l'ha indotta ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico progressivamente più strutturato, cui ha fatto sèguito quello endocrinologico, entrambi condotti con esiti favorevoli e ritenuti dalla medesima soddisfacenti -; preso atto dell'intervenuta comunicazione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 71 c.p.c., la domanda è fondata e va accolta.
L'irreversibile scelta del percorso di transizione emerge dalla documentazione medica in atti da cui risulta l'esistenza nella ricorrente di una disforia di genere negli adolescenti e negli adulti (cfr. relazione Consultorio D.I.G. Disforia di Genere Dipartimento Salute Mentale dell'ASL Salerno). Tale diagnosi, invero, non appare inficiata da disturbi psichiatrici (essendo stato accertato che la ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido) mentre, allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui si sente portatore. Il convincimento della ricorrente è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile anche nel corso dell'udienza del 20.11.2025, in cui ha confermato la propria scelta di voler appartenere al genere maschile. Va, pertanto, accolta la domanda di rettifica del nome al pari del sesso indicato nei registri dell'anagrafe.
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138). Tali considerazioni sono state ribadite anche dalla Corte Costituzionale che, intervenuta sul punto, ha precisato che la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 legge n. 164/1982 non deve più considerarsi come presupposto imprescindibile del trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici (C. Cost.
n. 180 del 2017 e C. Cost. n. 221 del 2015).
Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, la domanda va accolta e va disposta la rettifica del nome e del sesso presenti nei registri dello Stato Civile.
In considerazione della natura del giudizio dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
ordina la rettifica degli atti dello Stato Civile, nel senso che va attribuito, in luogo del sesso femminile e del nome ”, il sesso maschile ed il nome di “ ”. Pt_1 Persona_2
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire