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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Alessandra Santulli, ha pronunciato a seguito della trattazione scritta mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
SENTENZA completa di dispositivo e motivi della decisione nella causa civile iscritta al n.
2570/2023 R.G.A.P. vertente
TRA
elett.te dom.to in Napoli alla Via Cimarosa n.20 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Alessandro Colonna dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in calce.
Opponente
E
, in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto in virtù di procura generale alle liti per notar di Roma del 21.07.2015, elettivamente domiciliato in Napoli, Per_1 CP_ presso la sede in via De Gasperi, 55
Opposti
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 9 febbraio 2023 il dott. , commercialista, ha adito il Pt_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro chiedendo, previa sospensione cautelare, dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, dichiarare lo stesso nullo o CP_ annullabile per illegitimità delle pretese dell' non essendo dovuti i contributi richiesti dall'Ente , spese vinte da distrarsi. Ha esposto:
- di aver ricevuto in data 12 gennaio 2023 notifica dell'avviso di addebito n. 371 CP_ 2022 0015636160 000 dell'importo di Euro 89.202,43 per contributi aziende e somme aggiuntive relative al periodo 05/2016-06/2021;
- di svolgere dal 2006 attività libera professionale di dottore commercialista in
Napoli alla Via Martucci n.35;
- di aver sempre svolto l'attività professionale in favore sia di persone fisiche che di società da un numero minimo di 50 clienti ad un massimo di 250, che si è concretizzata nella consulenza e nella esecuzione di tutti gli adempimenti di carattere fiscale e tributario in favore della clientela, quali la tenuta della contabilità, la redazione dei bilanci, la redazione e l'invio delle dichiarazioni fiscali (Iva, Unico, modello 770 ecc. ecc.) nonché gestione delle paghe e relativi adempimenti contributivi e fiscali;
- di aver sempre svolto l'attività personalmente, senza avvalersi di collaboratori, sino al 22 febbraio 2021 allorchè ha deciso di assumere il primo dipendente;
- negli stessi locali di Via Martucci n.35, dal 2016, ha la sede legale e svolge la propria attività di “elaborazione elettronica di dati contabili” la _2
, società della quale esso istante è dipendente come responsabile
[...] amministrativo e consulente;
- in particolare, due delle tre stanze dell'appartamento di Via Martucci n.35, munito di unico ingresso, sono utilizzate in via esclusiva dalla per lo _2
1 svolgimento dell'attività della società ed una riservata allo stesso istante per lo svolgimento dell'attività professionale del proprio studio;
- la ha svolto attività descritta in dettaglio eseguita da personale _2 dipendente regolarmente inquadrato e, talvolta, da collaboratori occasionali;
-la per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, ha avuto, in media, n.7 _2 dipendenti, tra cui lo stesso istante;
- la per la esecuzione dell'attività sociale, si è avvalsa, talora, in _2 aggiunta dell'attività saltuaria ed occasionale di alcuni collaboratori per sopperire ad alcune esigenze del momento e/o per sbrigare alcune pratiche presso uffici pubblici;
CP_
- in data 1° febbraio 2021, i funzionari dell' nel corso di un accertamento nei confronti della presso i locali di Via Martucci n.35, avevano _2 interrogato esso istante oltre alle altre persone intente al lavoro al pc nelle stanze riservate alla ( , e;
_2 Parte_2 Persona_2 Persona_3 CP_
-di aver ricevuto il 26 febbraio 2021 comunicazione dell' che lo avvisava di una verifica ispettiva nei suoi confronti;
-di aver ricevuto il 9 marzo 2021, notifica del verbale unico di accertamento e n.2021001589/DDL, con cui gli veniva contestato di aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato irregolare con la sig.ra dal 3.9.2018 al 1°.2.2021; Parte_2
- nello stesso verbale non veniva contestata alcuna omissione rispetto alle altre persone interrogate, ossia la e la Persona_2 Persona_3
- di aver intrapreso un primo contenzioso avverso il verbale unico di accertamento in relazioen alla posizone della Sig. ; Pt_2
- di aver ricevuto in data 22 aprile 2022 la notifica di altro verbale di accertamento,
n.2021011152/DDL, redatto in data 21 aprile 2022 dai medesimi ispettori che faceva seguito a quello già oggetto di impugnativa ma era riferito anche ad altro verbale redatto nei confronti della e mai notificato ad esso istante, nonchè _2 alle operazioni svolte dalla Guardia di Finanza in data 23/03/2021;
- con tale verbale venivano contestati l'intercorrenza di altri rapporti di lavoro subordinato, irregolari, e precisamente: a) con la sig. dal Parte_3
2/06/2019 al 21/02/2021 e con la sig dal 2/05/2016 al 31/01/2021; b) Persona_2 con la sig. per il periodo lavorativo che va dal Parte_4
15/03/2020 al 30/06/2021 e per il periodo lavorativo che va dal Persona_3
15/07/2020 al 14/06/2021, queste ultime due ritenute solo formalmente dipendenti della _2
- con tale verbale venivano quantificati contributi evasi per euro 54.642,52, maggiorati di euro 30.620,38 per somme aggiuntive;
- di aver proposto, invano, ricorso al Comitato Regionale avverso tale secondo verbale unico di accertamento.
- in data 9 dicembre 2022, iscritto a ruolo il presunto credito, era stato emesso l'avviso di addebito qui impugnato, notificato in data 12 gennaio 2023 e fondato, in via esclusiva sul verbale di accertamento già oggetto di impugnativa amministrativa. Ha confutato come assurde le irregolarità ed omissioni contestate dagli ispettori CP_ dell' sia a livello di illecito amministrativo che di contribuzione, argomentando diffusamente e in dettaglio sulla reale natura dei singoli rapporti di lavoro delle persone summenzionate . Ha lamentato la contraddittorietà tra il verbale in questa sede impugnato e quelle del verbale n. 2021001589, già oggetto di impugnativa giudiziaria, avvertendo della ridotta valenza delle dichiarazioni rese agli ispettori da terzi nel corso di una ispezione.
2 CP_ Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, l' si è costituito tempestivamente eccependo l'infondatezza della domanda di accertamenro negativo del credito e rivendicando la correttezza del proprio operato concludendo per il rigetto dell'opposizione e, in via gradata per il rigetto della domanda con declaratoria di debenza delle somme pretese , spese vinte . All'udienza di discussione, la causa è stata istruita documentalmente e poi decisa mediante separata sentenza comunicata alle parti, dopo il deposito delle note scritte.
Qualificazione dell'azione In punto di qualificazione giuridica della domanda essa va declinata a seconda dell'interesse ad agire ad essa sotteso.
CP_ Nel caso in esame l'azione che mira ad accertare l'inesistenza del diritto dell' al versameto dei contributi previdenziali in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato consiste in un'azione di accertamnto negativo del credito quale opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento( trasponibile anche all'avviso di addebito).
L'emissione dell'avviso di addebito n. 371 2022 0015636160 000 dell'importo di € CP_ 89.202,43 per contributi aziende e somme aggiuntive relative al periodo
05/2016-06/2021 notificata il 12.1.2023 é stata preceduta: CP_
- in data 1° febbraio 2021, da una verifica ispettiva di funzionari dell' nei confronti della presso i locali di Via Martucci n.35; _2 CP_
- in data 26 febbraio 2021, da comunicazione dell' che avvisava il dott. , Pt_1 odierno opponente , di una verifica ispettiva nei suoi confronti;
- in 9 marzo 2021, dalla notifica del verbale unico di accertamento e n.2021001589/DDL con il quale veniva contestato al dott. di aver Pt_1 intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato irregolare con la sig.ra ; Parte_2
- in data 23.3.2021 vi era stato un accesso ispettivo della Guardia di Finanza trasfuso in verbale;
- in data 22 aprile 2022 il riceveva la notifica di altro verbale di Pt_1 accertamento, recante il n.2021011152/DDL, redatto in data 21 aprile 2022 dai medesimi ispettori che avevano proceduto alla redazione del precedente verbale impugnato in questa sede impugnato cui sono allegate.
Dalla lettura del verbale notificato il 22.4.2022 si evince che l'attività in parola non è altro che la prosecuzione di quella già avviata nel febbraio 2021 dagli CP_3 fondata anche sulle dichiarazioni di altre lavoratrici ( – ) Per_3 Persona_4 nonché delle operazioni svolte dalla Guardia di Finanza in data 23.3.2021 e dalle dichiarazioni anche da costoro raccolte ( sig. e ) Pt_3 Per_2
Merito
Nel merito, la pretesa contributiva dell' appare fondata.Essa ha ad oggetto CP_1 poste creditorie per contributi IVS e correlate sanzioni civili, in riferimento a quattro lavoratrici :
1) con la sig. dal 2/06/2019 al 21/02/2021; Parte_3
3 2) la sig. dal 2/05/2016 al 31/01/2021; Persona_2
3) la sig. dal 15/03/2020 al 30/06/2021; Parte_4
4) la sig. dal 15/07/2020 al 14/06/2021. Persona_3 In ordine alla ripartizione dell'onere probatorio , si rammenta con Cassazione n. 22862 del 10.11.2010 che: “…ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' CP_1 preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con CP_1 riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (conf. Cass. 6.9.2012, n. 14965).
CP_ Parte ricorrente tavvisa un 'anomalia dell'operato dell' in quanto gli Ispettori non avrebbero fatto rilievi di sorta dopo la prima visita ispettiva del 1^.2.2021, se non nei confronti di , in relazione ad avviso di accertamento per il quale è Parte_2 stato intrapreso un contenzioso.
Ravvisa ,dunque, una stranezza l'opponente, nel fatto che che solo a distanza di tempo venisse poi ampliato l'oggetto dell'ispezioni anche su posizioni di altre persone trovate nello studio di via Martucci, 35, sede sia della _2 che dello studio professionale del dott. . Pt_1
In realtà tale prospettazione non tiene in conto alcuno che in occasione di un CP_ controllo fiscale eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti della
[...] presso lo stesso studio in data 23.3.2021, furono rinvenute tre persone da cui CP_2 furono raccolte separatamente dichiarazioni poi verbalizzate e sottoscritte.
La sig. , presente quel giorno alle h.12.20 fu trovata a svolgere mansioni di Per_2 contabile e dichiarò :
- di prestare la propria attività alle dipendenze del dott. ; Pt_1
-di aver lavorato alle dipendenze della dal 1^.
2.2013 al 30.4.2016 . _2
Dopo il predetto licenziamento ho lavorato in nero fino al 31.1.2021 . Dal 22.2.2021 sono stata regolarmente assunta dal dott. svolgendo sempre mansioni di Pt_1 addetta paghe;
di effettuare il seguente orario giornaliero: fino agli inizi del 2019 ho lavorato per cineu ore giornalire su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì;
Di percepire la seguente retribuzione: euro 1000,00 fino agli inizi del 2019 per contante;
da febbraio 2019 euro 850,00mensili per contanti;
dal 1^.
2.2021 euro
950,00 per bonifico sempre corrisposte dal dott. ; di essere stata assunta dal Pt_1
22.2.2021….; di non essere stata assunta regolarmente prima del 22.2.2021 pur essendo occupata alle dipendenze del dott. ..; Pt_1 Parte_5 conosco solo il ditt. e le mie colleghe di lavoro Pt_1 Parte_4
e la . Persona_3
Quanto alla sig. ella dichiarò: Parte_3
-di prestare la propria attività alle dipendenze del dott. ; Pt_1
-di aver intrapreso la propria attività dal mese di luglio 2008 sino al 31.1.2013 in nero per conto del dott. ; dal 1^.
2.2013 al 30.9.2016 di essere stata assunta Pt_1 dalla;
dal 2 giugno 2019 al 21.2.2021 ho lavorato _2 in nero per conto del dott;
. Dal 22.2.2021 sono stata regolarmente Per_5
4 assunta dal dott. svolgendo sempre mansioni di addetta paghe;
di Pt_1 effettuare il seguente orario giornaliero:fino al settembre 2016 ho effettuato 8 ore giornaliere su cinque fiorni lavirativi dal lunedì al venerdì; dal giugno del 2019 ho lavorato per cinque ore giornaliere su 5 giorni lavirativi dal lunedì al venerdì; Di percepire la seguente retribuzione: euro 800,00 fino al 30.9.2016, euro 1000,00 dal 2 giugno 2019 fino al 21.2.2021 ; euro 1100,00 dal 22.2.2021 con pagamento a mezzo contanti e bonifico fino a gennaio 2021 con periodicità mensile corrisposte dal dott. in qualità di rappresentante legale della fino al Pt_1 _2 giugno 2016; dal 2 giugno 2019 corrispostedal dott. in contanti . Pt_1
.-di essere stata assunta il 22.2.2021 …. Di non esre stata assunta regolarmente dal
2.6.2019 al 21.2.2021 ;……
conosco solo il ditt. e mie colleghe di lavoro Parte_5 Pt_1 e “ Parte_4 Persona_6
Quanto alle lavoratrici e , esse hanno Persona_3 Parte_4 CP_ dichiarato agli Ispettori (v. dichiarazione del 21.10.2021) : “Attualmente lavoro presso lo studio in Napoli alla via Parte_6 Pt_1 martucci. Sono sempre stata dipendente del dott . Pt_1
Mi occupo delle paghe delle aziende gestite dal dott. , cioè mi occupo di Pt_1 CP_ elaborare cedolini e assunzioni;
comunicazioni ed Inail, comunicazioni
Uniemens per i dipendenti delle aziende clienti dello studio . Sono parti time Pt_1 il lunedì mercoledì e venerdi 4 ore , mentre il martedì e il giovedì orario intero.
Questi orari li svolgo dal febbraio 2021 mentre in precedenza facevo dal lunedì al venerdì 5 ore al giorno.Sono diplomata in informatica e frequento il primo anno di Scienze dell'Amministrazione e delle Organizzazioni presso l'U…Sapienza . Per quanto rifiuarda i colleghi di lavoro dichiaro che ci sono : nell'area paghe oltre a me le sig. , nell'area contabilità c'è , Persona_2 Persona_7 [...]
. Parte_4
CP_ La Carandente ha dichiarato il 19 ottobre 2021 agli Ispettori : Attualmente lavoro come dipendente del dott. …Sono laureata in Economia Pt_1
Aziendale e Management ed abilitata alla professione di dottore Commercialista . Ho anche partita IVA.Precedentemente lavoravo per la Beta e Partners e cioè dal marzo 2020 e mi occupavo di contabilità e finanza . Sono stata assunta direttamente dal dott. col quale ho svolto il colloquio di lavoro. Non ho mai conosciuto e Pt_1 non so se esiste un amministratore della . Ho lavorato sia in ufficio _2
a via Martucci sia in smart working. Colleghe di lavoro sono , , Per_3 Pt_2 [...]
, . Lavoro part-time al 50% . Dal 1^.
2.2021 sono passata al Persona_8 Per_2
75% come part time. Chiarisco che è una società a srl e come tale _2 deve avere un amministratore ma ribadisco non l'ho mai conosciuto.Anche le lettere di assunzione le ho ricevute dal dott. , il quale ci ha assegnato i lavori da Pt_1 svolgere, le pratiche da seguire nonché gli orari di lavoro da osservare.
La Beta e Partners esercita l'attività di “Servizi Forniti da . Parte_7 La tesi dell'opponente, volta a sovvertire l'esito dell'ispezione, risiede nel fatto che le lavoratrici non ebbero mai a lavorare per esso dottore commercialista, bensì per la circostanza confortata da un aspetto “fisico” e cioè che Parte_8 all'interno dello studio vi fosse una rigida separazione degli ambienti ,alcuni ove si
5 svolge attività dela altri adibiti all'attività dello studio professionale _2
ove furono trovate al lavoro le persone prima menzionate in una delle Pt_1 stanze utilizzate dalla Parte_9
In verità, tale ricostruzione svilisce alquanto le dichiarazioni rese dalle lavoratrici le quali pur quando hanno riferito di lavorare per la hanno mostrato di _2 identificarla pur sempre nella persona del dott. ossia la perosna che ha Pt_1 provveduto al colloquio di lavoro, alla sottoposizione del contratto per l'assunzione
,all'assegnazioen dei compiti, al pagamento delle spettanze, all'imposizione dell'orario di lavoro. La figura del dott. appare quella dell'effettivo datore di lavoro sebbene egli Pt_1 intenda che le svolgimento di tali compiti non era altro che la estrinsecazione delle mansioni di responsabile amministrativo, svolte quale dipendente della stessa
[...]
CP_2
Ora, la struttura societaria a responsabilità limitata unipersonale agevolmente rivela che l'imprenditore ha il pieno controllo dell'azienda, cioè quello che l' CP_4
, legale rappresentante non ha mai avuto.
[...]
Ed invero, nessuna delle lavoratrici lo ha mai incontrato né lo ha sentito al telefono né ne ha sentito parlare da chicchessia, avendo avuto sempre e solo nel dott. Pt_1 il referente per qualsivoglia aspetto del loro rapporto di lavoro. E' quantomai significativo poi, che, quando il dott. è intervenuto nelle Pt_1 operazioni condotte dalla Guardia di Finanza, alla precisa richiesta dei militari di avere la presenza del legale rappresentante sig. , presso lo studio di via CP_4
Martucci, egli abbia risposto di essere dipendente ma anche responsabile amministrativo e “gestore di fatto” della società, che ha sede legale e operativa presso lo studio in via Martucci, 36, aggiungendo che “Il sig. é irreperibile e CP_4 non contattabile presso utenze telefoniche. Pertanto , mi occupo in prima persona della gestione conomica e finanziaria della .” . _2 Balza evidente che l'assenza dell' , non solo per i diversi anni in cui le CP_4 lavoratrici sono state presso lo studio, ma persino in un momento di tale delicatezza quale la verifica della Guardia di Finanza, accanto alla risposta definitiva che fosse
“irreperibile” e non contattabile presso utenze telefoniche ( come a dire né quel giorno né altri in futuro) non possono che condurre alla ragionevole conclusione che il dott. fosse egli direttamente il datore di lavoro delle ricorrenti Pt_1 avvantaggiandosi dello schermo societario. Schermo che si è rivelato di assoluta inconsistenza se si considera che lo stesso dott.
nell'affermare l'irreperibilità e l'impossibilità di qualsiasi contatto con Pt_1 l' si è autodefinito “gestore di fatto” ma non ha mai spiegato, nemmeno nel CP_4 presente giudizio, cosa intendesse, né del perché della “irreperibilità” del fantasmagorico legale rappresentante.
Non pare , dunque, irragionevole reputare stante la costituzione ad hoc di una società il cui amministratore non è mai apparso né è reperibile o raggiungibile, persino in CP_ momenti alquanto significativi quale l'ispezione della Guardia di Finanza o dell' che il rapporto di lavoro sia riconducibile alla persona fisica che ne ha l'amministrazione, quale si è dichiarato il dott. . Pt_1
Singolare, nel suo accadimento temporale, è anche la circostaza che solo venti giorni dopo l'accesso, il 21.2.2022, il ricorrente fece per la prima volta richiesta all' CP_1
6 per l'accensione di una matricola aziendale, al fine di assumere un lavoratore dipendente.
Sul piano processuale l'opponente, promuovendo accertamento negativo del credito nega valenza probatoria alle dichiarazioni rese dai lavoratori e chiede ammetttersi prova testimoniale.
Non si è dato ingresso alla prova testimoniale stante la sua inammissibilità per l'assoluta genericità dovendo vertere o sulla circostanza, alquanto generica che le sig.re ed , “ nei periodi indicati dagli ispettori Parte_3 Persona_2
(2/06/2019 - 21/02/2021 per e 2/05/2016 - 31/01/2021 per non Pt_3 Per_2 hanno prestato lavoro con continuità e con i vincoli della subordinazione, ma soltanto in via occasionale ed, in ogni caso, hanno effettuato le loro prestazioni lavorative in favore della e non del .-------e che venivano, _2 Pt_1 quindi, chiamate dalla in maniera del tutto saltuaria per prestazioni _2 di lavoro occasionali che si limitavano ad alcune giornate di lavoro durante il mese, al termine delle quali venivano sempre di volta in volta compensate per la prestazione fornita.
In occasione di tali sporadiche prestazioni, soggette sempre alla disponibilità delle lavoratrici, la stesse svolgevano la propria attività in piena autonomia, non erano tenute ad alcun obbligo di presenza e/o di orario e non erano legate alla società da qualsivoglia vincolo di subordinazione gerarchica e disciplinare”.
Invero non si dice in che periodo ciò sia avvenuto, non si dice quale fosse la frequenza (alcune giornate durante il mese) non si dice quale fosse, nemmeno in via approssimativa, il compenso erogato di volta in volta, non vi è traccia di alcun genere dei pagamenti effettuati a tale titolo.
Eppure il dott. , unico presente allo studio e unico a dirigere le lavoratrici, Pt_1 unico a fare il colloquio di lavoro per l'assunzione, unico a stabilire ed erogare la paga, forse avrebbe potuto specificare, almeno in giudizio, quale fosse il compenso, quali le giornate, quali la frequenza, correggendo, se del caso, le dichirazioni delle lavoratrici se non altro perché nessun altro, se non lui, si è occupato di gestire il personale.
Per giunta, la precisione delle dichiarazioni delle lavoratrici nel riferire di una continuità lavorativa, intervallata anche da periodi a nero, così come la precisione sui rigidi orari osservati e sui compensi fissi mensilmente percepiti, non hanno trovato altrettanta specifica contestazione da parte del ricorrente. Sorprende, nella impostazione attorea, l'insistenza di affermare la genuinità della struttura societaria agganciandola ad elementi di natura meramente formale, come se bastasse la costituzione formale della stessa, l'appartenza delle suppellettili alla stessa,” delle stanze utilizzate dalla … beni mobili ed . _2 strumentali della società, quali computer, sistemi operativi, sedie, scrivanie ecc. “ ad inverare l'esistenza di una persona giuridica, al punto da rendere sostanzialmente inutile il soggetto titolare, in questo caso socio unico di una srl. Nei fatti, tale figura non si è mai materalizzata in alcun modo senza che ne sia stata offerta una ragione plausibile.
7 Da ultimo, ma non per minor importanza, non può svalutarsi il fatto che le dichiarazioni furono rese dalle lavoratrici nell'immediatezza della verifica e che a distanza di anni ripeterle nel processo, in direzione probabilmente sfavorevole al datore di lavoro o , peggio ancora , in contraddizione con quanto allora dichiarato , la esporrebbero a conseguenze giuridiche non esattamente tranquillizzanti. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, che ex art. 2700 cc fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché delle dichiarazioni delle altre parti e degli altri fatti che il verbalizzante attesti sia avvenuto in sua presenza, integrano la prova scritta per l'ingiunzione di pagamento dei contributi omessi, mentre nel successivo giudizio di opposizione possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradandosi, perciò, a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini. Ne consegue che tali atti sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato che da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (cfr. Cass 7178/83 Cass 2792/82).
La S. C. ha anche affermato i verbali ispettivi “ fanno piena prova – fino a querela di falso – dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass. 24.11.2017, n. 28060); «per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass.
28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017, n. 20768; Cass. 24461/18). A quest'ultimo riguardo, il Supremo Collegio ha precisato che: “in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto” (Cass. 20768/17, cit.). Conclusivamente l'opposizione va respinta . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la tariffa media, con esclusione della fase istruttoria e di quella di discussione che sono mancate.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente alla rifusione dele spese processuali che liquida in complessivi € 4253,00 oltre rimborso spese processuali iva e cpa come per legge;
Si comunichi Così deciso in Napoli il 7 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Alessandra Santulli, ha pronunciato a seguito della trattazione scritta mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
SENTENZA completa di dispositivo e motivi della decisione nella causa civile iscritta al n.
2570/2023 R.G.A.P. vertente
TRA
elett.te dom.to in Napoli alla Via Cimarosa n.20 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Alessandro Colonna dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in calce.
Opponente
E
, in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto in virtù di procura generale alle liti per notar di Roma del 21.07.2015, elettivamente domiciliato in Napoli, Per_1 CP_ presso la sede in via De Gasperi, 55
Opposti
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 9 febbraio 2023 il dott. , commercialista, ha adito il Pt_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro chiedendo, previa sospensione cautelare, dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, dichiarare lo stesso nullo o CP_ annullabile per illegitimità delle pretese dell' non essendo dovuti i contributi richiesti dall'Ente , spese vinte da distrarsi. Ha esposto:
- di aver ricevuto in data 12 gennaio 2023 notifica dell'avviso di addebito n. 371 CP_ 2022 0015636160 000 dell'importo di Euro 89.202,43 per contributi aziende e somme aggiuntive relative al periodo 05/2016-06/2021;
- di svolgere dal 2006 attività libera professionale di dottore commercialista in
Napoli alla Via Martucci n.35;
- di aver sempre svolto l'attività professionale in favore sia di persone fisiche che di società da un numero minimo di 50 clienti ad un massimo di 250, che si è concretizzata nella consulenza e nella esecuzione di tutti gli adempimenti di carattere fiscale e tributario in favore della clientela, quali la tenuta della contabilità, la redazione dei bilanci, la redazione e l'invio delle dichiarazioni fiscali (Iva, Unico, modello 770 ecc. ecc.) nonché gestione delle paghe e relativi adempimenti contributivi e fiscali;
- di aver sempre svolto l'attività personalmente, senza avvalersi di collaboratori, sino al 22 febbraio 2021 allorchè ha deciso di assumere il primo dipendente;
- negli stessi locali di Via Martucci n.35, dal 2016, ha la sede legale e svolge la propria attività di “elaborazione elettronica di dati contabili” la _2
, società della quale esso istante è dipendente come responsabile
[...] amministrativo e consulente;
- in particolare, due delle tre stanze dell'appartamento di Via Martucci n.35, munito di unico ingresso, sono utilizzate in via esclusiva dalla per lo _2
1 svolgimento dell'attività della società ed una riservata allo stesso istante per lo svolgimento dell'attività professionale del proprio studio;
- la ha svolto attività descritta in dettaglio eseguita da personale _2 dipendente regolarmente inquadrato e, talvolta, da collaboratori occasionali;
-la per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, ha avuto, in media, n.7 _2 dipendenti, tra cui lo stesso istante;
- la per la esecuzione dell'attività sociale, si è avvalsa, talora, in _2 aggiunta dell'attività saltuaria ed occasionale di alcuni collaboratori per sopperire ad alcune esigenze del momento e/o per sbrigare alcune pratiche presso uffici pubblici;
CP_
- in data 1° febbraio 2021, i funzionari dell' nel corso di un accertamento nei confronti della presso i locali di Via Martucci n.35, avevano _2 interrogato esso istante oltre alle altre persone intente al lavoro al pc nelle stanze riservate alla ( , e;
_2 Parte_2 Persona_2 Persona_3 CP_
-di aver ricevuto il 26 febbraio 2021 comunicazione dell' che lo avvisava di una verifica ispettiva nei suoi confronti;
-di aver ricevuto il 9 marzo 2021, notifica del verbale unico di accertamento e n.2021001589/DDL, con cui gli veniva contestato di aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato irregolare con la sig.ra dal 3.9.2018 al 1°.2.2021; Parte_2
- nello stesso verbale non veniva contestata alcuna omissione rispetto alle altre persone interrogate, ossia la e la Persona_2 Persona_3
- di aver intrapreso un primo contenzioso avverso il verbale unico di accertamento in relazioen alla posizone della Sig. ; Pt_2
- di aver ricevuto in data 22 aprile 2022 la notifica di altro verbale di accertamento,
n.2021011152/DDL, redatto in data 21 aprile 2022 dai medesimi ispettori che faceva seguito a quello già oggetto di impugnativa ma era riferito anche ad altro verbale redatto nei confronti della e mai notificato ad esso istante, nonchè _2 alle operazioni svolte dalla Guardia di Finanza in data 23/03/2021;
- con tale verbale venivano contestati l'intercorrenza di altri rapporti di lavoro subordinato, irregolari, e precisamente: a) con la sig. dal Parte_3
2/06/2019 al 21/02/2021 e con la sig dal 2/05/2016 al 31/01/2021; b) Persona_2 con la sig. per il periodo lavorativo che va dal Parte_4
15/03/2020 al 30/06/2021 e per il periodo lavorativo che va dal Persona_3
15/07/2020 al 14/06/2021, queste ultime due ritenute solo formalmente dipendenti della _2
- con tale verbale venivano quantificati contributi evasi per euro 54.642,52, maggiorati di euro 30.620,38 per somme aggiuntive;
- di aver proposto, invano, ricorso al Comitato Regionale avverso tale secondo verbale unico di accertamento.
- in data 9 dicembre 2022, iscritto a ruolo il presunto credito, era stato emesso l'avviso di addebito qui impugnato, notificato in data 12 gennaio 2023 e fondato, in via esclusiva sul verbale di accertamento già oggetto di impugnativa amministrativa. Ha confutato come assurde le irregolarità ed omissioni contestate dagli ispettori CP_ dell' sia a livello di illecito amministrativo che di contribuzione, argomentando diffusamente e in dettaglio sulla reale natura dei singoli rapporti di lavoro delle persone summenzionate . Ha lamentato la contraddittorietà tra il verbale in questa sede impugnato e quelle del verbale n. 2021001589, già oggetto di impugnativa giudiziaria, avvertendo della ridotta valenza delle dichiarazioni rese agli ispettori da terzi nel corso di una ispezione.
2 CP_ Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, l' si è costituito tempestivamente eccependo l'infondatezza della domanda di accertamenro negativo del credito e rivendicando la correttezza del proprio operato concludendo per il rigetto dell'opposizione e, in via gradata per il rigetto della domanda con declaratoria di debenza delle somme pretese , spese vinte . All'udienza di discussione, la causa è stata istruita documentalmente e poi decisa mediante separata sentenza comunicata alle parti, dopo il deposito delle note scritte.
Qualificazione dell'azione In punto di qualificazione giuridica della domanda essa va declinata a seconda dell'interesse ad agire ad essa sotteso.
CP_ Nel caso in esame l'azione che mira ad accertare l'inesistenza del diritto dell' al versameto dei contributi previdenziali in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato consiste in un'azione di accertamnto negativo del credito quale opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento( trasponibile anche all'avviso di addebito).
L'emissione dell'avviso di addebito n. 371 2022 0015636160 000 dell'importo di € CP_ 89.202,43 per contributi aziende e somme aggiuntive relative al periodo
05/2016-06/2021 notificata il 12.1.2023 é stata preceduta: CP_
- in data 1° febbraio 2021, da una verifica ispettiva di funzionari dell' nei confronti della presso i locali di Via Martucci n.35; _2 CP_
- in data 26 febbraio 2021, da comunicazione dell' che avvisava il dott. , Pt_1 odierno opponente , di una verifica ispettiva nei suoi confronti;
- in 9 marzo 2021, dalla notifica del verbale unico di accertamento e n.2021001589/DDL con il quale veniva contestato al dott. di aver Pt_1 intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato irregolare con la sig.ra ; Parte_2
- in data 23.3.2021 vi era stato un accesso ispettivo della Guardia di Finanza trasfuso in verbale;
- in data 22 aprile 2022 il riceveva la notifica di altro verbale di Pt_1 accertamento, recante il n.2021011152/DDL, redatto in data 21 aprile 2022 dai medesimi ispettori che avevano proceduto alla redazione del precedente verbale impugnato in questa sede impugnato cui sono allegate.
Dalla lettura del verbale notificato il 22.4.2022 si evince che l'attività in parola non è altro che la prosecuzione di quella già avviata nel febbraio 2021 dagli CP_3 fondata anche sulle dichiarazioni di altre lavoratrici ( – ) Per_3 Persona_4 nonché delle operazioni svolte dalla Guardia di Finanza in data 23.3.2021 e dalle dichiarazioni anche da costoro raccolte ( sig. e ) Pt_3 Per_2
Merito
Nel merito, la pretesa contributiva dell' appare fondata.Essa ha ad oggetto CP_1 poste creditorie per contributi IVS e correlate sanzioni civili, in riferimento a quattro lavoratrici :
1) con la sig. dal 2/06/2019 al 21/02/2021; Parte_3
3 2) la sig. dal 2/05/2016 al 31/01/2021; Persona_2
3) la sig. dal 15/03/2020 al 30/06/2021; Parte_4
4) la sig. dal 15/07/2020 al 14/06/2021. Persona_3 In ordine alla ripartizione dell'onere probatorio , si rammenta con Cassazione n. 22862 del 10.11.2010 che: “…ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' CP_1 preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con CP_1 riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (conf. Cass. 6.9.2012, n. 14965).
CP_ Parte ricorrente tavvisa un 'anomalia dell'operato dell' in quanto gli Ispettori non avrebbero fatto rilievi di sorta dopo la prima visita ispettiva del 1^.2.2021, se non nei confronti di , in relazione ad avviso di accertamento per il quale è Parte_2 stato intrapreso un contenzioso.
Ravvisa ,dunque, una stranezza l'opponente, nel fatto che che solo a distanza di tempo venisse poi ampliato l'oggetto dell'ispezioni anche su posizioni di altre persone trovate nello studio di via Martucci, 35, sede sia della _2 che dello studio professionale del dott. . Pt_1
In realtà tale prospettazione non tiene in conto alcuno che in occasione di un CP_ controllo fiscale eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti della
[...] presso lo stesso studio in data 23.3.2021, furono rinvenute tre persone da cui CP_2 furono raccolte separatamente dichiarazioni poi verbalizzate e sottoscritte.
La sig. , presente quel giorno alle h.12.20 fu trovata a svolgere mansioni di Per_2 contabile e dichiarò :
- di prestare la propria attività alle dipendenze del dott. ; Pt_1
-di aver lavorato alle dipendenze della dal 1^.
2.2013 al 30.4.2016 . _2
Dopo il predetto licenziamento ho lavorato in nero fino al 31.1.2021 . Dal 22.2.2021 sono stata regolarmente assunta dal dott. svolgendo sempre mansioni di Pt_1 addetta paghe;
di effettuare il seguente orario giornaliero: fino agli inizi del 2019 ho lavorato per cineu ore giornalire su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì;
Di percepire la seguente retribuzione: euro 1000,00 fino agli inizi del 2019 per contante;
da febbraio 2019 euro 850,00mensili per contanti;
dal 1^.
2.2021 euro
950,00 per bonifico sempre corrisposte dal dott. ; di essere stata assunta dal Pt_1
22.2.2021….; di non essere stata assunta regolarmente prima del 22.2.2021 pur essendo occupata alle dipendenze del dott. ..; Pt_1 Parte_5 conosco solo il ditt. e le mie colleghe di lavoro Pt_1 Parte_4
e la . Persona_3
Quanto alla sig. ella dichiarò: Parte_3
-di prestare la propria attività alle dipendenze del dott. ; Pt_1
-di aver intrapreso la propria attività dal mese di luglio 2008 sino al 31.1.2013 in nero per conto del dott. ; dal 1^.
2.2013 al 30.9.2016 di essere stata assunta Pt_1 dalla;
dal 2 giugno 2019 al 21.2.2021 ho lavorato _2 in nero per conto del dott;
. Dal 22.2.2021 sono stata regolarmente Per_5
4 assunta dal dott. svolgendo sempre mansioni di addetta paghe;
di Pt_1 effettuare il seguente orario giornaliero:fino al settembre 2016 ho effettuato 8 ore giornaliere su cinque fiorni lavirativi dal lunedì al venerdì; dal giugno del 2019 ho lavorato per cinque ore giornaliere su 5 giorni lavirativi dal lunedì al venerdì; Di percepire la seguente retribuzione: euro 800,00 fino al 30.9.2016, euro 1000,00 dal 2 giugno 2019 fino al 21.2.2021 ; euro 1100,00 dal 22.2.2021 con pagamento a mezzo contanti e bonifico fino a gennaio 2021 con periodicità mensile corrisposte dal dott. in qualità di rappresentante legale della fino al Pt_1 _2 giugno 2016; dal 2 giugno 2019 corrispostedal dott. in contanti . Pt_1
.-di essere stata assunta il 22.2.2021 …. Di non esre stata assunta regolarmente dal
2.6.2019 al 21.2.2021 ;……
conosco solo il ditt. e mie colleghe di lavoro Parte_5 Pt_1 e “ Parte_4 Persona_6
Quanto alle lavoratrici e , esse hanno Persona_3 Parte_4 CP_ dichiarato agli Ispettori (v. dichiarazione del 21.10.2021) : “Attualmente lavoro presso lo studio in Napoli alla via Parte_6 Pt_1 martucci. Sono sempre stata dipendente del dott . Pt_1
Mi occupo delle paghe delle aziende gestite dal dott. , cioè mi occupo di Pt_1 CP_ elaborare cedolini e assunzioni;
comunicazioni ed Inail, comunicazioni
Uniemens per i dipendenti delle aziende clienti dello studio . Sono parti time Pt_1 il lunedì mercoledì e venerdi 4 ore , mentre il martedì e il giovedì orario intero.
Questi orari li svolgo dal febbraio 2021 mentre in precedenza facevo dal lunedì al venerdì 5 ore al giorno.Sono diplomata in informatica e frequento il primo anno di Scienze dell'Amministrazione e delle Organizzazioni presso l'U…Sapienza . Per quanto rifiuarda i colleghi di lavoro dichiaro che ci sono : nell'area paghe oltre a me le sig. , nell'area contabilità c'è , Persona_2 Persona_7 [...]
. Parte_4
CP_ La Carandente ha dichiarato il 19 ottobre 2021 agli Ispettori : Attualmente lavoro come dipendente del dott. …Sono laureata in Economia Pt_1
Aziendale e Management ed abilitata alla professione di dottore Commercialista . Ho anche partita IVA.Precedentemente lavoravo per la Beta e Partners e cioè dal marzo 2020 e mi occupavo di contabilità e finanza . Sono stata assunta direttamente dal dott. col quale ho svolto il colloquio di lavoro. Non ho mai conosciuto e Pt_1 non so se esiste un amministratore della . Ho lavorato sia in ufficio _2
a via Martucci sia in smart working. Colleghe di lavoro sono , , Per_3 Pt_2 [...]
, . Lavoro part-time al 50% . Dal 1^.
2.2021 sono passata al Persona_8 Per_2
75% come part time. Chiarisco che è una società a srl e come tale _2 deve avere un amministratore ma ribadisco non l'ho mai conosciuto.Anche le lettere di assunzione le ho ricevute dal dott. , il quale ci ha assegnato i lavori da Pt_1 svolgere, le pratiche da seguire nonché gli orari di lavoro da osservare.
La Beta e Partners esercita l'attività di “Servizi Forniti da . Parte_7 La tesi dell'opponente, volta a sovvertire l'esito dell'ispezione, risiede nel fatto che le lavoratrici non ebbero mai a lavorare per esso dottore commercialista, bensì per la circostanza confortata da un aspetto “fisico” e cioè che Parte_8 all'interno dello studio vi fosse una rigida separazione degli ambienti ,alcuni ove si
5 svolge attività dela altri adibiti all'attività dello studio professionale _2
ove furono trovate al lavoro le persone prima menzionate in una delle Pt_1 stanze utilizzate dalla Parte_9
In verità, tale ricostruzione svilisce alquanto le dichiarazioni rese dalle lavoratrici le quali pur quando hanno riferito di lavorare per la hanno mostrato di _2 identificarla pur sempre nella persona del dott. ossia la perosna che ha Pt_1 provveduto al colloquio di lavoro, alla sottoposizione del contratto per l'assunzione
,all'assegnazioen dei compiti, al pagamento delle spettanze, all'imposizione dell'orario di lavoro. La figura del dott. appare quella dell'effettivo datore di lavoro sebbene egli Pt_1 intenda che le svolgimento di tali compiti non era altro che la estrinsecazione delle mansioni di responsabile amministrativo, svolte quale dipendente della stessa
[...]
CP_2
Ora, la struttura societaria a responsabilità limitata unipersonale agevolmente rivela che l'imprenditore ha il pieno controllo dell'azienda, cioè quello che l' CP_4
, legale rappresentante non ha mai avuto.
[...]
Ed invero, nessuna delle lavoratrici lo ha mai incontrato né lo ha sentito al telefono né ne ha sentito parlare da chicchessia, avendo avuto sempre e solo nel dott. Pt_1 il referente per qualsivoglia aspetto del loro rapporto di lavoro. E' quantomai significativo poi, che, quando il dott. è intervenuto nelle Pt_1 operazioni condotte dalla Guardia di Finanza, alla precisa richiesta dei militari di avere la presenza del legale rappresentante sig. , presso lo studio di via CP_4
Martucci, egli abbia risposto di essere dipendente ma anche responsabile amministrativo e “gestore di fatto” della società, che ha sede legale e operativa presso lo studio in via Martucci, 36, aggiungendo che “Il sig. é irreperibile e CP_4 non contattabile presso utenze telefoniche. Pertanto , mi occupo in prima persona della gestione conomica e finanziaria della .” . _2 Balza evidente che l'assenza dell' , non solo per i diversi anni in cui le CP_4 lavoratrici sono state presso lo studio, ma persino in un momento di tale delicatezza quale la verifica della Guardia di Finanza, accanto alla risposta definitiva che fosse
“irreperibile” e non contattabile presso utenze telefoniche ( come a dire né quel giorno né altri in futuro) non possono che condurre alla ragionevole conclusione che il dott. fosse egli direttamente il datore di lavoro delle ricorrenti Pt_1 avvantaggiandosi dello schermo societario. Schermo che si è rivelato di assoluta inconsistenza se si considera che lo stesso dott.
nell'affermare l'irreperibilità e l'impossibilità di qualsiasi contatto con Pt_1 l' si è autodefinito “gestore di fatto” ma non ha mai spiegato, nemmeno nel CP_4 presente giudizio, cosa intendesse, né del perché della “irreperibilità” del fantasmagorico legale rappresentante.
Non pare , dunque, irragionevole reputare stante la costituzione ad hoc di una società il cui amministratore non è mai apparso né è reperibile o raggiungibile, persino in CP_ momenti alquanto significativi quale l'ispezione della Guardia di Finanza o dell' che il rapporto di lavoro sia riconducibile alla persona fisica che ne ha l'amministrazione, quale si è dichiarato il dott. . Pt_1
Singolare, nel suo accadimento temporale, è anche la circostaza che solo venti giorni dopo l'accesso, il 21.2.2022, il ricorrente fece per la prima volta richiesta all' CP_1
6 per l'accensione di una matricola aziendale, al fine di assumere un lavoratore dipendente.
Sul piano processuale l'opponente, promuovendo accertamento negativo del credito nega valenza probatoria alle dichiarazioni rese dai lavoratori e chiede ammetttersi prova testimoniale.
Non si è dato ingresso alla prova testimoniale stante la sua inammissibilità per l'assoluta genericità dovendo vertere o sulla circostanza, alquanto generica che le sig.re ed , “ nei periodi indicati dagli ispettori Parte_3 Persona_2
(2/06/2019 - 21/02/2021 per e 2/05/2016 - 31/01/2021 per non Pt_3 Per_2 hanno prestato lavoro con continuità e con i vincoli della subordinazione, ma soltanto in via occasionale ed, in ogni caso, hanno effettuato le loro prestazioni lavorative in favore della e non del .-------e che venivano, _2 Pt_1 quindi, chiamate dalla in maniera del tutto saltuaria per prestazioni _2 di lavoro occasionali che si limitavano ad alcune giornate di lavoro durante il mese, al termine delle quali venivano sempre di volta in volta compensate per la prestazione fornita.
In occasione di tali sporadiche prestazioni, soggette sempre alla disponibilità delle lavoratrici, la stesse svolgevano la propria attività in piena autonomia, non erano tenute ad alcun obbligo di presenza e/o di orario e non erano legate alla società da qualsivoglia vincolo di subordinazione gerarchica e disciplinare”.
Invero non si dice in che periodo ciò sia avvenuto, non si dice quale fosse la frequenza (alcune giornate durante il mese) non si dice quale fosse, nemmeno in via approssimativa, il compenso erogato di volta in volta, non vi è traccia di alcun genere dei pagamenti effettuati a tale titolo.
Eppure il dott. , unico presente allo studio e unico a dirigere le lavoratrici, Pt_1 unico a fare il colloquio di lavoro per l'assunzione, unico a stabilire ed erogare la paga, forse avrebbe potuto specificare, almeno in giudizio, quale fosse il compenso, quali le giornate, quali la frequenza, correggendo, se del caso, le dichirazioni delle lavoratrici se non altro perché nessun altro, se non lui, si è occupato di gestire il personale.
Per giunta, la precisione delle dichiarazioni delle lavoratrici nel riferire di una continuità lavorativa, intervallata anche da periodi a nero, così come la precisione sui rigidi orari osservati e sui compensi fissi mensilmente percepiti, non hanno trovato altrettanta specifica contestazione da parte del ricorrente. Sorprende, nella impostazione attorea, l'insistenza di affermare la genuinità della struttura societaria agganciandola ad elementi di natura meramente formale, come se bastasse la costituzione formale della stessa, l'appartenza delle suppellettili alla stessa,” delle stanze utilizzate dalla … beni mobili ed . _2 strumentali della società, quali computer, sistemi operativi, sedie, scrivanie ecc. “ ad inverare l'esistenza di una persona giuridica, al punto da rendere sostanzialmente inutile il soggetto titolare, in questo caso socio unico di una srl. Nei fatti, tale figura non si è mai materalizzata in alcun modo senza che ne sia stata offerta una ragione plausibile.
7 Da ultimo, ma non per minor importanza, non può svalutarsi il fatto che le dichiarazioni furono rese dalle lavoratrici nell'immediatezza della verifica e che a distanza di anni ripeterle nel processo, in direzione probabilmente sfavorevole al datore di lavoro o , peggio ancora , in contraddizione con quanto allora dichiarato , la esporrebbero a conseguenze giuridiche non esattamente tranquillizzanti. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, che ex art. 2700 cc fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché delle dichiarazioni delle altre parti e degli altri fatti che il verbalizzante attesti sia avvenuto in sua presenza, integrano la prova scritta per l'ingiunzione di pagamento dei contributi omessi, mentre nel successivo giudizio di opposizione possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradandosi, perciò, a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini. Ne consegue che tali atti sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato che da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (cfr. Cass 7178/83 Cass 2792/82).
La S. C. ha anche affermato i verbali ispettivi “ fanno piena prova – fino a querela di falso – dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass. 24.11.2017, n. 28060); «per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass.
28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017, n. 20768; Cass. 24461/18). A quest'ultimo riguardo, il Supremo Collegio ha precisato che: “in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto” (Cass. 20768/17, cit.). Conclusivamente l'opposizione va respinta . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la tariffa media, con esclusione della fase istruttoria e di quella di discussione che sono mancate.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente alla rifusione dele spese processuali che liquida in complessivi € 4253,00 oltre rimborso spese processuali iva e cpa come per legge;
Si comunichi Così deciso in Napoli il 7 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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