TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/09/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 563/2025 promossa da
( ) rappresentata e difesa da se stessa Parte_1 C.F._1 ricorrente-adottante per l'adozione di
( ), nata il [...] a [...]_2 C.F._2 resistente-adottanda con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI: All'udienza del 16/09/2025 la ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11/03/2025, la ricorrente chiedeva pronunciarsi l'adozione di Pt_2 nata a [...] il [...]. A sostegno della domanda esponeva di essere divorziata
[...]
e di non avere figli. Aggiungeva che, a decorrere dall'anno 2011, si era istaurato con quest'ultima un legame di profonda affettività, parificabile ad un rapporto di filiazione. Deduceva, infine, che il padre dell'adottanda ( ) era deceduto il 24/12/2005, mentre la madre ( Persona_1 Pt_3
viveva in Toscana da diversi anni.
[...]
1 Regolarmente instaurato il contradditorio, all'udienza del 16/09/2025 venivano sentite sia l'adottante, che confermava la volontà di adottare, che l'adottanda, la quale dichiarava di voler essere adottata dalla ricorrente;
la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La Suprema Corte ha di recente rammentato i presupposti e i principi sottostanti l'istituto dell'adozione di maggiorenne, anche alla luce dei diversi interventi della Corte Costituzionale sul tema, affermando che: “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo,
l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte
Costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione; il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte del genitori o dei discendenti dell'adottante, Corte Cost. n. 345/1992).
L'adozione in esame è «essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 del codice civile)» (Corte Costituzionale sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto).
Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti (Corte Costituzionale n. 89/1993; Cass. 3766/2024).
L'art. 298, comma 2, c.c. stabilisce poi che, «finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il consenso»; e questa Corte (Cass. 1133/1988) ha affermato che, «nel procedimento di adozione di persona maggiorenne disciplinato dagli articoli 291 e seguenti (nuovo testo) del codice civile, la revoca del consenso dell'adottante o dell'adottato deve essere espressa prima della pronuncia del tribunale e non anche prima della pronuncia della Corte
d'appello in sede di reclamo, essendo questa ultima meramente eventuale e non potendosi consentire che un atto dispositivo della parte ponga nel nulla il provvedimento del tribunale».
Effettivamente, l'istituto dell'adozione di maggiorenne ha assunto nel tempo una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una storia personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili (cfr. Cass. 7667/2020, con la quale si è affermato che, in una Interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell'ar.8 della
CEDU, può essere operata una ragionevole riduzione del divario di età fissato dall'art. 291 c.c. tra
2 adottante ed adottato «al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris»; Cass. 3577/2024).
La Corte Costituzionale, da ultimo, si è nuovamente occupata dell'istituto con la recentissima sentenza n. 5/2024, del 18/1/2024 (di declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli,
l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando), nella quale si è ribadita la linea evolutiva della stessa giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità in relazione anche alla mutata configurazione sociologica dell'adozione del maggiorenne, secondo la quale l'istituto si è aperto a funzioni diverse da quella primaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem): «L'adozione di persone maggiori di età non persegue più,
e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status - formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo.
Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte
- in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare - per poi spingersi ad assecondare istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata».
La Corte Costituzionale ha evidenziato come «le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione» e «la valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.».
Infine, la Corte ha concluso affermando che “Il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art. 297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua”.
I principi si trovano già ribaditi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 2023.
3 Quindi, oltre alla funzione tradizionale ereditaria (per assicurare una discendenza), si accompagna oggi una funzione solidaristica dell'istituto, divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società (cfr. Cass. 3577/2024), ma restando comunque ferme le condizioni previste ai fini dell'autorizzazione all'adozione.
Deve dunque escludersi la possibilità di ricorrere all'istituto dell'adozione civile soltanto per ragioni che ne distorcano il fondamento” (vd. Cass., Sez. I, 19/11/2024, n. 22865).
Inoltre, con particolare riferimento alla derogabilità del divario di età previsto dall'art. 291, I comma, c.c., la Corte Costituzionale, come evidenziato anche nella citata pronuncia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non consente al giudice di ridurre l'intervallo di età di diciotto atti fra adottante e adottando nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, evidenziando che: “.4.– Le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come già ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identità personale. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.
La disposizione censurata, non consentendo al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa.
L'attuale conformazione dell'istituto rende, anche in questo caso, «palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità» (sentenza n. 135 del 2023, punto 7.2. del Considerato in diritto), in quanto destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale.
7.– L'esigenza della temperata derogabilità dei limiti di età nell'adozione ha già trovato ripetuta affermazione nella giurisprudenza di questa Corte (vedi supra, punto 5.4.1.). L'ordinario divario di età tra adottante e adottato mantiene intatta, del resto, la sua valenza. È la assoluta inderogabilità di esso che entra in frizione con i richiamati principi costituzionali. Il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art. 297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua.
4 Non è necessario che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l'indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato. Essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato” (vd. C. Cost. 23/11/2023, n. 5).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'adottante è divorziata, non ha figli e ha quarantanove anni (a breve cinquanta) mentre l'adottanda ne ha trentasei, non sussistendo quindi l'intervallo minimo dei diciotto anni tra le due, così come previsto dall'art. 291, I comma, c.c. Tuttavia, alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzione, è rimessa alla valutazione del giudice l'opportunità di derogare a tale regola in caso di differenza esigua e in presenza di motivi meritevoli.
Quanto al primo profilo, vi è un divario anagrafico tra le due di quattordici anni invece di diciotto con una differenza di quattro anni rispetto al limite previsto dalla legge, tale da poter essere considerata esigua dal Tribunale anche in ragione delle motivazioni di seguito elencate, così come di recente disposto in un'altra pronuncia di merito in riforma della sentenza di primo grado (cfr. C.
App. Bologna, 20/05/2024-14/06/2024, n. 14, ove l'adottante era nato nell'anno 1990 e l'adottando nell'anno 2004).
Quanto al secondo profilo, il Collegio reputa meritevoli le ragioni dell'adozione in quanto, dalle dichiarazioni rese dalle parti, è emerso che le parti si conoscono, frequentano e sentono quotidianamente da quattordici anni, ovvero da quando l'adottante aveva ventidue anni (e l'adottante trentacinque). Hanno in particolare raccontato di essersi conosciute in occasione dell'adozione di un gattino da parte dell'adottante. Le stesse, sin da quando si sono conosciute, hanno poi instaurato un rapporto familiare parificabile a quello di filiazione giacché l'adottante è sempre stata presente nella vita dell'adottanda, sostenendola affettivamente e materialmente, avendola peraltro aiutata ad acquistare la macchina e la casa. Ancora, l'adottante, divorziata e priva di discendenti, ha dichiarato di aver già nominato l'adottanda quale erede universale del suo patrimonio (cfr. verbale del 16/09/2025). Tali elementi risultano meritevoli ai fini dell'adozione richiesta, nonché a considerarla conveniente per l'adottanda.
Infine, quanto all'assenso dei genitori dell'adottanda, va sottolineata la circostanza, menzionata anche dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata, per cui, ai sensi dell'art. 297, II comma, c.c., il Tribunale, anche in caso di rifiuto all'adozione da parte dei genitori dell'adottanda, può in ogni caso pronunciare l'adozione, così come nel caso di incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimere l'assenso.
5 Nel caso de quo, il Collegio reputa che il silenzio e la mancata comparizione della madre dell'adottanda, regolarmente notiziata della pendenza del presente giudizio, non impediscano la pronuncia sull'adozione.
Sussistono, quindi, le condizioni per l'adozione e la convenienza per l'adottanda.
Attesa la natura del giudizio, dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia l'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di Parte_2
, nata a [...] il [...]; Parte_1
- manda alla cancelleria per la pubblicità di cui all'art. 314 c.c.;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 563/2025 promossa da
( ) rappresentata e difesa da se stessa Parte_1 C.F._1 ricorrente-adottante per l'adozione di
( ), nata il [...] a [...]_2 C.F._2 resistente-adottanda con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI: All'udienza del 16/09/2025 la ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11/03/2025, la ricorrente chiedeva pronunciarsi l'adozione di Pt_2 nata a [...] il [...]. A sostegno della domanda esponeva di essere divorziata
[...]
e di non avere figli. Aggiungeva che, a decorrere dall'anno 2011, si era istaurato con quest'ultima un legame di profonda affettività, parificabile ad un rapporto di filiazione. Deduceva, infine, che il padre dell'adottanda ( ) era deceduto il 24/12/2005, mentre la madre ( Persona_1 Pt_3
viveva in Toscana da diversi anni.
[...]
1 Regolarmente instaurato il contradditorio, all'udienza del 16/09/2025 venivano sentite sia l'adottante, che confermava la volontà di adottare, che l'adottanda, la quale dichiarava di voler essere adottata dalla ricorrente;
la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La Suprema Corte ha di recente rammentato i presupposti e i principi sottostanti l'istituto dell'adozione di maggiorenne, anche alla luce dei diversi interventi della Corte Costituzionale sul tema, affermando che: “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo,
l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte
Costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione; il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte del genitori o dei discendenti dell'adottante, Corte Cost. n. 345/1992).
L'adozione in esame è «essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 del codice civile)» (Corte Costituzionale sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto).
Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti (Corte Costituzionale n. 89/1993; Cass. 3766/2024).
L'art. 298, comma 2, c.c. stabilisce poi che, «finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il consenso»; e questa Corte (Cass. 1133/1988) ha affermato che, «nel procedimento di adozione di persona maggiorenne disciplinato dagli articoli 291 e seguenti (nuovo testo) del codice civile, la revoca del consenso dell'adottante o dell'adottato deve essere espressa prima della pronuncia del tribunale e non anche prima della pronuncia della Corte
d'appello in sede di reclamo, essendo questa ultima meramente eventuale e non potendosi consentire che un atto dispositivo della parte ponga nel nulla il provvedimento del tribunale».
Effettivamente, l'istituto dell'adozione di maggiorenne ha assunto nel tempo una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una storia personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili (cfr. Cass. 7667/2020, con la quale si è affermato che, in una Interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell'ar.8 della
CEDU, può essere operata una ragionevole riduzione del divario di età fissato dall'art. 291 c.c. tra
2 adottante ed adottato «al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris»; Cass. 3577/2024).
La Corte Costituzionale, da ultimo, si è nuovamente occupata dell'istituto con la recentissima sentenza n. 5/2024, del 18/1/2024 (di declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli,
l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando), nella quale si è ribadita la linea evolutiva della stessa giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità in relazione anche alla mutata configurazione sociologica dell'adozione del maggiorenne, secondo la quale l'istituto si è aperto a funzioni diverse da quella primaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem): «L'adozione di persone maggiori di età non persegue più,
e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status - formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo.
Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte
- in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare - per poi spingersi ad assecondare istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata».
La Corte Costituzionale ha evidenziato come «le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione» e «la valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.».
Infine, la Corte ha concluso affermando che “Il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art. 297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua”.
I principi si trovano già ribaditi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 2023.
3 Quindi, oltre alla funzione tradizionale ereditaria (per assicurare una discendenza), si accompagna oggi una funzione solidaristica dell'istituto, divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società (cfr. Cass. 3577/2024), ma restando comunque ferme le condizioni previste ai fini dell'autorizzazione all'adozione.
Deve dunque escludersi la possibilità di ricorrere all'istituto dell'adozione civile soltanto per ragioni che ne distorcano il fondamento” (vd. Cass., Sez. I, 19/11/2024, n. 22865).
Inoltre, con particolare riferimento alla derogabilità del divario di età previsto dall'art. 291, I comma, c.c., la Corte Costituzionale, come evidenziato anche nella citata pronuncia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non consente al giudice di ridurre l'intervallo di età di diciotto atti fra adottante e adottando nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, evidenziando che: “.4.– Le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come già ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identità personale. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.
La disposizione censurata, non consentendo al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa.
L'attuale conformazione dell'istituto rende, anche in questo caso, «palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità» (sentenza n. 135 del 2023, punto 7.2. del Considerato in diritto), in quanto destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale.
7.– L'esigenza della temperata derogabilità dei limiti di età nell'adozione ha già trovato ripetuta affermazione nella giurisprudenza di questa Corte (vedi supra, punto 5.4.1.). L'ordinario divario di età tra adottante e adottato mantiene intatta, del resto, la sua valenza. È la assoluta inderogabilità di esso che entra in frizione con i richiamati principi costituzionali. Il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art. 297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua.
4 Non è necessario che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l'indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato. Essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato” (vd. C. Cost. 23/11/2023, n. 5).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'adottante è divorziata, non ha figli e ha quarantanove anni (a breve cinquanta) mentre l'adottanda ne ha trentasei, non sussistendo quindi l'intervallo minimo dei diciotto anni tra le due, così come previsto dall'art. 291, I comma, c.c. Tuttavia, alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzione, è rimessa alla valutazione del giudice l'opportunità di derogare a tale regola in caso di differenza esigua e in presenza di motivi meritevoli.
Quanto al primo profilo, vi è un divario anagrafico tra le due di quattordici anni invece di diciotto con una differenza di quattro anni rispetto al limite previsto dalla legge, tale da poter essere considerata esigua dal Tribunale anche in ragione delle motivazioni di seguito elencate, così come di recente disposto in un'altra pronuncia di merito in riforma della sentenza di primo grado (cfr. C.
App. Bologna, 20/05/2024-14/06/2024, n. 14, ove l'adottante era nato nell'anno 1990 e l'adottando nell'anno 2004).
Quanto al secondo profilo, il Collegio reputa meritevoli le ragioni dell'adozione in quanto, dalle dichiarazioni rese dalle parti, è emerso che le parti si conoscono, frequentano e sentono quotidianamente da quattordici anni, ovvero da quando l'adottante aveva ventidue anni (e l'adottante trentacinque). Hanno in particolare raccontato di essersi conosciute in occasione dell'adozione di un gattino da parte dell'adottante. Le stesse, sin da quando si sono conosciute, hanno poi instaurato un rapporto familiare parificabile a quello di filiazione giacché l'adottante è sempre stata presente nella vita dell'adottanda, sostenendola affettivamente e materialmente, avendola peraltro aiutata ad acquistare la macchina e la casa. Ancora, l'adottante, divorziata e priva di discendenti, ha dichiarato di aver già nominato l'adottanda quale erede universale del suo patrimonio (cfr. verbale del 16/09/2025). Tali elementi risultano meritevoli ai fini dell'adozione richiesta, nonché a considerarla conveniente per l'adottanda.
Infine, quanto all'assenso dei genitori dell'adottanda, va sottolineata la circostanza, menzionata anche dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata, per cui, ai sensi dell'art. 297, II comma, c.c., il Tribunale, anche in caso di rifiuto all'adozione da parte dei genitori dell'adottanda, può in ogni caso pronunciare l'adozione, così come nel caso di incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimere l'assenso.
5 Nel caso de quo, il Collegio reputa che il silenzio e la mancata comparizione della madre dell'adottanda, regolarmente notiziata della pendenza del presente giudizio, non impediscano la pronuncia sull'adozione.
Sussistono, quindi, le condizioni per l'adozione e la convenienza per l'adottanda.
Attesa la natura del giudizio, dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia l'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di Parte_2
, nata a [...] il [...]; Parte_1
- manda alla cancelleria per la pubblicità di cui all'art. 314 c.c.;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
6