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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA EN Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
TE IA DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9412/2025 , introdotta da
(ROMA, 26/05/1969) e Parte_1 [...]
(ROMA, 07/03/1973), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2
SA GAROFALO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/04/2004 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) la casa coniugale, sita in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 348, di proprietà delle parti, resterà assegnata alla sig.ra che vi abiterà con i due figli;
Parte_2
4) il figlio minore sarà affidato, secondo i principi dettati dal regime Per_1 dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto anche delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente;
5) il figlio minore sarà collocato presso la casa coniugale, in Roma, Via Cristoforo Per_1 Colombo n. 348, ove abiterà anche la figlia , maggiorenne, ma non economicamente Per_2 autosufficiente. Il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo desideri, previo Per_1 accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni del figlio;
in ogni caso il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 fino alle ore 20.00, nonché a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20.00; Durante le vacanze estive: ciascun genitore potrà stare con il minore per una settimana, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
il padre, che solitamente lavora durante tutte le vacanze estive, porterà in settimana bianca il figlio durante l'anno scolastico, in periodo da concordare previamente con la madre;
durante le festività natalizie, festività pasquali ad anni alterni e durante le altre festività come da piano genitoriale redatto e sottoscritto dalle parti (doc. n. 6);
6) il sig. contribuirà al mantenimento dei figli erogando l'importo complessivo Parte_1 mensile di € 600,00, entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie in favore dei figli stessi. Relativamente alle spese universitarie per la figlia , il padre pagherà il 70% Per_2 delle stesse solo per l'annualità 2025-2026, mentre per le successive (annualità 2026-2027 e seguenti) le relative quote verranno pagate al 50% tra i coniugi;
7) il padre provvederà altresì a versare direttamente ai figli le paghette mensili;
8) gli assegni per il nucleo familiare (e/o il nuovo assegno unico familiare), verranno percepiti al 100% dalla signora Parte_2
9) il sig. pagherà nella misura del 100%: a) il mutuo pari ad € 1.200,00 mensili, Parte_1 relativo alla casa coniugale sita in Roma, Via Cristoforo Colombo 348; b) oltre che il finanziamento per la somma di € 242,00 mensili, acceso per l'acquisto dell'autovettura Jeep Compass di proprietà della signora Parte_2
10) i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di 3 prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 26/05/1969) e (ROMA, 07/03/1973), che Parte_2
hanno contratto matrimonio in Roma in data 18/04/2004, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00606, Parte 1,
Serie 01, Anno 2004, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 5/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA EN Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
TE IA DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9412/2025 , introdotta da
(ROMA, 26/05/1969) e Parte_1 [...]
(ROMA, 07/03/1973), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2
SA GAROFALO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/04/2004 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) la casa coniugale, sita in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 348, di proprietà delle parti, resterà assegnata alla sig.ra che vi abiterà con i due figli;
Parte_2
4) il figlio minore sarà affidato, secondo i principi dettati dal regime Per_1 dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto anche delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente;
5) il figlio minore sarà collocato presso la casa coniugale, in Roma, Via Cristoforo Per_1 Colombo n. 348, ove abiterà anche la figlia , maggiorenne, ma non economicamente Per_2 autosufficiente. Il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo desideri, previo Per_1 accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni del figlio;
in ogni caso il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 fino alle ore 20.00, nonché a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20.00; Durante le vacanze estive: ciascun genitore potrà stare con il minore per una settimana, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
il padre, che solitamente lavora durante tutte le vacanze estive, porterà in settimana bianca il figlio durante l'anno scolastico, in periodo da concordare previamente con la madre;
durante le festività natalizie, festività pasquali ad anni alterni e durante le altre festività come da piano genitoriale redatto e sottoscritto dalle parti (doc. n. 6);
6) il sig. contribuirà al mantenimento dei figli erogando l'importo complessivo Parte_1 mensile di € 600,00, entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie in favore dei figli stessi. Relativamente alle spese universitarie per la figlia , il padre pagherà il 70% Per_2 delle stesse solo per l'annualità 2025-2026, mentre per le successive (annualità 2026-2027 e seguenti) le relative quote verranno pagate al 50% tra i coniugi;
7) il padre provvederà altresì a versare direttamente ai figli le paghette mensili;
8) gli assegni per il nucleo familiare (e/o il nuovo assegno unico familiare), verranno percepiti al 100% dalla signora Parte_2
9) il sig. pagherà nella misura del 100%: a) il mutuo pari ad € 1.200,00 mensili, Parte_1 relativo alla casa coniugale sita in Roma, Via Cristoforo Colombo 348; b) oltre che il finanziamento per la somma di € 242,00 mensili, acceso per l'acquisto dell'autovettura Jeep Compass di proprietà della signora Parte_2
10) i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di 3 prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 26/05/1969) e (ROMA, 07/03/1973), che Parte_2
hanno contratto matrimonio in Roma in data 18/04/2004, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00606, Parte 1,
Serie 01, Anno 2004, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 5/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA EN