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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1099/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/12/1971 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Strambi Ferrini Maria Grazia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in GN NF (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
pagina 1 di 3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), relativa alla figlia , nata a [...] Per_1 il 13/06/2005.
Con decreto del Tribunale di Vercelli del 01/07/2020, emesso a seguito di ricorso congiunto, veniva stabilità la collocazione alternata della figlia con specifico calendario settimanale;
il padre doveva inoltre versare un contributo mensile a titolo di mantenimento della figlia pari a euro 150,00, rivalutabili secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Oggi la figlia, ormai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, trascorre per esigenze di studio la settimana a Pavia;
le parti sono addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto alla luce delle mutate esigenze di mantenimento della stessa.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni relative ai rapporti genitoriali di cui al decreto del
01/07/2020 di questo Tribunale, secondo le seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. le parti ricorrenti corrisponderanno alla propria figlia a titolo di contributo nel di lei Per_1 mantenimento ordinario, la somma mensile di € 300,00, per un totale complessivo di euro
600,00, a decorrere dalla mensilità di marzo 2025, entro il giorno 10 di ogni mese. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN nr.
[...] intestato in via esclusiva alla beneficiaria, CP_1
pagina 2 di 3 2. le parti ricorrenti si faranno altresì carico delle spese straordinarie nella misura del 50%, da stabilirsi in base al Protocollo d'Intesa n. 375/2018 che la figlia medesima rappresenterà loro di volta in volta al fine anche al fine di ottenere il consenso alla spesa, ove previsto. Il concorso dovrà avvenire, da parte di ciascun genitore, in via anticipata, nelle stesse modalità previste per il pagamento della contribuzione ordinaria;
3. ciascuna parte provvederà al mantenimento diretto della propria figlia nei periodi di frequentazione del proprio domicilio, senza chiedere contributi all'altro;
4. viene revocato l'assegno perequativo di euro 150,00 a carico del sig. ; Parte_1
5. si dà atto che spese legali saranno compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1099/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/12/1971 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Strambi Ferrini Maria Grazia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in GN NF (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), relativa alla figlia , nata a [...] Per_1 il 13/06/2005.
Con decreto del Tribunale di Vercelli del 01/07/2020, emesso a seguito di ricorso congiunto, veniva stabilità la collocazione alternata della figlia con specifico calendario settimanale;
il padre doveva inoltre versare un contributo mensile a titolo di mantenimento della figlia pari a euro 150,00, rivalutabili secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Oggi la figlia, ormai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, trascorre per esigenze di studio la settimana a Pavia;
le parti sono addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto alla luce delle mutate esigenze di mantenimento della stessa.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni relative ai rapporti genitoriali di cui al decreto del
01/07/2020 di questo Tribunale, secondo le seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. le parti ricorrenti corrisponderanno alla propria figlia a titolo di contributo nel di lei Per_1 mantenimento ordinario, la somma mensile di € 300,00, per un totale complessivo di euro
600,00, a decorrere dalla mensilità di marzo 2025, entro il giorno 10 di ogni mese. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN nr.
[...] intestato in via esclusiva alla beneficiaria, CP_1
pagina 2 di 3 2. le parti ricorrenti si faranno altresì carico delle spese straordinarie nella misura del 50%, da stabilirsi in base al Protocollo d'Intesa n. 375/2018 che la figlia medesima rappresenterà loro di volta in volta al fine anche al fine di ottenere il consenso alla spesa, ove previsto. Il concorso dovrà avvenire, da parte di ciascun genitore, in via anticipata, nelle stesse modalità previste per il pagamento della contribuzione ordinaria;
3. ciascuna parte provvederà al mantenimento diretto della propria figlia nei periodi di frequentazione del proprio domicilio, senza chiedere contributi all'altro;
4. viene revocato l'assegno perequativo di euro 150,00 a carico del sig. ; Parte_1
5. si dà atto che spese legali saranno compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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