Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitu', della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitu', firmata in Ginevra il 7 settembre 1956.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitu', della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitu', firmata in Ginevra il 7 settembre 1956.