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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 13.5.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 90 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Federico Tempesta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno,
alla via C. Guerdile n. 22/c;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Convenuta contumace
1 OGGETTO: Impugnativa di licenziamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.1.2025 esponeva: Parte_1
- che era stato assunto dalla con contratto a termine Controparte_1
avente durata dal 13.4.2024 al 30.10.2024;
- che aveva svolto mansioni di “chef unico”, osservando un orario di lavoro di
40 ore settimanali;
- che in data 30.8.2024 gli era stato intimato il “licenziamento per giustificato motivo oggettivo a far data dal 6.9.2024”;
- che con nota del 30.9.2024 aveva impugnato il recesso datoriale ed aveva altresì rivendicato il pagamento delle spettanze retributive medio tempore maturate;
- che il recesso ante tempus disposto dalla società datrice di lavoro era palesemente illegittimo, in quanto sfornito di una valida ragione giustificatrice;
- che alla cessazione del rapporto lavorativo era rimasto creditore della complessiva somma di € 4.961,71.
Tanto premesso, il adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno Pt_1
chiedendo che fossero emanate le seguenti statuizioni:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento ante tempus, per
giustificato motivo oggettivo, intimato al sig. ; Parte_1
2 2) per l'effetto della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, condannare
la società resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella
misura di € 3.793,10 pari a quanto avrebbe dovuto percepire il sig. Pt_1
se avesse regolarmente prestato la propria attività lavorativa sino al
[...]
termine del contratto, oltre ad € 1.289,00 per il danno conseguente alla minore
Naspi percepita ovvero alla diversa, maggiore o minore come determinata in
corso di causa;
3) accertare e dichiarare che, per le mansioni espletate il corretto
inquadramento del ricorrente è quello previsto per il livello 3° della CCNL
Turismo confcommercio – aziende alberghiere;
4) conseguentemente e per la quantità di prestazione svolta dal ricorrente, …
condannare la resistente al pagamento, in suo favore, della somma di €
4.961,71, ovvero della diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori come
per legge”.
Benchè ritualmente citata, la società convenuta non si costituiva in giudizio.
Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma del procuratore di parte ricorrente, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da Parte_1
3 con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271;
Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che il procuratore di parte ricorrente, in uno alle note di trattazione scritta, ha trasmesso il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto l'11.4.2025 e ha pertanto chiesto che venisse emanata una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
4 E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso, avendo queste ultime definito la controversia mediante il suddetto accordo.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso depositato Parte_1
l'8.1.2025.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'intervenuta conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 90 del ruolo generale lavoro dell'anno
2025, promosso da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso depositato l'8.1.2025; Parte_1
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 13.5.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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