Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1949, n. 38
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17 marzo 1949
Art. 1. Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1949 e con effetto dal 1 luglio 1948, e' aumentato a lire 30 milioni il limite di 5 milioni stabilito con l' art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31 , per l'emissione, a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ordini di accreditamento previsti dall' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .

Entrata in vigore il 17 marzo 1949