Art. 1. Articolo unico.
Fino al 31 dicembre 1949 e con effetto dal 1 luglio 1948, e' aumentato a lire 30 milioni il limite di 5 milioni stabilito con l' art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31 , per l'emissione, a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ordini di accreditamento previsti dall' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Fino al 31 dicembre 1949 e con effetto dal 1 luglio 1948, e' aumentato a lire 30 milioni il limite di 5 milioni stabilito con l' art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31 , per l'emissione, a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ordini di accreditamento previsti dall' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .