Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR. Raffaele Sdino Presidente
DR.SSA Valeria Rosetti giudice estensore
DR.SSA Immacolata Cozzolino giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1749 /2023 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. CANDELISE FEDERICA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] a [...] CP_1 C.F._2
Difensore avv BUONAVOLONTA' STEFANIA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/01/2023 , la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con in POMPEI CP_1
il 30/06/2012 (atto n.84 , P. II, Serie. A, anno 2012 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano il 23/08/2013 e i 31/03/2015. Persona_1 Persona_2
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
1
- l'assegnazione della casa familiare in Napolin via Dell'Odissea 20 ;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del resistente pari a
800,00 € (400,00€ per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie;
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva chiedendo: CP_1
• la separazione con addebito a carico di controparte;
• l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del proprio diritto di visita in forma sostanzialmente paritaria;
• l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare in comproprietà (30% del resistente ed il
70% della ricorrente);
• prevedere che il mutuo residuo relativo all'immobile sito in Napoli, alla via Odissea n. 20 verrà assunto al 50% da entrambi i coniugi;
• la previsione a suo carico, non già di un contributo al mantenimento dei figli minori in ragione della collocazione con pari tempi di condivisione, ma solo dell'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie;
o in subordine la previsione in ragione della collocazione con pari tempi di condivisione, del contributo al mantenimento dei figli nella misura di 150,00€ per ciascun figlio oltre il 50% alle spese straordinarie.
• Disporsi un percorso di psicoterapia individuale per la sig.ra Parte_1
• Disporre che le parti si diano reciproco assenso alla sottoscrizione dell'eventuale documento loro e dei figli minori valido per l'espatrio.
• Condannare la ricorrente al pagamento di una somma, in favore del resistente, considerato la violazione da parte della ricorrente del “ Dovere di leale collaborazione ” .
• Vittoria di spese.
I coniugi comparivano in data 4,5,23 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva:
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, alla quale assegna la casa familiare;
3) attribuisce al padre il diritto di tenere con sé i figli minori, fatto salvo diverso accordo fra i coniugi, il lunedì ed il giovedì (o altri due pomeriggi da concordare) di ogni settimana dall'uscita di scuola alle h. 21.00 con eventuale pernottamento il
2 giovedì presso il padre compatibilmente con le sue esigenze lavorative, nonché il 1° ed il 3° week end del mese ( nonché il 4° se il mese comprende cinque domeniche), dalle ore 15 del sabato alle ore 19 della domenica;
per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare ogni anno entro il 30 giugno;
durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 25 dicembre, oppure dal 29 dicembre al 2 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
Nei giorni di visita del padre i bambini saranno accompagnati presso l'abitazione materna e se il padre fosse impedito gli stessi potranno essere prelevati o accompagnati dai nonni e dagli zii paterni, ovvero da terzi di fiducia di entrambi. 4) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese a la somma di € 700,0 per il mantenimento dei figli, Parte_1
da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche
e sportive, con rinvio, quanto alla individuazione delle stesse e ai presupposti per il loro riconoscimento, al protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.
Rimessi gli atti al GI quest'ultimo :
• autorizzava il deposito di file audio del resistente atteso che lo stesso non risulta compatibile con i formati dei documenti informatici compatibili con il deposito telematico;
• concedeva i termini ex art 183 cpc;
• con ordinanza, che il Collegio condivide, prendeva atto della mancata richiesta di prova orale di parte ricorrente, rigettava la richiesta di prova orale di parte resistente e riservava, unitamente al merito, la questione in ordine alla utilizzabilità dei file audio depositati dalla parte resistente.
All'udienza cartolare del 10.10.24 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni.
Si concedevano i termini ex art 190 cpc .
Il Pm concludeva come in atti in data 14.10.24
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse,
3 con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle reciproche domande di addebito il Collegio osserva che l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia;
invero non è sufficiente la generica prova di condotte che al più possano integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte che si ritiene danneggiata ad un'autonoma azione in sede penale - volta all'accertamento della responsabilità in ordine alle specifiche ipotesi di reato configurabili – o civile - volta al risarcimento dei danni - ; infatti non sussiste alcuna pregiudizialità tra la declaratoria di addebito e tali giudizi indipendenti ed autonomi.
Pertanto la prova rilevante ai fini della decisione è solo quella diretta a dimostrare un comportamento che - lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza ovvero in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale - oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c, si riveli anche cosciente, volontario nonché causa determinante la crisi coniugale;
il tutto attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non solo di quello al quale la controparte addebita la condotta in violazione dell'art 143 cc .
Nel caso di specie la ricorrente chiede la declaratoria di addebito prospettando aggressioni verbali, psicologiche, fisiche da parte del marito, riferendo che negli ultimi anni hanno convissuto forzatamente sotto lo stesso tetto e che il , rifiutando di avere una comunicazione civile CP_1
nell'interesse dei minori, avrebbe offeso la sua dignità oltre che trascurare di contribuire alle spese familiari.
Allegava a supporto della propria prospettazione la denuncia sporta in data 14 12.022 all'esito di una accesa discussione con il marito nel corso della quale lui le avrebbe lanciato dei panni.
Dalla stessa si evince però che, per quanto riferito dalla medesima alla data della denuncia Parte_1
14 dicembre 2022, da più di due anni la storia non funzionava come prima ovvero erano iniziate discussioni dovute alla incompatibilità e la situazione era andata poi degenerando anche a causa di problemi lavorativi del marito (che subiva un procedimento disciplinare) e conseguente depressione.
Va da sè che la denuncia sporta in termini fumosi e in un momento in cui era già in atto una irreversibile crisi familiare e una forzata convivenza che ha ulteriormente esasperato le parti, non può supportare una declaratoria di addebito tanto più alla luce della mancanza di istanze istruttorie sul punto..
Per quanto poi attiene alla denuncia sporta nell'ottobre 2023 in ordine al reato di interferenze illecite nella vita privata si rileva che in essa la denunciava la condotta del marito il quale avrebbe Parte_1
abusivamente intercettato la ricorrente, circostanza dalla stessa appresa nel corso del giudizio..
4 Va da sé che anche questa condotta, incerta peraltro nel quando, sarebbe comunque stata consumata in epoca successiva a quella che la indicava come l'inizio della crisi coniugale (vedi Parte_1
denuncia del 14.10.22)
Quanto invece alla richiesta di addebito avanzata dal resistente in merito alla infedeltà della moglie si rileva che la stessa non può ritenersi provata sulla scorta della relazione investigativa relativa alla osservazione della il giorno 28/4/2022 il 1 maggio e il 9 maggio 20 22; trattasi invero di Parte_1
relazione assolutamente irrilevante in quanto relativa ad un momento in cui pacificamente, per quanto riferito dallo stesso convenuto, la coppia era già irrimediabilmente in crisi (Si rimanda sul punto alla scrittura privata, depositata dal resistente in data 19.12.23, in ordine alle condizioni che le parti stavano concordando per la separazione già ala data del 6.9.2020).
Per non tacere poi della natura non certo inequivoca dei rilievi fotografici allegati alla relazione il cui autore non risultava neanche indicato in lista testi, ferma restando, si ribadisce, la assoluta irrilevanza della stessa in relazione al dato temporale.
Quanto poi ai file audio contenenti intercettazioni di conversazioni asseritamente intercorse in data
23 maggio 2021 tra la e tal (che il resistente indica essere l'uomo con il Parte_1 Persona_3
quale la stessa intrecciava una relazione sentimentale in costanza di matrimonio), si evidenzia che trattandosi di intercettazioni illecite, ovvero di illecita interferenza nella sfera privata, tali file
(contenenti registrazione realizzate senza la presenza del Sabato ovvero non registrate da uno degli interlocutori) sono illeciti, inammissibili e inutilizzabili nel presente giudizio civile.
Il collegio ritiene che pertanto non vi è prova in ordine alla domanda di addebito e che va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso
, richiesto da entrambe le parti e dal PM, sia conforme all'interesse dei minori essendo peraltro pacifico gli stessi hanno un'assidua frequentazione con il padre.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
Per quanto riguarda, poi, il regime di visita ritiene il Collegio che, in conformità con i principi espressi dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata
5 del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, ben può e deve diversamente disporre .
Invero non certo il figlio deve ruotare intorno al mondo dei genitori al quale deve adattarsi ma anzi deve avere riferimenti stabili e sicuri e proprio per questo nell'interesse del minore il Tribunale può individuare un assetto che si discosti dal principio di tendenziale parità dei tempi di permanenza , al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena;
nel caso di specie si ritiene che il collocamento prevalente presso la madre assicura ai figli una continuità abitativa per mantenere il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare e contribuire quindi in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità psico-fisica della prole. Cass. Civ.,. 2941/2025(tanto anche alla luce di quanto riferito dalla ricorrente in ordine al non puntuale rispetto del calendario da parte del , circostanza non espressamente contestata dal resistente) CP_1
Tanto induce il collegio e ritenere conforme all'interesse dei minori la conferma del calendario statiti dal Presidente piuttosto che la invocata previsione di simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori.
Il Collegio osserva, inoltre, di condividere l'operato del Giudice istruttore che ha reputato di non procedere all'ascolto dei minori. La assenza di contrasti tra le parti in ordine alla forma di affido condiviso, l'ampio regime di frequentazione del padre e l'assenza di contrasti sul punto, inducono infatti il Tribunale a ritenere, nel caso di specie, manifestamente superfluo l'ascolto dei minori nella controversia che oppone i genitori solo sugli aspetti economico/patrimoniali e sulla domanda di addebito di cui sopra.
In ragione della domiciliazione privilegiata materna dei minori va confermata l'assegnazione della casa familiare ove si è pacificamente svolta la vita familiare. Invero il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 337 sexies civ. (introdotto dal D.lvo 154/13) sanciscono che l'assegnazione della casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti;
tale "ratio" protettiva tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti ovvero l'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(vedi Cass 3030/2006 6979/2007 4555 /2012 21334/13 18440/2013 24254/18 23473/20)
In ordine alle determinazioni economiche si rileva che grava un obbligo di mantenimento dei figli minori solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie , imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con
6 entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio.
Convivendo i minori prevalentemente con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico. Il Collegio però è tenuto a determinare, a carico del genitore non convivente, una contribuzione, non già inversamente proporzionale alle entrate di controparte, ma direttamente proporzionale alle entrate dell'obbligato e che non sia oggettivamente incompatibile con le stesse riducendole in misura tale da divenire con esse insostenibili anche le spese di routine che garantiscano una, se non discreta, quantomeno dignitosa vita sociale e personale, sempre però riconoscendo priorità – ovviamente - agli obblighi di sostegno connessi alle responsabilità genitoriali. che, si ritiene di confermare nella misura già stabilita dal Presidente e confermata dalla Corte di Appello , tenendo conto del reddito documentato, degli ampi periodi di permanenza dei minori presso il padre e della rata del mutuo pro quota a suo carico e degli altri impegno finanziari riferiti in sede di precisazione conclusioni in data 6.10.24.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Non possono trovare accoglimento in questa sede le ulteriori domande proposta dal convenuto in ordine al percorso psicologico per la ricorrente (istanza peraltro non adeguatamente motivata in ordine alla necessità di detti percorsi che comunque giammai possono essere oggetto di prescrizioni Par dell' al di fuori dei giudizi di responsabilità) né il ordine al mutuo (per il quale vigerà il regime civilistico ordinario) né in ordine al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (che esula dall'oggetto del presente giudizio di separazione ) né per quanto attiene infine alla domanda risarcitoria sfornita di prova.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente il rigetto dell'avversa domanda di addebito e la soccombenza del convenuto in ordine alle altre domande) ricorrono giusti motivi per compensare le spese per il 50% e liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza come indicato in dispositivo ponendo il 50% delle spese a carico del resistente
7 calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento- valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000) con l'aumento per il reclamo,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
• Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre a cui assegna la casa familiare;
• stabilisce che il padre può tenere con sé i figli ferma la possibilità di diversi accordi tra i coniugi, tenuto conto dell'età dei minori e dei loro impegni scolastici come in motivazione.
• determina in euro 700,00 (350,00 per ciascun figlio) a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figli minori disponendo che l'assegno venga versato entro Per_1 Per_2
il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POMPEI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. , P. II, S. A, anno 2012 )
• compensa le spese per 50% e condanna il resistente a corrispondere il 50% delle sese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 2284.00, oltre spese ed accessori come per legge
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 10.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
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