Sentenza 6 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00532/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Falcetta, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Andria, alla via Ruggero Settimo n. 12, per mandato allegato al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica;
Ufficio Scolastico Regionale per Puglia – U.S.R., in persona del Dirigente pro tempore ;
non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro n. -OMISSIS-del 16 dicembre 2022, notificata il 17 gennaio 2023, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 29 aprile 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. RD ET e preso atto che con atto depositato il 14 aprile 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato che nelle more è cessata la materia del contendere per l’avvenuto accredito delle somme dovute, insistendo nella domanda di condanna alle spese del giudizio e chiedendo il passaggio in decisione sulla base degli scritti senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
Con ricorso notificato e depositato il 5 maggio 2025, -OMISSIS- ha chiesto l’esecuzione del giudicato delle sentenze in epigrafe meglio indicate.
Con atto depositato il 14 aprile 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato che nelle more è cessata la materia del contendere per l’avvenuto accredito delle somme dovute, insistendo nella domanda di condanna alle spese del giudizio e chiedendo il passaggio in decisione sulla base degli scritti senza discussione.
Ciò stante non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in favore dei difensori dichiaratisi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 (euro cinquecento,00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD ET, Presidente, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD ET |
IL SEGRETARIO