Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa civile iscritta al N. 16265/2024 R.G..L. promosse
DA
erede di , Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CORDOVA SILVIA e dall'avv. SCOTTO DI
TELLA RAOUL ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elett. dom. presso l'Avvocatura dell'Istituto in VIA LAURANA,
59 PALERMO resistente
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' per indebiti pagamenti Parte_1 CP_1
il 01.04.2017 - categoria AS 04016634, contestati alla ricorrente con comunicazione del 23.05.2024 dell con cui veniva contestato su detta CP_1
pensione un indebito pari ad euro 3.915,56, per il periodo gennaio 2013 – dicembre 2014.
Per l'effetto, condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente CP_1
delle somme eventualmente trattenute in ragione del predetto contestato indebito, qui dichiarato insussistente in quanto irripetibile.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei sui procuratori antistatari avv. CORDOVA SILVIA
e avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/11/2024 parte ricorrente chiedeva dichiararsi che nulla era da lei dovuto all per indebiti pagamenti in relazione all'assegno CP_1
sociale del suo dante causa - deceduto il 01.04.2017 - categoria Persona_1
AS 04016634, contestati alla ricorrente con comunicazione del 23.05.2024 dell con cui veniva contestato su detta pensione un indebito pari ad euro CP_1
3.915,56, per il periodo gennaio 2013 – dicembre 2014, deducendo che l'indebito era prescritto e in ogni caso che esso comunque era da ascriversi unicamente all' e non poteva essere dal medesimo recuperato in proprio CP_1
danno.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto.
Nel merito, va rilevato che, in ogni caso, l'indebito in questione non sarebbe ripetibile in danno della ricorrente.
L' ha dedotto che l'erogazione della pensione di vecchiaia al e CP_1 Per_1
dell'assegno di invalidità alla aveva prodotto una rideterminazione Parte_1
dell'assegno sociale del dante causa della ricorrente, che veniva comunicato al medesimo con nota datata 19.12.2014, che per gli anni 2014 e 2014 aveva prodotto l'indebito contestato, calcolato al netto di quanto già recuperato dal dal 2015 al 2017. Per_1
Orbene, l'assegno sociale è una prestazione assistenziale e che la disciplina dell'indebito in tale materia è affatto diversa da quella dell'indebito ordinario di cui all'art. 2033 c.c..
Va premesso che, ai sensi dell'art. 52 legge 88/1989, “le pensioni .. possono essere rettificate in ogni momento dagli enti o fondi erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della stessa … nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Il pensionato assume che doveva trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale e che, pertanto, l'assistito poteva opporre all'ente erogatore dell'indennità, indebitamente percepita, il principio di irripetibilità delle somme incamerate precedentemente alla data di accertamento della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilità sulla erroneità del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento.
In detta ipotesi, deve ritenersi che vada esclusa l'applicabilità dell'art. 2033 c.c. individuando, invece, come criterio quello contenute nelle disposizioni della L.
n. 29/1977 e della L n 291/1988 con riguardo alle concessioni in generale dei trattamenti assistenziali, con la conseguente irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato.
La Suprema Corte ha evidenziato (cfr Cass 28771/2018) che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”.
La Corte ha precisato che, in generale, «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl.
850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L.
291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la
L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r.
698/1994).
La Suprema Corte, nella sentenza n. 29419/2018, in ipotesi del tutto analoga e sovrapponibile alla presente, ha affermato che “in tema di indebito assistenziale questa Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c.i avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni natura/iter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n.
431 del 1993)".
3. In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussisti un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. dall'art. 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto
1996, n.425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' avendo evidenziato come la legge CP_1 vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza impugnata - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita - che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.".
4. Ora, tenuto conto di tali complessive considerazioni, pure messe in evidenza dalla Corte genovese, il ricorso dell non risulta adeguatamente diretto a contrastare le varie rationes decidendi su cui si regge la sentenza impugnata;
e mentre invoca una generalizzata applicazione dell'art.2033 e.e. in relazione alle somme pagate dopo la visita di verifica, da contenersi invece - per i giudici d'appello ed in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata - in caso di sforamento dei termini dettati per l'adozione del provvedimento di revocai trascura del tutto di censurare l'altra argomentazione, che pure sorregge autonomamente la decisione impugnata, secondo cui la mancata adozione di provvedimenti per oltre dieci anni da parte dell dopo la visita di revisione, aveva fatto sì che l'assistita omettesse, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre 10 anni prima.
5.- Si era dunque venuta configurando, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell Affidamento riposto da CP_1
una persona comunque invalida al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle. Ne tale affidamento - ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell' - potrebbe essere escluso per il solo fatto che l'assistita conoscesse l'esito negativo CP_1
della precedente visita di verifica.”.
Ritiene il giudicante di dover condividere le ragioni espresse dalla Corte
Suprema (e prima di lei dalla Corte d'Appello di Genova) nella appena citata pronuncia, giacché il principio dell'affidamento è immanente nel sistema positivo, è posto alla base della sopra citata disciplina specifica dell'indebito assistenziale e, più in generale, dei principi fondamentali dell'Unione, come recentissimamente affermato dalla Corte E.D.U., sezione 1, Sentenza Casarin
c. Italia, 11 febbraio 2021, r.g. n. 4893/13.
La Corte Europea, in particolare, in tema di indebito pagamento da parte di una
P.A., ha ritenuto che in linea generale la buona fede del precettore ne determini l'irripetibilità. Il principio affermato dalla Corte è il seguente: “Non è ripetibile l'emolumento -avente carattere retributivo non occasionale corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo e senza riserve ad un lavoratore in buona fede, ingenerante il legittimo affidamento del lavoratore sulla spettanza delle somme, in quanto tale ripetizione (benché dovuta ai sensi delle diposizioni nazionali, essendo le somme indebitamente corrisposte) comporterebbe la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla
Convenzione.”. La Corte ha, infatti, ritenuto non proporzionato l'intervento pur legittimo della P.A. – in specie l' – nella sfera privata del cittadino (ritenuta CP_1
proprietà) nell'ipotesi in cui abbia ingenerato nel medesimo un incolpevole affidamento, rafforzato dal lungo tempo trascorso tra l'insorgere del diritto dell'Istituto alla restituzione e la richiesta fatta al privato.
La Suprema Corte di Cassazione, su un caso analogo si è così espressa:
“L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come l'assegno sociale (che ha sostituito nel 1996 la pensione sociale). All'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale, al contrario di quanto ritenuto dalla
Corte d'appello, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente
(Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e Per_2
dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” .
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito
è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993;
n. 431 del 1993)”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. I, – , Sentenza
n. – del 15/10/2019) che “ L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente,
è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 cc., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede “dell'accipiens”.
Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 (ost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).”
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Per_2
Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono entrambe il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens stesso: “…L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme CP_1
erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dal al quale CP_1
già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei bendarti, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dal in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” Casellario dell'Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e la CP_1
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in CP_1
godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria CP_1
situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati al CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che CP_1
quindi esso l'Istituto già conosce.
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 dl.
269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali CP_1
in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, CP_1
dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce ” Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che non forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.…
….Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere CP_1
di conoscere…” (Cass. Lav., Ordinanza N. 12608/20).
Detta condivisibile interpretazione della Suprema Corte è stata richiamata e fatta propria, del resto, anche dalla Consulta nella sentenza n. 8/2023 – che ha ritenuto conforme a Costituzione che, al contrario l'art. 2033 c.c. vada applicato all'indebito sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche -. La Corte
Costituzionale ha affermato che: “…Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo
1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», entro i limiti applicativi dettati dalla sentenza di questa Corte n. 39 del 1993; nonché art. 55, comma 5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni non dovute erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL – in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali). Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma
8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, recante
«Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno
1988», convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 264 del
2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n.
13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n.
28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978).
Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura
– unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38
Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993).”.
Applicando i suesposti condivisibili principi al caso di specie, quindi, in ogni caso, l'eventuale indebito determinatosi, relativo al periodo precedente alla comunicazione di riliquidazione, sarebbe irripetibile, in assenza di alcuna prova della mala fede del dante causa della ricorrente e, al contrario, essendo pacifico che l' era perfettamente a conoscenza delle pensioni che avevano a suo CP_1
dire prodotto la rideterminazione dell'assegno – da lui stesso erogate – sicché il pensionato aveva tutte le ragioni di fare affidamento nell'esattezza delle somme che gli venivano corrisposte dall'Istituto a titolo di assegno sociale negli anni 2013 e 2014, atteso che la comunicazione di rideterminazione dell'importo dell'assegno gli veniva recapitata solo il 23.01.2015.
Alla luce dei principi affermati condivisibilmente e autorevolmente dalle
Supreme Corti nazionali, il ricorso va – quindi - accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite – ivi liquidate e distratte -, che seguono la soccombenza dell'Istituto.
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 2/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025
La Giudice
Paola Marino