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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 12/12/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. IO AR, all'esito dell'udienza del 03.11.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 564 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 03.11.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
nato in [...] in data [...], Parte_1
nato in [...] in data [...], nato in Parte_2 Parte_3
Australia in data 04.01.1986 e nato in Australia in [...] Parte_4
07.02.1994, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Massimo
De IA e dall'Avv. Marco Mazzeschi;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
1 Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt.
19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al Controparte_1 riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, parte ricorrente allega (e prova) (i) la discendenza in linea retta di (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal Persona_1 certificato di nascita depositato in atti), nata in Italia, a [...], in data [...], emigrata in Australia e (ii) la mancata perdita di siffatto status giuridico acquistato.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, dovendosi pertanto in Controparte_1 questa sede dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
In via pregiudiziale di rito, va osservato che il diritto alla cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
2 A tal fine, l'istante è però tenuto a: i) provare di aver già presentato invano la domanda al
Consolato italiano del luogo di stabile residenza dell'interessato; ii) produrre in giudizio la prova della richiesta di inserimento nella fila di attesa;
iii) provare che, a causa dell'elevato numero di domande che compongono la lista d'attesa del , dovrà Parte_5 attendere diversi anni per veder riconosciuto il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana.
Pertanto, ove ricorrano le descritte fattispecie, l'interessato ben può adire direttamente il
G.O., ottenendo dall'Autorità Giudiziaria il riconoscimento del proprio diritto negato, attraverso il silenzio – rigetto, dalla P.A. Invero, si può derogare all'esclusività del percorso amministrativo poc'anzi tratteggiato solo allorquando la P.A., chiamata a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole. In tal modo si radica l'interesse ad impugnare il silenzio dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita. Ai fini dell'individuazione del termine ragionevole, l'art. 3 D.P.R. n.
362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere alla relativa domanda entro il termine di 730 giorni. Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.01.2014 n. 33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il medesimo termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda.
Nel caso di specie, non risulta che i ricorrenti abbiano presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza presso le autorità amministrative competenti.
Dall'esame della documentazione allegata, non vi è prova, né della presentazione della domanda in via amministrativa, né del tentativo di prenotare apposito appuntamento mediante piattaforma online del competente Consolato italiano di Sidney. Nondimeno risulta provata la causa che potrebbe esonerare i ricorrenti dall'adire previamente il
. Parte_5
Ad ogni modo, mette conto rilevare che il Consolato italiano di Sidney, sul proprio sito istituzionale, dichiara espressamente di concludere tali pratiche in termini inferiori al
3 predetto termine 730 giorni. Di conseguenza, anche il presupposto di ammissibilità della domanda consistente nel silenzio rigetto da parte dell'Amministrazione appare nella fattispecie insussistente.
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia dunque inammissibile.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 564/2024
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara inammissibile il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 3 novembre 2025
Il Giudice
IO AR
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. IO AR, all'esito dell'udienza del 03.11.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 564 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 03.11.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
nato in [...] in data [...], Parte_1
nato in [...] in data [...], nato in Parte_2 Parte_3
Australia in data 04.01.1986 e nato in Australia in [...] Parte_4
07.02.1994, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Massimo
De IA e dall'Avv. Marco Mazzeschi;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
1 Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt.
19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al Controparte_1 riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, parte ricorrente allega (e prova) (i) la discendenza in linea retta di (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal Persona_1 certificato di nascita depositato in atti), nata in Italia, a [...], in data [...], emigrata in Australia e (ii) la mancata perdita di siffatto status giuridico acquistato.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, dovendosi pertanto in Controparte_1 questa sede dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
In via pregiudiziale di rito, va osservato che il diritto alla cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
2 A tal fine, l'istante è però tenuto a: i) provare di aver già presentato invano la domanda al
Consolato italiano del luogo di stabile residenza dell'interessato; ii) produrre in giudizio la prova della richiesta di inserimento nella fila di attesa;
iii) provare che, a causa dell'elevato numero di domande che compongono la lista d'attesa del , dovrà Parte_5 attendere diversi anni per veder riconosciuto il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana.
Pertanto, ove ricorrano le descritte fattispecie, l'interessato ben può adire direttamente il
G.O., ottenendo dall'Autorità Giudiziaria il riconoscimento del proprio diritto negato, attraverso il silenzio – rigetto, dalla P.A. Invero, si può derogare all'esclusività del percorso amministrativo poc'anzi tratteggiato solo allorquando la P.A., chiamata a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole. In tal modo si radica l'interesse ad impugnare il silenzio dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita. Ai fini dell'individuazione del termine ragionevole, l'art. 3 D.P.R. n.
362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere alla relativa domanda entro il termine di 730 giorni. Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.01.2014 n. 33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il medesimo termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda.
Nel caso di specie, non risulta che i ricorrenti abbiano presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza presso le autorità amministrative competenti.
Dall'esame della documentazione allegata, non vi è prova, né della presentazione della domanda in via amministrativa, né del tentativo di prenotare apposito appuntamento mediante piattaforma online del competente Consolato italiano di Sidney. Nondimeno risulta provata la causa che potrebbe esonerare i ricorrenti dall'adire previamente il
. Parte_5
Ad ogni modo, mette conto rilevare che il Consolato italiano di Sidney, sul proprio sito istituzionale, dichiara espressamente di concludere tali pratiche in termini inferiori al
3 predetto termine 730 giorni. Di conseguenza, anche il presupposto di ammissibilità della domanda consistente nel silenzio rigetto da parte dell'Amministrazione appare nella fattispecie insussistente.
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia dunque inammissibile.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 564/2024
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara inammissibile il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 3 novembre 2025
Il Giudice
IO AR
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