Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4783/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 26/02/2025, alle ore 9.56, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
CP_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. RIBIGINI ROBERTA, per l'attore il quale conclude insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate ed il rigetto di quelle avversarie.
l'Avv. Molinari per il convenuto, per delega dell'Avv.ti Balsamo Leopoldo e Balsamo
Angelo Giulio, il quale conclude insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate ed il rigetto di quelle avversarie
Nessuno compare per CP_2
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
1
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 26.2.2025 che precede e della discussione orale della causa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4873/2020 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Ribigini del foro di Perugia (cf:
pec: ed elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Perugia, Via F.lli Pellas n. 10/C, giusta procura in atti;
Attrice
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leopoldo Balsamo (C.F. pec: C.F._2
e Angelo Giulio Balsamo (CF: Email_2
, pec: del foro di Napoli ed C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Afragola (NA) alla via Cesare
Battisti n. 11, giusta procura in atti;
Convenuta
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
2
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 17.2.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10 novembre 2020, la ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di accertare e dichiarare il “gravissimo inadempimento” della CP_1 nella vendita all'ingrosso di alcune partite di mascherine FFP2, con conseguente risoluzione del contratto di compravendita e integrale risarcimento, in solido con l'impresa produttrice dei dispositivi di protezione individuale di tutti i danni CP_2 patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, anche a titolo di danno alla immagine commerciale, quantificati in € 80.000,00.
1.1. A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha riferito quanto segue in punto di fatto:
- di avere acquistato da nel periodo ricompreso tra il 16 aprile 2020 e il CP_1
26 maggio 2020, “un rilevante quantitativo” di mascherine FFP2 senza valvola prodotte dalla con contratti conclusi mediante proposta via e-mail, invio della CP_2 merce e successiva emissione di fattura da parte del venditore e pagamento del corrispettivo dalla Parte_1
- di aver rivenduto all'ingrosso i dispositivi, tra gli altri alla Controparte_3
- che quest'ultima era stata destinataria di un verbale di accertamento, contestazione e sequestro da parte della Guardia di ZA, con il quale le mascherine vendute dall'attrice erano state tutte sequestrate per violazione dell'art. 14, comma 2, lett. c) del d.lgs. 474/1992, con la comminatoria di una sanzione amministrativa di €
20.000,00;
- che i militari “rilevavano violazioni e mancanze di gravità tale da rendere il prodotto non commercializzabile per carenza dei requisiti propri per essere immesso in commercio”;
- di aver, quindi, sospeso immediatamente in via cautelativa la commercializzazione dei DPI, ritirato quelli già venduti presso i clienti finali nonché rimborsato il prezzo corrisposto;
- di essersi rivolta, con missive del 15.6.2020 e 19.6.2020, sia al venditore CP_1 che al produttore per chiedere lo scioglimento del rapporto e/o il
[...] CP_2 risarcimento del danno, senza ricevere risposta;
- di aver restituito alla le mascherine giacenti presso i propri CP_1 magazzini, la quale a sua volta le ha restituito il prezzo;
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- di essere addivenuta, in data 16.7.2020, nel disinteresse dei soggetti realmente responsabili e con animo di ripetizione nei loro confronti, ad un componimento stragiudiziale della controversia con procedendo al Controparte_3 pagamento della somma di € 20.000,00 corrispondente all'importo della sanzione amministrativa irrogata all'acquirente;
- di non aver ricevuto riscontro dagli ulteriori solleciti stragiudiziali nei confronti degli odierni convenuti.
1.2. In diritto, dunque, prosegue l'attrice, la responsabilità della venditrice CP_1 dovrebbe essere inquadrata nella garanzia per vizi e difetti della cosa venduta, avendo la stessa attrice denunziato i vizi entro il termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta.
Il produttore invece, sarebbe soggetto alla responsabilità del produttore, CP_2 ovvero a titolo di responsabilità extracontrattuale “come disciplinata dagli artt. 2043, 2051 e ss.
c.c.” nonché in virtù dell'“atto di manleva” dell'8.5.2020, “valido ed efficace ai sensi dell'art. 1333
c.c.”.
La responsabilità dei convenuti emergerebbe, del resto, dalla mancata contestazione dei vizi e difetti della merce denunciati, come rilevati dalla Guardia di ZA e, quanto al venditore, per fatti concludenti avendo la accettato la restituzione della CP_1 merce difettosa e restituito il prezzo pagato dall'attrice.
1.2.1. Con riferimento, invece, al quantum della pretesa, lo stesso consiste in:
- danno patrimoniale emergente, comprensivo della somma corrisposta e le spese sostenute in relazione alla transazione con e dei costi Controparte_3 sostenuti per ritirare la merce invenduta giacente presso i clienti;
- danno patrimoniale da mancato guadagno pari al volume di affari perduto in seguito alla sospensione delle vendite delle mascherine a partire dal 10.6.2020;
- danno da lesione dell'immagine commerciale della persona giuridica, stimato equitativamente in € 80.000,00.
Da qui le conclusioni di cui all'atto di citazione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la chiedendo, per un verso, la reiezione della domanda attrice CP_1 perché infondata in fatto ed in diritto ed instando, per l'altro verso, per la declaratoria di esclusiva responsabilità del produttore per i danni a qualsiasi titolo subiti CP_2 dall'attrice, manlevandola da ogni eventuale responsabilità.
Ha dedotto la convenuta di essersi rivolta, subito dopo le lettere di contestazione di alla società che a sua volta le aveva venduto le mascherine, tale Gio Fra Parte_1
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BY S.r.l., invitandola a ritirare, presso la propria sede e presso le sedi dei propri clienti, la merce giacente con la restituzione di quanto pagato.
In seguito all'inerzia della venditrice, deduce la convenuta di aver, quindi, sporto denuncia querela nei suoi confronti, essendo anch'essa vittima di un danno non solo economico ma anche all'immagine.
Ha, ancora, dedotto la società che, in ogni caso, la stessa dovrebbe essere CP_1 manlevata e tenuta indenne in virtù dell'obbligo assunto dalla produttrice “a CP_2 sollevare e/o manlevare i propri fornitori (grande distribuzione) e/o i soggetti incaricati da questi ultimi
(piccola distribuzione) nelle loro attività di fornitura e/o distribuzione e/o vendita fino all'utente finale dei
PDI”.
Ha infine contestato l'avversa pretesa anche nel quantum, sostenendo che nessun danno era ascrivibile alla venditrice, anch'essa parte lesa, a fronte dell'espressa assunzione di responsabilità da parte del venditore.
3. Alla prima udienza, tenutasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. per il deposito di memorie di trattazione.
All'esito, è stata ammessa la prova orale richiesta dalle parti e alle successive udienze sono stati sentiti i testi di parte attrice , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
3.1. Terminata l'istruttoria, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per l'8.11.2023, con l'invito alle parti a svolgere l'incombente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e assegnando termine per il deposito di note conclusive sino a venti giorni prima dell'udienza.
3.2. A quell'udienza, lo scrivente ha ritenuto non potersi procedere alla decisione della causa, onerando (per le ragioni indicate nel provvedimento del giorno 8.11.2023, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte), parte convenuta di notificare la propria comparsa di costituzione e risposta all'altra convenuta avendo sostanzialmente CP_2 svolto una domanda riconvenzionale nei confronti di quest'ultima, rinviando al 5.6.2024 per l'ulteriore corso della lite.
Depositata la prova della notifica, è stata fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni, da svolgersi sempre ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281sexies c.p.c., per la data odierna.
4. La domanda di accertamento della risoluzione del contratto di compravendita
e di ristoro dei danni è meritevole di accoglimento, dovendosi, nondimeno, svolgere alcune notazioni in punto di diritto in ordine alle azioni esperibili dall'attrice.
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4.1. Con riserva di tornare su tale aspetto più diffusamente nei successivi punti della presente motivazione, è da precisare che la serie di acquisti oggetto di causa è certamente riconducibile alle ipotesi di vendite concatenate.
Pacifica l'esclusione della disciplina della tutela consumeristica, non essendo tale qualità predicabile in capo all'odierna attrice, resta il fatto che si è trattato del fenomeno di vendite a catena giacché è sostanzialmente incontroverso tra le parti che l Controparte_3 abbia acquistato i dispositivi di protezione dalla che li aveva Parte_1 acquistati a sua volta dalla società che, a sua volta, li aveva acquistati dalla CP_1
Gio.Fra BY.
Ed allora, è sufficiente ricordare in questa sede l'orientamento dominante della Suprema
Corte in materia di “vendite a catena” secondo cui all'acquirente del prodotto spettano due azione, ossia quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); e quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica.
Inoltre, nelle cosiddette vendite a catena l'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto egli potrà essere costretto a versare a sua volta al sub acquirente, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore" (Cass. 5 febbraio 2015 n.
2115; Cass. 11612/05; Cass. 26514/09).
4.2. Orbene, operata tale precisazione, venendo all'azione contrattuale esperita dall'attrice, la domanda di risoluzione è fondata, salvo la seguente notazione.
Ed invero, per quanto riguarda la merce presente nel magazzino di Parte_1 al 10.6.2020 non si rende infatti necessaria una sentenza costitutiva della risoluzione
[...] del contratto secondo quanto previsto dalle norme sulla garanzia della vendita (art. 1493
c.c.) e sulla risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.), dal momento che, sulla scorta di quanto emerge dalla prospettazione delle parti, le stesse hanno già sciolto il contratto per mutuo dissenso per facta concludentia ai sensi dell'art. 1372, co. I, c.c., di talché lo scioglimento del vincolo può costituire al più oggetto di una sentenza dichiarativa, che accerti il fatto storico del venir meno del rapporto.
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Infatti, quando la forma ad substantiam o ad probationem non sia richiesta dalla legge o dalle parti per il contratto verso cui è indirizzato lo scioglimento, l'accordo sullo scioglimento del vincolo contrattuale può risultare sia espressamente sia tacitamente per fatti univoci, purché l'intenzione comune di far venir meno il rapporto per facta concludentia risulti in modo inequivocabile e chiaro dal comportamento tenuto dalle parti, non essendo sufficiente la loro mera inerzia. La valutazione del significato e della portata del complesso degli elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Cassazione civile sez. lav., 11/03/2011, n.5887, Cassazione civile sez. lav., 01/02/2010, n.2279).
Orbene, nei propri scritti difensivi, parte attrice ha riferito che “la […] ha CP_1 accettato la restituzione dei DPI - Mascherine FFP2– MAS – PMI02 e/o FFP2 Pol Noc. senza valvola, ancora giacenti presso i magazzini della al 10.06.2020, (e di cui, in Parte_1 conseguenza degli accertamenti svolti dalla Guardia di ZA di Fermo, aveva dovuto sospendere le vendite); restituito il controvalore economico quanto versato alla per le Parte_1 partite restituite”.
La circostanza che vi fosse stata una reciproca restituzione e retrocessione della merce, da un lato, e del prezzo, dall'altra, costituisce un fatto mai contestato dalla convenuta costituita ed emerge anche dalle note di credito, documenti di trasporto e distinte di bonifico bancario depositate dall'attrice.
Pertanto, trattandosi di comportamenti di entrambe le parti chiaramente incompatibili con la volontà di mantenere in vita il rapporto, in tale parte, il contratto di compravendita relativo a tali mascherine è stato parzialmente sciolto dalle parti spontaneamente, sicché lo stesso è da ritenersi risolto per mutuo dissenso, facendo venir meno, in tale parte, la materia del contendere.
4.3. Con riferimento ai DPI restanti e non oggetto di nota di credito, invece, va pronunziata giudizialmente la risoluzione del contratto con sentenza costitutiva.
Infatti, il prezzo delle mascherine in giacenza presso il magazzino di Parte_1 restituito al venditore era pari a € 14.756,70, essendo ben più ingente la mole dei dispositivi complessivamente venduti.
Sul punto, va rilevato che, sebbene l'attrice concluda affinché il Tribunale voglia
“dichiarare risolto per inadempimento il contratto”, facendo quindi chiaro riferimento alla disciplina degli artt. 1453 e 1455 c.c., nel corpo dell'atto di citazione asserisce di aver
“denunciato tempestivamente, nel termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c.” i vizi e difetti, così adombrando di avere diritto alla risoluzione anche per mezzo dell'azione redibitoria di cui all'art. 1493 c.c.
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Trattasi, tuttavia, di discipline tra loro diverse, considerato che la prima presuppone un inadempimento talmente grave del venditore che la merce venduta debba considerarsi radicalmente priva delle qualità essenziali (c.d. aliud pro alio, cfr. art. 1453 e 1497 c.c.) mentre la seconda onera il venditore della garanzia per vizi e difetti della cosa per il solo fatto che essi si siano verificati e siano stati tempestivamente denunziati, dato che ai sensi dell'art. 1476 c.c. il venditore non assume l'obbligazione di consegnare una cosa esente da vizi
(rispetto alla quale potrebbe risultare inadempiente) ma di garantire che non ve ne siano, esponendosi in caso contrario, per il solo fatto che i vizi esistono e a prescindere da qualsivoglia inadempimento, ai rimedi edilizi della risoluzione del contratto e della riduzione del prezzo, fermo il diritto al risarcimento del danno.
4.4. L'attrice ha diritto a ottenere la risoluzione del contratto con riguardo ad entrambe le discipline.
Quanto all'azione di garanzia, l'art. 1490 e ss. c.c. attribuiscono al compratore il diritto di ottenere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo quando la cosa venduta sia affetta “da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
4.4.1. Orbene, costituisce circostanza non contestata, ma anzi affermata dalla stessa convenuta, che le mascherine vendute da a “presentavano CP_1 Parte_1 vizi e difetti che rendevano gli stessi dispositivi non commerciabili”.
La stessa del resto, ha chiesto alla società che gliele aveva a sua volta vendute di CP_1
“ritirare presso la propria sede e presso le sedi dei propri clienti, la merce giacente con la restituzione di quanto pagato” ed ha persino sporto denuncia querela nei suoi confronti, evidentemente ritenendo essa stessa gravemente viziata la merce.
Neppure è stata oggetto di eccezione l'intervenuta decadenza o prescrizione dell'azione di garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c.; essendosi la convenuta limitata a dedurre che la garanzia non fosse dovuta perché i vizi delle mascherine erano “facilmente riconoscibili” (cfr.
1491 c.c.) “per cui, una volta ricevuta la merce acquistata e pedissequa documentazione dalla CP_1
comprensiva della dichiarazione di manleva della non poteva che riconoscere il vizio
[...] CP_2 della stessa”.
Una simile eccezione, però, non può che essere disattesa, atteso che la parte convenuta non ha assolto l'onere della prova, sulla stessa gravante, che i vizi e difetti della cosa fossero facilmente riconoscibili.
4.4.2. In punto di diritto, merita di essere richiamata la pronuncia delle SS.UU.
11748/2019, la quale ha ritenuto non applicabile all'azione di garanzia per vizi e difetti della cosa venduta le regole sul riparto dell'onere probatorio individuate dalla SSUU n.
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13533/2001 (secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione contrattuale, sia che agisca per il risarcimento del danno deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento).
Ad avviso della S.C., infatti, il disposto dell'art. 1476 c.c., là dove qualifica la garanzia per vizi come oggetto di una obbligazione, va inteso non nel senso che il venditore assuma una obbligazione circa i modi di essere attuali della cosa, bensì nel senso che egli è legalmente assoggettato all'applicazione dei rimedi in cui si sostanzia la garanzia stessa;
di talché il venditore si pone in una situazione non tanto di “obbligazione”, quanto piuttosto di
“soggezione”, rimanendo esposto all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l'esperimento rispettivamente dell'actio quanti minoris o dell'actio redibitoria.
Se dunque la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di
“obbligazione” (dovere di prestazione) ma di “soggezione”, lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione.
La garanzia per vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita.
Il presupposto di tale responsabilità è l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi.
Ne deriva dunque che l'applicazione ai rimedi edilizi della regola generale sul riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., nonché del principio di vicinanza della prova, ritenuto espressione dell'art. 24 Cost., conduce a conclusioni opposte rispetto alla normale azione di inadempimento contrattuale.
L'esistenza del vizio, infatti, è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, e, allo stesso tempo, è il
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fatto la cui prova è più vicina al compratore (il quale, avendo presso di sé la cosa affetta da vizi e difetti, può dimostrare più agevolmente che essa è priva delle qualità essenziali rispetto al venditore, che se ne è definitivamente spogliato).
4.4.3. Ai fini che qui interessano, allora, si deve affermare che: se l'esistenza del vizio, nei rimedi edilizi, integra il fatto che costituisce il fondamento della pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c., allora la circostanza che i medesimi vizi fossero facilmente riconoscibili dal compratore al momento della consegna integra un fatto estintivo del diritto alla garanzia la cui prova non può che gravare sul convenuto nell'azione redibitoria.
Ciò chiarito, deve essere rilevato che non vi è agli atti alcuna prova che la Parte_1 fosse in possesso, fin dal momento della vendita delle varie partite di DPI, di
[...] documentazione contrattuale o, più in generale, elementi da cui sarebbe stato possibile evincere, senza ricorso ad analisi tecniche approfondite, i vizi e difetti della merce.
Dal verbale di accertamento della Guardia di ZA, chiuso il 10 giugno 2020, emerge solo che in data 29.5.2020 il compratore non era in grado di Controparte_3 mettere a disposizione dei militari tutta la documentazione richiesta, riservandosi di chiederla ai propri fornitori.
Dopo quella data, i documenti erano sicuramente nel possesso dell'attrice, affermando essa stessa di averli trasmessi “ad per essere consegnata alla Guardia di Controparte_3
ZA; – Sezione di Fermo”.
Non vi è tuttavia alcuna prova che la documentazione in questione fosse nella disponibilità di al momento degli acquisti di mascherine, operati tra Parte_1 il 16.4.2020 e il 26.5.2020.
Peraltro, alcuni dei documenti dai quali si sarebbero dovuti desumere i vizi e difetti della merce venduta recano una data successiva almeno a parte degli acquisti delle mascherine (cominciati in aprile), in particolare la relazione tecnica del produttore (datata
8.5.2020) e la dichiarazione di manleva (8.5.2020).
4.4.4. Infine, del resto, non pare possibile ipotizzare che sul compratore dei dispositivi di protezione individuale nel periodo più acuto della pandemia gravasse un tale onere di diligenza da dover domandare al fornitore di esibire “documentazione rilasciata dall'INAIL per la commercializzazione del prodotto” ex art. 15, d.l. 18/2020: se così fosse, a ben guardare, si arriverebbe a una interpretatio abrogans dell'art. 1476, n. 3) c.c., quando stabilisce che la garanzia per vizi rientra tra le obbligazioni del venditore.
Se fosse il compratore a dover farsi carico di una simile verifica sulla possibilità di immettere in commercio la merce, sarebbe completamente svuotato il contenuto della
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garanzia del venditore (la quale può essere esclusa solo mediante apposito accordo ex art. 1490, co II c.c.).
Nel caso di specie, anche la aveva a sua volta acquistato le mascherine da CP_1 un grossista, tale Gio.Fra BY S.r.l., ma lo ha fatto evidentemente senza premurarsi di richiedere a sua volta di conoscere l'autorizzazione alla produzione rilasciata da INAIL o, conoscendone la mancanza, ha comunque venduto la merce occultando dolosamente la circostanza all'acquirente.
Sarebbe del tutto paradossale, allora, che il venditore possa essere liberato della garanzia per il fatto che il compratore non ha tenuto una diligenza persino superiore a quella che esso stesso ha impiegato (pur essendo lui il garante, e non il garantito). Pare quindi ben più ragionevole che un vizio così riconoscibile da escludere la garanzia potrebbe essere, ad esempio, la mancanza sul prodotto della attestazione di conformità alla direttiva EN
149:2009 ma non anche un complesso accertamento tecnico sulla effettiva autorizzazione alla produzione del soggetto a monte della filiera, con il quale peraltro l'attrice non aveva alcun rapporto diretto.
Se ne conclude quindi che al momento della consegna dei dispositivi Parte_1 non era nelle condizioni di riconoscere vizi e difetti della merce derivanti da mancanze
[...] nel procedimento di validazione straordinaria dei DPI.
4.5. Del resto, non pare ultroneo osservare che, nella predetta prospettiva, la risoluzione del contratto può essere pronunciata anche per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. per consegna di merce priva dei requisiti e qualità essenziali.
4.5.1. La consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ., si verifica nei casi in cui il bene venduto non sia soltanto inidoneo all'uso, ma completamente diverso da quello pattuito, in quanto si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico - sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, n.10916,
Cass. 13295/2002).
La diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/02/2016, n.2313, Cassazione civile sez. II, 19/12/2013, n.28419).
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4.5.2. Nel caso di specie, l'accertamento compiuto dalla Guardia di ZA (il cui contenuto non è mai stato contestato dalla convenuta), ha rilevato che alla consegna dell'autocertificazione da parte della produttrice non è corrisposta alcuna CP_2 risposta di autorizzazione da parte di INAIL, imprescindibile per l'immissione in commercio delle mascherine.
Tale autocertificazione era peraltro priva della necessaria relazione tecnica, che risultava redatta nel maggio 2020 in epoca successiva all'avanzamento della richiesta ad INAIL. I militari hanno del resto riscontrato l'assenza del nome del produttore e del modello di DPI in sequestro dall'elenco aggiornato delle ditte e dei modelli di dispositivi oggetto di validazione straordinaria ai sensi dell'art. 15, D.L. 18/2020, pubblicato sul sito di INAIL.
Appare evidente, quindi, che le mascherine consegnate, in quanto inidonee ad essere immesse sul mercato, fossero del tutto diverse da quelle pattuite (destinate al commercio all'ingrosso) e ne integrassero una sottospecie priva di qualunque utilità per l'acquirente.
5. Dalla risoluzione del contratto consegue il diritto al risarcimento del danno, in relazione al quale la domanda dell'attrice è solo parzialmente fondata.
5.1. Richiamando quanto prima osservato, secondo la disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta, una volta che sia sorta l'obbligazione di garanzia, perché l'acquirente ha dimostrato i vizi ed è emerso che non era nella condizione di riconoscerli facilmente, il venditore è obbligato, ex art. 1494 cod. civ., al risarcimento di tutti i danni subiti dal compratore, non solo quindi di quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche di quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante, salvo che vinca la presunzione di colpa posta a suo carico.
Infatti, l'art. 1494 c.c., per agevolare il compratore, sposta interamente l'onere probatorio sull'alienante, al quale non basta per vincere la presunzione dimostrare di non aver conosciuto i vizi, occorrendo che dimostri di avere ignorato senza colpa i vizi del bene alienato (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. III, 16/02/2024, n.4300).
Anche ritenendo che la domanda di risarcimento si fondi sulle regole generali della risoluzione ex art. 1453 c.c., a maggior ragione, alla luce dell'orientamento delle SS. UU.
2001, spetterebbe comunque al venditore dimostrare il fatto estintivo della altrui pretesa, ovvero di aver venduto un bene non radicalmente privo delle proprie qualità essenziali o che la circostanza non fosse a lui imputabile;
in definitiva, che non versasse in colpa nell'ignorare i vizi del bene (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/06/2004, n.11488, sull'onere della prova della assenza di colpa in capo al debitore dell'obbligazione).
5.2. Nel caso di specie, non ha dedotto alcunché per dimostrare di aver CP_1 ignorato incolpevolmente l'inidoneità dei presidi alla commercializzazione.
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Al contrario, la convenuta ha venduto le mascherine a senza prima Parte_1 accertarsi della loro conformità alla normativa vigente, dato che le missive stragiudiziali che la convenuta riferisce di aver rivolto alla sua dante causa Gio Fra BY sono tutte di epoca successiva all'accertamento di cui al verbale della GdF del 10.6.2020 e nessuna di esse risulta essere stata inviata quando ancora la fornitura di mascherine con la Parte_1 era in essere.
[...]
5.3. Venendo alla determinazione del quantum del risarcimento, risulta provato il danno emergente sostenuto dalla per la composizione amichevole della Parte_1 controversia insorta con la sua avente causa, Controparte_4
. Non può infatti dubitarsi che la somma di € 20.000,00 corrisposta in via
[...] transattiva dall'attrice all'acquirente che ha subito l'accertamento integri una “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento di CP_5
Tale importo, infatti, corrisponde a quello della sanzione amministrativa irrogata dalla
Guardia di ZA a e quindi corrisponde al risarcimento del danno Controparte_3 che l'odierna attrice sarebbe stata condannata, con tutta probabilità, a corrispondere all'esito di un eventuale giudizio.
E allora, il contegno della convenuta risulta pienamente ispirato al principio di buona fede, valido anche nella fase della crisi del rapporto contrattuale, declinato qui come obbligo giuridico di attivarsi per ridurre o elidere le conseguenze dannose dell'illecito evitabili con l'ordinaria diligenza (che consequenzialmente l'art. 1227, co. II c.c. esclude dal danno risarcibile).
In tale ottica, anzi, la soluzione in via stragiudiziale della controversia con il subacquirente ha consentito di limitare l'importo del danno e delle spese che sarebbero state ripetute nei confronti della nella sua qualità di dante causa di CP_5 Parte_1
a sua volta tenuta ad osservare l'obbligo di garanzia.
[...]
5.3.2. Parimenti, è dovuto il rimborso delle spese legali sostenute dall'attrice per addivenire alla transazione, come risultanti dalla fattura elettronica 58/2020 del 29.7.2020, con causale “Competenze: Transazione Emporio Adriatico srl del 16 luglio 2020 - Verbale del
10.06.2020 Guardia di ZA, Compagnia di Fermo” per complessivi € 3.687,36.
5.3.3. Non è invece sufficientemente provato il danno subìto per il richiamo della merce distribuita ad altri clienti e per la restituzione del prezzo.
Infatti, i testi di parte attrice e si sono limitati a confermare Tes_1 Tes_2 Tes_3 quanto asserito dall'attrice nei propri scritti difensivi, senza che però sia stato fornito in giudizio un qualche fondamento documentale dei costi e delle spese sostenute.
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Del resto, anche laddove si ritenesse provato che “i dipendenti dell'attrice hanno dovuto sospendere le attività che stavano svolgendo e procedere a verificare tutti i clienti cui avevano fornito le mascherine acquistate da , contattarli uno ad uno per verificare se ne avevano ancora in giacenza, CP_1 farle ritirare dalla vendita e farsele restituire” e quindi dimostrato un danno nell'an, non potrebbe sopperirsi alla mancanza di prova nel quantum con una liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., la quale presuppone necessariamente una impossibilità o grande difficoltà nel dimostrare la misura del danno (cfr. Cass. n. 127/2016; Cass. n. 11968/2013; Cass. n.
27447/2011; Cass. n. 15585/2007; Cass. n. 9244/2007) che francamente non si riscontra nel caso di specie (potendosi, ad esempio, documentare le spese sostenute per trasportare la merce difettosa dai magazzini dei clienti che non le avevano ancora vendute al dettaglio).
5.3.4. Del tutto sfornito di prova è invece il danno da lucro cessante per non aver potuto vendere ulteriori mascherine in seguito alla sospensione della vendita dei dispositivi di protezione individuale a partire dal 10.6.2020, con conseguente perdita di un volume di vendite “analogo” a quello avuto fino a quella data (domanda invero non ribadita negli scritti conclusionali ma nemmeno espressamente rinunciata).
Non risultano del resto agli atti documenti dai quali ricostruire la portata in termini monetari delle vendite di mascherine effettuate a terzi nella primavera del 2020, sulle quali valutare l'eventuale contrazione degli affari.
5.3.5. Parimenti infondata, poiché sfornita di prova, è la domanda di risarcimento del danno da lesione dell'immagine commerciale dell'attrice, quantificato in via equitativa nella somma di € 80.000,00.
La possibilità per il giudice di liquidare il danno con il metodo dell'equità giudiziale correttiva od integrativa ex art. 1226 c.c. attiene infatti alla fase di determinazione del quantum del risarcimento del danno, in caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornirne la prova, non potendosi in alcun caso prescindere dall'accertamento in concreto dell'ontologica esistenza d'un danno risarcibile nell'an (cfr. Cass. n. 127/2016; Cass. n.
11968/2013; Cass. n. 27447/2011; Cass. n. 15585/2007; Cass. n. 9244/2007).
Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come danno-conseguenza, non sussiste, d'altra parte, in re ipsa, dovendo pur sempre essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, così come la sua liquidazione dev'essere compiuta dal giudice in ragione del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato in giudizio (Cass. n. 31537 del 2018; Cass. n. 7594 del 2018; Cass. n.
25420 del 2017; Cass. n. 8861 del 2021).
Neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo è, infatti, configurabile una risarcibilità quale mero danno-evento, e ciò in conformità alla
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ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SU n. 15350 del 2015), la quale esclude in ogni caso la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, anche nel caso in cui lo stesso derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti. E solo una volta raggiunta la prova sull'an del pregiudizio non patrimoniale, il giudice, ove il danno stesso non possa essere dimostrato nel suo preciso ammontare, può procedere ad una liquidazione dello stesso in via equitativa, dando, peraltro, conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell'iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (tra le altre, Cass n. 8827 del 2003), così da pervenire ad una determinazione del quantum congruente rispetto al caso oggetto di cognizione, ossia non arbitraria: ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale, invero, è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (Cass. n.
28429 del 2023).
La sussistenza del pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale di una società, dev'essere, pertanto, oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza (Cass. n. 34026 del 2022; Cass. n.
19551 del 2023; Cass. n. 11446 del 2017).
5.3.6. Nel caso di specie, anche a voler ritenere configurabile in astratto un danno- evento alla reputazione commerciale dell'attrice a seguito della commercializzazione di presidi sanitari sforniti della necessaria autorizzazione, è mancata del tutto l'allegazione di elementi, anche solo indiziari, da cui ricavare in via presuntiva l'esistenza di un effettivo danno conseguenza, anche da liquidare in via equitativa secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza sopra richiamati.
In altre parole, mancando del tutto la prova, ad esempio, di una contrazione degli affari o della sopravvenienza di disdette dei clienti a seguito dei fatti di causa, il risarcimento del pregiudizio all'immagine assume necessariamente i connotati di un inammissibile danno in re ipsa.
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6. La medesima attrice ha richiesto la condanna della società oltre che ai sensi CP_2 dell'art. 2043/2051 c.c. (su cui infra), in forza della dichiarazione di manleva;
analoga richiesta è stata svolta in via riconvenzionale trasversale dalla convenuta.
La richiesta consente di procedere ad una disamina congiunta della posizione dell'attrice ma anche di quella della terza chiamata, comune essendone il fatto costitutivo.
Le domande nei confronti di (e nei rapporti tra convenuti il rilievo assume CP_2 carattere dirimente) in forza della sua dichiarazione di manleva (sia quella spiegata dall'attrice in via diretta, che dalla convenuta in manleva con domanda riconvenzionale
“trasversale”), devono essere disattese in ragione della nullità della dichiarazione di manleva su cui entrambe le richieste si fondano.
Queste le ragioni.
6.1. Giova, invero, osservare in punto di fatto che (solo) l'odierna attrice (cfr. doc. 18) ha prodotto una dichiarazione (senza gli allegati che pure vengono menzionati al suo interno) recante la sottoscrizione della sig.ra quale amministratore unico Parte_2 della datata 8 maggio 2020. CP_2
Trattasi di una dichiarazione unilaterale apparentemente riconducibile alla società
[...]
CP_ nella quale quest'ultima dichiara “…di sollevare e/o manlevare i propri fornitori (grande distribuzione) e/o i soggetti incaricati da questi ultimi (piccola distribuzione)nelle loro attività di fornitura e/o distribuzione e/o vendita fino all'utente finale dei DPI, così come sopra descritti e prodotti dalla Società, da ogni responsabilità e da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni connesse all'eventuale mancata conformità dei predetti DPI alle norme di riferimento e vigenti alla data della produzione”.
Trattasi di una dichiarazione, è bene rilevarlo, che, seguendo la stessa prospettazione dall'attrice, è cronologicamente successiva ai rapporti commerciali da questa intrattenuti dall'attrice con la società
[...] in Controparte_6 CP_7 dell'odierna attrice: tanto lo si desume, in particolare, dal fatto che è la stessa attrice a rappresentate di non aver avuto mai alcun rapporto “di nessun tipo” con il produttore, aggiungendo che “…la documentazione del procedimento di validazione stazionaria, esaminata dalla
Guardia di ZA di Fermo, le è stata consegnata da soltanto il 29.05.2020, dopo la CP_1 conclusione del rapporto di vendita a catena per cui è causa, documentazione tutta in possesso della CP_1
[...
”.
Tale ultima precisazione impone, ulteriormente, di ribadire che la società CP_1
a sua volta, non è un acquirente diretto della società giacché, seguendo la CP_2 prospettazione del convenuto i dispositivi di protezione individuale risultati difettosi hanno
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seguito il seguente iter di vendita a catena: l' li ha acquistati dalla Controparte_3
che li ha acquistati a sua volta dalla società che, a Parte_1 CP_1 sua volta, li ha acquistati dalla Gio.Fra BY.
Non è chiaro, infine, da chi tale ultima società li abbia acquistati.
6.2. Tale scrittura (recte: tale dichiarazione unilaterale) sembra integrare gli estremi di un patto di manleva.
Quello di manleva costituisce un contratto atipico ex art. 1322, secondo comma, c.c. che persegue interessi meritevoli di tutela in quanto con esso si trasferiscono le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento in capo ad un altro soggetto che garantisce il creditore, con obbligo del garante di tenerne indenne il manlevato (vds in tal senso Cass. Civ. Sez. II,
30.5.2013 n 13613).
Detta figura non è direttamente ascrivibile al genus della garanzia tipica fideiussoria, pur a questa accomunabile in relazione ad alcuni aspetti, atteso che il patto di manleva ha per contenuto il dovere di sollevare altri dalle conseguenze di un fatto dannoso e, quindi, realizza una assunzione di garanzia da parte dell'obbligato.
Trattasi di accordo atipico che si distingue dalla fideiussione, in quanto, mentre l'obbligazione di manleva è eventuale e condizionata, il fideiussore normalmente si obbliga negli stessi termini del debitore principale e, inoltre, a differenza della fideiussione, la quale riguarda un obbligo assunto dal garante verso il creditore e non già verso l'obbligato principale, l'obbligazione di manleva è assunta nei confronti e a beneficio del debitore garantito (Cass. Civ. Sez. III, 8.3.1980 n 1543).
Esso, dunque, è fonte di un autonomo rapporto giuridico sostanziale, non disciplinato dall'ordinamento.
In tal senso, dunque, la “dichiarazione di manleva” del produttore sembrerebbe CP_2 contenere tutti gli elementi del contratto o patto di manleva, in cui una parte (il mallevadore o manlevante o garante) assume su di sé gli effetti patrimoniali scaturenti dalla responsabilità di un altro soggetto (mallevato) nei confronti di un terzo, sia in caso di responsabilità contrattuale che aquiliana, purché “conness(i) all'eventuale mancata conformità dei predetti DPI alle norme di riferimento e vigenti alla data della produzione”.
6.3. Tale negozio deve allora essere correttamente qualificato come un contratto di garanzia atipica con obbligazioni del solo proponente ex art. 1333 c.c., in analogia con la qualificazione in tal senso sia della fideiussione per iniziativa del garante (Cass. Civ. sez. I 29 settembre 2016, n. 19720; Sentenza n. 17641 del 15/10/2012,
Sez. III, Sentenza n. 13652 del 13/06/2006) che, ad esempio, della lettera di patronage forte,
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con la quale il patronnant assume l'obbligo di salvaguardare la solvibilità della società controllata.
Sicché, venendo alla scrittura in esame, potrebbe farsi applicazioni dello schema giuridicamente “più prossimo”, cioè a dire quello della garanzia personale e, dunque, la struttura del contratto con obbligazioni del solo proponente, ai sensi dell'art. 1333 c.c., invocato anche dalla stessa attrice.
6.3.1. Come noto, ad esempio in relazione alla garanzia fideiussoria, secondo l'opinione dominante la fideiussione è considerata contratto con obbligazioni del solo proponente per la cui conclusione deve aversi riguardo all'art. 1333 c.c.; più precisamente, secondo il principio di diritto da ritenersi ormai pacifico: “obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (art.1936 cod. civ.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perché si perfezioni, l'accettazione espressa di quest'ultimo (art. 1333 cod. civ.). Ne consegue che l'eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso” (in tal senso, Cass. civ., sent. n. 13652 del 13.6.2006 e Cass. civ., ord. n.
3606 del 14.2.2018).
Anche in tal caso, dunque, potrebbe ritenersi che tale atto unilaterale costituisca una dichiarazione di manleva con la quale il dichiarante si impegna a tenere il destinatario indenne dalle conseguenze patrimoniali derivanti da un certo evento (cfr., Cass.
37709/2021), rientrando nei contratti atipici con obbligazioni del solo proponente, che si perfezionano con il mancato rifiuto (cfr., art. 1333 c.c.).
6.3.2. Deve, tuttavia, essere puntualizzato, rispetto alle deduzioni delle parti, che nonostante la manleva fosse rivolta astrattamente a tutti i distributori e venditori fino all'utente finale (e dunque, sia che sarebbero state destinatarie Parte_1 CP_1 della proposta ex art. 1333 c.c., ma in realtà ad una platea indiscriminata e del tutto indefinita di soggetti), nella specifica vicenda per cui è causa osserva, anzitutto, il Tribunale che tale documento non ha alcuna destinatario, non si sa a favore di chi sia stato rilasciato, non si ha alcuna conoscenza di quando lo stesso sarebbe giunto nella sfera di conoscenza della parte cui era destinato né chi tale parte fosse.
Ed anzi, quanto alla posizione dell'attrice, la società Ferramenta Severis s.r.l. non ha mai aderito a tale scrittura e, più radicalmente, non ne ha mai avuto iniziale contezza.
Come detto, ciò si evince dal tenore letterale della dichiarazione, dalla quale non emerge che la convenzione fosse aperta alla “adesione” dei creditori (che, peraltro, erano indeterminati al momento dell'assunzione della garanzia) nonché dal fatto che tale dichiarazione sarebbe stata portata a conoscenza della soltanto il Parte_1
29.5.2020, a seguito del primo accesso della guardia di ZA presso . Controparte_3
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Lo stesso è a dirsi quanto alla posizione della società CP_1
La dichiarazione di manleva è un negozio con obbligazioni a carico di una sola parte, la relativa proposta diventa irrevocabile quando giunge a conoscenza degli oblati secondo il disposto dell'art. 1335 c.c. ed è accettata quando manca il rifiuto “nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi”; ciò sia a voler seguire la tesi contrattualistica, a mente della quale quello disciplinato dall'art. 1333 c.c. è un contratto bilaterale a tutti gli effetti nel quale il silenzio costituisce accettazione tacita, sia a dar credito a quella del negozio unilaterale, per cui il silenzio dell'oblato sarebbe un mero fatto dal quale consegue la decadenza del potere di rifiutare.
Nel caso in esame, però, manca la prova che tanto l'attrice quanto l'odierna convenuta siano state destinatarie della dichiarazione di manleva e di aver ricevuto conoscenza della sua esistenza proprio dalla società produttrice, trattandosi di una assunzione di garanzia assolutamente generica e indeterminata tanto sul piano soggettivo dei destinatari quanto sul piano oggettivo.
6.3.3. In tal senso, infatti, non è chiaro (non solo quanto all'attrice, che non ha mai avuto alcun rapporto con la società ma) neanche in relazione alla società CP_2 CP_1 quale sia il suo rapporto con la società giacché il solo elemento idoneo a CP_2 soddisfare, pur in minima parte, il requisito di determinatezza della scrittura di manleva, è che tale dichiarazione andasse a “garantire” i “propri” fornitori e i “soggetti incaricati da questi ultimi”, laddove, nella specie, non pare che nessuna delle odierne parti possa spendere né la qualità di fornitore della né quella di soggetto incaricato da quest'ultima, CP_2 inserendosi piuttosto gli acquisti in una serie di vendite a catena secondo la filiera che si è prima descritta, così facendo dubitare financo della stessa legittimazione di entrambe le parti ad avvalersi della predetta scrittura.
6.4. La considerazione da ultimo svolta consente di procedere all'esame di un ulteriore profilo di invalidità giacché la manleva azionata deve essere dichiarata nulla per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto e comunque per mancata indicazione dell'importo massimo garantito a norma dell'art. 1938 c.c.
Riprendendo quanto prima detto, il negozio unilaterale di manleva costituisce un contratto atipico, il che comporta che sia soggetto al controllo sull'esistenza e liceità della causa (al pari di tutti i contratti, a seguito dell'affermarsi della dottrina della funzione economico individuale) e di meritevolezza degli interessi perseguiti ai sensi dell'art. 1322, co
II c.c.
Quanto alla causa, secondo la tesi del negozio unilaterale, il contratto di cui all'art. 1333
c.c. non derogherebbe al principio di tipicità delle promesse unilaterali di cui all'art. 1987
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c.c. perché i) l'art. 1333 c.c. varrebbe proprio ad integrare uno dei “casi previsti dalla legge” richiamati dall'art. 1987 c.c.; ii) la regola di cui all'art. 1333 c.c. non vanifica del tutto il principio di tipicità delle promesse unilaterali perché, rispetto alle promesse unilaterali tipizzate dal codice, riconosce la possibilità di rifiuto e richiede la expressio causae.
La causa è dunque un elemento imprescindibile di tali negozi e, trattandosi di rapporti caratterizzati da obbligazioni di una sola parte, essa coinciderà tendenzialmente con una causa gratuita economicamente interessata, che anche se non espressamente indicata possa essere rinvenuta nei complessivi rapporti intercorrenti tra le parti.
Nel caso di specie, non difetta, seppure non esplicitata, la causa della manleva, essendo apprezzabile l'interesse economico perseguito dal creditore nel garantire la conformità dei dispositivi di protezione individuale alla normativa vigente, ovvero convincere i venditori all'ingrosso a seguitare ad acquistare le mascherine senza doversi “preoccupare” del buon esito del procedimento autorizzativo accelerato previsto dal d.l. 18/2020.
6.5. Non è quindi tanto la causa a difettare alla dichiarazione di manleva, quanto il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Infatti, una manleva in forma generica, priva dell'indicazione di un preciso evento o comportamento dai quali possa nascere il futuro debito, deve essere ritenuta nulla per contrasto con l'art. 1346 c.c. in tema di requisiti dell'oggetto del contratto (cfr. Corte di
Appello Torino 29 luglio 2009, n. 1093, per la quale “nessuna liberatoria potrebbe concepirsi né risultare efficace con riguardo ad un fatto che, al momento dell'asserito «sgravio» e della pretesa «manleva», nemmeno era ancora stato accertato, né nella sua oggettività né nelle conseguenze economiche da essa derivanti in pregiudizio alla società”).
L'esigenza che la garanzia prestata abbia un contenuto sufficientemente determinato, soprattutto quando volta a garantire obbligazioni condizionate o future, è del resto la ratio sottesa alla previsione dell'art. 1938 c.c., come novellato dalla l. 17 febbraio 1992 n. 154, il quale ammette la fideiussione per obbligazioni future seppur con il correttivo della
“previsione […] dell'importo massimo garantito”.
6.5.1. La dichiarazione unilaterale di manleva presenta, infatti, delle caratteristiche comuni alla fideiussione ex art. 1938 c.c., trattandosi pur sempre di una garanzia personale atipica con cui il mallevadore (garante) viene ad assumere dei debiti futuri il cui importo potrebbe essere non noto e non prevedibile.
E infatti la Corte di Cassazione ha ritenuto che “l'art. 1938 c.c. nel testo novellato (dalla L. n.
154 del 1992, n. 154, art. 10) […] introduce un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico […] in adesione agli artt. 85 e 86 del trattato CEE, come chiarito dalla stessa
Corte di Giustizia CEE con la sentenza 21 gennaio 1998 (nelle cause riunite C 216/96 e 216/96), di
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guisa che il legislatore italiano, con la novellazione del 1992 ha aderito alla conformazione della normativa italiana alle superiori regole comunitarie derivanti dal trattato” (Cassazione civile sez. III,
26/01/2010, , n.1520).
Nella medesima pronuncia, la S.C. ha quindi ritenuto che la regola dell'importo massimo garantito, pur essendo inserita nella disciplina tipica dello istituto della fideiussione, abbia recepito un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali atipiche.
D'altra parte, non si vede perché la necessità di ordine pubblico che l'esposizione del garante per le obbligazioni future rimanga contenuta in un importo determinato non valga anche per la manleva, dove il garante, anziché obbligarsi nei confronti del creditore, come il fideiussore, si obbliga a tenere indenne il debitore dell'obbligazione principale.
6.5.2. Con particolare riferimento alla manleva, tuttavia, è stato opinato che l'applicazione dell'art. 1938 c.c. non debba essere rigorosa (nel senso di pretendere indefettibilmente la pattuizione dell'importo massimo garantito), visto che potrebbe aversi una valida manleva anche in assenza della previsione di un tetto massimo garantito, nell'ipotesi in cui i rapporti dai quali possa nascere la posizione debitoria siano ben circoscritti o circoscrivibili o comunque noti al mallevadore, in maniera tale che non possano sorgere responsabilità o situazioni debitorie per importi nuovi e non prevedibili.
Deve, infatti, ritenersi che l'applicazione del principio posto nell'art. 1938 c.c. sia dovuta soltanto nell'ipotesi in cui l'evento che faccia scattare l'obbligazione del mallevadore sia estraneo alla sua sfera di controllo e di influenza.
L'art. 1938 c.c. non può, dunque, trovare applicazione nell'ipotesi in cui i fatti dai quali derivi la responsabilità oggetto di manleva siano determinabili alla data di rilascio della manleva stessa, per essere questi riferiti al periodo antecedente il rilascio della manleva e inerenti il patrimonio del mallevadore (e, dunque, per ciò stesso, relativi alla sfera di controllo del garante, a questo noti o da questo conoscibili o sotto la propria responsabilità).
Risulta, infatti, ovvio che in una tale ipotesi il mallevadore sia perfettamente consapevole del rischio cui si esponga per effetto del rilascio della manleva e, dunque, non sia necessaria l'applicazione della regola sancita nell'art. 1938 c.c. (cfr. sul punto Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 14/05/2020, n.5347, secondo cui la manleva non può essere considerata con oggetto indeterminabile nel momento in cui i rapporti dai quali possa nascere la posizione debitoria e la conseguente obbligazione di garanzia siano circoscritti e noti al garante).
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6.5.3. Senonché, anche muovendoci in tale prospettiva, nel caso di specie non può certamente essere affermato che i rapporti che avrebbero potuto far scattare la garanzia del produttore fossero circoscritti o a lui noti al momento del rilascio della manleva, posto che, come evidenziato nei punti che precedono della presente motivazione, non è chiaro neanche a chi tale dichiarazione fosse diretta né se sia mai stata diretta effettivamente verso qualcuno né che ruolo le odierne parti avessero rispetto ad essa, con specifico riferimento alla menzione dei soggetti ivi indicati, cioè a dire i “propri fornitori” ed i soggetti da questi incaricati.
Con essa, infatti, si è fatta carico di “qualsivoglia richiesta di risarcimento danni CP_2 connesse all'eventuale mancata conformità dei predetti DPI alle norme di riferimento e vigenti alla data della produzione”, così esponendosi alle richieste di risarcimento che sarebbero pervenute da quel momento in poi, sine die, da parte di un numero indeterminato e indeterminabile di successivi acquirenti della merce prodotta.
Il danno che ogni singolo componente della filiera avrebbe potuto riportare sfugge evidentemente a qualsivoglia stima preliminare del produttore.
In assenza di indici per mezzo dei quali circoscrivere ragionevolmente il possibile ammontare della garanzia, non può che farsi piena applicazione del principio di ordine pubblico economico enunciato dall'art. 1938 c.c. e pretendere, ai fini della validità del negozio, l'indicazione in contratto di un importo massimo garantito, che nella dichiarazione in discorso manca del tutto.
Ne consegue la declaratoria di nullità del contratto per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1938 c.c. (cfr. art. 1418, co. I, c.c.) ma anche sotto il profilo, strettamente connesso, con mancanza di un oggetto determinato e determinabile ai sensi dell'art. 1346
c.c. (art. 1418, co. II, c.c.) e quindi la domanda di di essere manlevata da CP_1 [...] deve essere rigettata. CP_2
7. È per contro meritevole di accoglimento la domanda dell'attrice di risarcimento del danno extracontrattuale effettuata dall'attrice nei confronti di CP_2
Come si accennava, secondo la costante giurisprudenza della S.C., nelle cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente due azioni, delle quali quella contrattuale sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio, mentre la diversa azione extracontrattuale è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nella altrui sfera giuridica (Cassazione civile sez. III,
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31/05/2005, n.11612,Cass. civ., Sez. 2, 15/04/2002, n. 5428; Cass. civ., Sez. 2, 06/09/2000,
n. 11756; Cass. Sez. 2 27-7-2017 n. 18610 Rv. 644988-01, Cass. Sez. 2 5-2-2015 n. 2115 Rv.
634178-01, Cass. Sez. 3 31-5-2005 n. 11612 Rv. 58245101, Cass. Sez. 2 15-4-2002 n. 5428
Rv. 553746-01, Cass. Sez. 2 612-1995 n. 12577 Rv. 494970-01, per tutte).
Ed è, altresì, pacifico che nelle cosiddette vendite a catena l'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto egli potrà essere costretto a versare a sua volta al sub acquirente, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Cass. 5 febbraio 2015 n. 2115; Cass. 11612/05; Cass. 26514/09).
Come anche di recente osservato (Cass. civ. sez. II 4 aprile 2024, n. 8893), ciò significa che la responsabilità extracontrattuale del produttore sussiste se il prodotto, a causa della sua difettosità, rechi danno;
in tale caso le disposizioni del codice del consumo prevedono ipotesi di responsabilità di natura presunta, che prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla prova del collegamento causale tra difetto e danno, che incombe sul soggetto danneggiato (Cass. Sez. 3 7-4-2022 n. 11317 Rv. 664512-
01, Cass. Sez. 3 20-11-2018 n. 298828 Rv. 651844-02).
7.1. Nel caso di specie, sembra del tutto ragionevole che la sanzione irrogata dai militari della Guardia di ZA nei confronti dell'avente causa dell'attrice , Controparte_3 della quale si è fatta carico, costituisca un danno conseguenza dei vizi Parte_1 che hanno reso i dispositivi di protezione individuale prodotti da pericolosi, CP_2 ovvero, inidonei a proteggere effettivamente chi le avesse indossate dal contagio da
COVID-19.
Infatti, le mascherine erano state certificate da un organismo che “sebbene presente sul database della Commissione Europea NANDO, non risulta notificato per la certificazione dei d.p.i.”; quindi sono state immesse sul mercato senza che fosse stata correttamente accertata la loro idoneità come presidio sanitario, di talché non può dubitarsi della loro natura di cose pericolose (perché inadeguate alla profilassi dagli agenti patogeni).
Orbene, con la precisazione che il richiamo all'art. 2051 c.c. è da ritenersi frutto evidentemente di un mero errore materiale, essendo ragionevole ritenere che l'attrice non abbia fatto riferimento alla responsabilità da cose in custodia (disciplinata per l'appunto dall'art. 2051 c.c.) bensì alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (come del resto comprovato dal costante riferimento nell'atto introduttivo alla natura pericolosa delle mascherine), invece disciplinata dall'art. 2050, la responsabilità di deve quindi CP_2 essere riconosciuta, sussistendo una condotta almeno colposa del produttore e un evento
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lesivo, avvinti da un nesso causale, oltre che il danno conseguenza risarcibile, pari alla sanzione irrogata dalla Guardia di ZA, tra gli altri motivi, anche per la pericolosità dell'immissione in commercio di mascherine non opportunamente certificate.
7.2. Sorge, per quanto finora detto, la responsabilità solidale dei danneggianti ai sensi dell'art. 2055, co. I c.c., la quale richiede solo che il fatto dannoso sia unico ed imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso, come quello di specie, in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (ex plurimis Cass. n. 27713/2005).
Poiché nel caso di specie non si dubita che il fatto dannoso, dalla prospettiva del danneggiato, sia unico, la responsabilità delle odierne convenute è solidale e presuntivamente paritaria ex art. 2055, co III c.c.
8. Sull'importo riconosciuto spettano interessi e rivalutazione dal luglio del 2020 al saldo.
Come noto, la Suprema Corte ha al riguardo precisato che a) l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 1627 del 2022; Cass. n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n.
11937 del 1997); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa (cfr. Cass. n. 5584 del 1987; Cass. n. 2240 del 1985), secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (Cass. n. 9517 del 2002), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche
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gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (cfr. Cass. n. 11937 del 2002).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.M. n.55/2014, tenendo conto della somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accerta e dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere risoluzione relativamente merce presente nel magazzino di Parte_1 al 10.6.2020, essendosi il rapporto sciolto per mutuo dissenso, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione;
➢ Accerta, per le restanti compravendite, l'esistenza di vizi e difetti della merce venduta e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto;
➢ Condanna e in solido fra loro, nei sensi e per le ragioni di CP_1 CP_2 cui in motivazione, al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di €
23.687,36, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dal 23 luglio 2020, nei sensi e per le ragioni di cui in parte motiva;
➢ Rigetta ogni altra domanda;
➢ Condanna le convenute in solido fra loro al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Perugia, li 26 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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