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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2495/2022 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. Controparte_1
) corrente in Massa (MS), Via Gotara n. 21, in persona dell'amministratore P.IVA_1
unico sig. , elettivamente domiciliata in Massa, Via Dorsale n. 23A, Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. Alessandro Fontana che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante nei confronti di in persona del suo legale rappresentante, Sig. (P.Iva Controparte_3 CP_4
) con sede in Massa (MS) Via Massa Avenza n. 22, rappresentata e difesa, P.IVA_2
giusta procura in atti, dall'Avv. Tommaso Bertuccelli, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Viareggio, Via Virgilio 162; appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Carrara n. 143/2022;
Conclusioni: per l'appellante “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza
- accogliere i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 143/2022 resa inter partes dal Giudice di Pace di Massa, nella persona del dott. Locane, e pubblicata in data
31.05.2022; - conseguentemente, condannare alle spese e competenze di giudizio di primo grado come da nota spesa depositata in atti la parte soccombente nello stesso procedimento R.G. n. 504/2020, ovverosia on vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese Controparte_3
1 generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, e con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario”; per l'appellata: Voglia il Tribunale di Massa per i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto, rigettare l'appello proposto da parte di confermando sul punto la sentenza del Giudice di Pace di CP_1
Massa n.143/22 per i motivi di cui alla parte espositiva. In ogni caso, con viuttoria di spese e competenza di giudizio in favore del procuratore che si dichiara anticipatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha introdotto il presente gravame lamentando che, nel pronunciare la sentenza CP_1
n. 143\2022, il Giudice di Pace di Carrara avrebbe violato il disposto dell'art. 92 c.p.c., in quanto a dispetto della declaratoria di inammissibilità della domanda avanzata da ha compensato le spese di lite tra le parti. Segnatamente, secondo parte CP_3
appellante la corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c. non consentirebbe, nella specie, la compensazione delle spese di lite, non ravvisandosi alcuna delle condizioni all'uopo previste, posto che: i) si è al cospetto di una soccombenza unilaterale e non reciproca;
ii) la questione trattata non può dirsi nuova;
iii) non è intervenuto alcun significativo mutamento giurisprudenziale;
iv) non sussistono gravi ed eccezionali ragioni nei termini chiariti dalla Corte Cost. con la sentenza n. 77/2018, peraltro non indicati in motivazione.
2. Deve anzitutto evidenziarsi come, nel motivare la compensazione delle spese di lite, il
Giudice di Pace abbia affermato quanto segue: “la particolarità della questione processuale giustifica, in applicazione del principio rinvenibile nella sentenza della Corte Costituzione 19 aprile
2018 n. 77, la integrale compensazione delle spese di lite”. Risulta intervenuto, in altri termini, un parziale rinvio alla motivazione spesa ai fini della definizione della questione processuale oggetto di causa.
A tal riguardo, dalla portata del dato motivazionale si ricava che la causa ha tratto origine da una domanda di accertamento negativo avanzata da avente ad oggetto CP_3
l'inesistenza del credito di cui alla fattura n. 14.11.2019 emessa da BIE s.r.l., pari ad €
3.660,00. Sennonché, secondo il Giudice di Pace, la circostanza che al momento della decisione risultasse pendente tra le stesse parti, con riguardo al medesimo credito, altro procedimento “di accertamento e condanna e, quindi, con effetto assorbente – assegnata in trattazione ad altro magistrato giudicante” avrebbe determinato “un'ipotesi di litispendenza e continenza di
2 cause (art. 39 c.p.c.), che doveva essere dichiarata dal giudice successivamente adito, determinato in base al numero di Ruolo Generale e, quindi, R.G. n. 505\2020”. Sempre in accordo alla ricostruzione del Giudice di Pace, la mancata dichiarazione della litispendenza e\o continenza e l'omessa segnalazione al Presidente del Tribunale da parte del Giudice di
Pace successivamente adito, e la natura assorbente dell'azione di condanna rispetto a quella di accertamento, avrebbero determinato la carenza di interesse ad una pronuncia nell'ambito del procedimento oggetto di scrutinio. Da qui l'inammissibilità della domanda avanzata da CP_3
3. Tali motivazioni, sebbene non siano state oggetto di gravame per ciò che attiene la pronuncia di inammissibilità della domanda di accertamento negativa proposta da
(non avendo, del resto, alcun interesse ad impugnare la sentenza in CP_3 CP_1
parte qua) possono essere scrutinate dal Tribunale nella misura in cui hanno giustificato la compensazione delle spese di lite a fronte del richiamo in tale ottica operato alle stesse da parte del Giudice di Pace.
La Cassazione, invero, nell'esegesi delle portata delle “gravi ed eccezionali ragioni”, di cui alla pronuncia della Corte cost. richiamata dal Giudice di Pace, quali idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite in assenza di soccombenza, ha precisato che “le
"gravi ed eccezionali ragioni" non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimita' (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9977 del
09/04/2019)”. (cfr. Cass. civ. n. 20049\2022).
4. Orbene, nella specie, le argomentazioni del Giudice di Pace circa l'inammissibilità della domanda avanzata da appaiono errate ed illogiche posto che a venire in CP_3
rilievo risultava l'art. 274, comma 2, c.p.c., stante la pendenza di cause connesse pendenti dinanzi al medesimo ufficio del Giudice di Pace di Carrara, con facoltà del Giudice che ha pronunciato la sentenza appellata di dare egli stesso notizia al Presidente del
Tribunale della condizione di continenza sussistente tra le due cause (cfr. Cass. civ.
22830\2022, al cui dato motivazionale si rimanda). Parimenti errata, del resto, è la tesi secondo cui la domanda di accertamento negativo sarebbe stata assorbita da quella di accertamento positivo e di condanna proposta nell'altra causa, venendo meno in pendenza di quest'ultima l'interesse alla decisione della prima. E ben vero, stante la mancata riunione (scelta che sarebbe stata non particolarmente complessa da compiere e
3 risolutiva) e la diversità di causa petendi e petitum (risultando più ampio quello relativo all'azione di accertamento positivo e di condanna) il Giudice di Pace non avrebbe potuto esimersi dal definire il giudizio pendente dinanzi a lui per carenza di interesse, essendo prospettabile al più un contrasto tra giudicati, comunque risolvibile mediante gli strumenti processuali all'uopo funzionali (la Cass. civ. 22830\2022, sopra richiamata, ha ritenuto corretta, ad esempio, la scelta della sospensione di uno dei procedimenti pendenti a fronte del gravame proposto avverso la decisione riguardante l'altro, affermando che: “il passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento della domanda di accertamento negativo comporta, come logica conseguenza, il rigetto della domanda di accertamento positivo”).
5. In definitiva, deve essere esclusa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, non potendosi ritenere tali quelle indicate in motivazione poiché erronee, e non ravvisandosene altre equipollenti.
6. Nondimeno, non è data riscontrarsi l'assoluta novità della questione trattata (avendo le Sezioni Unite già nel 2007, con la sentenza n. 20596/2007, affrontato analoga questione processuale, sebbene con riguardo a procedimenti pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi) né un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
7. Ne consegue che, a fronte della declaratoria di inammissibilità della domanda proposta da non oggetto di gravame e quindi passata in giudicato, non può CP_3
che discendere dal punto di vista del riparto delle spese di lite – che costituisce l'esclusivo oggetto di scrutinio nell'ambito del presente giudizio – la soccomenza di tale parte processuale (unica ad avere interesse ad un'impugnazione della sentenza in parte qua, che – come detto – non è intervenuta). La Cassazione, d'altro canto, ha avuto modo di chiarire – proprio in punto di inammissibilità – che “secondo consolidato principio formatosi nella giurisprudenza di questa Corte in relazione al concetto di "sentenza che chiude il processo" (Cass.
n. 10911/2001), ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice o, quanto meno, sia conclusiva di una fase del giudizio di merito” (cfr. Cass. civ. 15847\2024).
8. L'appello, pertanto, deve essere accolto ed condanannata a rifondere Controparte_3
alla controparte le spese di lite del procedimento di primo grado che, in accordo ai
4 parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura del giudizio, del valore della lite, dell'attività processuale svolta e del relativo pregio, si quantificano in € 1.205,00 per compensi, oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
9. Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, dell'attività processuale svolta e del relativo pregio, si quantificano in € 2.552,00 per compensi, oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2495\2022 R.G., ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Carrara n. 143/2022, condanna rifondere a Controparte_3 [...]
le spese di lite Controparte_1
del procedimento di primo grado che si liquidano in € 1.205,00 per compensi, oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
2) condanna a rifondere a Controparte_3 [...]
le spese di lite del presente Controparte_1
grado di giudizio che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Massa, in data 4.7.2025
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
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