Art. 215.
(Istanza di rilascio e istanza di promovimento di giudizio).
Se il Ministro della marina, nel termine di due mesi dalla cattura, non ha ordinato il rilascio della nave o della merce ovvero non ha promosso il giudizio davanti al tribunale delle prede, la parte interessata puo' richiedere al Ministro stesso, con istanza notificata a mezzo di un ufficiale giudiziario, il rilascio della nave o della merce.
Se il Ministro della marina non accoglie l'istanza, o non promuove il giudizio nel termine di due mesi dalla presentazione dell'istanza stessa, la parte interessata puo' adire direttamente il tribunale delle prede.
(Istanza di rilascio e istanza di promovimento di giudizio).
Se il Ministro della marina, nel termine di due mesi dalla cattura, non ha ordinato il rilascio della nave o della merce ovvero non ha promosso il giudizio davanti al tribunale delle prede, la parte interessata puo' richiedere al Ministro stesso, con istanza notificata a mezzo di un ufficiale giudiziario, il rilascio della nave o della merce.
Se il Ministro della marina non accoglie l'istanza, o non promuove il giudizio nel termine di due mesi dalla presentazione dell'istanza stessa, la parte interessata puo' adire direttamente il tribunale delle prede.