Articolo 8 della Legge 15 aprile 2025, n. 59
Articolo 7
Versione
14 maggio 2025
Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a 300.000 euro per l'anno 2024, a 350.000 euro per l'anno 2025 e a 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 350.000 euro per l'anno 2025 e a 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
Entrata in vigore il 14 maggio 2025