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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 595/2024 promossa da nato a [...] il [...], e residente in [...] Cuneo 74, CF: , elettivamente domiciliato in Cuneo, Viale Angeli C.F._1 n. 24, presso lo studio dell'avv. Ivan GIORDANO, CF: , indirizzo C.F._2 pec: fax n. 0171691239, dal quale è rappresentato e Email_1 difeso,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente, come tale legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Santorre di Santarosa n. 15 nell'ufficio legale dell rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi CP_2 ( ), in forza di procura C.F._3 Email_2 generale alle liti del 22/3/2024, Rep. 37590, Raccolta n.7131, per atti dott. Persona_1 Notaio in Fiumicino, che dichiara i seguenti recapiti: numero di fax 0171/318347; indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4 Email_5
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 6 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere CP_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-RICONOSCERE in capo al Sig. il diritto al risarcimento deidanni subiti a seguito Parte_1 CP dell'errata comunicazione da parte dell per tutti i titoli di cui in premessa, e conseguentemente
-CONDANNARE l nella persona del suo legale rappresentante protempore, al pagamento in CP_2 favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno pensionistico, della somma di €. 1375,77, corrispondente al valore del rateo perduto, o qualsivoglia veriore somma accertanda in giudizio, oltre interessi legali sino al saldo.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“rigettare il ricorso e le domande tutte ivi contenute e per l' effetto respingere la domanda di riconoscimento dei danni (indimostrati) subiti dal ricorrente e respingere la domanda di pagamento della somma di €. 1375,77 pari al rateo perduto, oltre interessi legali.
Con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver CP_ presentato il 5.5.2020 all richiesta di estratto conto certificativo in relazione alla propria posizione pensionistica e di averlo ricevuto il 6.5.2020; che avrebbe maturato il diritto a pensione a 42 anni 2 mesi e una settimana, pari a 2193 settimane, ed in forza dell'estratto certificativo e che tali requisiti sarebbero stati raggiunti nel dicembre del 2020, con pensione CP_ decorrente dal 1.1.2021; che con comunicazione dell'1.2.2021 l ha accolto la domanda di pensione (cat. VO n. 10205937), ma con decorrenza dall'1.2.2021 anziché dall'1.1.2021, poichè secondo l'Ente le settimane risultanti erano in realtà pari a 2192 e pertanto, la settimana in meno, portava la decorrenza pensionistica al mese successivo, e cioè febbraio 2021 anziché gennaio 2021; che il motivo, a detta dell'Ente, consisteva in un errore relativo all'anno 1979, ove era stata registrata una settimana in più; che l'errore nell'estratto certificativo ha leso l'affidamento del pensionando facendo perdere allo stesso una mensilità di pensione.
La parte resistente ha invece allegato: che la parte ricorrente era stata edotta del fatto che sull' anno 1979 e sugli altri anni contrassegnati dalla nota 1 dell'estratto conto certificativo sarebbe stata necessaria un' ulteriore verifica ed una possibile contrazione dei periodi;
che sulla domanda di pensione è stata indicata come decorrenza presunta la data dell'1.1.2021 e che la dicitura che la domanda vale anche come domanda all' autorizzazione dei versamenti volontari;
che la parte ricorrente ha autonomamente determinato la data delle sue dimissioni indipendentemente dalla maturazione del diritto a pensione, tanto che non si è curato di comprendere esattamente il numero dei contributi accreditati e di capire il significato della nota1; che sussiste nel caso di specie carenza di diligenza in capo alla parte ricorrente, con conseguente non addebitabilità in capo all' del presunto danno patito CP_2
Pag. 2 a 6
dalla parte ricorrente;
che non è provato il nesso di causalità tra il rilascio dell' estratto contributivo e le dimissioni del sig. . Pt_1
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla parte ricorrente in conseguenza di erronea certificazione rilasciata dall'Istituto resistente in ordine alla sua posizione contributiva.
La giurisprudenza ha stabilito che la certificazione di cui all'art. 54 della l. n. 88/1989 fa piena prova, fino a querela di falso, dei dati in possesso dell'ente previdenziale, nonché degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato medesimo, ma che il suo valore certificativo non si estende alla verità della situazione sostanziale, dal momento che il diritto alle prestazioni previdenziali sorge soltanto in presenza dei requisiti previsti dalla legge, non potendosi invece pretendere di attribuire alla certificazione in esame un'efficacia costitutiva del diritto alla prestazione (Cass., n. 7291/2008).
Il contenuto della certificazione, però, può fondare in favore dell'assicurato il diritto al risarcimento dei danni che l'erronea certificazione abbia determinato (tra le tante cfr. Cass., n. 16044/2004).
La relativa responsabilità deriva in capo all'ente dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dalla summenzionata norma, esercitabile sulla base del poteri di indagine e certificazione di cui l'ente dispone (v. Cass., n. 21454/2013; n. 23050/2017; n. 2498/2018), e ha pertanto natura contrattuale, in quanto discende da obbligazione di fonte legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti (Cass., n. 8604/2016; n. 27118/2017).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provata l'illegittima lesione dell'affidamento riposto dalla parte ricorrente in ordine alla propria situazione contributiva, dal momento che, nella certificazione offerta in comunicazione dalla parte ricorrente (cfr. doc.1 fasc. ricorrente) resa espressamente ai sensi dell'art. 54, l. n. 88/1989 su specifica domanda dell'interessato e riferita a dati di fatto concernenti la sua posizione contributiva, l ha CP_2 attestato un numero di contributi utili per il conseguimento della pensione che, tuttavia, nella realtà, erano inferiori a quelli certificati e necessari per il conseguimento della prestazione pensionistica (cfr. al riguardo doc. 2 fasc. ricorrente dal cui esame si evince che secondo l'Ente le settimane risultanti erano in realtà pari a 2192 e pertanto, la settimana in meno, portava la decorrenza pensionistica al mese successivo, e cioè febbraio 2021 anziché gennaio 2021).
Innegabile è inoltre il fatto che l'errore contenuto nella certificazione contributiva è stato determinante ai fini delle dimissioni del ricorrente, atteso al riguardo che questi ha agito confidando incolpevolmente di avere maturato il diritto alla pensione in base al numero dei contributi che gli erano stati indicati come “utili” nella comunicazione del 6.5.2020.
Viene qui in discussione, l'esatto adempimento da parte dell dell'obbligazione CP_2 certificatoria derivante dall'art. 54 della L. 86/89, secondo cui “È fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria
Pag. 3 a 6 situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”.
La comunicazione fornita dall quindi, non si limita a fornire l'indicazione del numero CP_2 dei contributi accreditati, ma certifica i contributi "utili per il diritto a pensione”, pertanto
“utili per il raggiungimento del requisito contributivo”.
Il significato della certificazione sta perciò nell'attestazione che l'interessato, che ne ha fatto domanda, possa contare, a una certa data, su un certo numero di contributi utili alla pensione e l'esattezza dell'adempimento coincide inevitabilmente con l'esattezza dell'attestazione.
Posto infatti che la valenza certificativa dell'estratto conto assicurativo è affermata direttamente dalla legge non può, dunque, essere messa in dubbio l'idoneità della comunicazione effettuata dall su richiesta del ricorrente. Diversamente opinando, CP_2 infatti, e cioè ritenendo che la presenza di note e postille all'interno dell'estratto conto, con cui l'ente demandi a possibili variazioni o verifiche dei dati, sia idonea ad escludere il legittimo affidamento dell'assicurato, significherebbe porre nel nulla proprio quel valore di certificazione che il legislatore ha inteso assegnare a questa speciale comunicazione dell'ente previdenziale su richiesta dell'assicurato.
Oltretutto, va evidenziato che l'orientamento della Cassazione si è progressivamente sviluppato sino ad affermare che, a prescindere da ogni valutazione in merito alla richiesta di emissione di certificati di estratto conto contributivo ex art. 54 L. 88/1989, deve comunque essere tutelato, in generale, l'affidamento che l'assicurato ripone nella correttezza delle informazioni che, a qualunque titolo, gli siano rilasciate dall'ente. E' stato, infatti, precisato che la salvaguardia del legittimo affidamento del cittadino è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni limitandone l'attività legislativa e amministrativa (cfr. Cass. n. 21454 del 2013).
Ne deriva quindi che la certificazione della posizione contributiva è idonea a ingenerare nel richiedente il legittimo affidamento circa la correttezza dei dati indicati e ad indurlo così a ritenere di avere maturato un numero di contributi idoneo per andare in pensione.
Va, pertanto, affermata la responsabilità esclusiva dell'ente previdenziale in ordine al pregiudizio economico subito dal ricorrente sulla base del noto e consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l risponde delle erronee comunicazioni CP_2 della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell'interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dall'art. 54 della I. n. 88 del 1989, esercitabile sulla base del poteri di indagine e certificazione di cui dispone l'ente” (cfr. Cass. n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n. 23050 del 03/10/2017, Cass. n. 2498 del 1/2/2018).
Avendo la responsabilità dell'ente previdenziale natura contrattuale, essa è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1218 c.c. ss. L'assicurato dovrà quindi dedurre l'inadempimento (ossia il fatto che i dati contributivi rilasciati si siano rivelati inesatti) dell , mentre CP_1 quest'ultimo dovrà provare che l'inadempimento in questione è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Pag. 4 a 6
Poiché è pacifica, nella specie, l'inesattezza della certificazione, l' potrebbe andare CP_1 esente da responsabilità solo dimostrando che l'adempimento esatto della prestazione – fornire una corretta certificazione – sarebbe stato impossibile per causa ad esso non imputabile.
Nel caso concreto neppure può essere invocata alcuna negligenza da parte del ricorrente dal momento che l'erroneità dei dati forniti dall'Istituto non poteva riscontrarsi “sulla base dell'ordinaria diligenza”.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento della responsabilità dell per CP_2 l'erronea certificazione della posizione contributiva del ricorrente, nonché condanna dell a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno l'importo di euro CP_2 1375,77, corrispondente al valore del rateo perduto.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché del valore indeterminabile a bassa complessità della causa, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara la responsabilità dell per CP_2
l'erronea certificazione della posizione contributiva del ricorrente;
condanna l' a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno l'importo di CP_2 euro 1375,77, corrispondente al valore del rateo perduto;
con interessi legali e rivalutazione monetaria come indicati in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 3.291 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Pag. 5 a 6 Cuneo, 16.1.2025
Pag. 6 a 6
Il Giudice dott. Michele Basta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 595/2024 promossa da nato a [...] il [...], e residente in [...] Cuneo 74, CF: , elettivamente domiciliato in Cuneo, Viale Angeli C.F._1 n. 24, presso lo studio dell'avv. Ivan GIORDANO, CF: , indirizzo C.F._2 pec: fax n. 0171691239, dal quale è rappresentato e Email_1 difeso,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente, come tale legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Santorre di Santarosa n. 15 nell'ufficio legale dell rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi CP_2 ( ), in forza di procura C.F._3 Email_2 generale alle liti del 22/3/2024, Rep. 37590, Raccolta n.7131, per atti dott. Persona_1 Notaio in Fiumicino, che dichiara i seguenti recapiti: numero di fax 0171/318347; indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4 Email_5
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 6 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere CP_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-RICONOSCERE in capo al Sig. il diritto al risarcimento deidanni subiti a seguito Parte_1 CP dell'errata comunicazione da parte dell per tutti i titoli di cui in premessa, e conseguentemente
-CONDANNARE l nella persona del suo legale rappresentante protempore, al pagamento in CP_2 favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno pensionistico, della somma di €. 1375,77, corrispondente al valore del rateo perduto, o qualsivoglia veriore somma accertanda in giudizio, oltre interessi legali sino al saldo.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“rigettare il ricorso e le domande tutte ivi contenute e per l' effetto respingere la domanda di riconoscimento dei danni (indimostrati) subiti dal ricorrente e respingere la domanda di pagamento della somma di €. 1375,77 pari al rateo perduto, oltre interessi legali.
Con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver CP_ presentato il 5.5.2020 all richiesta di estratto conto certificativo in relazione alla propria posizione pensionistica e di averlo ricevuto il 6.5.2020; che avrebbe maturato il diritto a pensione a 42 anni 2 mesi e una settimana, pari a 2193 settimane, ed in forza dell'estratto certificativo e che tali requisiti sarebbero stati raggiunti nel dicembre del 2020, con pensione CP_ decorrente dal 1.1.2021; che con comunicazione dell'1.2.2021 l ha accolto la domanda di pensione (cat. VO n. 10205937), ma con decorrenza dall'1.2.2021 anziché dall'1.1.2021, poichè secondo l'Ente le settimane risultanti erano in realtà pari a 2192 e pertanto, la settimana in meno, portava la decorrenza pensionistica al mese successivo, e cioè febbraio 2021 anziché gennaio 2021; che il motivo, a detta dell'Ente, consisteva in un errore relativo all'anno 1979, ove era stata registrata una settimana in più; che l'errore nell'estratto certificativo ha leso l'affidamento del pensionando facendo perdere allo stesso una mensilità di pensione.
La parte resistente ha invece allegato: che la parte ricorrente era stata edotta del fatto che sull' anno 1979 e sugli altri anni contrassegnati dalla nota 1 dell'estratto conto certificativo sarebbe stata necessaria un' ulteriore verifica ed una possibile contrazione dei periodi;
che sulla domanda di pensione è stata indicata come decorrenza presunta la data dell'1.1.2021 e che la dicitura che la domanda vale anche come domanda all' autorizzazione dei versamenti volontari;
che la parte ricorrente ha autonomamente determinato la data delle sue dimissioni indipendentemente dalla maturazione del diritto a pensione, tanto che non si è curato di comprendere esattamente il numero dei contributi accreditati e di capire il significato della nota1; che sussiste nel caso di specie carenza di diligenza in capo alla parte ricorrente, con conseguente non addebitabilità in capo all' del presunto danno patito CP_2
Pag. 2 a 6
dalla parte ricorrente;
che non è provato il nesso di causalità tra il rilascio dell' estratto contributivo e le dimissioni del sig. . Pt_1
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla parte ricorrente in conseguenza di erronea certificazione rilasciata dall'Istituto resistente in ordine alla sua posizione contributiva.
La giurisprudenza ha stabilito che la certificazione di cui all'art. 54 della l. n. 88/1989 fa piena prova, fino a querela di falso, dei dati in possesso dell'ente previdenziale, nonché degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato medesimo, ma che il suo valore certificativo non si estende alla verità della situazione sostanziale, dal momento che il diritto alle prestazioni previdenziali sorge soltanto in presenza dei requisiti previsti dalla legge, non potendosi invece pretendere di attribuire alla certificazione in esame un'efficacia costitutiva del diritto alla prestazione (Cass., n. 7291/2008).
Il contenuto della certificazione, però, può fondare in favore dell'assicurato il diritto al risarcimento dei danni che l'erronea certificazione abbia determinato (tra le tante cfr. Cass., n. 16044/2004).
La relativa responsabilità deriva in capo all'ente dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dalla summenzionata norma, esercitabile sulla base del poteri di indagine e certificazione di cui l'ente dispone (v. Cass., n. 21454/2013; n. 23050/2017; n. 2498/2018), e ha pertanto natura contrattuale, in quanto discende da obbligazione di fonte legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti (Cass., n. 8604/2016; n. 27118/2017).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provata l'illegittima lesione dell'affidamento riposto dalla parte ricorrente in ordine alla propria situazione contributiva, dal momento che, nella certificazione offerta in comunicazione dalla parte ricorrente (cfr. doc.1 fasc. ricorrente) resa espressamente ai sensi dell'art. 54, l. n. 88/1989 su specifica domanda dell'interessato e riferita a dati di fatto concernenti la sua posizione contributiva, l ha CP_2 attestato un numero di contributi utili per il conseguimento della pensione che, tuttavia, nella realtà, erano inferiori a quelli certificati e necessari per il conseguimento della prestazione pensionistica (cfr. al riguardo doc. 2 fasc. ricorrente dal cui esame si evince che secondo l'Ente le settimane risultanti erano in realtà pari a 2192 e pertanto, la settimana in meno, portava la decorrenza pensionistica al mese successivo, e cioè febbraio 2021 anziché gennaio 2021).
Innegabile è inoltre il fatto che l'errore contenuto nella certificazione contributiva è stato determinante ai fini delle dimissioni del ricorrente, atteso al riguardo che questi ha agito confidando incolpevolmente di avere maturato il diritto alla pensione in base al numero dei contributi che gli erano stati indicati come “utili” nella comunicazione del 6.5.2020.
Viene qui in discussione, l'esatto adempimento da parte dell dell'obbligazione CP_2 certificatoria derivante dall'art. 54 della L. 86/89, secondo cui “È fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria
Pag. 3 a 6 situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”.
La comunicazione fornita dall quindi, non si limita a fornire l'indicazione del numero CP_2 dei contributi accreditati, ma certifica i contributi "utili per il diritto a pensione”, pertanto
“utili per il raggiungimento del requisito contributivo”.
Il significato della certificazione sta perciò nell'attestazione che l'interessato, che ne ha fatto domanda, possa contare, a una certa data, su un certo numero di contributi utili alla pensione e l'esattezza dell'adempimento coincide inevitabilmente con l'esattezza dell'attestazione.
Posto infatti che la valenza certificativa dell'estratto conto assicurativo è affermata direttamente dalla legge non può, dunque, essere messa in dubbio l'idoneità della comunicazione effettuata dall su richiesta del ricorrente. Diversamente opinando, CP_2 infatti, e cioè ritenendo che la presenza di note e postille all'interno dell'estratto conto, con cui l'ente demandi a possibili variazioni o verifiche dei dati, sia idonea ad escludere il legittimo affidamento dell'assicurato, significherebbe porre nel nulla proprio quel valore di certificazione che il legislatore ha inteso assegnare a questa speciale comunicazione dell'ente previdenziale su richiesta dell'assicurato.
Oltretutto, va evidenziato che l'orientamento della Cassazione si è progressivamente sviluppato sino ad affermare che, a prescindere da ogni valutazione in merito alla richiesta di emissione di certificati di estratto conto contributivo ex art. 54 L. 88/1989, deve comunque essere tutelato, in generale, l'affidamento che l'assicurato ripone nella correttezza delle informazioni che, a qualunque titolo, gli siano rilasciate dall'ente. E' stato, infatti, precisato che la salvaguardia del legittimo affidamento del cittadino è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni limitandone l'attività legislativa e amministrativa (cfr. Cass. n. 21454 del 2013).
Ne deriva quindi che la certificazione della posizione contributiva è idonea a ingenerare nel richiedente il legittimo affidamento circa la correttezza dei dati indicati e ad indurlo così a ritenere di avere maturato un numero di contributi idoneo per andare in pensione.
Va, pertanto, affermata la responsabilità esclusiva dell'ente previdenziale in ordine al pregiudizio economico subito dal ricorrente sulla base del noto e consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l risponde delle erronee comunicazioni CP_2 della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell'interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dall'art. 54 della I. n. 88 del 1989, esercitabile sulla base del poteri di indagine e certificazione di cui dispone l'ente” (cfr. Cass. n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n. 23050 del 03/10/2017, Cass. n. 2498 del 1/2/2018).
Avendo la responsabilità dell'ente previdenziale natura contrattuale, essa è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1218 c.c. ss. L'assicurato dovrà quindi dedurre l'inadempimento (ossia il fatto che i dati contributivi rilasciati si siano rivelati inesatti) dell , mentre CP_1 quest'ultimo dovrà provare che l'inadempimento in questione è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Pag. 4 a 6
Poiché è pacifica, nella specie, l'inesattezza della certificazione, l' potrebbe andare CP_1 esente da responsabilità solo dimostrando che l'adempimento esatto della prestazione – fornire una corretta certificazione – sarebbe stato impossibile per causa ad esso non imputabile.
Nel caso concreto neppure può essere invocata alcuna negligenza da parte del ricorrente dal momento che l'erroneità dei dati forniti dall'Istituto non poteva riscontrarsi “sulla base dell'ordinaria diligenza”.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento della responsabilità dell per CP_2 l'erronea certificazione della posizione contributiva del ricorrente, nonché condanna dell a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno l'importo di euro CP_2 1375,77, corrispondente al valore del rateo perduto.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché del valore indeterminabile a bassa complessità della causa, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara la responsabilità dell per CP_2
l'erronea certificazione della posizione contributiva del ricorrente;
condanna l' a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno l'importo di CP_2 euro 1375,77, corrispondente al valore del rateo perduto;
con interessi legali e rivalutazione monetaria come indicati in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 3.291 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Pag. 5 a 6 Cuneo, 16.1.2025
Pag. 6 a 6
Il Giudice dott. Michele Basta