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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1163 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Caterina Simonetta, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ) e Angela Laganà, in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_2
liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
Resistente
Oggetto: ripetizione pagamento somme indebitamente percepite per indennità covid
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2025 il ricorrente in epigrafe esponeva che,
CP_ con provvedimento notificato in data 28.01.2025, l' gli comunicava che, per il periodo dal 01/06/2020 al 31/07/2020, aveva ricevuto un pagamento non spettante per la prestazione “indennità per emergenza covid” per l'importo di euro
2.000,00, di cui chiedeva la restituzione.
Nel merito sosteneva la non ripetibilità delle somme erogate richiamando la normativa prevista dall'art. 52 della Legge 09/03/1989, n. 88 e dall'art. 13 della
Legge 30/12/1991, n. 412 e i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di indebito previdenziale e assistenziale.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, al fine di sentire che nulla doveva restituire per le causali di cui alla missiva del 28 gennaio 2025.
L' , costituitosi in giudizio, ribadiva la correttezza della richiesta precisando CP_2
che il sig. aveva presentato in data 01/06/2020 domanda per indennità Pt_1
COVID-19 prevista per i lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali. La domanda era stata accolta e liquidata disponendo a favore del richiedente l'importo di € 1.800,00 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020
(€ 600,00 per ciascun mese); l'importo di € 1.000,00 per il mese di giugno 2020; -
l'importo di € 1.000,00 per il mese di luglio 2020. Successivamente, a seguito di verifiche d'ufficio, l'istituto accertava la non sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge istitutive del beneficio in quanto era emerso che, alla data di presentazione della domanda era titolare di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
disponeva, quindi, la ripetizione delle somme erogate per i mesi di giugno e luglio 2020.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione allegata dalle parti, la causa è decisa.
Nel caso di specie viene in rilievo la normativa speciale, operante ratione temporis, varata dal legislatore durante il periodo emergenziale di pandemia da virus Sars-Cov 2 al fine di dare sostegno a particolari categorie di lavoratori operanti in settori, come quello del ricorrente, particolarmente colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare la pandemia.
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10, repertorio n. 10 del
Pag. 2 di 7 4 maggio 2020 – attuativo dell'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - all'articolo 2, comma 1, individua le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 di cui al citato decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, il richiamato articolo 2, comma 1, individua alle lettere a), b), c) e d) le categorie di lavoratori destinatari del beneficio economico introdotto dal citato D.M. n. 10 del 30 aprile 2020.
Tra i destinatari dell'indennità Covid-19 in argomento, la lett. a) del richiamato articolo 2, comma 1, del D.M. n. 10 del 2020 individua i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
Inoltre, la disposizione normativa in argomento, ai fini dell'accesso all'indennità, prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Per i lavoratori come sopra individuati era prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Il successivo decreto
Rilancio Italia, all'articolo 84, comma 8, lett. a), ha altresì disposto l'erogazione dell'indennità Covid-19 dell'importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza dei medesimi requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. n. 10 del
2020.
Dunque, la normativa emergenziale de qua prevedeva in favore, degli operatori stagionali operanti in settori diversi dal turismo l'erogazione di un'indennità pari a
600 euro per le mensilità di marzo, aprile, maggio 2020.
Pag. 3 di 7 La suddetta disciplina ha subito ulteriore integrazione ad opera del Decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Indennità onnicomprensiva finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un'indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020
e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale. Ai fini dell'accesso all'indennità in argomento, il comma
3 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Tutte le categorie di lavoratori di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto- legge n. 104 del 2020 – qualora abbiano già beneficiato delle indennità COVID-
19 di cui agli articoli 29, 38 e 44 del decreto Cura Italia e/o delle indennità
COVID-19 di cui all'articolo 84, commi 5, 6, 8 e 10, del decreto Rilancio Italia – non dovevano presentare una nuova domanda per l'accesso alle indennità onnicomprensive di cui al citato articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto-legge n.
104 del 2020.
Nel caso che ci occupa, in virtù della domanda amministrativa del 1° giugno
2020, era stata erogata l'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Le ulteriori indennità omnicomprensive relative ai mesi di giugno e luglio 2020, non essendo prevista dalla normativa la presentazione di nuova domanda, erano state erogate d'ufficio dall' che, a seguito di verifiche successive, accertava CP_2
Pag. 4 di 7 che il sig. era titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Pt_1
iniziato il 4 agosto 2020 e conclusosi in data 13 dicembre 2021(allegati n. 8 e 9 del fascicolo , in corso al momento dell'entrata in vigore della norma (15 CP_2
agosto 2020).
La prestazione erogata, prevista da una norma entrata in vigore successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, come già detto, non prevedeva la presentazione di ulteriore domanda amministrativa per i lavoratori che come il ricorrente, avevano già beneficiato dell'indennità covid.
Pertanto, correttamente l' ha verificato la sussistenza dei requisiti rifacendosi CP_2
alla data di entrata in vigore della normativa.
Il ricorrente, (sentenza n. 18046 del 2010 delle Sezioni Unite: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto"), su cui gravava l'onere di dedurre e provare la sussistenza del proprio diritto a trattenere le somme erogate, si è limitato ad argomentare la non ripetibilità di quanto riscosso, appellandosi ai principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine all'indebito previdenziale e assistenziale, senza neppure contestare quanto affermato ampiamente dimostrato dall' . CP_2
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che parte ricorrente non fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla richiamata disciplina emergenziale per beneficiare della indennità inizialmente erogata, per cui deve ritenersi legittima la pretesa restitutoria avanzata dall'ente di previdenza.
Per quanto riguarda l'invocata sanatoria dell'indebito, nel caso di specie non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
Pag. 5 di 7 Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019, richiamata da Cass. n. 13915/2021), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica.
Non si applicano, pertanto, quando la prestazione di cui si rileva la natura indebita, abbia natura assistenziale riguardi, cioè, pagamenti di prestazioni che non sono commisurate e legate ai contributi versati, ma sono basate sul principio di solidarietà sociale, in quanto esse sono erogate a tutte quelle persone che si trovano in condizioni di disagio sociale o economico, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno versato contributi.
Le indennità oggetto della normativa emergenziale sono sicuramente prestazioni a sostegno del reddito, di natura sostanzialmente assistenziale ma nel caso che ci occupa non trovano ingresso neppure i presupposti di non ripetibilità in materia assistenziale, in quanto sussiste una situazione oggettiva di palese incompatibilità tra due status;
quello di lavoratore dipendente e quello di percettore della prestazione.
Si tratta quindi di una incompatibilità tra prestazioni che è idonea a rendere inapplicabile qualsiasi sanatoria rispetto al sottosistema dell'indebito assistenziale.
In sostanza, nel caso di specie, viene in rilievo l'art. 2033 cc in quanto la prestazione fruita era ontologicamente incompatibile con lo stato di lavoratore dipendente del ricorrente che, al momento della percezione della somma era certamente consapevole della propria posizione incompatibile rispetto all'erogazione del beneficio, dovendosi considerare come nota la condizione legale per l'ottenimento della prestazione.
Tanto conduce a ritenere sussistente l'indebito previdenziale per cui è causa, con il conseguente obbligo restitutorio in capo a parte ricorrente.
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Pag. 6 di 7 Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese di lite, con riguardo alla circostanza che le mensilità imputabili a giugno e luglio 2020 sono state erogata d'ufficio dall' al ricorrente che aveva già usufruito delle indennità relative CP_2
alle precedenti mensilità (marzo, aprile e maggio 2020), in virtù della precedente domanda presentata in data giugno 2020 e non a seguito di una nuova domanda amministrativa successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Palmi,29-30 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1163 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Caterina Simonetta, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ) e Angela Laganà, in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_2
liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
Resistente
Oggetto: ripetizione pagamento somme indebitamente percepite per indennità covid
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2025 il ricorrente in epigrafe esponeva che,
CP_ con provvedimento notificato in data 28.01.2025, l' gli comunicava che, per il periodo dal 01/06/2020 al 31/07/2020, aveva ricevuto un pagamento non spettante per la prestazione “indennità per emergenza covid” per l'importo di euro
2.000,00, di cui chiedeva la restituzione.
Nel merito sosteneva la non ripetibilità delle somme erogate richiamando la normativa prevista dall'art. 52 della Legge 09/03/1989, n. 88 e dall'art. 13 della
Legge 30/12/1991, n. 412 e i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di indebito previdenziale e assistenziale.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, al fine di sentire che nulla doveva restituire per le causali di cui alla missiva del 28 gennaio 2025.
L' , costituitosi in giudizio, ribadiva la correttezza della richiesta precisando CP_2
che il sig. aveva presentato in data 01/06/2020 domanda per indennità Pt_1
COVID-19 prevista per i lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali. La domanda era stata accolta e liquidata disponendo a favore del richiedente l'importo di € 1.800,00 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020
(€ 600,00 per ciascun mese); l'importo di € 1.000,00 per il mese di giugno 2020; -
l'importo di € 1.000,00 per il mese di luglio 2020. Successivamente, a seguito di verifiche d'ufficio, l'istituto accertava la non sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge istitutive del beneficio in quanto era emerso che, alla data di presentazione della domanda era titolare di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
disponeva, quindi, la ripetizione delle somme erogate per i mesi di giugno e luglio 2020.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione allegata dalle parti, la causa è decisa.
Nel caso di specie viene in rilievo la normativa speciale, operante ratione temporis, varata dal legislatore durante il periodo emergenziale di pandemia da virus Sars-Cov 2 al fine di dare sostegno a particolari categorie di lavoratori operanti in settori, come quello del ricorrente, particolarmente colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare la pandemia.
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10, repertorio n. 10 del
Pag. 2 di 7 4 maggio 2020 – attuativo dell'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - all'articolo 2, comma 1, individua le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 di cui al citato decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, il richiamato articolo 2, comma 1, individua alle lettere a), b), c) e d) le categorie di lavoratori destinatari del beneficio economico introdotto dal citato D.M. n. 10 del 30 aprile 2020.
Tra i destinatari dell'indennità Covid-19 in argomento, la lett. a) del richiamato articolo 2, comma 1, del D.M. n. 10 del 2020 individua i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
Inoltre, la disposizione normativa in argomento, ai fini dell'accesso all'indennità, prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Per i lavoratori come sopra individuati era prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Il successivo decreto
Rilancio Italia, all'articolo 84, comma 8, lett. a), ha altresì disposto l'erogazione dell'indennità Covid-19 dell'importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza dei medesimi requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. n. 10 del
2020.
Dunque, la normativa emergenziale de qua prevedeva in favore, degli operatori stagionali operanti in settori diversi dal turismo l'erogazione di un'indennità pari a
600 euro per le mensilità di marzo, aprile, maggio 2020.
Pag. 3 di 7 La suddetta disciplina ha subito ulteriore integrazione ad opera del Decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Indennità onnicomprensiva finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un'indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020
e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale. Ai fini dell'accesso all'indennità in argomento, il comma
3 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Tutte le categorie di lavoratori di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto- legge n. 104 del 2020 – qualora abbiano già beneficiato delle indennità COVID-
19 di cui agli articoli 29, 38 e 44 del decreto Cura Italia e/o delle indennità
COVID-19 di cui all'articolo 84, commi 5, 6, 8 e 10, del decreto Rilancio Italia – non dovevano presentare una nuova domanda per l'accesso alle indennità onnicomprensive di cui al citato articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto-legge n.
104 del 2020.
Nel caso che ci occupa, in virtù della domanda amministrativa del 1° giugno
2020, era stata erogata l'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Le ulteriori indennità omnicomprensive relative ai mesi di giugno e luglio 2020, non essendo prevista dalla normativa la presentazione di nuova domanda, erano state erogate d'ufficio dall' che, a seguito di verifiche successive, accertava CP_2
Pag. 4 di 7 che il sig. era titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Pt_1
iniziato il 4 agosto 2020 e conclusosi in data 13 dicembre 2021(allegati n. 8 e 9 del fascicolo , in corso al momento dell'entrata in vigore della norma (15 CP_2
agosto 2020).
La prestazione erogata, prevista da una norma entrata in vigore successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, come già detto, non prevedeva la presentazione di ulteriore domanda amministrativa per i lavoratori che come il ricorrente, avevano già beneficiato dell'indennità covid.
Pertanto, correttamente l' ha verificato la sussistenza dei requisiti rifacendosi CP_2
alla data di entrata in vigore della normativa.
Il ricorrente, (sentenza n. 18046 del 2010 delle Sezioni Unite: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto"), su cui gravava l'onere di dedurre e provare la sussistenza del proprio diritto a trattenere le somme erogate, si è limitato ad argomentare la non ripetibilità di quanto riscosso, appellandosi ai principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine all'indebito previdenziale e assistenziale, senza neppure contestare quanto affermato ampiamente dimostrato dall' . CP_2
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che parte ricorrente non fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla richiamata disciplina emergenziale per beneficiare della indennità inizialmente erogata, per cui deve ritenersi legittima la pretesa restitutoria avanzata dall'ente di previdenza.
Per quanto riguarda l'invocata sanatoria dell'indebito, nel caso di specie non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
Pag. 5 di 7 Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019, richiamata da Cass. n. 13915/2021), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica.
Non si applicano, pertanto, quando la prestazione di cui si rileva la natura indebita, abbia natura assistenziale riguardi, cioè, pagamenti di prestazioni che non sono commisurate e legate ai contributi versati, ma sono basate sul principio di solidarietà sociale, in quanto esse sono erogate a tutte quelle persone che si trovano in condizioni di disagio sociale o economico, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno versato contributi.
Le indennità oggetto della normativa emergenziale sono sicuramente prestazioni a sostegno del reddito, di natura sostanzialmente assistenziale ma nel caso che ci occupa non trovano ingresso neppure i presupposti di non ripetibilità in materia assistenziale, in quanto sussiste una situazione oggettiva di palese incompatibilità tra due status;
quello di lavoratore dipendente e quello di percettore della prestazione.
Si tratta quindi di una incompatibilità tra prestazioni che è idonea a rendere inapplicabile qualsiasi sanatoria rispetto al sottosistema dell'indebito assistenziale.
In sostanza, nel caso di specie, viene in rilievo l'art. 2033 cc in quanto la prestazione fruita era ontologicamente incompatibile con lo stato di lavoratore dipendente del ricorrente che, al momento della percezione della somma era certamente consapevole della propria posizione incompatibile rispetto all'erogazione del beneficio, dovendosi considerare come nota la condizione legale per l'ottenimento della prestazione.
Tanto conduce a ritenere sussistente l'indebito previdenziale per cui è causa, con il conseguente obbligo restitutorio in capo a parte ricorrente.
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Pag. 6 di 7 Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese di lite, con riguardo alla circostanza che le mensilità imputabili a giugno e luglio 2020 sono state erogata d'ufficio dall' al ricorrente che aveva già usufruito delle indennità relative CP_2
alle precedenti mensilità (marzo, aprile e maggio 2020), in virtù della precedente domanda presentata in data giugno 2020 e non a seguito di una nuova domanda amministrativa successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Palmi,29-30 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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