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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, all'esito del deposito delle note scritte, il 28.02.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 783 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
Sant'Elena nella via Grecia n. 77, elettivamente domiciliato in Cagliari, via
Alagon n. 1, presso lo Studio dell'Avv. Daniele RIVIECCIO, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
pagina 1 Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli Avv. Paolo SPIGA e Roberto
DI TUCCI, in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare, previa complessiva valutazione e riunificazione dei
postumi descritti nella superiore narrativa, con eventuali preesistenze accertate
ovvero in fase di accertamento, (c.d. conglobamento), la menomazione
dell'integrità psicofisica dell'esponente nella misura che verrà ritenuta di giustizia
compresa tra il 6 ed il 100%, oltre al nesso eziologico tra la predetta
menomazione e l'espletamento delle mansioni descritte nella superiore narrativa;
2) per l'effetto condannare l' in persona del direttore della sede pro CP_2
tempore al pagamento in favore del concludente della rendita di cui all'art. 13
D.L.gs. 38/2000 comma 2 lett.a-b, qualora il danno biologico venga accertato in
misura pari o superiore al 16%, ovvero in subordine, dell'indennizzo capitale ex
art.13 DL.gs. 38/2000 comma 2 lett. a, qualora il danno biologico dell'esponente
venga accertato nella misura pari o superiore al 6%ma comunque inferiore al 16
%.
3) vinte le spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Nell'interesse del resistente:
“voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta,
1) rigettare la domanda mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
pagina 2 2) con vittoria di spese e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un maggior indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere, dal 1975 al 2019, lavorato alle dipendenze di diversi imprenditori commerciali, con mansioni di operaio edile addetto alla realizzazione di: murature;
restauro facciate;
ristrutturazione interna di edifici;
demolizione di muri;
apertura e chiusura tracce per impianti elettrici ed idrici, intonacature,
pavimentazione, carico e scarico materiali edili, carico e scarico materiali di risulta delle demolizioni;
− che l' con relazione di visita medica del 10.10.2022 gli aveva CP_2
attribuito un danno biologico complessivo del 16%, valutazione tuttavia insufficiente.
2. L' ha resistito in giudizio ed ha contestato la fondatezza della CP_3
domanda.
3. La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'espletamento delle mansioni indicate in ricorso da parte del ricorrente non è
controverso, stante anche la già avvenuta liquidazione del danno biologico da
pagina 3 parte dell' nella misura del 16% per discopatie lombari e tendinopatia di CP_2
spalla bilaterale.
Occorre, pertanto, valutare se sia fondata la richiesta del maggiore indennizzo domandato dal ricorrente.
Tenuto conto delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico occorso al ricorrente.
Nella sua relazione, il C.T.U. ha rilevato che “Tornando al caso oggetto
dell'attuale valutazione con riferimento all'esposizione al rischio specifico non
risulta documentalmente comprovata un'esposizione lavorativa non occasionale a
rumore otolesivo significativo. Con riferimento invece alla curva audiometrica la
stessa non presenta le caratteristiche dell'ipoacusia percettiva da trauma acustico
cronico, in particolare in rapporto all'asimmetria dei tracciati au dx-au sn, con
differenza di soglia uditiva ≥ ai 15 db nelle frequenze 1000-2000-4000 Hz.
E' ora possibile rispondere in maniera sintetica ai quesiti posti dal Sig. Giudice.
Sulla base della certificazione in atti ed armonicamente con quanto rilevato in
occasione dell'attuale accertamento medico-legale è affetto da Persona_2
ipoacusia percettiva bilaterale. Gli elementi emersi dalla disamina medico-legale
del caso non consentono di affermare nel caso in esame l'origine lavorativa della
patologia denunciata”.
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato in quanto infondato.
pagina 4 Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Devono essere definitivamente poste a carico dell'
[...]
, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. nulla sulle spese;
3. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
Cagliari, 28.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5