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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/07/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 903/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Avezzano, in via XX Settembre n. 124, presso lo studio dell'avvocato Paolo Di
Giovanni, C.F. , che la rappresenta e difende;
C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F: ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni
[...] C.F._4
Sorgi;
APPELLATI
E
CF , elettivamente domiciliata Controparte_3 C.F._5 in Avezzano, Via XX Settembre 74, presso lo studio dell'avv Annalisa Candeloro (CF
) dalla quale è rappresentata e difesa;
C.F._6 APPELLATA
E
(avv.ti C. Vicini e G. Gatto) Controparte_4 CP_5
, , E
[...] Controparte_6 Controparte_7
, eredi di , rappresentati e difesi Controparte_8 Persona_1 dall'Avv. Patrizia Mandato;
APPELLATI per la riforma della sentenza non definitiva n.159/2023 resa dal Tribunale di Avezzano pubblicata in data 31 maggio 2023.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 10.06.2025 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la
Corte con ordinanza dell'10.06.2025 tratteneva la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza non definitiva n. 159/2023 pubblicata in data 31 maggio 2023 il
Tribunale di Avezzano decideva in merito a domanda proposta da e Parte_2
, , e , nella loro qualità di Controparte_5 Controparte_8 CP_7 CP_6 eredi di nei confronti di , Persona_1 Controparte_9 CP_2
, volta alla declaratoria di nullità
[...] Controparte_10 del testamento olografo redatto il 27 giugno 2016 e pubblicato il 17 ottobre 2016 dal
Notaio e, per l'effetto, alla dichiarazione di apertura della successione Persona_2 ab intestato con ogni effetto di legge e, sciolta la comunione ereditaria, alla condanna di a restituire all'eredità, pro quota a ciascun erede, il corrispondente Parte_1 valore monetario del compendio ereditario nella misura stabilita dal C.T.U., con gli interessi e rivalutazione monetaria.
1.1 A fondamento della domanda, gli attori deducevano che in data 10.09.2016 decedeva loro fratello germano rimasto celibe e che in data Persona_3
17.10.2016 veniva pubblicato il testamento olografo del de cuius datato 27.06.2016 con il quale lo stesso disponeva di tutte le sue sostanze, istituendo quale sua erede universale la nipote Pertanto, ritenendo apocrifo lo scritto, chiedevano Parte_1
pag. 2/12 accertarsi la nullità del testamento in quanto falso, ai sensi dell'art. 606 c.c., dichiararsi aperta la successione ab intestato, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione dei beni ereditari detenuti senza titolo e disporsi la divisione, anche sulla base di un progetto divisionale redatto con l'ausilio di un c.t.u.
1.2 Si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda attorea. Controparte_3
1.3 Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda.
1.4 Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il Parte_1 mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
1.5 Acquisite le produzioni documentali delle parti ed espletata Ctu grafologica e per l'identificazione e stima della massa ereditaria e la formazione di un progetto divisionale, la causa veniva trattenuta a decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La sentenza non definitiva di primo grado: Il Tribunale di Avezzano accoglieva parzialmente la domanda per i motivi di seguito indicati.
2.1 In particolare, in via preliminare dava atto dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda, evidenziando che le parti, su invito del precedente giudice istruttore, avevano dato corso ad un procedimento di mediazione obbligatoria con esito negativo.
2.2 Nel merito, dopo aver rilevato che, avendo parte attrice proposto domanda di nullità ex art. 602 c.p.c., la causa rientrava nell'ipotesi prevista dall'art. 50 bis comma 1 n. 6
c.p.c. e come tale riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale, anche sulle ulteriori domande proposte, trattandosi di controversia instaurata precedentemente all'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia;
dopo aver evidenziato la sussistenza di un interesse degli attori alla pronuncia richiesta, posto che, in caso di accoglimento della domanda, si sarebbe aperta la successione ab intestato, in cui gli stessi avrebbero potuto rivestire la qualità di eredi, non risultando alcuna contestazione
(se non nella comparsa conclusionale) della loro qualità di fratelli germani del de cuius, condivideva pienamente la Ctu espletata in corso di causa nella parte in cui aveva pag. 3/12 espresso un giudizio di assoluta certezza sull'apocrifia della firma del testamento di e dichiarava la nullità del testamento ex art. 606 comma 1 c.p.c. Persona_3
2.3 Disattendeva le contestazioni sollevate dalle parti in ordine alla nullità della Ctu osservando che non vi era stata alcuna lesione del contraddittorio nel fatto che la bozza era stata depositata in atti e non trasmessa personalmente agli avvocati o ai consulenti, trattandosi al più di mera irregolarità che non aveva impedito alle parti di formulare le proprie osservazioni e che anche durante la sospensione “covid” il Ctu aveva depositato la bozza senza aver ricevuto osservazioni dai c.t.p. nominati nei termini assegnati.
2.4 Rigettava anche le ulteriori contestazioni, rilevando che le scritture di comparazione erano state estrapolate da atti pubblici o conservati presso pubblici uffici, proprio al fine di garantire la loro autenticità, mentre quanto al fatto che le scritture di comparazione non facevano parte degli atti del giudizio, evidenziava il potere del consulente tecnico d'ufficio di attingere anche "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli.
2.5 Il Tribunale, rilevato che l'accertata nullità del testamento comportava che la successione del de cuius dovesse essere regolata dalle norme di cui Persona_3 all'art. 565 e seguenti c.c., rappresentava che la domanda attorea ai sensi dell'art. 533 o
535 c.c. e di divisione ereditaria postulava che, anche ai fini della verifica della regolarità del contraddittorio, fosse documentata l'assenza di ulteriori successibili oltre a quelli evocati in giudizio e che al fine di consentire tale verifica, occorreva la produzione in atti, oltre che del certificato di morte del de cuius, anche dello stato di famiglia del medesimo, a tal fine ritenendo necessario non il solo certificato storico di famiglia del de cuius alla data del decesso, ma anche l'acquisizione di quelli relativi alle decadi anteriori. Evidenziava, tuttavia, che nessuna delle parti aveva depositato in atti tale documentazione, necessaria per verificare la regolare instaurazione del contraddittorio tra tutti i possibili litisconsorti necessari, per cui il primo giudice rimetteva la causa sul ruolo sulle restanti domande, onde verificare la regolare instaurazione del contraddittorio con tutti i potenziali chiamati all'eredità.
3. Appello. Avverso la predetta sentenza non definitiva proponeva appello Parte_1
per i motivi di seguito indicati:
[...]
pag. 4/12 3.1 Sulla eccezione riguardante la prova dell'interesse ad agire degli attori.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'erroneità della decisione per aver disatteso l'eccezione inerente la prova dell'interesse ad agire degli attori, deducendo di aver contestato il difetto della prova della qualità di eredi nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. e finanche dai convenuti e CP_2 [...] nella loro memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3 c.p.c. e non già, dunque, solo nella CP_1 comparsa conclusionale.
Ha poi rappresentato di non aver eccepito il difetto di prova della qualità di fratelli delle altre parti, ma il difetto di prova della loro qualità di eredi a provare la quale non sarebbe sufficiente provare d'essere fratelli del de cuius, ma anche l'assenza di persone preferite ex lege nella chiamata ereditaria, escludendo l'esistenza di altri rapporti che facciano ritenere l'esistenza di eredi in posizione poziore rispetto a chi propone la domanda del giudizio.
3.2 Sulla domanda di nullità del testamento olografo.
Con il secondo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui ha erroneamente accolto la domanda di nullità del testamento olografo, evidenziando l'erronea valutazione dei fatti emersi nel corso del giudizio laddove, pur a fronte di una Ctu grafica che con ogni certezza ha concluso per la falsità del testamento, non ha tenuto in nessun conto la circostanza che ben due dei convenuti, e Controparte_2
, hanno più volte negli atti di causa riconosciuto come vero il Controparte_1 testamento olografo in parola, ammettendo circostanze contrarie anche al proprio interesse successorio.
Ha poi eccepito la nullità della Ctu espletata in primo grado deducendo, in primo luogo, che la sua elaborazione è avvenuta sulla base di documentazione ulteriore rispetto a quella versata in atti dalla parte cui spettava l'onere probatorio e, inoltre, che il primo giudice non ha rispettato i tempi ed i modi del subprocedimento istruttorio come disegnato dall'art. 195 c.p.c. in quanto, nel caso in esame, non vi fu il completo invio alle parti, ma vi fu direttamente il deposito della C.T.U. prima dell'invio alle parti senza consentire alle stesse di proporre le rispettive osservazioni in violazione del principio del contraddittorio.
pag. 5/12 3.3 Si costituiva in giudizio l'appellata eccependo, in via Controparte_3 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza e con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
3.4. Si costituivano in giudizio gli appellati e Controparte_1 CP_2
riportandosi alle conclusioni formulate con la comparsa di costituzione e
[...] risposta presentata in primo grado e chiedendo, quindi, il rigetto di tutte le domande di parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, la dichiarazione di piena validità del testamento olografo e, in subordine, la dichiarazione di apertura di successione ab intestato lo scioglimento della comunione ereditaria e la ripartizione egualitaria delle quote ereditarie.
3.5. Si costituivano in giudizio gli appellati , , Controparte_4 Controparte_5
, e eccependo anch'esse, in Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza e con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
4. Motivi della decisione.
4.1 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parti appellate per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazioni dettate dalla Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (SS.UU. n. 27199/17, Cass. n. 1935/2020).
4.2 Nel merito, l'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
4.2.1 In particolare, infondato è il primo motivo di gravame con il quale l'appellante ha contestato la gravata decisione nella parte in cui ha rilevato la sussistenza di un interesse degli attori alla pronuncia richiesta, rigettando l'eccezione relativa al difetto di prova della loro qualità di eredi.
Al riguardo, deve osservarsi come sul punto non si discuta del grado di parentela degli attori di primo grado e dei convenuti, bensì della loro qualità di eredi interessati ad una pag. 6/12 pronuncia di nullità del testamento, che aprirebbe la successione ab intestato, quindi si contesta la mancata prova di tale interesse consistente nella prova dell'inesistenza di altri successibili in grado poziore degli attori di primo grado, esistenza che escluderebbe la qualità di eredi e quindi ogni interesse derivante dalla nullità del testamento e conseguente apertura della successione ab intestato.
Al riguardo, al di là della precisazione corretta del giudice di primo grado che una tale eccezione era stata sollevata in primo grado solo nella comparsa conclusionale o al più nella terza memoria ex art. 183 c.p.c., deve ricordarsi sul punto l'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione che questa Corte condivide pienamente.
Con la ordinanza n. 25077 del 9 novembre 2020 la Corte di Cassazione, in un caso similare al presente di impugnazione del testamento olografo, ha chiarito, cassando le decisioni di merito che avevano dichiarato la carenza di interesse degli attori per mancata prova della inesistenza di chiamati di grado poziore, che una tale prova, riguardante un fatto negativo, può essere data anche per presunzioni e non deve svolgersi in termini di certezza, essendo sufficiente la prova dell'evidente probabilità di inesistenza di successibili di grado poziore.
Di conseguenza afferma la Suprema Corte che “si può quindi affermare il principio che
l'interesse del successibile ex lege a impugnare il testamento non può essere negato in forza della considerazione, teorica ed astratta, che potrebbero esistere altri successibili. L'interesse del successibile potrebbe essere disconosciuto solo in presenza di un chiamato “noto” che lo preceda nell'ordine successorio” (cfr. sentenza citata in parte motiva)
Nel caso di specie, non essendo contestato il rapporto di parentela della parti in causa, non è stata eccepita l'esistenza di altri chiamati “noti” in posizione poziore con grado di probabilità, nemmeno in termini di allegazione, dovendosi ritenere dimostrato l'interesse degli attori di primo grado alla proposizione dell'azione di nullità, azione che, a differenza dell'azione di petizione ereditaria, non compete solo all'erede, ma a chiunque vi abbia interesse (Cass. n. 16/1985).
Conseguentemente il primo motivo di impugnazione è infondato.
4.2.2 Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante ha contestato la decisione per aver erroneamente accolto la domanda di nullità del pag. 7/12 testamento olografo, deducendo, in primo luogo, l'erronea valutazione dei fatti emersi nel corso del giudizio.
Al riguardo, giova rammentare che la valutazione delle prove raccolte e degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (Cass. n.
1234/2019; Cass. n. 11176/2017). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n.
11176/2017). Spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr., ex pluribus, Cass. n. 828 e n. 2272 del 2007).
Nel caso di specie, alcuna doglianza può essere mossa all'impugnata sentenza in ordine alla valutazione delle prove documentali e agli esiti istruttori, atteso che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha accolto la domanda attorea di nullità del testamento olografo proprio sulla base della valutazione del materiale probatorio versato in atti e delle risultanze peritali della consulenza tecnica d'ufficio, di cui ha evidenziato la piena condivisione.
Peraltro a nulla rileva il riconoscimento della validità del testamento da parte di alcuni degli eredi, essendo stata proposta azione di nullità da parte di altri, nullità poi pag. 8/12 confermata in sede di CTU che ha accertato la non autenticità della firma apposta a nome del de cuius.
Sotto altro aspetto, l'appellante ha eccepito la nullità della Ctu espletata in primo grado in quanto asseritamente elaborata sulla base di documentazione ulteriore rispetto a quella versata in atti da parte attorea, cui spettava il relativo onere probatorio.
Ed invero, posto che la documentazione di comparazione utilizzata dal consulente tecnico d'ufficio, proprio al fine di garantirne la sua genuinità, è stata estrapolata esclusivamente da atti pubblici e/o conservati in pubblici uffici, l'indagine demandata al perito d'ufficio nominato in data 05.10.2019 non risulta essere avvenuta, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, in violazione dell'art. 194 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., né ha consentito di esonerare la parte dai propri oneri di allegazione e prova, atteso che, come riaffermato di recente dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1763 del 17 gennaio
2024, sul tema della esatta delimitazione del potere di acquisizione documentale conferito al C.t.u., “rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli (cfr. Cass. n. 13428 del 2007. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche, ex aliis, Cass. n. 2133 del 1973;
Cass. n. 4644 del 1989; Cass. n. 13686 del 2001; Cass. n. 3105 del 2004; Cass. n. 1901 del 2010; Cass. n. 2671 del 2020)”. Ed ancora, “il consulente tecnico può acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per portare a termine l'indagine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette…Potrà anche, nel contraddittorio delle parti, acquisire documenti non prodotti e che possano essere nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo qualora ne emerga l'indispensabilità all'accertamento di una situazione di comune interesse” (cfr. Cass. Sez. III sent. n. 12921 del 23.06.2015).
Siffatta statuizione ha rinvenuto conferma, da ultimo, nella successiva e recente pronuncia di legittimità (Cass., SSU. n. 3086/2022), che ha affermato come "in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti – come nel caso di specie – “può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento pag. 9/12 si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili
d'ufficio", nonché, “può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che” – come nel caso di specie – “essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio".
Di tal che, nella parte in cui il CTU ha acquisito ed utilizzato la documentazione di comparazione al fine di verificare l'apocrifia o meno della firma apposta sul testamento apparentemente del , diversamente da quanto ritenuto Persona_3 dall'appellante, non è incorso nell'asserita violazione, non essendosi sostituito alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che costituirebbero materia di onere di allegazione e di prova e ciò in quanto, per come specificato dalle SS.UU. sopra citate,
“può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli”.
Da ultimo, deve essere disattesa anche l'eccepita nullità della Ctu per essere stata la stessa depositata senza consentire alle parti di proporre le rispettive osservazioni, in violazione del principio del contraddittorio. Ed invero, dalle risultanze del fascicolo di primo grado emerge chiaramente come in data 21.05.2020 la C.T.U. Persona_4 depositava la bozza di cui veniva data comunicazione alle parti tramite
[...] biglietto di cancelleria del 25.05.2020 e, successivamente, in data 10.07.2020, presentava un'integrazione alla C.T.U., parimenti comunicata alle parti con biglietto di cancelleria del 18.07.2020, con cui dava atto del mancato deposito di osservazioni nei termini concessi, confermando l'elaborato precedentemente depositato, affermando testualmente che “in seguito al deposito della relazione di Consulenza Grafica Forense avvenuta in data 21.05.2020, non avendo ricevuto Osservazioni di parte dai relativi pag. 10/12 Consulenti di parte, con la medesima conferma il proprio elaborato peritale regolarmente depositato nei termini concessi.”
In ogni caso, come chiarito di recente dalla Suprema Corte, “In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 c.p.c. ad opera della legge n. 69 del 2009, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa - la consulenza tecnica d'ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa (cfr. Cass. Sez. VI ord. n. 26992 del 05.10.2021).
Ne deriva che il pregiudizio lamentato dall'appellante, asseritamente derivante dalla violazione del principio del contraddittorio, appare essere privo di alcun fondamento, anche alla luce della facoltà riconosciuta alle parti di formulare osservazioni anche in un momento successivo.
4.3 Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione, deve essere rigettato.
4.4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante soccombente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, in relazione allo scaglione proprio della causa di valore indeterminabile a complessità media, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in secondo grado.
Deve essere disposta, invece, la compensazione tra l'appellante e gli appellati e in ragione della sostanziale adesione di Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimi alla domanda principale.
pag. 11/12 4.5 Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro la sentenza non definitiva n. 159/2023 resa dal Tribunale di Avezzano pubblicata in data 31 maggio 2023, nei confronti di , Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8
E così provvede: Controparte_1 Controparte_2
• Rigetta l'appello;
• Condanna l'appellante al pagamento in favore di , Controparte_3 CP_4
, , e
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
delle competenze del presente grado di giudizio liquidate in € 8.470,00, oltre
[...] spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
• Compensa interamente le spese di lite tra l'appellante e gli Parte_1 appellati e;
Controparte_1 Controparte_2
• Dichiara parte appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 28 luglio 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente rel.
Barbara Del Bono
pag. 12/12