TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3537 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 6007/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti IG.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. di r.g. 6007/2015, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso -
Cessazione effetti civili ” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. LOFFREDO Parte_1 C.F._1
RO , presso lo studio ultimo della quale è elettivamente domiciliato come da mandato in calce del ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente non costituita
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 24/11/2015, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in NOCERA SUPERIORE il Controparte_1
27.04.1986, dal quale nascevano due figli e , rispettivamente nati il 12.11.1987 Per_1 Per_2 ed il 10.12.1989), deducendo l'avvenuta disgregazione materiale e spirituale già a far data dall'anno 2011, data in cui venne incardinata e successivamente decisa la separazione giudiziale, chiedendo confermarsi le condizioni di cui alla separazione giudiziale pronunciata;
con vittoria di spese.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_1
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, anche per l'assenza del resistente, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 21.11.2016, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Dopo aver svolto attività istruttoria, invero non concretizzatasi per la superfluità della prova orale ammessa (relativa, invero, all'insussistenza della riconciliazione) la causa, dopo alcuni rinvii – anche per carico del ruolo – è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 08.10.2025, ove il procuratore delle parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni come da nota telematica ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia della parte costituita.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1555/2014 dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale e munita di attestazione di mancata proposizione dell'appello), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita, dimostrando disinteresse per il procedimento de quo.
Sulle questioni accessorie
A tale riguardo, vanno confermati i provvedimenti provvisori resi dal Presidente e, per l'effetto, vanno confermati le statuizioni di cui alla separazione giudiziale, con le precisazioni che seguono.
Preliminarmente si rappresenta come, solamente con la prima memoria 183 c.p.c., il ricorrente proponga ulteriori domande che, per ragioni di chiarezza espositiva, di seguito si riproducono:
i) Confermare che la polizza pensione individuale accesa con la CP_2
n. 03000574145 prodotto TaxBenefit, stipulata in data 18/12/2001,
[...] contraente/beneficiario con premio annuo di circa € Controparte_1
1.800,00, rivalutabile annualmente e pagato semestralmente, rimasta sospesa con la pronuncia dei provvedimenti presidenziali temporanei e provvisori della tenutasi separazione, conseguenti all'udienza del 19.09.2011, alla sua naturale scadenza, quanto maturato, verrà ripartito al 50 % tra i sigg.ri
e;
Parte_1 Controparte_1
j) Confermare che restano ugualmente a carico del sig. tutte Parte_1 le spese scolastiche ed universitarie dei propri figli e . Per_1 Per_2
k) Confermare che il fondo bancario esistente ed acceso presso la
[...]
dell'importo di € 5.000,00 sottoscritto in data 11.12.2007, CP_3 intestato al IG. , continuerà a restare vincolato per essere Parte_1 destinato alla sistemazione futura dei figli e , semprechè per tale Per_2 Per_1 destinazione sia consenziente la stessa IG.ra . In caso Controparte_1 contrario, qualora quest'ultima volesse svincolarlo per l'attribuzione della giusta metà, il IG. non frapporrà alcun ostacolo destinando, Parte_1 comunque la sua quota di spettanza ai figli e;
Per_1 Per_2
l) Ordinarsi alla IG.ra , qualora non l'avesse ancora fatto, di Controparte_1 volturare a nome proprio tutte le utenze serventi l'abitazione coniugale, non avendo il ricorrente la possibilità a sostenere ulteriori e diversi oneri oltre quelli che ha già dichiarato di voler sostenere e meglio specificati ai superiori articoli;
m) Confermare che i mobili e gli arredi tutti contenuti all'interno della casa coniugale, continueranno a rimanere nell'esclusiva disponibilità della IG.ra
; Controparte_1
d) confermarsi, qualora ve ne fosse bisogno, che il motociclo Vespa 150 tg SA
92085 e l'autovettura Peugeot 307 tg CE 561 MW, acquistati durante il matrimonio, ed intestati al IG. , restano nella sua piena ed Parte_1 esclusiva proprietà e possesso;
così come l'autovettura Opel Corsa tg AE 282
EW, anche questa acquistata durante il matrimonio ed intestata alla IG.ra
, si chiede confermarsi che la stessa resti nell'esclusiva Controparte_1 proprietà e possesso della sig.ra ” Controparte_1
Orbene, le suddette domande, invero (e con la sola esclusione delle spese scolastiche ed universitarie su cui infra):
- sono inammissibili, giacché, appunto, proposte, per la prima volta, con la I memoria ex art. 183 c.p.c., non avendo il ricorrente depositato la memoria integrativa (pur nuovamente autorizzato in tal senso), unica ed ultima sede processuale ove le medesime (salvo quanto detto infra) avrebbero potuto essere, da ultimo, proposte;
- sono, del pari, inammissibili, giacché, a ben vedere, il decisum di cui alla sentenza di separazione non si è mai pronunciato sulle medesime, essendosi, invero, limitato a confermare i provvedimenti provvisori presidenziali del 19.09.2011 che, appunto, nulla prevedevano in tal senso;
- deve, pertanto, ritenersi formato il giudicato interno sul punto (posto che, in quella sede, il ricorrente le aveva precedentemente già proposte), tenuto conto di come non sia stato proposto appello;
- inoltre, anche a voler superare quanto precede, le stesse sarebbero comunque prive di connessione, ex art. 40 c.p.c., con i petita di cui al presente giudizio;
- infine, al netto di quanto sopra chiarito, non vi è nemmeno prova (nemmeno di tipo costituenda, posto che le prove testimoniali, sul punto, nulla chiarivano) dei diritti come sopra complessivamente pretesi.
Ciò premesso, in relazione alle residue domande accessorie si rappresenta quanto segue.
I figli, oggi, sono maggiorenni, onde alcuna disposizione in punto di affido e diritto di visita andrà pronunciata nei lori confronti.
Quanto al loro mantenimento, invece, al netto dell'assenza di richieste di prova costituenda sul punto, oltre che dell'assenza di documentazione economico-reddituale a sostegno, tuttavia, il ricorrente deduce di lavorare presso la Scuola Statale Marconi di Nocera Inferiore, all'uopo percependo uno stipendio di euro 1560,00 mensili netti, precisando, altresì, come la situazione economico-reddituale sia rimasta invariata, all'uopo chiedendo confermarsi, sul punto, le statuizioni giudiziali di separazione (e, pertanto, confermando, altresì, la persistente non autonomia della prole).
Per l'effetto, tenuto conto dell'assenza di sopravvenienze economico-reddituali, per come dedotto, allegato e documentato, si ritiene congruo confermare l'assegno provvisorio, di mantenimento della prole, di € 400,00 (di cui € 200,00 cadauno), da corrispondersi a
[...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, o vaglia CP_1 postale, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 100% alle spese scolastiche ed universitarie e del
50% in relazione, invece, alle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del 2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-
06-2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Infine, non può essere confermata, in tal sede ed a titolo di assegno divorzile, la statuizione relativa al mantenimento del coniuge per euro 300,00 – come prevista, a titolo di assegno di separazione, nel relativo giudizio – posto che, all'evidenza, non essendosi costituita la resistente, non ha formulato domanda alcuna sul punto, onde una pronuncia, in tal senso resa, sarebbe viziata da ultrapetizione.
Sulle spese processuali
Stante la soccombenza processuale del ricorrente sotto il profilo dell'inammissibilità sopra chiarita e tenuto conto di come questi chieda la conferma delle statuizioni di cui alla separazione giudiziale, ricorrono giusti motivi per compensare integramente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da:
nato a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 in NOCERA SUPERIORE (Sa) il 27.04.1986 (come da estratto in atti);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000); - dichiara inammissibili le domande processuale di cui ai punti i), k), l), m) d) per le ragioni di cui in parte motiva;
- pone a carico di , a titolo di assegno di mantenimento dei figli, la Parte_1 somma di € 400,00 (di cui € 200,00 per ciascun figlio), annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi alla madre, , a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico Controparte_1 bancario, entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico di il 100% delle spese scolastiche ed universitarie, Parte_1 ponendo, invece, il 50% delle residue spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, a carico di ciascun genitore;
Compensa integralmentele spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti IG.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. di r.g. 6007/2015, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso -
Cessazione effetti civili ” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. LOFFREDO Parte_1 C.F._1
RO , presso lo studio ultimo della quale è elettivamente domiciliato come da mandato in calce del ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente non costituita
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 24/11/2015, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in NOCERA SUPERIORE il Controparte_1
27.04.1986, dal quale nascevano due figli e , rispettivamente nati il 12.11.1987 Per_1 Per_2 ed il 10.12.1989), deducendo l'avvenuta disgregazione materiale e spirituale già a far data dall'anno 2011, data in cui venne incardinata e successivamente decisa la separazione giudiziale, chiedendo confermarsi le condizioni di cui alla separazione giudiziale pronunciata;
con vittoria di spese.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_1
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, anche per l'assenza del resistente, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 21.11.2016, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Dopo aver svolto attività istruttoria, invero non concretizzatasi per la superfluità della prova orale ammessa (relativa, invero, all'insussistenza della riconciliazione) la causa, dopo alcuni rinvii – anche per carico del ruolo – è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 08.10.2025, ove il procuratore delle parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni come da nota telematica ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia della parte costituita.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1555/2014 dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale e munita di attestazione di mancata proposizione dell'appello), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita, dimostrando disinteresse per il procedimento de quo.
Sulle questioni accessorie
A tale riguardo, vanno confermati i provvedimenti provvisori resi dal Presidente e, per l'effetto, vanno confermati le statuizioni di cui alla separazione giudiziale, con le precisazioni che seguono.
Preliminarmente si rappresenta come, solamente con la prima memoria 183 c.p.c., il ricorrente proponga ulteriori domande che, per ragioni di chiarezza espositiva, di seguito si riproducono:
i) Confermare che la polizza pensione individuale accesa con la CP_2
n. 03000574145 prodotto TaxBenefit, stipulata in data 18/12/2001,
[...] contraente/beneficiario con premio annuo di circa € Controparte_1
1.800,00, rivalutabile annualmente e pagato semestralmente, rimasta sospesa con la pronuncia dei provvedimenti presidenziali temporanei e provvisori della tenutasi separazione, conseguenti all'udienza del 19.09.2011, alla sua naturale scadenza, quanto maturato, verrà ripartito al 50 % tra i sigg.ri
e;
Parte_1 Controparte_1
j) Confermare che restano ugualmente a carico del sig. tutte Parte_1 le spese scolastiche ed universitarie dei propri figli e . Per_1 Per_2
k) Confermare che il fondo bancario esistente ed acceso presso la
[...]
dell'importo di € 5.000,00 sottoscritto in data 11.12.2007, CP_3 intestato al IG. , continuerà a restare vincolato per essere Parte_1 destinato alla sistemazione futura dei figli e , semprechè per tale Per_2 Per_1 destinazione sia consenziente la stessa IG.ra . In caso Controparte_1 contrario, qualora quest'ultima volesse svincolarlo per l'attribuzione della giusta metà, il IG. non frapporrà alcun ostacolo destinando, Parte_1 comunque la sua quota di spettanza ai figli e;
Per_1 Per_2
l) Ordinarsi alla IG.ra , qualora non l'avesse ancora fatto, di Controparte_1 volturare a nome proprio tutte le utenze serventi l'abitazione coniugale, non avendo il ricorrente la possibilità a sostenere ulteriori e diversi oneri oltre quelli che ha già dichiarato di voler sostenere e meglio specificati ai superiori articoli;
m) Confermare che i mobili e gli arredi tutti contenuti all'interno della casa coniugale, continueranno a rimanere nell'esclusiva disponibilità della IG.ra
; Controparte_1
d) confermarsi, qualora ve ne fosse bisogno, che il motociclo Vespa 150 tg SA
92085 e l'autovettura Peugeot 307 tg CE 561 MW, acquistati durante il matrimonio, ed intestati al IG. , restano nella sua piena ed Parte_1 esclusiva proprietà e possesso;
così come l'autovettura Opel Corsa tg AE 282
EW, anche questa acquistata durante il matrimonio ed intestata alla IG.ra
, si chiede confermarsi che la stessa resti nell'esclusiva Controparte_1 proprietà e possesso della sig.ra ” Controparte_1
Orbene, le suddette domande, invero (e con la sola esclusione delle spese scolastiche ed universitarie su cui infra):
- sono inammissibili, giacché, appunto, proposte, per la prima volta, con la I memoria ex art. 183 c.p.c., non avendo il ricorrente depositato la memoria integrativa (pur nuovamente autorizzato in tal senso), unica ed ultima sede processuale ove le medesime (salvo quanto detto infra) avrebbero potuto essere, da ultimo, proposte;
- sono, del pari, inammissibili, giacché, a ben vedere, il decisum di cui alla sentenza di separazione non si è mai pronunciato sulle medesime, essendosi, invero, limitato a confermare i provvedimenti provvisori presidenziali del 19.09.2011 che, appunto, nulla prevedevano in tal senso;
- deve, pertanto, ritenersi formato il giudicato interno sul punto (posto che, in quella sede, il ricorrente le aveva precedentemente già proposte), tenuto conto di come non sia stato proposto appello;
- inoltre, anche a voler superare quanto precede, le stesse sarebbero comunque prive di connessione, ex art. 40 c.p.c., con i petita di cui al presente giudizio;
- infine, al netto di quanto sopra chiarito, non vi è nemmeno prova (nemmeno di tipo costituenda, posto che le prove testimoniali, sul punto, nulla chiarivano) dei diritti come sopra complessivamente pretesi.
Ciò premesso, in relazione alle residue domande accessorie si rappresenta quanto segue.
I figli, oggi, sono maggiorenni, onde alcuna disposizione in punto di affido e diritto di visita andrà pronunciata nei lori confronti.
Quanto al loro mantenimento, invece, al netto dell'assenza di richieste di prova costituenda sul punto, oltre che dell'assenza di documentazione economico-reddituale a sostegno, tuttavia, il ricorrente deduce di lavorare presso la Scuola Statale Marconi di Nocera Inferiore, all'uopo percependo uno stipendio di euro 1560,00 mensili netti, precisando, altresì, come la situazione economico-reddituale sia rimasta invariata, all'uopo chiedendo confermarsi, sul punto, le statuizioni giudiziali di separazione (e, pertanto, confermando, altresì, la persistente non autonomia della prole).
Per l'effetto, tenuto conto dell'assenza di sopravvenienze economico-reddituali, per come dedotto, allegato e documentato, si ritiene congruo confermare l'assegno provvisorio, di mantenimento della prole, di € 400,00 (di cui € 200,00 cadauno), da corrispondersi a
[...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, o vaglia CP_1 postale, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 100% alle spese scolastiche ed universitarie e del
50% in relazione, invece, alle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del 2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-
06-2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Infine, non può essere confermata, in tal sede ed a titolo di assegno divorzile, la statuizione relativa al mantenimento del coniuge per euro 300,00 – come prevista, a titolo di assegno di separazione, nel relativo giudizio – posto che, all'evidenza, non essendosi costituita la resistente, non ha formulato domanda alcuna sul punto, onde una pronuncia, in tal senso resa, sarebbe viziata da ultrapetizione.
Sulle spese processuali
Stante la soccombenza processuale del ricorrente sotto il profilo dell'inammissibilità sopra chiarita e tenuto conto di come questi chieda la conferma delle statuizioni di cui alla separazione giudiziale, ricorrono giusti motivi per compensare integramente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da:
nato a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 in NOCERA SUPERIORE (Sa) il 27.04.1986 (come da estratto in atti);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000); - dichiara inammissibili le domande processuale di cui ai punti i), k), l), m) d) per le ragioni di cui in parte motiva;
- pone a carico di , a titolo di assegno di mantenimento dei figli, la Parte_1 somma di € 400,00 (di cui € 200,00 per ciascun figlio), annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi alla madre, , a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico Controparte_1 bancario, entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico di il 100% delle spese scolastiche ed universitarie, Parte_1 ponendo, invece, il 50% delle residue spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, a carico di ciascun genitore;
Compensa integralmentele spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire