CA
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3314/2021 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 5621/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 105/2021 pubblicata in data 15/1/2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, difesi dall'avv. Pasquale Tremiterra (C.F. C.F._3
) C.F._4
APPELLANTI
E
E), VIALE Controparte_1
DELL'ERICA N. 501, sito in Cellole (Ce) al Viale dell'Erica, n. 501 (C.F. non indicato), in persona dell'amministratore p.t., difeso dagli avv.ti Concetta
Mancino (C.F. ) e Giuseppe Borrelli (C.F. C.F._5
) C.F._6
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del
7/1/2025, disposta ai sensi degli artt.127 comma 3° e 127 ter c.p.c., introdotti con
D.lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO R.G. n. 3314/2021 2
e , quali comproprietarie dell'unità Parte_1 Parte_3 Parte_2 immobiliare distinta dal numero d'interno 9, scala E, del Condominio Parco Sim di Cellole (d'ora in poi, per brevità, ”), proponevano impugnazione CP_1 avverso la delibera dell'assemblea dei condomini in data 26/3/2017, nella parte relativa alla conferma dell'amministratore nella persona di , Controparte_2 all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2017 ed al conferimento dell'incarico ad alcuni tecnici per lavori da eseguire al garage, deducendo, quale unico sostanziale motivo di doglianza:
- la nullità del deliberato per mancanza di numero legale ai sensi dell'art. 1136 c.c.
(almeno la metà del valore dell'edificio), in quanto, subito dopo la discussione del primo punto all'ordine del giorno, avevano abbandonato il consesso due condomini che rappresentavano ben 50,77 millesimi, sicché da quel momento in poi erano presenti in assemblea condomini per soli 450,35 millesimi.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'improcedibilità della domanda perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione, chiedendo, nel merito, rigettarsi la domanda in ragione della sua dedotta infondatezza.
Il Tribunale assegnava, quindi, termine per l'instaurazione della procedura di mediazione.
Nelle more della procedura veniva disattesa, con ordinanza pronunciata in data
5/1/2018, la richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata.
All'udienza del 30/3/2018 il procuratore della parte convenuta dichiarava che l'assemblea dei condomini, in data 25/2/2018, aveva nuovamente deliberato sulla nomina dell'amministratore.
Quindi, con sentenza n. 105/2021 pubblicata in data 15/1/2021, l'adito Tribunale così decideva la causa:
“
1. dichiara cessata la materia del contendere quanto al punto 2 all'ordine del giorno della delibera 26.03.2017 impugnata;
2. rigetta la domanda in ordine ai residui aspetti (punti 3 e 4 all'ordine del giorno della delibera 26.03.2017 impugnata);
3. CONDANNA – per il giudizio di merito - , Parte_1 Parte_2
e in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Parte_3
3.200,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
R.G. n. 3314/2021 3
4. CONDANNA – per il sub procedimento cautelare - , Parte_1 Pt_2
e in solido al pagamento delle spese di lite che
[...] Parte_3
liquida in euro 1.500,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge”.
La pronuncia veniva così motivata:
- in via preliminare, va disattesa ogni questione, prospettata dagli opponenti, relativa al difetto sopravvenuto di legittimazione passiva del , CP_1 conseguente all'avvenuta revoca giudiziale del suo amministratore, posto che quest'ultimo aveva rilasciato la procura al difensore prima di essere revocato, rimanendo quindi in carica, in regime di prorogatio, esclusa pertanto ogni ipotesi di interruzione del processo;
- nel merito, la sopravvenuta delibera di sostituzione dell'amministratore ha determinato la cessazione della materia del contendere sul primo deliberato;
- quanto agli altri due punti, invece, la causa deve essere decisa nello stretto merito;
- ebbene, dal verbale della riunione assembleare risulta che soltanto alle ore 14,00,
e dunque dopo l'approvazione dei punti in questione, l'assemblea si scioglieva per mancanza di quorum;
- gli attori non hanno fornito alcun elemento idoneo a smentire quanto attestato nel verbale di assemblea, con la conseguenza che non v'è la prova dell'assunto degli stessi;
- in ogni caso, va detto che soltanto la decisione relativa alla nomina dell'amministratore richiede il quorum di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., e non anche le altre due (approvazione del bilancio preventivo ed incarico dei tecnici).
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_3 Parte_2
suindicata decisione e convenivano in giudizio il Condominio dinanzi a questa
Corte, deducendo, quali motivi d'impugnazione:
- che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, la revoca dell'amministratore comportava la perdita della sua legittimazione processuale, per cui il processo andava interrotto;
- in via subordinata, che era errata la condanna alle spese perché, avendo il adottato un'altra delibera, vi era stato il riconoscimento della CP_1
fondatezza dei motivi di opposizione alla delibera. R.G. n. 3314/2021 4
Costituitosi in giudizio, il chiedeva rigettarsi il gravame, in ragione CP_1
della sua dedotta infondatezza, con condanna degli appellanti al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Invero, quanto al primo motivo, deve evidenziarsi che, contrariamente all'assunto degli appellanti, ogni questione relativa alla revoca dell'amministratore è irrilevante ai fini della legittimazione processuale del . CP_1
Sul punto, l'insegnamento della Corte del diritto è che nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al , operando CP_1
quest'ultimo, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l'eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità (cfr. Cass. 30/11/2020, n. 27302).
Né maggior pregio riveste il secondo motivo di gravame, prospettato in via subordinata, concernente la statuizione sulle spese di lite.
In proposito, non si vede in base a quale norma o principio giuridico la sopravvenuta delibera di nomina di altro amministratore possa incidere sul regolamento delle spese, nel senso che la “parziale” fondatezza dell'opposizione
“avrebbe dovuto comportare la condanna del alle spese e competenze CP_1 di giudizio o, al limite, ad una parziale compensazione delle stesse”, e ciò in quanto:
- in primo luogo, poiché la sentenza impugnata ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto al primo capo del deliberato assembleare opposto e rigettato la domanda quanto agli altri due capi, è evidente che non vi sia soccombenza alcuna R.G. n. 3314/2021 5
del , tale da giustificare una condanna dello stesso al pagamento delle CP_1
spese;
- inoltre, con la sopravvenuta delibera il si limitava a sostituire il CP_1
proprio rappresentante, permanendo la rappresentanza in capo al precedente amministratore che aveva conferito il mandato ad lites al procuratore costituito, e ciò in forza del principio dell'ultrattività di tale mandato;
- in ogni caso, deve aggiungersi come gli appellanti abbiano omesso ogni allegazione difensiva circa le ragioni che dovrebbero indurre a derogare il principio della piena soccombenza;
- in particolare, esclusa la reciprocità, anche parziale, della soccombenza, gli stessi non hanno indicato la sussistenza di altre gravi ed eccezionali ragioni rispetto a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante all'esito della pronuncia del Giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. 19/4/2018, n. 77).
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione agli avv.ti Giuseppe Borrelli e
Concetta Mancino, stante la dichiarazione dagli stessi resa in comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 93 c.p.c. (sull'ammissibilità di tale dichiarazione negli scritti conclusivi, cfr. Cass. 12/1/2006, n. 412), in ragione del 50% ciascuno, non presumendosi ex lege la solidarietà attiva. Detta liquidazione va effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminato, in mancanza di ogni elemento atto ad individuare il compenso all'amministratore e quello dei tecnici nominati per l'esecuzione dei lavori al garage, il che rende superflua ogni indagine circa il valore del capo di impugnazione relativo all'approvazione del bilancio preventivo.
Va invece rigettata la domanda, avanzata dal , di condanna al CP_1 risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendosi lo stesso limitato ad invocare detto risarcimento, senza alcuna allegazione difensiva volta ad evidenziare la sussistenza in fatto del pregiudizio subito, ai fini di un'eventuale liquidazione, sia pure su base equitativa (cfr. Cass. 30/5/2023, n.
15175; Cass. 27/5/2015, n. 21798). R.G. n. 3314/2021 6
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , con atto di citazione Parte_1 Parte_3 Parte_2
notificato in data 12/7/2021, nei confronti del Controparte_3
, avverso la sentenza n. 105/2021 del Tribunale di Santa
[...]
Maria C.V. pubblicata in data 15/1/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata decisione;
b) condanna gli appellanti, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore del , delle spese del presente grado di appello, che liquida in € CP_1
5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Giuseppe Borrelli e Concetta Mancino, nei limiti del 50% ciascuno;
c) rigetta la domanda del di condanna delle appellanti al CP_1
risarcimento ex art. 96 c.p.c.;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti , Parte_1 Pt_3
e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...] Parte_2 pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 20/5/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato R.G. n. 3314/2021 7
telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 5621/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 105/2021 pubblicata in data 15/1/2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, difesi dall'avv. Pasquale Tremiterra (C.F. C.F._3
) C.F._4
APPELLANTI
E
E), VIALE Controparte_1
DELL'ERICA N. 501, sito in Cellole (Ce) al Viale dell'Erica, n. 501 (C.F. non indicato), in persona dell'amministratore p.t., difeso dagli avv.ti Concetta
Mancino (C.F. ) e Giuseppe Borrelli (C.F. C.F._5
) C.F._6
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del
7/1/2025, disposta ai sensi degli artt.127 comma 3° e 127 ter c.p.c., introdotti con
D.lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO R.G. n. 3314/2021 2
e , quali comproprietarie dell'unità Parte_1 Parte_3 Parte_2 immobiliare distinta dal numero d'interno 9, scala E, del Condominio Parco Sim di Cellole (d'ora in poi, per brevità, ”), proponevano impugnazione CP_1 avverso la delibera dell'assemblea dei condomini in data 26/3/2017, nella parte relativa alla conferma dell'amministratore nella persona di , Controparte_2 all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2017 ed al conferimento dell'incarico ad alcuni tecnici per lavori da eseguire al garage, deducendo, quale unico sostanziale motivo di doglianza:
- la nullità del deliberato per mancanza di numero legale ai sensi dell'art. 1136 c.c.
(almeno la metà del valore dell'edificio), in quanto, subito dopo la discussione del primo punto all'ordine del giorno, avevano abbandonato il consesso due condomini che rappresentavano ben 50,77 millesimi, sicché da quel momento in poi erano presenti in assemblea condomini per soli 450,35 millesimi.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'improcedibilità della domanda perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione, chiedendo, nel merito, rigettarsi la domanda in ragione della sua dedotta infondatezza.
Il Tribunale assegnava, quindi, termine per l'instaurazione della procedura di mediazione.
Nelle more della procedura veniva disattesa, con ordinanza pronunciata in data
5/1/2018, la richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata.
All'udienza del 30/3/2018 il procuratore della parte convenuta dichiarava che l'assemblea dei condomini, in data 25/2/2018, aveva nuovamente deliberato sulla nomina dell'amministratore.
Quindi, con sentenza n. 105/2021 pubblicata in data 15/1/2021, l'adito Tribunale così decideva la causa:
“
1. dichiara cessata la materia del contendere quanto al punto 2 all'ordine del giorno della delibera 26.03.2017 impugnata;
2. rigetta la domanda in ordine ai residui aspetti (punti 3 e 4 all'ordine del giorno della delibera 26.03.2017 impugnata);
3. CONDANNA – per il giudizio di merito - , Parte_1 Parte_2
e in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Parte_3
3.200,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
R.G. n. 3314/2021 3
4. CONDANNA – per il sub procedimento cautelare - , Parte_1 Pt_2
e in solido al pagamento delle spese di lite che
[...] Parte_3
liquida in euro 1.500,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge”.
La pronuncia veniva così motivata:
- in via preliminare, va disattesa ogni questione, prospettata dagli opponenti, relativa al difetto sopravvenuto di legittimazione passiva del , CP_1 conseguente all'avvenuta revoca giudiziale del suo amministratore, posto che quest'ultimo aveva rilasciato la procura al difensore prima di essere revocato, rimanendo quindi in carica, in regime di prorogatio, esclusa pertanto ogni ipotesi di interruzione del processo;
- nel merito, la sopravvenuta delibera di sostituzione dell'amministratore ha determinato la cessazione della materia del contendere sul primo deliberato;
- quanto agli altri due punti, invece, la causa deve essere decisa nello stretto merito;
- ebbene, dal verbale della riunione assembleare risulta che soltanto alle ore 14,00,
e dunque dopo l'approvazione dei punti in questione, l'assemblea si scioglieva per mancanza di quorum;
- gli attori non hanno fornito alcun elemento idoneo a smentire quanto attestato nel verbale di assemblea, con la conseguenza che non v'è la prova dell'assunto degli stessi;
- in ogni caso, va detto che soltanto la decisione relativa alla nomina dell'amministratore richiede il quorum di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., e non anche le altre due (approvazione del bilancio preventivo ed incarico dei tecnici).
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_3 Parte_2
suindicata decisione e convenivano in giudizio il Condominio dinanzi a questa
Corte, deducendo, quali motivi d'impugnazione:
- che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, la revoca dell'amministratore comportava la perdita della sua legittimazione processuale, per cui il processo andava interrotto;
- in via subordinata, che era errata la condanna alle spese perché, avendo il adottato un'altra delibera, vi era stato il riconoscimento della CP_1
fondatezza dei motivi di opposizione alla delibera. R.G. n. 3314/2021 4
Costituitosi in giudizio, il chiedeva rigettarsi il gravame, in ragione CP_1
della sua dedotta infondatezza, con condanna degli appellanti al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Invero, quanto al primo motivo, deve evidenziarsi che, contrariamente all'assunto degli appellanti, ogni questione relativa alla revoca dell'amministratore è irrilevante ai fini della legittimazione processuale del . CP_1
Sul punto, l'insegnamento della Corte del diritto è che nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al , operando CP_1
quest'ultimo, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l'eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità (cfr. Cass. 30/11/2020, n. 27302).
Né maggior pregio riveste il secondo motivo di gravame, prospettato in via subordinata, concernente la statuizione sulle spese di lite.
In proposito, non si vede in base a quale norma o principio giuridico la sopravvenuta delibera di nomina di altro amministratore possa incidere sul regolamento delle spese, nel senso che la “parziale” fondatezza dell'opposizione
“avrebbe dovuto comportare la condanna del alle spese e competenze CP_1 di giudizio o, al limite, ad una parziale compensazione delle stesse”, e ciò in quanto:
- in primo luogo, poiché la sentenza impugnata ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto al primo capo del deliberato assembleare opposto e rigettato la domanda quanto agli altri due capi, è evidente che non vi sia soccombenza alcuna R.G. n. 3314/2021 5
del , tale da giustificare una condanna dello stesso al pagamento delle CP_1
spese;
- inoltre, con la sopravvenuta delibera il si limitava a sostituire il CP_1
proprio rappresentante, permanendo la rappresentanza in capo al precedente amministratore che aveva conferito il mandato ad lites al procuratore costituito, e ciò in forza del principio dell'ultrattività di tale mandato;
- in ogni caso, deve aggiungersi come gli appellanti abbiano omesso ogni allegazione difensiva circa le ragioni che dovrebbero indurre a derogare il principio della piena soccombenza;
- in particolare, esclusa la reciprocità, anche parziale, della soccombenza, gli stessi non hanno indicato la sussistenza di altre gravi ed eccezionali ragioni rispetto a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante all'esito della pronuncia del Giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. 19/4/2018, n. 77).
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione agli avv.ti Giuseppe Borrelli e
Concetta Mancino, stante la dichiarazione dagli stessi resa in comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 93 c.p.c. (sull'ammissibilità di tale dichiarazione negli scritti conclusivi, cfr. Cass. 12/1/2006, n. 412), in ragione del 50% ciascuno, non presumendosi ex lege la solidarietà attiva. Detta liquidazione va effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminato, in mancanza di ogni elemento atto ad individuare il compenso all'amministratore e quello dei tecnici nominati per l'esecuzione dei lavori al garage, il che rende superflua ogni indagine circa il valore del capo di impugnazione relativo all'approvazione del bilancio preventivo.
Va invece rigettata la domanda, avanzata dal , di condanna al CP_1 risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendosi lo stesso limitato ad invocare detto risarcimento, senza alcuna allegazione difensiva volta ad evidenziare la sussistenza in fatto del pregiudizio subito, ai fini di un'eventuale liquidazione, sia pure su base equitativa (cfr. Cass. 30/5/2023, n.
15175; Cass. 27/5/2015, n. 21798). R.G. n. 3314/2021 6
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , con atto di citazione Parte_1 Parte_3 Parte_2
notificato in data 12/7/2021, nei confronti del Controparte_3
, avverso la sentenza n. 105/2021 del Tribunale di Santa
[...]
Maria C.V. pubblicata in data 15/1/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata decisione;
b) condanna gli appellanti, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore del , delle spese del presente grado di appello, che liquida in € CP_1
5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Giuseppe Borrelli e Concetta Mancino, nei limiti del 50% ciascuno;
c) rigetta la domanda del di condanna delle appellanti al CP_1
risarcimento ex art. 96 c.p.c.;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti , Parte_1 Pt_3
e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...] Parte_2 pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 20/5/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato R.G. n. 3314/2021 7
telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.