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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1285/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2611/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210051536568000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210051536568000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210051536568000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170032170711000 TEFA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come in narrativa) Resistente/Appellato: (Come in narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 08.03.2024, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, il sig. Ricorrente1 impugnava le cartelle di pagamento n. 293 2017 00321707 11 000 (anno d'imposta 2013) e n. 293 2021 00515365 68 000 (anni d'imposta 2014 e
2015), deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili.
Il ricorrente Ricorrente1 esponeva che le cartelle impugnate, notificate in data 15.02.2024, concernevano il recupero della tassa automobilistica per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, e che la pretesa tributaria risultava viziata per intervenuta prescrizione del credito, per mancata notifica degli atti presupposti, per violazione dello Statuto dei diritti del contribuente, nonché per difetto assoluto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva, restando pertanto contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace. Tale circostanza comporta che le deduzioni e le eccezioni formulate dal ricorrente non risultano specificamente contestate, né risulta fornita alcuna prova contraria in ordine ai fatti dedotti, segnatamente con riferimento all'intervenuta prescrizione del credito, alla mancata notifica degli atti presupposti e alla legittimità del procedimento di riscossione.
La mancata costituzione della parte resistente, pur non determinando automatica acquiescenza alle domande avversarie, consente tuttavia a questo Collegio di valutare le allegazioni del ricorrente alla luce del principio di non contestazione, in assenza di elementi difensivi idonei a infirmarne la fondatezza.
Nel merito, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito tributario. Ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1983, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986,
l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Nel caso di specie, i tributi richiesti si riferiscono agli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, mentre le cartelle di pagamento risultano notificate solo in data 15.02.2024, senza che risulti agli atti la notifica di alcun atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. Ne consegue che il diritto alla riscossione deve ritenersi ampiamente prescritto.
Ulteriore profilo di fondatezza del ricorso è rappresentato dalla mancata notifica degli avvisi di accertamento, atti presupposti indispensabili alla legittima formazione dei ruoli. L'omessa notificazione dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale.
Parimenti fondata è la censura di violazione dell'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000, non risultando che il contribuente sia stato previamente invitato a fornire chiarimenti prima dell'iscrizione a ruolo.
Le cartelle impugnate risultano, infine, affette da difetto assoluto di motivazione, non contenendo l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le cartelle di pagamento impugnate devono essere annullate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. X, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
– accoglie il ricorso;
– annulla la cartella di pagamento n. 293 2017 00321707 11 000, relativa alla tassa automobilistica anno d'imposta 2013;
– annulla la cartella di pagamento n. 293 2021 00515365 68 000, relativa alla tassa automobilistica anni d'imposta 2014 e 2015;
– condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 220,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2611/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210051536568000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210051536568000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210051536568000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170032170711000 TEFA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come in narrativa) Resistente/Appellato: (Come in narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 08.03.2024, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, il sig. Ricorrente1 impugnava le cartelle di pagamento n. 293 2017 00321707 11 000 (anno d'imposta 2013) e n. 293 2021 00515365 68 000 (anni d'imposta 2014 e
2015), deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili.
Il ricorrente Ricorrente1 esponeva che le cartelle impugnate, notificate in data 15.02.2024, concernevano il recupero della tassa automobilistica per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, e che la pretesa tributaria risultava viziata per intervenuta prescrizione del credito, per mancata notifica degli atti presupposti, per violazione dello Statuto dei diritti del contribuente, nonché per difetto assoluto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva, restando pertanto contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace. Tale circostanza comporta che le deduzioni e le eccezioni formulate dal ricorrente non risultano specificamente contestate, né risulta fornita alcuna prova contraria in ordine ai fatti dedotti, segnatamente con riferimento all'intervenuta prescrizione del credito, alla mancata notifica degli atti presupposti e alla legittimità del procedimento di riscossione.
La mancata costituzione della parte resistente, pur non determinando automatica acquiescenza alle domande avversarie, consente tuttavia a questo Collegio di valutare le allegazioni del ricorrente alla luce del principio di non contestazione, in assenza di elementi difensivi idonei a infirmarne la fondatezza.
Nel merito, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito tributario. Ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1983, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986,
l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Nel caso di specie, i tributi richiesti si riferiscono agli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, mentre le cartelle di pagamento risultano notificate solo in data 15.02.2024, senza che risulti agli atti la notifica di alcun atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. Ne consegue che il diritto alla riscossione deve ritenersi ampiamente prescritto.
Ulteriore profilo di fondatezza del ricorso è rappresentato dalla mancata notifica degli avvisi di accertamento, atti presupposti indispensabili alla legittima formazione dei ruoli. L'omessa notificazione dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale.
Parimenti fondata è la censura di violazione dell'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000, non risultando che il contribuente sia stato previamente invitato a fornire chiarimenti prima dell'iscrizione a ruolo.
Le cartelle impugnate risultano, infine, affette da difetto assoluto di motivazione, non contenendo l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le cartelle di pagamento impugnate devono essere annullate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. X, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
– accoglie il ricorso;
– annulla la cartella di pagamento n. 293 2017 00321707 11 000, relativa alla tassa automobilistica anno d'imposta 2013;
– annulla la cartella di pagamento n. 293 2021 00515365 68 000, relativa alla tassa automobilistica anni d'imposta 2014 e 2015;
– condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 220,00, oltre accessori di legge, se dovuti.