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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 454/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
TI ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7795/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16679/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230083266358000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6453/2025 depositato il 28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 7795/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 16679/2024, con la quale è stato accolto il ricorso, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato, nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione la cartella di pagamento relativa a controllo formale della dichiarazione modello UNICO 2019 per il periodo d'imposta 2018.
Si era costituita la ADER, rilevando la propria estraneità per gli aspetti di pertinenza della Agenzia Entrata, alla quae aveva medio tempore effettuato litis denuntiatio, chiedendo in particolare che venisse fatta salva dalla eventuale regolamentazione sulle spese.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso rilevando ll'evidente errroe materiale relativo alla somma dovuta per interessi e l'avvenuto adempimento della obbligazione da parte del contribuente, e compensando le spese con la seguente motivazione “In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, della novità della questione, ricorrono giusti motivi per compensare le spese””.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituito la Agenzia Riscossione, controdeducendo sul punto e ritenendo sussistente una idonea motivazione a sostegno della disposta compensazione..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la
Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
(applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame risultano sussistere solo in parte quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, atteso che il giudice di primo grado ha indicato in una serie di ragioni i motivi della propria scelta;
né questi risultano inidonei in modo assoluto, atteso che il comportamento processuale dell'unico convenuto è risultano lineare, e la responsabilità non esclusiva.
Va considerato che la impugnazione nei confronti di un solo soggetto rende più difficile la produzione tempestiva della documentazione ove questa debba essere recuperata presso l'altro soggetto coinvolto
(come dimostra la recente riforma legislativa sul litisconsorzio necessario in materia ), per cui l'accoglimento dell'originario ricorso può legittimare, in questi casi, una parziale compensazione delle spese.
L'appello va pertanto parzialmente;
con compensazione delle spese e competenze del primo grado nella misura del 33%, e sposta a carico dell'appellato per il restante 67%, liquidato come in dispositivo..
Le spese e competenze vanno compensate fra le parti per il II grado, stante il parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello, DA la appellata la pagamento del 67% delle spese e competenze del primo grado, liquidate complessivamente per tale parte in Euro 1600,00 oltre accessori e CU;
compensate per il restante 33%. spese e competenze del grado compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
TI ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7795/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16679/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230083266358000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6453/2025 depositato il 28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 7795/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 16679/2024, con la quale è stato accolto il ricorso, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato, nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione la cartella di pagamento relativa a controllo formale della dichiarazione modello UNICO 2019 per il periodo d'imposta 2018.
Si era costituita la ADER, rilevando la propria estraneità per gli aspetti di pertinenza della Agenzia Entrata, alla quae aveva medio tempore effettuato litis denuntiatio, chiedendo in particolare che venisse fatta salva dalla eventuale regolamentazione sulle spese.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso rilevando ll'evidente errroe materiale relativo alla somma dovuta per interessi e l'avvenuto adempimento della obbligazione da parte del contribuente, e compensando le spese con la seguente motivazione “In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, della novità della questione, ricorrono giusti motivi per compensare le spese””.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituito la Agenzia Riscossione, controdeducendo sul punto e ritenendo sussistente una idonea motivazione a sostegno della disposta compensazione..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la
Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
(applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame risultano sussistere solo in parte quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, atteso che il giudice di primo grado ha indicato in una serie di ragioni i motivi della propria scelta;
né questi risultano inidonei in modo assoluto, atteso che il comportamento processuale dell'unico convenuto è risultano lineare, e la responsabilità non esclusiva.
Va considerato che la impugnazione nei confronti di un solo soggetto rende più difficile la produzione tempestiva della documentazione ove questa debba essere recuperata presso l'altro soggetto coinvolto
(come dimostra la recente riforma legislativa sul litisconsorzio necessario in materia ), per cui l'accoglimento dell'originario ricorso può legittimare, in questi casi, una parziale compensazione delle spese.
L'appello va pertanto parzialmente;
con compensazione delle spese e competenze del primo grado nella misura del 33%, e sposta a carico dell'appellato per il restante 67%, liquidato come in dispositivo..
Le spese e competenze vanno compensate fra le parti per il II grado, stante il parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello, DA la appellata la pagamento del 67% delle spese e competenze del primo grado, liquidate complessivamente per tale parte in Euro 1600,00 oltre accessori e CU;
compensate per il restante 33%. spese e competenze del grado compensate.