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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 243/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
TRA
(cf e p.iva ), con sede sociale e Direzione Generale in Parte_1 P.IVA_1
Milano, Via Gae Aulenti, n. 3 Tower A, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Lombardo giusta procura generale alle liti rilasciata in data 29 ottobre 2010 per atto a rogito Notaio Per_1
di Bologna, Repertorio n.115840 e Fascicolo n. 33105;
[...]
OPPONENTE
E
(cf. e iscrizione al registro delle imprese di Verona n. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in Viale dell'Agricoltura n.7, 37135 Verona, e per essa quale procuratrice e mandataria per la gestione dei crediti la ià rappresentata e difesa CP_2 CP_3 dall'avv. Dario M. TEPEDINO, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carmelina Truscelli, sito in Praia a Mare , alla Via Mario La Cava;
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. e (C.F. Controparte_4 C.F._1 Controparte_5
), entrambi residenti a [...]; C.F._2
OPPOSTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 19.11.24, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Paola, e il Sig. e la Sig.ra , Controparte_1 Controparte_6 Controparte_5 deducendo che: con atto notificato all' in data 30.12.2019 , la e, Parte_1 Controparte_1
per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, (già , sottoponeva a CP_7 CP_3
pignoramento le somme dovute ai sig.ri e in virtù della Controparte_4 Controparte_5
sentenza n. 615/2019 della Corte di Appello di Potenza, pubblicata in data 13.09.2019, recante condanna di AL S.p.A. (ora al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_8
e dei sig.ri e
[...] Controparte_8 Controparte_4 Parte_2
in solido, della somma di € 118.140,77 oltre agli interessi legali maturati dal Controparte_5
25.11.1996 al saldo;
a sostegno della azione esecutiva la assumeva la titolarità nei CP_1
confronti dei sig.ri e di un credito pari, alla data del Controparte_4 Controparte_5
6.11.2019, ad € 422.684,22 rinveniente dal contratto di mutuo;
soggiungeva, inoltre, che: - i mutuatari si sono resi inadempienti al rimborso del finanziamento, così decadendo dal beneficio del termine;
-i sig.ri e risultano creditori della Controparte_4 Controparte_5 Parte_1
in virtù di sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 615/2019 depositata in data 13.09.2019 a definizione del giudizio n. RG 280/2007 con la quale AL PA è stata condannata al pagamento in favore degli stessi della somma di € 118.140,77; con comparsa di costituzione del
28.09.20, spiegava opposizione avverso l'esecuzione promossa dalla , Parte_1 CP_1 deducendone l'improcedibilità e l'inammissibilità prima che l'infondatezza e chiedendone la sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e a sostegno della opposizione, l'Istituto adduceva: la sottoposizione del credito pignorato (dichiarato nella sentenza n. 615/2019 della Corte di Appello di
Potenza) ad anteriore pignoramento presso terzi a parte della , rappresentata in Controparte_9
giudizio da in forza di altro credito vantato nei confronti delle sig.re Controparte_10 [...]
e . - la coincidenza tra terzo debitore e creditore procedente (per Parte_2 Controparte_5 essere la anch'essa condannata in solido con nella sentenza n. 615/2019 della CP_1 Parte_1
Corte di Appello di Potenza); - la pendenza del giudizio di Cassazione promosso dalla CP_1
avverso la sentenza 615/19 della Corte di Appello di Potenza - la pendenza, dinanzi al Tribunale di
Potenza, di pignoramento mobiliare promosso dalla sulla base della medesima Controparte_8
sentenza. Nella procedura esecutiva e nella relativa opposizione sommaria, i debitori esecutati rimanevano contumaci, ancorché ritualmente evocati in giudizio. La creditrice procedente, invece, si opponeva alla sospensione della procedura ed insisteva nella assegnazione del credito pignorato.
Con Ordinanza riservata del 24.11.2020, il Giudice, così provvedeva: “sospende l'esecuzione ex art.
624 c.p.c.; assegna alla parte interessata termine perentorio di 90 giorni – decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero, in caso di proposizione del reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., dalla comunicazione dell'ordinanza con cui il collegio definirà il reclamo – per l'introduzione del giudizio di merito secondo le forme richieste dal rito con cui dovrà essere celebrato il giudizio a cognizione piena, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà, o altri se previsti;
condanna l'opposto alla rifusione, in favore Controparte_1 dell'opponente , degli onorari di difesa della presente fase sommaria, che liquida in Parte_1 euro 4.995,00 oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva”.
Nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. RGE 25/2020 (procedura presso terzi promossa, sulla scorta della medesima sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 615/2019, da CP_9
nei confronti delle sig.re e quali debitrici
[...] Controparte_5 Parte_2
esecutate, e di quale terzo pignorato), il Giudice, con Ordinanza del 25.11.2020, in pari Parte_1 data comunicata, disponeva l'assegnazione delle somme pignorate in favore di , Controparte_9 come da dichiarazione positiva del terzo pignorato resa in data 22.01.2020 e, quindi, per l'importo di € 210.710,93, ordinando al terzo pignorato la corresponsione all'assegnatario delle somme indicate entro il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'Ordinanza, soggiungendo, infine, che
“con il pagamento di cui sopra, il terzo pignorato è liberato, nella stessa misura, nei confronti del debitore esecutato”. Con bonifico del 14.12.2020, eseguiva il pagamento disposto dal Parte_1
Giudice per il complessivo importo di € 210.710.93 in favore di Parte_3
Con atto di citazione, l' in ottemperanza all'Ordinanza riservata del 24-25 novembre Parte_1
2020, resa dal Giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva presso terzi RGE 87/2020, proponeva opposizione ex art. 616 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi e la procedura esecutiva, attualmente sospesa, pendente dinanzi all'intestato Tribunale - G.E. Dott.ssa Federica
Laino - RGE 87/2020, promossa dalla e, per essa, quale mandataria per la Controparte_1
gestione del credito, nei confronti dei sig.ri e CP_7 Controparte_4 CP_5
in ragione del credito vantato dai predetti nei confronti di sulla base della
[...] Parte_1
sentenza n. 615/2019 della Corte di Appello di Potenza, deducendo: improcedibilità e inammissibilità del pignoramento per sottoposizione del credito pignorato ad anteriore pignoramento presso terzi e Intervenuta estinzione per pagamento del credito vantato da CP_4
e
[...] Controparte_5
Parte opponente, pertanto, domandava: accertarsi e darsi atto della indisponibilità, già alla data di avvio della procedura esecutiva RGE 87/2020, delle somme portate dalla sentenza 615/2019 della
Corte di Appello di Potenza in virtù della anteriore notifica del pignoramento presso terzi promosso, sulla base del medesimo titolo, da rappresentata dalla mandataria Parte_3
nei confronti di e quali debitrici Controparte_10 Controparte_5 Parte_2
esecutate e di quale terzo pignorato e, per l'effetto, dichiararsi l'improcedibilità e/o Parte_1 l'inammissibilità del pignoramento presso terzi promosso da e, per essa, quale Controparte_1
procuratrice mandataria, da e rigettarsi la domanda di assegnazione delle somme ivi CP_7 formulata;
accertarsi e darsi atto che nell'anzidetta qualità, in esecuzione Parte_1 all'Ordinanza di assegnazione somme emessa il 25 novembre 2020 dal Tribunale di Paola, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nella procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. 25/2020, ha ottemperato all'ordinanza di assegnazione delle somme portate dalla sentenza 615/2019 della Corte di Appello di Potenza con pagamento eseguito il 14.12.2020 in favore di Parte_3 rappresentata dalla mandataria e, per l'effetto, dichiararsi che Controparte_10 Parte_1 ha adempiuto integralmente all'obbligazione di pagamento di cui alla sentenza n. 615 del
13.09.2019, emessa dalla Corte di Appello di Potenza e nulla più deve alla Controparte_11
(P.IVA ) e/o ai sig.ri ,
[...] P.IVA_3 Controparte_8 Controparte_4
in virtù della predetta sentenza;
dichiararsi l'estinzione Controparte_5 Parte_2 della procedura esecutiva presso terzi pendente dinanzi all'intestato Tribunale ed iscritta al n.
R.G.E. 87/2020, promossa da e, per essa quale mandataria, da Controparte_1 CP_7
nei confronti di e , quali debitrici esecutate e di Controparte_5 Parte_2 Parte_1
quale terzo pignorato;
accertarsi e dichiararsi che la condotta tenuta da integra gli Controparte_1
estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avendo reso inevitabile la promozione non solo della fase cautelare della opposizione alla procedura R.G.E. 87/202, ma anche l'introduzione della presente fase di merito e, per tale ragione, condannare la e, per essa, quale CP_1
procuratrice mandataria, la al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi CP_7
in via equitativa. Il tutto con condanna delle parti opposte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 16.3.22, si costituiva in giudizio la la quale domandava, previa revoca dell'ordinanza di sospensione CP_1 precedentemente emessa, rigettarsi, anche in carenza di interesse, l'opposizione proposta da in persona del l.r.p.t., con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari di Parte_1
giudizio; con espressa richiesta di danni da quantificarsi in altro e separato giudizio;
valutarsi la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. risultando che controparte abbia agito in giudizio con mala fede o quantomeno colpa grave.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia della Sig.ra e il Sig. Controparte_5 [...]
, ritualmente citati e non costituiti, all'udienza del 19.11.24, il Giudice tratteneva la CP_4 causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione appare meritevole di accoglimento.
Quanto all'eccezione sollevata da parte opposta circa la carenza di interesse in capo al terzo all'introduzione del presente giudizio non vi è dubbio alcuno che l' fosse parte interessata Parte_1 ad ottenere una pronuncia nel merito della opposizione spiegata nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi RGE 87/2020, allo stato sospesa, avendo interesse alla declaratoria di estinzione che non può essere dichiarata se non all'esito del giudizio di merito.
Parte opposta contestava che l'opponente, non l'avesse resa edotta, nella dichiarazione Parte_1
sostitutiva del 22.01.20 con la quale dava atto della disponibilità della somma indicata nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Potenza, del pignoramento già esistente (RGE 25/20) sulle somme oggetto del pignoramento di cui alla procedura RGE 87/20.
Preme sottolineare come la con dichiarazione del 10.02.2020 è stata messa a conoscenza CP_1 del precedente pignoramento, notificato in data 28.11.2019 ad istanza dell' , per cui, pur CP_10 non avendo l' citato nella dichiarazione sostitutiva l'esistenza del pignoramento Parte_1
antecedente, la , se avesse voluto, avrebbe potuto in ogni caso intervenire nella CP_1
procedura esecutiva RGE 25/20 promossa da , la cui prima udienza si era tenuta in Controparte_9 data 19.06.20, con l'intento di concorrere nell'assegnazione delle somme e arrivare all'intento oggi perseguito.
La non ha inteso percorrere tale strada, pur essendo a conoscenza della pendenza della CP_1
procedura RGE 25/20, di cui parte opponente ha dato atto nella procedura RGE 87/20.
Giova ricordare, inoltre, che l' ha dato prova, con distinta del 14.12.20 di aver effettuato il Parte_1 bonifico di € 210.710,93, così come sancito dal Giudice che con Ordinanza del 25.11.20 nella procedura esecutiva RGE 25/20, aveva disposto l'assegnazione delle somme pignorate in favore di
, estinguendo, perciò, ogni obbligazione nei confronti dei debitori esecutati, proprio Controparte_9 in virtù di quanto sancito nella predetta Ordinanza: “con il pagamento di cui sopra, il terzo pignorato è liberato, nella stessa misura, nei confronti del debitore esecutato”.
Se si tiene conto dell'attuale sistema processuale, si può rilevare come lo stesso disciplina la eventuale coesistenza di più pignoramenti in modo da prevenire l'adozione di distinti provvedimenti di assegnazione dello stesso credito, come pure da risolvere gli effetti negativi che derivino al terzo pignorato da un secondo provvedimento di assegnazione eventualmente adottato per un credito estinto ottemperando all'assegnazione disposta a seguito del primo pignoramento.
Difatti, in caso di pluralità di pignoramenti presso lo stesso terzo, l'esecuzione deve svolgersi in un unico processo (artt. 550 e 554 cod. proc. civ.). La collaborazione del terzo si attua dichiarando di quali somme egli è debitore e specificando quali pignoramenti sono stati in precedenza compiuti presso di lui.
Ma anche se le procedure esecutive non vengono unificate, il terzo pignorato effettua correttamente il pagamento, ottemperando al provvedimento di assegnazione della somma emanato dal giudice dell'esecuzione relativamente al primo pignoramento;
sicchè il terzo può opporre l'estinzione del credito, avvenuta in sede esecutiva, agli altri creditori procedenti (cfr Sent. Corte Cost. n.374/1996).
Da quanto sopra emerge con evidente chiarezza che il terzo pignorato, avendo effettuato il pagamento nei confronti del primo creditore pignorante, ha ottemperato correttamente ad una disposizione del giudice dell'esecuzione (sentenza n. 615 del 13.9.2019 della Corte di Appello di
Potenza) e, pertanto, è liberato dall'onere, con l'effetto che la procedura esecutiva presso terzi pendente dinanzi a questo Tribunale promossa da e, per essa quale mandataria, da CP_1
nei confronti di e quali debitrici esecutate CP_7 Controparte_5 Parte_2
e di quale terzo pignorato è dichiarata estinta. Parte_1
Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 96 c.p.c. si rileva come non siano sussistenti gli estremi per far ricorso a tale disposizione, atteso che la temerarietà della lite si concretizza nella conoscenza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza dell'ordinaria diligenza
(colpa grave) che nel caso che ci occupa non appaiono presenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 243/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara che le somme portate dalla sentenza n. 615/2019 della Corte di Appello di
Potenza sono indisponibili per effetto della anteriore notifica del pignoramento presso terzi, promosso sulla base del medesimo titolo dal;
Controparte_9
2) Accerta e dichiara estinta la procedura esecutiva e rigetta, per l'effetto, la domanda di assegnazione delle somme formulate da e, per essa, quale procuratrice CP_1 mandataria, da nell'ambito del pignoramento presso l' , quale CP_7 Parte_1
terzo pignorato;
3) Condanna e, per essa, quale procuratrice mandataria di al CP_1 CP_7 pagamento delle spese di lite che si liquidano in €8030,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Paola, lì 8.3.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 243/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
TRA
(cf e p.iva ), con sede sociale e Direzione Generale in Parte_1 P.IVA_1
Milano, Via Gae Aulenti, n. 3 Tower A, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Lombardo giusta procura generale alle liti rilasciata in data 29 ottobre 2010 per atto a rogito Notaio Per_1
di Bologna, Repertorio n.115840 e Fascicolo n. 33105;
[...]
OPPONENTE
E
(cf. e iscrizione al registro delle imprese di Verona n. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in Viale dell'Agricoltura n.7, 37135 Verona, e per essa quale procuratrice e mandataria per la gestione dei crediti la ià rappresentata e difesa CP_2 CP_3 dall'avv. Dario M. TEPEDINO, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carmelina Truscelli, sito in Praia a Mare , alla Via Mario La Cava;
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. e (C.F. Controparte_4 C.F._1 Controparte_5
), entrambi residenti a [...]; C.F._2
OPPOSTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 19.11.24, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Paola, e il Sig. e la Sig.ra , Controparte_1 Controparte_6 Controparte_5 deducendo che: con atto notificato all' in data 30.12.2019 , la e, Parte_1 Controparte_1
per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, (già , sottoponeva a CP_7 CP_3
pignoramento le somme dovute ai sig.ri e in virtù della Controparte_4 Controparte_5
sentenza n. 615/2019 della Corte di Appello di Potenza, pubblicata in data 13.09.2019, recante condanna di AL S.p.A. (ora al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_8
e dei sig.ri e
[...] Controparte_8 Controparte_4 Parte_2
in solido, della somma di € 118.140,77 oltre agli interessi legali maturati dal Controparte_5
25.11.1996 al saldo;
a sostegno della azione esecutiva la assumeva la titolarità nei CP_1
confronti dei sig.ri e di un credito pari, alla data del Controparte_4 Controparte_5
6.11.2019, ad € 422.684,22 rinveniente dal contratto di mutuo;
soggiungeva, inoltre, che: - i mutuatari si sono resi inadempienti al rimborso del finanziamento, così decadendo dal beneficio del termine;
-i sig.ri e risultano creditori della Controparte_4 Controparte_5 Parte_1
in virtù di sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 615/2019 depositata in data 13.09.2019 a definizione del giudizio n. RG 280/2007 con la quale AL PA è stata condannata al pagamento in favore degli stessi della somma di € 118.140,77; con comparsa di costituzione del
28.09.20, spiegava opposizione avverso l'esecuzione promossa dalla , Parte_1 CP_1 deducendone l'improcedibilità e l'inammissibilità prima che l'infondatezza e chiedendone la sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e a sostegno della opposizione, l'Istituto adduceva: la sottoposizione del credito pignorato (dichiarato nella sentenza n. 615/2019 della Corte di Appello di
Potenza) ad anteriore pignoramento presso terzi a parte della , rappresentata in Controparte_9
giudizio da in forza di altro credito vantato nei confronti delle sig.re Controparte_10 [...]
e . - la coincidenza tra terzo debitore e creditore procedente (per Parte_2 Controparte_5 essere la anch'essa condannata in solido con nella sentenza n. 615/2019 della CP_1 Parte_1
Corte di Appello di Potenza); - la pendenza del giudizio di Cassazione promosso dalla CP_1
avverso la sentenza 615/19 della Corte di Appello di Potenza - la pendenza, dinanzi al Tribunale di
Potenza, di pignoramento mobiliare promosso dalla sulla base della medesima Controparte_8
sentenza. Nella procedura esecutiva e nella relativa opposizione sommaria, i debitori esecutati rimanevano contumaci, ancorché ritualmente evocati in giudizio. La creditrice procedente, invece, si opponeva alla sospensione della procedura ed insisteva nella assegnazione del credito pignorato.
Con Ordinanza riservata del 24.11.2020, il Giudice, così provvedeva: “sospende l'esecuzione ex art.
624 c.p.c.; assegna alla parte interessata termine perentorio di 90 giorni – decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero, in caso di proposizione del reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., dalla comunicazione dell'ordinanza con cui il collegio definirà il reclamo – per l'introduzione del giudizio di merito secondo le forme richieste dal rito con cui dovrà essere celebrato il giudizio a cognizione piena, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà, o altri se previsti;
condanna l'opposto alla rifusione, in favore Controparte_1 dell'opponente , degli onorari di difesa della presente fase sommaria, che liquida in Parte_1 euro 4.995,00 oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva”.
Nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. RGE 25/2020 (procedura presso terzi promossa, sulla scorta della medesima sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 615/2019, da CP_9
nei confronti delle sig.re e quali debitrici
[...] Controparte_5 Parte_2
esecutate, e di quale terzo pignorato), il Giudice, con Ordinanza del 25.11.2020, in pari Parte_1 data comunicata, disponeva l'assegnazione delle somme pignorate in favore di , Controparte_9 come da dichiarazione positiva del terzo pignorato resa in data 22.01.2020 e, quindi, per l'importo di € 210.710,93, ordinando al terzo pignorato la corresponsione all'assegnatario delle somme indicate entro il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'Ordinanza, soggiungendo, infine, che
“con il pagamento di cui sopra, il terzo pignorato è liberato, nella stessa misura, nei confronti del debitore esecutato”. Con bonifico del 14.12.2020, eseguiva il pagamento disposto dal Parte_1
Giudice per il complessivo importo di € 210.710.93 in favore di Parte_3
Con atto di citazione, l' in ottemperanza all'Ordinanza riservata del 24-25 novembre Parte_1
2020, resa dal Giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva presso terzi RGE 87/2020, proponeva opposizione ex art. 616 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi e la procedura esecutiva, attualmente sospesa, pendente dinanzi all'intestato Tribunale - G.E. Dott.ssa Federica
Laino - RGE 87/2020, promossa dalla e, per essa, quale mandataria per la Controparte_1
gestione del credito, nei confronti dei sig.ri e CP_7 Controparte_4 CP_5
in ragione del credito vantato dai predetti nei confronti di sulla base della
[...] Parte_1
sentenza n. 615/2019 della Corte di Appello di Potenza, deducendo: improcedibilità e inammissibilità del pignoramento per sottoposizione del credito pignorato ad anteriore pignoramento presso terzi e Intervenuta estinzione per pagamento del credito vantato da CP_4
e
[...] Controparte_5
Parte opponente, pertanto, domandava: accertarsi e darsi atto della indisponibilità, già alla data di avvio della procedura esecutiva RGE 87/2020, delle somme portate dalla sentenza 615/2019 della
Corte di Appello di Potenza in virtù della anteriore notifica del pignoramento presso terzi promosso, sulla base del medesimo titolo, da rappresentata dalla mandataria Parte_3
nei confronti di e quali debitrici Controparte_10 Controparte_5 Parte_2
esecutate e di quale terzo pignorato e, per l'effetto, dichiararsi l'improcedibilità e/o Parte_1 l'inammissibilità del pignoramento presso terzi promosso da e, per essa, quale Controparte_1
procuratrice mandataria, da e rigettarsi la domanda di assegnazione delle somme ivi CP_7 formulata;
accertarsi e darsi atto che nell'anzidetta qualità, in esecuzione Parte_1 all'Ordinanza di assegnazione somme emessa il 25 novembre 2020 dal Tribunale di Paola, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nella procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. 25/2020, ha ottemperato all'ordinanza di assegnazione delle somme portate dalla sentenza 615/2019 della Corte di Appello di Potenza con pagamento eseguito il 14.12.2020 in favore di Parte_3 rappresentata dalla mandataria e, per l'effetto, dichiararsi che Controparte_10 Parte_1 ha adempiuto integralmente all'obbligazione di pagamento di cui alla sentenza n. 615 del
13.09.2019, emessa dalla Corte di Appello di Potenza e nulla più deve alla Controparte_11
(P.IVA ) e/o ai sig.ri ,
[...] P.IVA_3 Controparte_8 Controparte_4
in virtù della predetta sentenza;
dichiararsi l'estinzione Controparte_5 Parte_2 della procedura esecutiva presso terzi pendente dinanzi all'intestato Tribunale ed iscritta al n.
R.G.E. 87/2020, promossa da e, per essa quale mandataria, da Controparte_1 CP_7
nei confronti di e , quali debitrici esecutate e di Controparte_5 Parte_2 Parte_1
quale terzo pignorato;
accertarsi e dichiararsi che la condotta tenuta da integra gli Controparte_1
estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avendo reso inevitabile la promozione non solo della fase cautelare della opposizione alla procedura R.G.E. 87/202, ma anche l'introduzione della presente fase di merito e, per tale ragione, condannare la e, per essa, quale CP_1
procuratrice mandataria, la al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi CP_7
in via equitativa. Il tutto con condanna delle parti opposte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 16.3.22, si costituiva in giudizio la la quale domandava, previa revoca dell'ordinanza di sospensione CP_1 precedentemente emessa, rigettarsi, anche in carenza di interesse, l'opposizione proposta da in persona del l.r.p.t., con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari di Parte_1
giudizio; con espressa richiesta di danni da quantificarsi in altro e separato giudizio;
valutarsi la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. risultando che controparte abbia agito in giudizio con mala fede o quantomeno colpa grave.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia della Sig.ra e il Sig. Controparte_5 [...]
, ritualmente citati e non costituiti, all'udienza del 19.11.24, il Giudice tratteneva la CP_4 causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione appare meritevole di accoglimento.
Quanto all'eccezione sollevata da parte opposta circa la carenza di interesse in capo al terzo all'introduzione del presente giudizio non vi è dubbio alcuno che l' fosse parte interessata Parte_1 ad ottenere una pronuncia nel merito della opposizione spiegata nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi RGE 87/2020, allo stato sospesa, avendo interesse alla declaratoria di estinzione che non può essere dichiarata se non all'esito del giudizio di merito.
Parte opposta contestava che l'opponente, non l'avesse resa edotta, nella dichiarazione Parte_1
sostitutiva del 22.01.20 con la quale dava atto della disponibilità della somma indicata nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Potenza, del pignoramento già esistente (RGE 25/20) sulle somme oggetto del pignoramento di cui alla procedura RGE 87/20.
Preme sottolineare come la con dichiarazione del 10.02.2020 è stata messa a conoscenza CP_1 del precedente pignoramento, notificato in data 28.11.2019 ad istanza dell' , per cui, pur CP_10 non avendo l' citato nella dichiarazione sostitutiva l'esistenza del pignoramento Parte_1
antecedente, la , se avesse voluto, avrebbe potuto in ogni caso intervenire nella CP_1
procedura esecutiva RGE 25/20 promossa da , la cui prima udienza si era tenuta in Controparte_9 data 19.06.20, con l'intento di concorrere nell'assegnazione delle somme e arrivare all'intento oggi perseguito.
La non ha inteso percorrere tale strada, pur essendo a conoscenza della pendenza della CP_1
procedura RGE 25/20, di cui parte opponente ha dato atto nella procedura RGE 87/20.
Giova ricordare, inoltre, che l' ha dato prova, con distinta del 14.12.20 di aver effettuato il Parte_1 bonifico di € 210.710,93, così come sancito dal Giudice che con Ordinanza del 25.11.20 nella procedura esecutiva RGE 25/20, aveva disposto l'assegnazione delle somme pignorate in favore di
, estinguendo, perciò, ogni obbligazione nei confronti dei debitori esecutati, proprio Controparte_9 in virtù di quanto sancito nella predetta Ordinanza: “con il pagamento di cui sopra, il terzo pignorato è liberato, nella stessa misura, nei confronti del debitore esecutato”.
Se si tiene conto dell'attuale sistema processuale, si può rilevare come lo stesso disciplina la eventuale coesistenza di più pignoramenti in modo da prevenire l'adozione di distinti provvedimenti di assegnazione dello stesso credito, come pure da risolvere gli effetti negativi che derivino al terzo pignorato da un secondo provvedimento di assegnazione eventualmente adottato per un credito estinto ottemperando all'assegnazione disposta a seguito del primo pignoramento.
Difatti, in caso di pluralità di pignoramenti presso lo stesso terzo, l'esecuzione deve svolgersi in un unico processo (artt. 550 e 554 cod. proc. civ.). La collaborazione del terzo si attua dichiarando di quali somme egli è debitore e specificando quali pignoramenti sono stati in precedenza compiuti presso di lui.
Ma anche se le procedure esecutive non vengono unificate, il terzo pignorato effettua correttamente il pagamento, ottemperando al provvedimento di assegnazione della somma emanato dal giudice dell'esecuzione relativamente al primo pignoramento;
sicchè il terzo può opporre l'estinzione del credito, avvenuta in sede esecutiva, agli altri creditori procedenti (cfr Sent. Corte Cost. n.374/1996).
Da quanto sopra emerge con evidente chiarezza che il terzo pignorato, avendo effettuato il pagamento nei confronti del primo creditore pignorante, ha ottemperato correttamente ad una disposizione del giudice dell'esecuzione (sentenza n. 615 del 13.9.2019 della Corte di Appello di
Potenza) e, pertanto, è liberato dall'onere, con l'effetto che la procedura esecutiva presso terzi pendente dinanzi a questo Tribunale promossa da e, per essa quale mandataria, da CP_1
nei confronti di e quali debitrici esecutate CP_7 Controparte_5 Parte_2
e di quale terzo pignorato è dichiarata estinta. Parte_1
Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 96 c.p.c. si rileva come non siano sussistenti gli estremi per far ricorso a tale disposizione, atteso che la temerarietà della lite si concretizza nella conoscenza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza dell'ordinaria diligenza
(colpa grave) che nel caso che ci occupa non appaiono presenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 243/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara che le somme portate dalla sentenza n. 615/2019 della Corte di Appello di
Potenza sono indisponibili per effetto della anteriore notifica del pignoramento presso terzi, promosso sulla base del medesimo titolo dal;
Controparte_9
2) Accerta e dichiara estinta la procedura esecutiva e rigetta, per l'effetto, la domanda di assegnazione delle somme formulate da e, per essa, quale procuratrice CP_1 mandataria, da nell'ambito del pignoramento presso l' , quale CP_7 Parte_1
terzo pignorato;
3) Condanna e, per essa, quale procuratrice mandataria di al CP_1 CP_7 pagamento delle spese di lite che si liquidano in €8030,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Paola, lì 8.3.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli