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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4124/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4124/2019 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento dei danni”, riservato in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la trattazione scritta del 7/05/2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Coscia (c.f.: ) in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, con C.F._2
il quale elettivamente domicilia in Venosa (PZ) alla VI Vittorio Emanuele II, 43 A
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1 regionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
Panetta (c.f.: ), domiciliata ex lege presso la sede della Regione C.F._3
in 85100 Potenza, alla via Vincenzo Verrastro n. 5
Resistente
E Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli
(c.f.: ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di Decreto Sindacale n. 38 del 30/09/2019
(R.G.: 38/2019) e procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Donato Mennuti (c.f.: ), domiciliato ex lege e per statuto per la C.F._4
carica presso la sede municipale in 85029 Venosa (PZ) alla VI Vittorio Emanuele II n.
198
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 5/06/2019 alla e il 6/06/2019 al Controparte_1
e rinotificato, ex art. 176 R.D. 1775/1933, alla Controparte_2 Controparte_1
in data 20/11/2019 e al in data 25/11/2019, ha adito Controparte_2 Parte_1
questo Tribunale, perché, previo accertamento della loro responsabilità per le ripetute esondazioni della Fiumara di Venosa, li condanni al pagamento della complessiva somma di € 12.333,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai fondi agricoli di sua proprietà e ad eseguire tutte le opere necessarie ad evitare altre esondazioni, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
1.2. In punto di fatto, il ricorrente ha esposto:
--di essere proprietario di terreni agricoli coltivati a cereali, siti in agro di alla CP_2
Contrada Bellaveduta-Fiumara e riportati in Catasto Terreni al foglio 12 particelle 45,
106, 107 e 108, confinanti a Sud e ad Ovest con una via secondaria sterrata parallela all'alveo della Fiumara di Venosa, a Nord con proprietà private e ad Est con un tratto della ferrovia Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle;
--che gli allagamenti hanno determinato l'allagamento di una “significativa superficie coltivata” ed il deposito sulla stessa di un rilevante quantitativo di detriti di vario genere, lungo una fascia di circa 2.400 mq;
--che la fuoriuscita di acqua dalla fiumara ha danneggiato anche la strada comunale
Bellaveduta, il cui tratto in prossimità delle arcate del ponte della ferrovia Rocchetta
S.A. - Gioia del Colle è stato divelto, rendendo impraticabile il passaggio degli automezzi e costringendo molti agricoltori ad attraversare i terreni di sua proprietà per accedere ai propri fondi;
--che in particolare “nell'anno corrente la totale distruzione dell'argine in riva destra presso il ponte ferroviario, dovuta all'onda di piena della Fiumara di Venosa e di un
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suo affluente in riva sinistra che confluisce in essa proprio sotto le arcate del ponte, ha causato la completa e definitiva modifica del percorso del torrente. In conseguenza di quanto verificatosi, le particelle 106 e 107, per la loro morfologia sub-planare, continuano ad essere quasi del tutto inondate e, quindi, completamente improduttive”
(così a pag. 3 dell'atto di citazione);
--che gli allagamenti dipendono dalla carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo fluviale e dalla mancanza dell'argine sulla riva destra del corso d'acqua;
--che la responsabilità per l'accaduto è da imputarsi ex art. 2051 c.c., rispettivamente, alla per la cattiva manutenzione dell'alveo della Fiumara di Venosa Controparte_1
e al per l'incuria rispetto alla strada comunale Bellaveduta;
Controparte_2
--che i danni, consistenti essenzialmente nel fatto che dal 2014 non ha potuto effettuare la mietitura nella fascia di terreno sempre allagata, complessivamente ammontano ad € 12.333,00.
1.3. Su queste premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. accertare le specifiche responsabilità, omissioni e/o negligenze in relazione all'omessa manutenzione della Fiumara di Venosa e alla messa in sicurezza del territorio che ivi si affaccia – così come previsto per Legge – in capo alla
[...]
e al negli eventi per cui è causa imputabili agli stessi CP_1 Controparte_2
enti;
2. dichiarare gli stessi Enti disgiuntamente o in solido e/o in via concorsuale responsabili degli accadimenti per cui è causa nella misura in cui risulterà in capo agli stessi in corso di causa e, accogliere in ogni sua parte la domanda proposta con il presente atto e conseguentemente
3. condannare gli stessi disgiuntamente o in solido e/o in via concorsuale, in relazione alle responsabilità accertate in capo ad ognuna, alla refusione dei danni materiali tutti subiti dall'odierno attore nella somma di € 12.333,00 (euro dodicimilatrecentotrentatré/00) oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, o nella misura maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
4. condannare i medesimi Enti ad effettuare con la massima urgenza, dietro progettazione completa ad eseguire tutte le opere necessarie al fine di evitare ulteriori esondazioni e a provvedere alla costruzione di corrette arginature e/o altre opere di
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basso impatto ambientale volte alla difesa del territorio e atte ad impedire e/o mitigare nuove esondazioni e futuri danni;
5.condannare i resistenti, disgiuntamente o in solido tra loro, al pagamento delle spese di c.t.u. nonché delle spese e competenze del giudizio ex D.M. 55/2014, da distrarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del codice di rito, in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
2. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 5/11/2019, stante la mancata comparizione della , il giudice designato ha disposto la rinnovazione Controparte_1 della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. 1775/33, fissando l'udienza successiva al
6/10/2020, poi rinviata all'8/11/2022.
2.1. Con comparsa di costituzione depositata in data 6/09/2020, si è costituita la
, che ha eccepito: Controparte_1
--l'improcedibilità del ricorso per non avere il ricorrente preventivamente formulato l'invito alla negoziazione assistita, essendo la somma richiesta a titolo di risarcimento danni inferiore a € 50.000,00;
--il proprio difetto di legittimazione passiva, sotto un duplice profilo, rispetto al e rispetto alla Rete;
Controparte_3 Controparte_4
--che, in particolare, l'art. 7 della L.R. n.1/2017 ha disposto che l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, a far data dal 1° gennaio
2018 sono trasferite al e che, in attuazione di tale Controparte_3
disposizione, con il D.G.R. n. 256 del 23.03.2018 sono stati affidati al
[...]
la progettazione e l'esecuzione della forestazione ordinaria;
Controparte_3
--che l'esondazione ha riguardato il tratto della Fiumara di Venosa attraversato dal ponte della linea ferroviaria, ormai dismessa, “Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del
Colle”, di proprietà di e in corrispondenza del quale il deflusso Controparte_5
idrico è impedito a causa della presenza di materiale detritico e di folta vegetazione, di guisa che la responsabilità è anche di;
Controparte_5
--che manca la prova sia dell'an che del quantum dei pretesi danni.
3. Con comparsa di risposta depositata l'8/11/2022, si è costituito il Controparte_2
che, sul presupposto della competenza della per la manutenzione dei corsi CP_1
d'acqua, ha sostenuto di non essere responsabile per i danni denunciati da Parte_1
ha specificato di aver assolto – su richiesta precisa della fatta con la nota prot. CP_1
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n. 199506 /76 AC del 05.12.2013 - al mero compito di censire i danni, mediante la redazione di apposite schede di rilevazione, in vista della successiva dichiarazione dello stato di emergenza, anch'essa spettante alla CP_1
3.1. Sotto altro profilo, ha fatto valere l'infondatezza della domanda attorea, attesa la natura eccezionale dell'evento che ha causato lo straripamento della Fiumara di Venosa.
Infine, ha contestato la domanda sia per l'an che per il quantum, ritenendo i pregiudizi non provati.
4. Con ordinanza emessa all'esito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza dell'8/11/2022, vista l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assistita, il giudice delegato ha rimesso la causa sul ruolo e assegnato al ricorrente giorni 15 dalla comunicazione dell'ordinanza per l'invio alle controparti dell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita e rinviato all'udienza del 7/11/2023 per verificare l'adempimento e per il prosieguo.
Verificato l'esperimento del tentativo di conciliazione, con provvedimento reso all'esito della trattazione scritta, in data 07/11/2023, il giudice, evidenziata la genericità della domanda, ha onerato il ricorrente di integrare la domanda e i capi di prova depositando un unico atto difensivo entro il 20/12/2023, assegnando ai convenuti termine per note a difesa fino al 20/01/2024 e per indicare eventuali prove rese necessarie dall'integrazione.
Con la memoria del 19/12/2023, il ricorrente ha precisato che le tracimazioni della fiumara di interesse per questo giudizio si sono verificate a novembre 2013, gennaio
2015, marzo 2016, gennaio 2017, marzo 2018 e marzo 2019 (eventi che non erano indicati nel ricorso introduttivo).
5. All'esito di trattazione scritta del 5/03/2024, il giudice delegato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933
e 203 c.p.c., il Tribunale di Potenza per l'espletamento della prova e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 5/11/2024.
All'esito della trattazione scritta del 5/11/2024, acquisita la prova delegata, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 7/05/2025.
Disposta con decreto dell'11.4.2025 la trattazione scritta, lette le comparse conclusionali e le note di trattazione tempestivamente depositate da tutte le parti
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costituite, in data 7.05.2025, il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati ai propri fondi agricoli e alle colture su di essi presenti, derivanti dalle esondazioni della Fiumara avvenute CP_2
a novembre 2013, gennaio 2015, marzo 2016, gennaio 2017, marzo 2018 e marzo 2019, secondo la quantificazione e descrizione della relazione tecnico-peritale dell'ing. del 10/04/2019, redatta ad integrazione della precedente relazione del Persona_1
10/12/2015, depositata agli atti unitamente al ricorso.
6.1. La fattispecie rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016;
Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo ai danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che la Fiumara di Venosa sia esondata a novembre
2013, gennaio 2015, marzo 2016, gennaio 2017, marzo 2018 e marzo 2019, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa, oltre a non essere contestata, è stata confermata dai testi escussi, ed è anche dimostrata per via cartolare dalle note e dai verbali di sopralluogo prodotti in giudizio dal Controparte_2
6.2. In particolare, la responsabile dell'area lavori pubblici del Controparte_2
escussa come testimone, ha confermato quanto dichiarato nel Testimone_1
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verbale di sopralluogo effettuato il 15/01/2014 presso i terreni del ricorrente. Inoltre, la teste, pur qualificando l'evento alluvionale come eccezionale, ha dichiarato: “nella circostanza ho constatato la rottura di un argine della Fiumara a causa del quale si era verificato l'allagamento. Ho riportato nel verbale redatto in loco i dettagli del sopralluogo.”
Anche dalle dichiarazioni dell'architetto e dal geometra Testimone_2 Tes_3
, all'epoca dei fatti dipendenti del (cfr. verbale di
[...] Controparte_2 escussioni testi del 30/04/2024), emerge la rottura dell'argine di cemento armato della
Fiumara di Venosa ed il conseguente allagamento dei terreni del ricorrente.
Inoltre, i testi riportano che attualmente i terreni del ricorrente non siano utilizzabili;
il teste ha detto: “Ricordo che i fatti risalgono al 2013 ma ancora oggi la Tes_4
situazione è rimasta invariata, perché i lavori sulla fiumara non sono stati ancora eseguiti e in caso di pioggia il sentiero continua ad allagarsi”; il teste Tes_5
ha dichiarato che “ad oggi i terreni sono inutilizzabili perché i lavori di
[...] rifacimento dell'argine non sono stati fatti e gli allagamenti si continuano a verificare”.
6.3. Né può ritenersi che le esondazioni abbiano rivestito il carattere dell'eccezionalità, come sostenuto genericamente dal Controparte_2
È infatti necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il verificarsi delle piogge appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass., Sezioni
Unite, n. 15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 del 22/11/2019).
Il rilievo dirimente è che gli enti convenuti non deducono nemmeno un tempo di ritorno delle piogge superiore ad anni 200. A tal proposito, pare il caso di rilevare che il
Tribunale Superiore delle Acque ha affermato che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e
l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n. 265 del 16/09/2016).
6.4. Per completezza, si rammenta che se vi sono provvedimenti che hanno disposto lo stato di emergenza, che in ipotesi potrebbero comprovare l'eccezionalità dell'evento, secondo la Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la
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riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n.
996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n. 14861 del 31/05/2019).
Risulta pertanto esclusa, in assenza di un tempo di ritorno della pioggia di almeno 200 anni, la natura eccezionale dei plurimi eventi che si sono succeduti, e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. degli Enti custodi.
7. Prova dei danni
Per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
Dopo aver effettuato vari sopralluoghi nell'immediatezza dei fatti, il perito di parte ha constatato che “i terreni di proprietà del sig. VI, nello specifico quelli individuati dalle due particelle 106 e 107, sono stati interessati, in occasione di precipitazione meteoriche di una certa intensità, da ripetuti straripamenti della Fiumara di Venosa che hanno avuto come conseguenza l'allagamento di una significativa superficie coltivata ed il deposito sulla stessa di un rilevante quantitativo di detriti di vario genere lungo una fascia la cui aerea è stimabile in circa 2.400 mq” e che “ciò ha comportato che, per più anni, il sig. VI non ha potuto effettuare la mietitura in quella fascia di terreno. Inoltre, per altrettanti anni, ha dovuto impiegare risorse per effettuare lo spietramento al fine di rendere il terreno idoneo alle varie lavorazioni da effettuare in prospettiva della semina di cereali” (cfr. pag. 7 della CTP).
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Per quanto concerne i danni subiti, con la seconda perizia del 30/04/2019, il perito ha calcolato la somma di € 12.033,00, di cui € 2.750,00 per il mancato guadagno relativo all'annata agraria 2018-2019, € 1.000,00 per costi variabili della medesima annata, ed €
8.580,00 per le annate 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e
2017-2018.
Il Collegio non ritiene attendibile a fini probatori la stima contenuta nella relazione di parte, perchè è sfornita di qualsiasi supporto documentale circa l'effettiva entità dei danni subiti dal ricorrente.
Se la domanda ha ad oggetto i mancati guadagni per una parte del fondo resa incoltivabile, deve, tuttavia, rilevarsi il totale deficit di prova circa le concrete modalità dell'attività di coltivazione. Non è né allegato né provato in che forma il ricorrente
[...] svolgesse l'attività di coltivazione del fondo oggetto di causa. Pt_1
Non è dedotto se, per esempio, il ricorrente sia iscritto alla camera di commercio come imprenditore agricolo individuale, oppure se risulti coltivatore diretto.
Il ricorrente non ha fornito prova documentale dell'attività di cui è titolare, non avendo prodotto nessun documento aziendale, nè il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, né il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Mancano, dunque, i documenti che, attestando la qualità e quantità di produzione media degli anni precedenti ai descritti fenomeni di esondazione e quella che si è registrata negli anni di causa, potrebbero far ricostruire in via quantomeno indiziaria di quanto è calato effettivamente il reddito per effetto della incoltivabilità di una parte del fondo. Né
i testimoni hanno fornito la prova sicura della precisa estensione della porzione di fondo
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che si assume non più coltivabile, limitandosi gli stessi a dire che ripetutamente il fondo era “completamente allagato”.
Del resto, è stata una precisa scelta del ricorrente agire in giudizio a distanza di circa 6 anni dal primo allagamento, seppur, stando alle difese dell'atto introduttivo ed a quelle della memoria integrativa, già il primo allagamento avrebbe impedito la coltivazione.
Senza trascurare che il lungo lasso di tempo tra la prima esondazione e la domanda giudiziale ha verosimilmente aggravato il danno.
In considerazione della prova acquisita dei ripetuti allagamenti, ma in presenza di forti incertezze sulla effettiva redditività dei fondi interessati, in difetto di prova sia dell'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello della prima esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili), sia della precisa estensione della porzione che si assume sia diventata incoltivabile, la liquidazione del danno non può che farsi in via equitativa;
sulla base delle risultanze e delle carenze istruttorie fin qui descritte, appare equo riconoscere il
50% della somma richiesta come risarcimento, cioè € 6.016,50.
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
8. La richiesta di condanna ad un facere.
Non merita accoglimento la domanda di “condannare i medesimi Enti ad effettuare con la massima urgenza, dietro progettazione completa, ad eseguire tutte le opere necessarie al fine di evitare ulteriori esondazioni e a provvedere alla costruzione di corrette arginature e/o altre opere di basso impatto ambientale volte alla difesa del territorio e atte ad impedire e/o mitigare nuove esondazioni e futuri danni”, in difetto di una programmazione già nota e predeterminata della che riguarderà non solo CP_1
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la proprietà di causa, ma l'intera zona e che coinvolgerà complesse ed annose questioni
(vista la ciclicità delle esondazioni), alcune delle quali non sono oggetto di domanda.
Dunque, la dovrà esplicare articolate scelte di tutela del demanio e di generale CP_1
governo delle acque pubbliche, al fine di predisporre interventi di manutenzione adeguati e risolutivi: si tratta di opzioni che chiamano in gioco i suoi poteri autoritativi.
E' noto che la P.A. può essere condannata non solo al risarcimento del danno, ma anche al "facere" necessario ad eliminare o ridurre le conseguenze lesive di sue condotte pregiudizievoli per i diritti dei privati, ma solo se le richieste dei privati non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al principio del "neminem laedere" (cf. Cass. Sez. 3, sent. n. 14209 del 23/05/2023, est. . Per_2
Nel caso che occupa, non è in questione l'omissione di una mera attività materiale;
pertanto il capo di domanda è respinto.
9. La legittimazione passiva
Ciò posto, è necessario verificare quale tra gli enti convenuti debba rispondere della citata somma, atteso che entrambi i convenuti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo tenuti, a loro avviso, alla manutenzione del corso d'acqua in questione.
Corretta è l'individuazione della quale responsabile dei danni, atteso Controparte_1
che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
______________________________________________________________________________________________ N. 4124/2019 r.g.a.c.c. Sentenza VI Andrea/Regione e 11 CP_1 Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli
La responsabilità del è dedotta dalla in modo generico, ma CP_3 CP_1
l'eventuale corresponsabilità del non dà luogo a litisconsorzio necessario. CP_3
Va esclusa, invece, la responsabilità del il quale non ha competenze Controparte_2
specifiche in materia di manutenzione delle aste fluviali ed è stato provato che i suoi uffici tecnici si siano attivati solo per effettuare sopralluoghi in vista dell'intervento risolutivo della , più volte sollecitato. Controparte_1
Anche a voler considerare in modo particolare la lamentata impraticabilità della strada comunale Bellaveduta, che indurrebbe gli agricoltori dei fondi limitrofi a raggiungere le loro coltivazioni attraversando il terreno di la causa – a monte - della Parte_1 denunciata inutilizzabilità della strada è sempre l'esondazione, derivante dal corso d'acqua non adeguatamente manutenuto (cf paragrafo n.
3.2. della perizia di parte di datata aprile 2019, con cui su invito del giudice delegato la domanda è stata Parte_1
precisata).
Ne consegue che anche per il dissesto della strada – per quanto rileva in questa sede - la fonte di eventuali disagi è ascrivibile alla CP_1
La domanda verso il è da respingere anche per altra ragione, di per sé CP_2
sufficiente: essa è generica, perché si dice in modo vago che i coltivatori confinanti con le particelle di proprietà di hanno utilizzato il fondo privato del ricorrente Parte_1
per accedere alle loro proprietà; non si dice, però, chi siano detti proprietari, né quanti siano stati. Soprattutto, nella seconda perizia di parte si ammette che il passaggio è stato consentito dal ricorrente, mentre rimane vaga l'affermazione, di seguito fatta, che l'utilizzo da parte dei coltivatori del fondo di causa quale passaggio procura un danno perché sottrae spazio alla semina.
E' evidente che acconsentire al transito di terzi significa che se ne deriva un danno il ricorrente vi ha quantomeno concorso.
Subito dopo, però, il ricorrente specifica che ormai anche il passaggio in questione “è precluso dal continuo e perdurante fluire delle acque della fiumara”.
Dunque, vuol dire che nel 2019, quando è stata redatta la seconda perizia, detto passaggio di terzi si è interrotto.
In ultimo, ma il rilievo è essenziale, il pregiudizio che lamenta dipende dal Parte_1 fatto che la fiumara per l'omessa manutenzione deborda dal suo alveo naturale;
riportare
______________________________________________________________________________________________ N. 4124/2019 r.g.a.c.c. Sentenza VI Andrea/Regione e 12 CP_1 Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli
il corso dell'acqua nel suo letto naturale consentirebbe anche il ripristino della strada comunale ed il suo utilizzo.
Conclusivamente, non c'è responsabilità rilevante ai fini del presente giudizio ascrivibile al perché l'allagamento e il mancato utilizzo della strada dipendono CP_2
dalla omessa manutenzione ordinaria e straordinaria della fiumara e non sembra possibile il ripristino in modo stabile della strada se non si risolvono i problemi del corso d'acqua.
Infine, generica e del tutto sfornita di prova è la denunciata corresponsabilità di
[...]
per l'ingombro che sarebbe stato rappresentato da un ponte in disuso. CP_5
10. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
nei rapporti tra il ricorrente e la sono poste CP_1
a carico della e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al Controparte_1
DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore del difensore per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Sempre in virtù della soccombenza, il ricorrente va, invece, condannato al pagamento in favore del delle spese del giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4124/2019 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la al pagamento in suo favore dell'importo Controparte_1 complessivo di € 6.016,50, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'ultimo evento (1 marzo 2019) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- condanna la a pagare a le spese di lite, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
264,00 per esborsi documentati ed € 2.906,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
______________________________________________________________________________________________ N. 4124/2019 r.g.a.c.c. Sentenza VI Andrea/Regione e 13 CP_1 Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli
--condanna al pagamento di spese e competenze di lite in favore del Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € Controparte_2
2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% dei compensi, oltre Cpa e Iva, se dovute.
Così deciso in Napoli addì 7/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
______________________________________________________________________________________________ N. 4124/2019 r.g.a.c.c. Sentenza VI Andrea/Regione e 14 CP_1 CP_2 CP_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4124/2019 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento dei danni”, riservato in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la trattazione scritta del 7/05/2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Coscia (c.f.: ) in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, con C.F._2
il quale elettivamente domicilia in Venosa (PZ) alla VI Vittorio Emanuele II, 43 A
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1 regionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
Panetta (c.f.: ), domiciliata ex lege presso la sede della Regione C.F._3
in 85100 Potenza, alla via Vincenzo Verrastro n. 5
Resistente
E Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli
(c.f.: ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di Decreto Sindacale n. 38 del 30/09/2019
(R.G.: 38/2019) e procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Donato Mennuti (c.f.: ), domiciliato ex lege e per statuto per la C.F._4
carica presso la sede municipale in 85029 Venosa (PZ) alla VI Vittorio Emanuele II n.
198
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 5/06/2019 alla e il 6/06/2019 al Controparte_1
e rinotificato, ex art. 176 R.D. 1775/1933, alla Controparte_2 Controparte_1
in data 20/11/2019 e al in data 25/11/2019, ha adito Controparte_2 Parte_1
questo Tribunale, perché, previo accertamento della loro responsabilità per le ripetute esondazioni della Fiumara di Venosa, li condanni al pagamento della complessiva somma di € 12.333,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai fondi agricoli di sua proprietà e ad eseguire tutte le opere necessarie ad evitare altre esondazioni, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
1.2. In punto di fatto, il ricorrente ha esposto:
--di essere proprietario di terreni agricoli coltivati a cereali, siti in agro di alla CP_2
Contrada Bellaveduta-Fiumara e riportati in Catasto Terreni al foglio 12 particelle 45,
106, 107 e 108, confinanti a Sud e ad Ovest con una via secondaria sterrata parallela all'alveo della Fiumara di Venosa, a Nord con proprietà private e ad Est con un tratto della ferrovia Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle;
--che gli allagamenti hanno determinato l'allagamento di una “significativa superficie coltivata” ed il deposito sulla stessa di un rilevante quantitativo di detriti di vario genere, lungo una fascia di circa 2.400 mq;
--che la fuoriuscita di acqua dalla fiumara ha danneggiato anche la strada comunale
Bellaveduta, il cui tratto in prossimità delle arcate del ponte della ferrovia Rocchetta
S.A. - Gioia del Colle è stato divelto, rendendo impraticabile il passaggio degli automezzi e costringendo molti agricoltori ad attraversare i terreni di sua proprietà per accedere ai propri fondi;
--che in particolare “nell'anno corrente la totale distruzione dell'argine in riva destra presso il ponte ferroviario, dovuta all'onda di piena della Fiumara di Venosa e di un
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suo affluente in riva sinistra che confluisce in essa proprio sotto le arcate del ponte, ha causato la completa e definitiva modifica del percorso del torrente. In conseguenza di quanto verificatosi, le particelle 106 e 107, per la loro morfologia sub-planare, continuano ad essere quasi del tutto inondate e, quindi, completamente improduttive”
(così a pag. 3 dell'atto di citazione);
--che gli allagamenti dipendono dalla carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo fluviale e dalla mancanza dell'argine sulla riva destra del corso d'acqua;
--che la responsabilità per l'accaduto è da imputarsi ex art. 2051 c.c., rispettivamente, alla per la cattiva manutenzione dell'alveo della Fiumara di Venosa Controparte_1
e al per l'incuria rispetto alla strada comunale Bellaveduta;
Controparte_2
--che i danni, consistenti essenzialmente nel fatto che dal 2014 non ha potuto effettuare la mietitura nella fascia di terreno sempre allagata, complessivamente ammontano ad € 12.333,00.
1.3. Su queste premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. accertare le specifiche responsabilità, omissioni e/o negligenze in relazione all'omessa manutenzione della Fiumara di Venosa e alla messa in sicurezza del territorio che ivi si affaccia – così come previsto per Legge – in capo alla
[...]
e al negli eventi per cui è causa imputabili agli stessi CP_1 Controparte_2
enti;
2. dichiarare gli stessi Enti disgiuntamente o in solido e/o in via concorsuale responsabili degli accadimenti per cui è causa nella misura in cui risulterà in capo agli stessi in corso di causa e, accogliere in ogni sua parte la domanda proposta con il presente atto e conseguentemente
3. condannare gli stessi disgiuntamente o in solido e/o in via concorsuale, in relazione alle responsabilità accertate in capo ad ognuna, alla refusione dei danni materiali tutti subiti dall'odierno attore nella somma di € 12.333,00 (euro dodicimilatrecentotrentatré/00) oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, o nella misura maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
4. condannare i medesimi Enti ad effettuare con la massima urgenza, dietro progettazione completa ad eseguire tutte le opere necessarie al fine di evitare ulteriori esondazioni e a provvedere alla costruzione di corrette arginature e/o altre opere di
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basso impatto ambientale volte alla difesa del territorio e atte ad impedire e/o mitigare nuove esondazioni e futuri danni;
5.condannare i resistenti, disgiuntamente o in solido tra loro, al pagamento delle spese di c.t.u. nonché delle spese e competenze del giudizio ex D.M. 55/2014, da distrarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del codice di rito, in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
2. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 5/11/2019, stante la mancata comparizione della , il giudice designato ha disposto la rinnovazione Controparte_1 della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. 1775/33, fissando l'udienza successiva al
6/10/2020, poi rinviata all'8/11/2022.
2.1. Con comparsa di costituzione depositata in data 6/09/2020, si è costituita la
, che ha eccepito: Controparte_1
--l'improcedibilità del ricorso per non avere il ricorrente preventivamente formulato l'invito alla negoziazione assistita, essendo la somma richiesta a titolo di risarcimento danni inferiore a € 50.000,00;
--il proprio difetto di legittimazione passiva, sotto un duplice profilo, rispetto al e rispetto alla Rete;
Controparte_3 Controparte_4
--che, in particolare, l'art. 7 della L.R. n.1/2017 ha disposto che l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, a far data dal 1° gennaio
2018 sono trasferite al e che, in attuazione di tale Controparte_3
disposizione, con il D.G.R. n. 256 del 23.03.2018 sono stati affidati al
[...]
la progettazione e l'esecuzione della forestazione ordinaria;
Controparte_3
--che l'esondazione ha riguardato il tratto della Fiumara di Venosa attraversato dal ponte della linea ferroviaria, ormai dismessa, “Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del
Colle”, di proprietà di e in corrispondenza del quale il deflusso Controparte_5
idrico è impedito a causa della presenza di materiale detritico e di folta vegetazione, di guisa che la responsabilità è anche di;
Controparte_5
--che manca la prova sia dell'an che del quantum dei pretesi danni.
3. Con comparsa di risposta depositata l'8/11/2022, si è costituito il Controparte_2
che, sul presupposto della competenza della per la manutenzione dei corsi CP_1
d'acqua, ha sostenuto di non essere responsabile per i danni denunciati da Parte_1
ha specificato di aver assolto – su richiesta precisa della fatta con la nota prot. CP_1
______________________________________________________________________________________________ N. 4124/2019 r.g.a.c.c. Sentenza VI Andrea/Regione e 4 CP_1 Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli
n. 199506 /76 AC del 05.12.2013 - al mero compito di censire i danni, mediante la redazione di apposite schede di rilevazione, in vista della successiva dichiarazione dello stato di emergenza, anch'essa spettante alla CP_1
3.1. Sotto altro profilo, ha fatto valere l'infondatezza della domanda attorea, attesa la natura eccezionale dell'evento che ha causato lo straripamento della Fiumara di Venosa.
Infine, ha contestato la domanda sia per l'an che per il quantum, ritenendo i pregiudizi non provati.
4. Con ordinanza emessa all'esito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza dell'8/11/2022, vista l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assistita, il giudice delegato ha rimesso la causa sul ruolo e assegnato al ricorrente giorni 15 dalla comunicazione dell'ordinanza per l'invio alle controparti dell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita e rinviato all'udienza del 7/11/2023 per verificare l'adempimento e per il prosieguo.
Verificato l'esperimento del tentativo di conciliazione, con provvedimento reso all'esito della trattazione scritta, in data 07/11/2023, il giudice, evidenziata la genericità della domanda, ha onerato il ricorrente di integrare la domanda e i capi di prova depositando un unico atto difensivo entro il 20/12/2023, assegnando ai convenuti termine per note a difesa fino al 20/01/2024 e per indicare eventuali prove rese necessarie dall'integrazione.
Con la memoria del 19/12/2023, il ricorrente ha precisato che le tracimazioni della fiumara di interesse per questo giudizio si sono verificate a novembre 2013, gennaio
2015, marzo 2016, gennaio 2017, marzo 2018 e marzo 2019 (eventi che non erano indicati nel ricorso introduttivo).
5. All'esito di trattazione scritta del 5/03/2024, il giudice delegato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933
e 203 c.p.c., il Tribunale di Potenza per l'espletamento della prova e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 5/11/2024.
All'esito della trattazione scritta del 5/11/2024, acquisita la prova delegata, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 7/05/2025.
Disposta con decreto dell'11.4.2025 la trattazione scritta, lette le comparse conclusionali e le note di trattazione tempestivamente depositate da tutte le parti
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costituite, in data 7.05.2025, il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati ai propri fondi agricoli e alle colture su di essi presenti, derivanti dalle esondazioni della Fiumara avvenute CP_2
a novembre 2013, gennaio 2015, marzo 2016, gennaio 2017, marzo 2018 e marzo 2019, secondo la quantificazione e descrizione della relazione tecnico-peritale dell'ing. del 10/04/2019, redatta ad integrazione della precedente relazione del Persona_1
10/12/2015, depositata agli atti unitamente al ricorso.
6.1. La fattispecie rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016;
Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo ai danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che la Fiumara di Venosa sia esondata a novembre
2013, gennaio 2015, marzo 2016, gennaio 2017, marzo 2018 e marzo 2019, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa, oltre a non essere contestata, è stata confermata dai testi escussi, ed è anche dimostrata per via cartolare dalle note e dai verbali di sopralluogo prodotti in giudizio dal Controparte_2
6.2. In particolare, la responsabile dell'area lavori pubblici del Controparte_2
escussa come testimone, ha confermato quanto dichiarato nel Testimone_1
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verbale di sopralluogo effettuato il 15/01/2014 presso i terreni del ricorrente. Inoltre, la teste, pur qualificando l'evento alluvionale come eccezionale, ha dichiarato: “nella circostanza ho constatato la rottura di un argine della Fiumara a causa del quale si era verificato l'allagamento. Ho riportato nel verbale redatto in loco i dettagli del sopralluogo.”
Anche dalle dichiarazioni dell'architetto e dal geometra Testimone_2 Tes_3
, all'epoca dei fatti dipendenti del (cfr. verbale di
[...] Controparte_2 escussioni testi del 30/04/2024), emerge la rottura dell'argine di cemento armato della
Fiumara di Venosa ed il conseguente allagamento dei terreni del ricorrente.
Inoltre, i testi riportano che attualmente i terreni del ricorrente non siano utilizzabili;
il teste ha detto: “Ricordo che i fatti risalgono al 2013 ma ancora oggi la Tes_4
situazione è rimasta invariata, perché i lavori sulla fiumara non sono stati ancora eseguiti e in caso di pioggia il sentiero continua ad allagarsi”; il teste Tes_5
ha dichiarato che “ad oggi i terreni sono inutilizzabili perché i lavori di
[...] rifacimento dell'argine non sono stati fatti e gli allagamenti si continuano a verificare”.
6.3. Né può ritenersi che le esondazioni abbiano rivestito il carattere dell'eccezionalità, come sostenuto genericamente dal Controparte_2
È infatti necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il verificarsi delle piogge appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass., Sezioni
Unite, n. 15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 del 22/11/2019).
Il rilievo dirimente è che gli enti convenuti non deducono nemmeno un tempo di ritorno delle piogge superiore ad anni 200. A tal proposito, pare il caso di rilevare che il
Tribunale Superiore delle Acque ha affermato che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e
l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n. 265 del 16/09/2016).
6.4. Per completezza, si rammenta che se vi sono provvedimenti che hanno disposto lo stato di emergenza, che in ipotesi potrebbero comprovare l'eccezionalità dell'evento, secondo la Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la
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riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n.
996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n. 14861 del 31/05/2019).
Risulta pertanto esclusa, in assenza di un tempo di ritorno della pioggia di almeno 200 anni, la natura eccezionale dei plurimi eventi che si sono succeduti, e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. degli Enti custodi.
7. Prova dei danni
Per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
Dopo aver effettuato vari sopralluoghi nell'immediatezza dei fatti, il perito di parte ha constatato che “i terreni di proprietà del sig. VI, nello specifico quelli individuati dalle due particelle 106 e 107, sono stati interessati, in occasione di precipitazione meteoriche di una certa intensità, da ripetuti straripamenti della Fiumara di Venosa che hanno avuto come conseguenza l'allagamento di una significativa superficie coltivata ed il deposito sulla stessa di un rilevante quantitativo di detriti di vario genere lungo una fascia la cui aerea è stimabile in circa 2.400 mq” e che “ciò ha comportato che, per più anni, il sig. VI non ha potuto effettuare la mietitura in quella fascia di terreno. Inoltre, per altrettanti anni, ha dovuto impiegare risorse per effettuare lo spietramento al fine di rendere il terreno idoneo alle varie lavorazioni da effettuare in prospettiva della semina di cereali” (cfr. pag. 7 della CTP).
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Per quanto concerne i danni subiti, con la seconda perizia del 30/04/2019, il perito ha calcolato la somma di € 12.033,00, di cui € 2.750,00 per il mancato guadagno relativo all'annata agraria 2018-2019, € 1.000,00 per costi variabili della medesima annata, ed €
8.580,00 per le annate 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e
2017-2018.
Il Collegio non ritiene attendibile a fini probatori la stima contenuta nella relazione di parte, perchè è sfornita di qualsiasi supporto documentale circa l'effettiva entità dei danni subiti dal ricorrente.
Se la domanda ha ad oggetto i mancati guadagni per una parte del fondo resa incoltivabile, deve, tuttavia, rilevarsi il totale deficit di prova circa le concrete modalità dell'attività di coltivazione. Non è né allegato né provato in che forma il ricorrente
[...] svolgesse l'attività di coltivazione del fondo oggetto di causa. Pt_1
Non è dedotto se, per esempio, il ricorrente sia iscritto alla camera di commercio come imprenditore agricolo individuale, oppure se risulti coltivatore diretto.
Il ricorrente non ha fornito prova documentale dell'attività di cui è titolare, non avendo prodotto nessun documento aziendale, nè il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, né il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Mancano, dunque, i documenti che, attestando la qualità e quantità di produzione media degli anni precedenti ai descritti fenomeni di esondazione e quella che si è registrata negli anni di causa, potrebbero far ricostruire in via quantomeno indiziaria di quanto è calato effettivamente il reddito per effetto della incoltivabilità di una parte del fondo. Né
i testimoni hanno fornito la prova sicura della precisa estensione della porzione di fondo
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che si assume non più coltivabile, limitandosi gli stessi a dire che ripetutamente il fondo era “completamente allagato”.
Del resto, è stata una precisa scelta del ricorrente agire in giudizio a distanza di circa 6 anni dal primo allagamento, seppur, stando alle difese dell'atto introduttivo ed a quelle della memoria integrativa, già il primo allagamento avrebbe impedito la coltivazione.
Senza trascurare che il lungo lasso di tempo tra la prima esondazione e la domanda giudiziale ha verosimilmente aggravato il danno.
In considerazione della prova acquisita dei ripetuti allagamenti, ma in presenza di forti incertezze sulla effettiva redditività dei fondi interessati, in difetto di prova sia dell'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello della prima esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili), sia della precisa estensione della porzione che si assume sia diventata incoltivabile, la liquidazione del danno non può che farsi in via equitativa;
sulla base delle risultanze e delle carenze istruttorie fin qui descritte, appare equo riconoscere il
50% della somma richiesta come risarcimento, cioè € 6.016,50.
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
8. La richiesta di condanna ad un facere.
Non merita accoglimento la domanda di “condannare i medesimi Enti ad effettuare con la massima urgenza, dietro progettazione completa, ad eseguire tutte le opere necessarie al fine di evitare ulteriori esondazioni e a provvedere alla costruzione di corrette arginature e/o altre opere di basso impatto ambientale volte alla difesa del territorio e atte ad impedire e/o mitigare nuove esondazioni e futuri danni”, in difetto di una programmazione già nota e predeterminata della che riguarderà non solo CP_1
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la proprietà di causa, ma l'intera zona e che coinvolgerà complesse ed annose questioni
(vista la ciclicità delle esondazioni), alcune delle quali non sono oggetto di domanda.
Dunque, la dovrà esplicare articolate scelte di tutela del demanio e di generale CP_1
governo delle acque pubbliche, al fine di predisporre interventi di manutenzione adeguati e risolutivi: si tratta di opzioni che chiamano in gioco i suoi poteri autoritativi.
E' noto che la P.A. può essere condannata non solo al risarcimento del danno, ma anche al "facere" necessario ad eliminare o ridurre le conseguenze lesive di sue condotte pregiudizievoli per i diritti dei privati, ma solo se le richieste dei privati non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al principio del "neminem laedere" (cf. Cass. Sez. 3, sent. n. 14209 del 23/05/2023, est. . Per_2
Nel caso che occupa, non è in questione l'omissione di una mera attività materiale;
pertanto il capo di domanda è respinto.
9. La legittimazione passiva
Ciò posto, è necessario verificare quale tra gli enti convenuti debba rispondere della citata somma, atteso che entrambi i convenuti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo tenuti, a loro avviso, alla manutenzione del corso d'acqua in questione.
Corretta è l'individuazione della quale responsabile dei danni, atteso Controparte_1
che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
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La responsabilità del è dedotta dalla in modo generico, ma CP_3 CP_1
l'eventuale corresponsabilità del non dà luogo a litisconsorzio necessario. CP_3
Va esclusa, invece, la responsabilità del il quale non ha competenze Controparte_2
specifiche in materia di manutenzione delle aste fluviali ed è stato provato che i suoi uffici tecnici si siano attivati solo per effettuare sopralluoghi in vista dell'intervento risolutivo della , più volte sollecitato. Controparte_1
Anche a voler considerare in modo particolare la lamentata impraticabilità della strada comunale Bellaveduta, che indurrebbe gli agricoltori dei fondi limitrofi a raggiungere le loro coltivazioni attraversando il terreno di la causa – a monte - della Parte_1 denunciata inutilizzabilità della strada è sempre l'esondazione, derivante dal corso d'acqua non adeguatamente manutenuto (cf paragrafo n.
3.2. della perizia di parte di datata aprile 2019, con cui su invito del giudice delegato la domanda è stata Parte_1
precisata).
Ne consegue che anche per il dissesto della strada – per quanto rileva in questa sede - la fonte di eventuali disagi è ascrivibile alla CP_1
La domanda verso il è da respingere anche per altra ragione, di per sé CP_2
sufficiente: essa è generica, perché si dice in modo vago che i coltivatori confinanti con le particelle di proprietà di hanno utilizzato il fondo privato del ricorrente Parte_1
per accedere alle loro proprietà; non si dice, però, chi siano detti proprietari, né quanti siano stati. Soprattutto, nella seconda perizia di parte si ammette che il passaggio è stato consentito dal ricorrente, mentre rimane vaga l'affermazione, di seguito fatta, che l'utilizzo da parte dei coltivatori del fondo di causa quale passaggio procura un danno perché sottrae spazio alla semina.
E' evidente che acconsentire al transito di terzi significa che se ne deriva un danno il ricorrente vi ha quantomeno concorso.
Subito dopo, però, il ricorrente specifica che ormai anche il passaggio in questione “è precluso dal continuo e perdurante fluire delle acque della fiumara”.
Dunque, vuol dire che nel 2019, quando è stata redatta la seconda perizia, detto passaggio di terzi si è interrotto.
In ultimo, ma il rilievo è essenziale, il pregiudizio che lamenta dipende dal Parte_1 fatto che la fiumara per l'omessa manutenzione deborda dal suo alveo naturale;
riportare
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il corso dell'acqua nel suo letto naturale consentirebbe anche il ripristino della strada comunale ed il suo utilizzo.
Conclusivamente, non c'è responsabilità rilevante ai fini del presente giudizio ascrivibile al perché l'allagamento e il mancato utilizzo della strada dipendono CP_2
dalla omessa manutenzione ordinaria e straordinaria della fiumara e non sembra possibile il ripristino in modo stabile della strada se non si risolvono i problemi del corso d'acqua.
Infine, generica e del tutto sfornita di prova è la denunciata corresponsabilità di
[...]
per l'ingombro che sarebbe stato rappresentato da un ponte in disuso. CP_5
10. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
nei rapporti tra il ricorrente e la sono poste CP_1
a carico della e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al Controparte_1
DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore del difensore per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Sempre in virtù della soccombenza, il ricorrente va, invece, condannato al pagamento in favore del delle spese del giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4124/2019 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la al pagamento in suo favore dell'importo Controparte_1 complessivo di € 6.016,50, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'ultimo evento (1 marzo 2019) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- condanna la a pagare a le spese di lite, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
264,00 per esborsi documentati ed € 2.906,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
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--condanna al pagamento di spese e competenze di lite in favore del Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € Controparte_2
2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% dei compensi, oltre Cpa e Iva, se dovute.
Così deciso in Napoli addì 7/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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