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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7475/2020
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 20.03.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 7475/2020 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Junior Tamma
RICORRENTE
E
Controparte_1
1
[...] in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Vitale
RESISTENTE nonché
CP_2
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Daprile
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2020 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Mentre l' CP_2
eccepiva la prescrizione parziale della contribuzione nell'ipotesi di accoglimento della domanda.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a
2 seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , , , Per_1 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
dott. , , dott.ssa ), trattata la causa ai CP_7 CP_8 Per_2
sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note di trattazione la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver prestato servizio alle dipendenze della “ Controparte_1
”, dal 03.04.2015 al 15.04.2019, regolarizzato dal
[...]
12.01.2017, con inquadramento al livello 6 del CCNL Pubblici
Esercizi Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo, in virtù di contratto di lavoro part time al 50% e mansioni di pulitore di locali;
di aver svolto mansioni superiori (segnatamente di aiuto cuoco) rientranti nel livello 6S del CCNL di riferimento;
di aver osservato un orario lavorativo articolato, dal martedì alla domenica, dalle ore 11,00 alle 15,30 e dalle 19,30 alle 00,00, per un totale di nove ore di cui un'ora di straordinario giornaliero;
di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo
(soppressione dell'unità lavorativa dovuta all'imminente chiusura aziendale per crisi); di non aver percepito la retribuzione relativa al mese di aprile 2019 ed al TFR, il tutto per un importo di €
2.546,25.
In virtù di tanto chiedeva: “A) accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro full time in luogo di quello part time a far data dal marzo 2015 e fino ad aprile 2019, per l'effetto,
B) condannare la , in Controparte_9
persona del legale rappresentante p.t, con sede legale in bari alla via di vittorio 45/49, al pagamento della somma di € 72.487,31 in
3 favore del sig. , in uno per differenze retributive, Parte_1
maggiorazioni per lavoro straordinario e T.F.R. (€ 7.870,12 a lordo), ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia o risulterà dovuta in corso di causa anche a seguito dell'espletanda istruttoria, il tutto sempre gravato da interessi legali calcolati sulle somme rivalutate in ragione della natura del credito di lavoro fatto valere in giudizio;
C) condannare pertanto la resistente alla regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale ed assicurativa presso i competenti Enti ovvero a versare il relativo importo direttamente al ricorrente;
D) in ogni caso, disporre con ordinanza ex art. 423 comma 1 c.p.c. il pagamento delle somme non contestate come da busta paga del mese di aprile 2019 pari ad € 3.413,66 corrispondenti ad €
2.546,25 nette, dovute a titolo di retribuzione e T.F.R. come dichiarato dall'Azienda resistente;
E) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, per cui vi è ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato”.
Vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass.
n. 8025/2003; Cass. civ., Sez. lavoro, ord., n. 2659/2020), ed a fornirne la prova. Va precisato, inoltre, che ove un contratto
4 collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda Cass. n. 12092/2004;
8225/03; 11925/03; n. 12792 del 2003).
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass.
26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass. 20272/10 e Cass. sez. VI, ord. n.
24360/2014). Ovviamente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: “Non diversamente che per l'impiego privato, dunque, il procedimento logico - giuridico
5 da adottarsi deve seguire "tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 818/2020; Cass. civ, Sez. lav., nn. 26233/2008 e 26234/2008; idem n. n.25246/2015;
15/12/2015; ma anche Cons. Stato, sez. V, n. 3969/2014; Cons.
Stato, Sez. V, n. 2130/2007).
Ancora, la Suprema Corte con Ordinanza del 24 aprile 2020, n.
8158, ha precisato: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte” (ex plurimis, Cass. 9414/2018; Cass.
17163/2016; Cass. 8589/2015; Cass., ord. 24360/14; Cass.
20272/10; Cass. 20284/09; Cass. 26233/08; Cass. 5128/07;
Cass. 3069/05).
I Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent.
22/11/2019 n. 30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte,
6 sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass. 9646/2019,
30811/2018, 27887/2009);… questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017,
18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Tribunale Firenze, Sez. lavoro, Sent., 06/07/2016,
n. 630).
Alla luce di quanto sopra, non solo il lavoratore deve aver svolto in concreto le mansioni ricomprese nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
7 Ciò detto, dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo il preteso inquadramento contrattuale (aiuto cuoco) e seguendo le modalità lavorative indicate in ricorso, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Invero entrambi i testi escussi ( ed si Tes_1 Tes_2
sono limitati genericamente a riferire che l'istante ha lavorato prima come lavapiatti, poi anche come aiuto cuoco, senza specificare esattamente il periodo di tempo e le modalità di svolgimento.
Anche la teste ha confermato che le mansioni Testimone_3
svolte dall'istante erano quelle di lavapiatti.
In merito all'articolazione della giornata lavorativa le deposizioni dei testi escussi appaiano insufficienti a sostenere la tesi attorea.
Il teste ad esempio, ha dichiarato di lavorare solo di Tes_2
sera e di non poter pertanto confermare esattamente gli orari di lavoro osservati dal ricorrente.
Pertanto, non risulta provato che il sig. abbia svolto Parte_1
con continuità ed in modo prevalente mansioni superiori
(segnatamente aiuto cuoco) rispetto al suo livello di inquadramento.
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita prova circa lo svolgimento, prevalente ed in autonomia, ad opera dell'istante di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive, né alla relativa regolarizzazione contributiva.
8 In merito, invece, al mancato pagamento della busta paga relativa alla mensilità di aprile 2019 (doc. n. 3, fascicolo ricorr.), riportante l'importo dovuto a titolo di retribuzione e di TFR, pari ad € 3.413,66 a lordo ovvero ad € 2.546,25 al netto, il Giudicante la ritiene fondata non avendo parte resistente contestato specificatamente nulla su punto, né prodotto prova circa la corresponsione di tale importo.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Le considerazioni che precedono sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione eventualmente contestata in questa sede.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore di della Parte_2
somma pari ad € 3.413,66 a lordo, corrispondenti ad € 2.546,25 al netto, a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di aprile
2019 nonchè di TFR, oltre accessori come per legge;
- spese compensate.
Bari, 20.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
9
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 20.03.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 7475/2020 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Junior Tamma
RICORRENTE
E
Controparte_1
1
[...] in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Vitale
RESISTENTE nonché
CP_2
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Daprile
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2020 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Mentre l' CP_2
eccepiva la prescrizione parziale della contribuzione nell'ipotesi di accoglimento della domanda.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a
2 seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , , , Per_1 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
dott. , , dott.ssa ), trattata la causa ai CP_7 CP_8 Per_2
sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note di trattazione la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver prestato servizio alle dipendenze della “ Controparte_1
”, dal 03.04.2015 al 15.04.2019, regolarizzato dal
[...]
12.01.2017, con inquadramento al livello 6 del CCNL Pubblici
Esercizi Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo, in virtù di contratto di lavoro part time al 50% e mansioni di pulitore di locali;
di aver svolto mansioni superiori (segnatamente di aiuto cuoco) rientranti nel livello 6S del CCNL di riferimento;
di aver osservato un orario lavorativo articolato, dal martedì alla domenica, dalle ore 11,00 alle 15,30 e dalle 19,30 alle 00,00, per un totale di nove ore di cui un'ora di straordinario giornaliero;
di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo
(soppressione dell'unità lavorativa dovuta all'imminente chiusura aziendale per crisi); di non aver percepito la retribuzione relativa al mese di aprile 2019 ed al TFR, il tutto per un importo di €
2.546,25.
In virtù di tanto chiedeva: “A) accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro full time in luogo di quello part time a far data dal marzo 2015 e fino ad aprile 2019, per l'effetto,
B) condannare la , in Controparte_9
persona del legale rappresentante p.t, con sede legale in bari alla via di vittorio 45/49, al pagamento della somma di € 72.487,31 in
3 favore del sig. , in uno per differenze retributive, Parte_1
maggiorazioni per lavoro straordinario e T.F.R. (€ 7.870,12 a lordo), ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia o risulterà dovuta in corso di causa anche a seguito dell'espletanda istruttoria, il tutto sempre gravato da interessi legali calcolati sulle somme rivalutate in ragione della natura del credito di lavoro fatto valere in giudizio;
C) condannare pertanto la resistente alla regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale ed assicurativa presso i competenti Enti ovvero a versare il relativo importo direttamente al ricorrente;
D) in ogni caso, disporre con ordinanza ex art. 423 comma 1 c.p.c. il pagamento delle somme non contestate come da busta paga del mese di aprile 2019 pari ad € 3.413,66 corrispondenti ad €
2.546,25 nette, dovute a titolo di retribuzione e T.F.R. come dichiarato dall'Azienda resistente;
E) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, per cui vi è ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato”.
Vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass.
n. 8025/2003; Cass. civ., Sez. lavoro, ord., n. 2659/2020), ed a fornirne la prova. Va precisato, inoltre, che ove un contratto
4 collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda Cass. n. 12092/2004;
8225/03; 11925/03; n. 12792 del 2003).
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass.
26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass. 20272/10 e Cass. sez. VI, ord. n.
24360/2014). Ovviamente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: “Non diversamente che per l'impiego privato, dunque, il procedimento logico - giuridico
5 da adottarsi deve seguire "tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 818/2020; Cass. civ, Sez. lav., nn. 26233/2008 e 26234/2008; idem n. n.25246/2015;
15/12/2015; ma anche Cons. Stato, sez. V, n. 3969/2014; Cons.
Stato, Sez. V, n. 2130/2007).
Ancora, la Suprema Corte con Ordinanza del 24 aprile 2020, n.
8158, ha precisato: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte” (ex plurimis, Cass. 9414/2018; Cass.
17163/2016; Cass. 8589/2015; Cass., ord. 24360/14; Cass.
20272/10; Cass. 20284/09; Cass. 26233/08; Cass. 5128/07;
Cass. 3069/05).
I Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent.
22/11/2019 n. 30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte,
6 sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass. 9646/2019,
30811/2018, 27887/2009);… questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017,
18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Tribunale Firenze, Sez. lavoro, Sent., 06/07/2016,
n. 630).
Alla luce di quanto sopra, non solo il lavoratore deve aver svolto in concreto le mansioni ricomprese nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
7 Ciò detto, dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo il preteso inquadramento contrattuale (aiuto cuoco) e seguendo le modalità lavorative indicate in ricorso, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Invero entrambi i testi escussi ( ed si Tes_1 Tes_2
sono limitati genericamente a riferire che l'istante ha lavorato prima come lavapiatti, poi anche come aiuto cuoco, senza specificare esattamente il periodo di tempo e le modalità di svolgimento.
Anche la teste ha confermato che le mansioni Testimone_3
svolte dall'istante erano quelle di lavapiatti.
In merito all'articolazione della giornata lavorativa le deposizioni dei testi escussi appaiano insufficienti a sostenere la tesi attorea.
Il teste ad esempio, ha dichiarato di lavorare solo di Tes_2
sera e di non poter pertanto confermare esattamente gli orari di lavoro osservati dal ricorrente.
Pertanto, non risulta provato che il sig. abbia svolto Parte_1
con continuità ed in modo prevalente mansioni superiori
(segnatamente aiuto cuoco) rispetto al suo livello di inquadramento.
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita prova circa lo svolgimento, prevalente ed in autonomia, ad opera dell'istante di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive, né alla relativa regolarizzazione contributiva.
8 In merito, invece, al mancato pagamento della busta paga relativa alla mensilità di aprile 2019 (doc. n. 3, fascicolo ricorr.), riportante l'importo dovuto a titolo di retribuzione e di TFR, pari ad € 3.413,66 a lordo ovvero ad € 2.546,25 al netto, il Giudicante la ritiene fondata non avendo parte resistente contestato specificatamente nulla su punto, né prodotto prova circa la corresponsione di tale importo.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Le considerazioni che precedono sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione eventualmente contestata in questa sede.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore di della Parte_2
somma pari ad € 3.413,66 a lordo, corrispondenti ad € 2.546,25 al netto, a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di aprile
2019 nonchè di TFR, oltre accessori come per legge;
- spese compensate.
Bari, 20.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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